Decreto cautelare 7 agosto 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01188/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Caprioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Commissione Centrale per gli Esami di Avvocato, Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Genova, Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del provvedimento della Seconda Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Genova, reso all'esito della seduta telematica del 23 giugno 2021, conosciuto in maniera completa solo il 5 luglio 2021, con il quale la ricorrente non è stata ammessa alla seconda prova orale dell'Esame di abilitazione alla professione di Avvocato - Sessione 2020;
- ove occorra del verbale del 26 aprile 2021 della riunione plenaria dei membri della Sottocommissione per l’Esame di Avvocato costituita presso la Corte di Appello di Genova;
- di ogni altro atto di qualsiasi natura presupposto, consequenziale, connesso e/o da questi ultimi richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Commissione Centrale per gli Esami di Avvocato, della Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Genova e della Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Lecce;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 482 del 7 agosto 2021, con cui è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
Vista l’ordinanza cautelare n. 502 dell’8 settembre 2021, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori l’Avv. A. Pepe, in sostituzione dell'Avv. V. Caprioli, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 6 agosto 2021 e depositato in giudizio lo stesso giorno, la ricorrente, che ha conseguito il voto di 16/30 (inferiore al minimo di 18/30) nella prima prova orale dell’esame di Stato di abilitazione alla professione di Avvocato indetto per la sessione 2020, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone che, convocata per sostenere la prima prova orale (sostitutiva della prova scritta per la Sessione 2020), presso la Corte di Appello di Lecce il 23 giugno 2021, alle ore 12.12, ha fatto ingresso nella sala predisposta per il collegamento telematico con la Seconda Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Genova e, terminata la dettatura della traccia d’esame, la prima parte della prova orale ha avuto inizio alle 12.20.
Espone la ricorrente che, alle ore 12.57, è stata invitata dalla predetta Sottocommissione di esame, ad illustrare le argomentazioni svolte con riferimento alle questioni poste nella traccia ed, alle ore 13.13, il Presidente della Sottocommissione ha dichiarato terminata la prova orale.
La odierna ricorrente espone che la Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Genova le ha attribuito il voto complessivo di 16/30 e, pertanto, non ammettendola alla seconda prova orale.
3. A sostegno del ricorso, con il quale la ricorrente ha chiesto anche misure cautelari monocratiche, sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione di legge con riferimento all’art. 2, comma 4, D.L. 13 marzo 2021 n. 13;
II) Violazione di legge e di norma regolamentare con riferimento all’art. 3, comma 5, quarto periodo, D.M. 13 aprile 2021 n. 13;
III) Perplessità dell’azione amministrativa: eccesso di potere.
4. Con decreto cautelare presidenziale n. 482 del 7 agosto 2021, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio con la seguente motivazione: “ Considerato che non ricorrono i presupposti - ed anzitutto quelli di natura processuale - per concedere l’invocata tutela cautelare monocratica ”.
5. In data 20 agosto 2021, si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero della Giustizia, la Commissione Centrale per gli Esami di Avvocato, Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Genova e Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. In data 2 settembre 2021 l’Avvocatura erariale per il Ministero della Giustizia, la Commissione Centrale per gli Esami di Avvocato, Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Genova e Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Lecce, ha depositato in giudizio una memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.
7. Con ordinanza cautelare n. 502 dell’8 settembre 2021, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 7 settembre 2021, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato in quanto:
- l’art. 2 comma 4 del D.L. 13 marzo 2021 n. 31, convertito dalla L. 15 aprile 2021 n. 50, (interpretato alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici e, in primis, di ragionevolezza) per lo svolgimento della prima prova orale di Esame (sostitutiva della prova scritta per la Sessione 2020) prevede (dopo i trenta minuti per l’esame preliminare del quesito) la durata (ordinaria) di trenta minuti per la discussione del quesito predisposto dalla Sottocommissione (non contemplando un tempo minimo di durata della stessa, come, invece, accade per la seconda prova orale per la quale il medesimo D.L. n. 31 del 2021 assegna, all’art. 2, comma 5, uno spazio temporale ben definito di “non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti” per l'esame di ciascun candidato);
- non vi è prova (né la ricorrente ha fornito ex art. 64 comma 1 c.p.a. un principio di evidenza in tal senso) che la Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Genova abbia deliberato, in violazione del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 13 aprile 2021, l’attribuzione del voto alla candidata ricorrente in un’aula virtuale non riservata (risultando, per contro, dal verbale - atto pubblico con valore fidefacente - che, alle ore 13.13, una volta terminata la prova orale, la Sottocommissione si è ritirata per deliberare e che, alle ore 13.17, la medesima Commissione si è “ricollegata” con la candidata);
- l’attribuzione della sola motivazione numerica è stabilita direttamente dalla legge (art. 2 comma 6 del D.L. 13 marzo 2021 n. 31, convertito dalla L. 15 aprile 2021 n. 50) e, in ogni caso, sul punto, la Sottocommissione per gli Esami di Avvocato sessione 2020 presso la Corte di Appello di Genova si è limitata, con verbale del 26 aprile 2021, a recepire i criteri già stabiliti da Commissione Centrale per gli Esami di Avvocato istituita presso il Ministero della Giustizia .”.
8. Il 6 maggio 2025, la parte ricorrente ha depositato un apposito atto, previamente notificato alle controparti, con il quale ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso avendo - nelle more del giudizio - assunto servizio presso una Pubblica Amministrazione, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
9. Nella pubblica udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Osserva, infatti, il Collegio che la ricorrente, con apposito atto sottoscritto anche personalmente dal legale rappresentante, ritualmente notificato alle altre parti in causa il 6 maggio 2025 e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale in pari data, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, sicché - non essendosi opposte le parti resistenti - il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35 secondo comma lettera c) e 84 c.p.a.
11. Le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa, ai sensi dell’art. 84 secondo comma ultimo capoverso c.p.a., in considerazione sia della mancata opposizione delle parti resistenti alla rinuncia al gravame formulata dalla ricorrente, sia della non insistenza di queste ultime per la condanna della ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Spese compensate tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.