Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2568 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”
Promosso da
, nata a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
MONTICCHIO LUCA, e , nato a [...], il Controparte_1
19/06/1973, con l'avv.to MINICHIELLO CLAUDIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in Bari, il 21/04/2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di BARI al n.
79, P. II, serie C, anno 2011.
Dall'unione coniugale sono nati , il 05.05.2011, e , il Per_1 Per_2
26.11.2017.
Con decreto depositato il 23.11.2023, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 10/06/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1. l'epigrafe e le premesse costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente accordo;
2. la casa familiare, già di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà assegnata alla sig.ra la quale si Pt_1
farà carico delle spese ordinarie e straordinarie;
3. Affidamento condiviso della prole, con collocamento paritetico e presso entrambi i genitori. I
terrà con sé i figli dalle ore 20,00 della domenica fino alle ore 20 del
[...]
mercoledì, mentre la Sig.ra terrà con sé i figli dalle ore 20,00 Parte_1
del mercoledì fino alle ore 20,00 della domenica e così via a settimana alterne. Nei giorni di propria competenza, ciascun genitore si impegna ad accompagnare il o i figli a scuola, nonché nei luoghi di svolgimento delle attività extrascolastica da ciascuno frequentati (ad esempio, palestra, scuola calcio, ecc. ecc.). Ciascun genitore, nei tempi di propria spettanza, dovrà preferibilmente provvedere a prelevare direttamente dall'altro genitore i figli e tanto sarà facultato a fare entro le ore 20,00; in via del tutto eccezionale, ciascun genitore potrà delegare per iscritto anche un parente per provvedere al prelievo dei figli. Nei predetti giorni ciascun genitore provvederà in maniera esclusiva all'accudimento dei figli.
4. Le parti convengono che: a) per le vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé i figli per sette giorni consecutivi, il cui periodo viene così suddiviso ed individuato: dalle ore 12,00 del 23/12 alle ore 20,00 del 30/12, presso un genitore, e dalle ore 20,00 del
30/12 alle ore 20,00 del 06/01, presso l'altro. La permanenza viene stabilita alternativamente a decorrere dal 2024, prevedendo che, per il corrente anno, il Sig. terrà con sé i figli dalle ore 12,00 del 23/12 alle Controparte_1
ore 20,00 del 30/12, mentre la Sig.ra li terrà con sé dalle ore Parte_1
20,00 del 30/12 alle ore 20,00 del 06/01; b) durante le vacanze pasquali, a decorrere dal 2025, ciascun genitore terrà con sé i figli, alternativamente, o nel giorno di Pasqua o nel giorno del Lunedì dell'Angelo, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di ciascun giorno. Le parti convengono che, a decorrere dalle vacanze pasquali, previste per l'anno 2025, il Sig. terrà CP_1 CP_1
con sé i figli dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del Giorno di Pasqua, mentre la
Sig.ra li terrà con sé dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno Parte_1 del Lunedì dell'Angelo; c) relativamente alle vacanze estive, i genitori si impegnano ad organizzarsi al di fuori del presente atto e ciò in base anche ai rispettivi impegni ed esigenze di lavoro. In caso di disaccordo, le parti stabiliscono sin d'ora che ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per una settimana nel mese di Luglio ed una settimana nel mese di Agosto, alternativamente a decorrere dall'anno 2024. Le parti convengono che, a decorrere dall'anno 2024, il Sig. terrà con sé i figli per Controparte_1
una settimana nel mese di luglio, mentre la Sig.ra li terrà con Parte_1
sé per una settimana nel mese di agosto. Nei predetti periodi ciascun genitore provvederà in maniera esclusiva all'accudimento dei figli e farà fronte, in via esclusiva ed autonoma, alle spese relative alle vacanze ed ai soggiorni estivi che ciascun genitore deciderà di effettuare.
5. compensazione tra le parti del mantenimento per i figli, stante il collocamento paritetico. Tuttavia, qualora al termine del mese, i giorni di collocamento presso i genitori non fossero effettivamente paritari, il genitore che ha tenuto con sé la prole per un numero di notti superiore a quelle previste dal predetto schema di cui al punto
2), avrà diritto alla somma che si concorda in euro 300,00 al giorno (15,00 euro a figlio) omnicomprensivo, a titolo di contributo per la maggiore spesa sostenuta, oltre l'adeguamento Istat, da versarsi anticipatamente. Le parti specificano e concordano che il diritto a percepire la somma di euro 30,00 giornaliere, oltre adeguamento ISTAT, sorge quando il genitore che ha accudito il o i figli nel giorno di competenza dell'altro abbia fatto fronte ad almeno due tra le seguenti esigenze: a) colazione;
b) pranzo;
c) cena;
d) pernotto. Se invece il genitore che ha accudito il o i figli nel giorno in cui compete all'altro affronta e si fa carico di una tra le esigenze predette, ha diritto al 50% dell'importo giornalmente previsto, oltre adeguamento ISTAT.
6. le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate, saranno divise al 50% tra i coniugi secondo le disposizioni del locale protocollo di settore che qui deve intendersi richiamato;
7. l'assegno unico sarà diviso a metà tra i genitori come per legge;
8. nessun assegno di mantenimento è previsto per i coniugi, perché entrambi percettori di reddito;
9. il mutuo gravante sulla casa familiare rimarrà regolato come disposto dal contratto, con libertà dei coniugi di poterlo rinegoziare, ciascuno secondo la propria parte;
10. spese legali compensate. I procuratori sottoscrivono anche per scioglimento del vincolo di solidarietà passiva. 11. le parti sono state edotte dai legali sulla possibilità di accedere alla trattazione scritta della causa e confermano, con la firma del presente atto, le condizioni ivi riportate, autorizzando sin d'ora i procuratori a richiedere la trattazione scritta del procedimento, dichinando di non volersi riconciliare”).
All'udienza del 26.11.2024, le parti, per il tramite dei rispettivi procuratori, ribadivano, stante l'assenza di una volontà riconciliativa, di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, secondo quanto già espressamente dichiarato, ex ante, nel ricorso introduttivo, ed ex post, in occasione delle note di trattazione scritta del 21 ottobre 2024.
Nel contesto della medesima udienza, a seguito di richiesta orale di chiarimenti, appositamente formulata dal Giudice delegato, l'Avv. Luca
Monticchio precisava la circostanza che il regime del collocamento paritetico alternato è, in realtà, già vigente tra le parti, rivenendo lo stesso dal pregresso accordo separativo, già omologato dal Tribunale di Lecce. Faceva, ancora, presente che nulla è medio tempore mutato, quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, sicché, coerentemente con quanto già statuito in sede separativa, le parti hanno concordemente escluso la debenza di un assegno perequativo, da porre stabilmente a carico di un singolo genitore, trattandosi di redditi sostanzialmente equipollenti.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre un anno, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, appare senz'altro meritevole di accoglimento la concorde richiesta di pronuncia del divorzio, alle condizioni del ricorso, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], così provvede: CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Bari, il
21/04/2011 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BARI, al n. 79, P. II, serie C, anno 2011), alle condizioni di cui al ricorso, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore