CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere Istr. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “assicurazioni contro i danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 524 dell'anno 2023.
T R A
assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Danilo Borgia in forza di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Tribuna,
173, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuliano Valente Muscatiello in forza di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata in n Manfredonia al vicolo Mozzillo Iaccarino 1/B, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale : Email_2
APPELLATA
All'udienza tenutasi il 30 maggio 2025, depositate le comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 352 c.p.c. la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata riservata per la decisione collegiale.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietario dell'autovettura Parte_1
Opel Insignia targata EN326VX, assicurata per l'importo di €. 11.000,00 (undicimila) presso la compagnia di assicurazioni - polizza n.165391309 - chiedeva, previo accertamento del CP_1 grave inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla convenuta compagnia di assicurazioni per il denegato indennizzo conseguente al furto dell'autovettura assicurata, CP_1 parcheggiata a margine della via antistante la Stazione Ferroviaria di Foggia Opel, denunciato in data
23 novembre 2019 innanzi al Commissariato di Manfredonia, condannarsi la compagnia di assicurazioni al pagamento, in suo favore, della somma di €. 11.103,80= CP_1
(undicimilacentotre/80=) ovvero quella maggior o minor somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicurativa chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa, senza ulteriori approfondimenti istruttori e sulla scorta della documentazione versata in atti, veniva decisa, con sentenza n. 592/2023, resa, a seguito di conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Foggia rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il fatto storico del furto, e condannava il alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore della Compagnia convenuta, liquidate in complessivi €. 2.540,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in riforma Parte_1 dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- nel merito: accogliere l'appello così come proposto e per l'effetto, in riforma totale della sentenza
n.592/2023 del Tribunale di Foggia - II^ Sez. Civile - G.M. Dr.ssa Filomena Mari resa nel procedimento iscritto al n.2473/21 R.G., pubblicata in data 28.02.2023 e notificata in data
20.03.2023, respinta ogni contraria eccezione, difesa e richiesta, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla appellata per il denegato CP_1 indennizzo conseguente al furto dell'autovettura Opel Insignia targata EN 326 VX;
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €. 11.103,80= ovvero quella maggior o minor somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori.
2 In via istruttoria: ove ritenuto necessario si insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale
e delle prove testimoniali così come innanzi articolate e con i testi indicati e l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in prime cure che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Si è costituita in appello la contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 30 maggio 2025, in assenza di approfondimenti istruttori, la causa, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere Istruttore e previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 352 c.p.c., è stata assegnata alla decisione del Collegio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrato il fatto di furto e, quindi, l'evento dedotto nella polizza assicuratrice, dal momento che, contrariamente agli assunti del Tribunale, la denuncia di furto non sarebbe elemento insufficiente a dimostrare l'evento furto.
Sotto altro profilo, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale non avrebbe correttamente considerato che è principio generale, nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod. civ., quello per cui, una volta dimostrata la fonte dell'obbligazione contrattuale e dedotto l'inadempimento, sarebbe onere della controparte (in questo caso, la compagnia di assicurazioni) fornire la prova di aver compiutamente adempiuto;
onere non assolto dall'odierna appellata, la quale non aveva neppure richiesto ed ottenuto la geolocalizzazione dell'autovettura al momento del furto.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, il Tribunale aveva motivato il rigetto della domanda, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, premesso che l'onere di dimostrare l'evento ricoperto dalla garanzia assicurativa, ai fini dell'indennizzo, incombe sull'assicurato1, la sola denuncia penale appare insufficiente a dimostrare i fatti così come denunciati e, nel caso di specie, nessun ulteriore elemento era stato portato dall'attore, né di prova orale (essendo i capitoli di prova estranei ed irrilevanti rispetto alla ricostruzione del fatto) né di ulteriore documentazione
(come ad es. la geolocalizzazione dell'autovettura)2
Ebbene, quanto all'insufficienza della denuncia penale, la ratio decidendi non è stata efficacemente contrastata con un ragionamento contro fattuale, limitandosi l'appellante a “non condividere” la motivazione;
né la reiterazione delle richieste di prova orale rigettate in primo grado giova alle ragioni dell'appellante, dal momento che, effettivamente, i capitoli di prova articolati in primo grado e reiterati in appello riguardano i rapporti con la compagnia di assicurazioni in sede di indennizzo, ma nulla dicono circa le modalità con le quali sia avvenuto il furto denunciato.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, la censura dell'appellante muove da un evidente fraintendimento : è pur vero che, in tema di inadempimento contrattuale è sufficiente, a chi agisce per ottenere l'adempimento, dimostrare la fonte dell'obbligazione e dedurre soltanto l'inadempimento altrui, lasciando alla controparte l'onere di dimostrare di avere adempiuto, ma nel caso di specie, ciò che è mancato è proprio la prova della fonte dell'obbligazione indennitaria che sorge in conseguenza dell'evento assicurato indicato nella polizza.
In assenza di prova dell'evento dedotto non sorge alcuna obbligazione, di cui dedurre l'inadempimento.
E' questa la ragione per la quale, secondo consolidata giurisprudenza, “in tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” (cfr. App. Milano, sez. IV, 9 settembre 2021, n. 2616; nello stesso senso Cass. Civ., sez. VI, 7 novembre 2022, n. 32637; ma anche, più di recente, Cass. n.
3446/2023).
I motivi d'appello secondo e terzo, concernenti la quantificazione dell'indennizzo e l'operatività della polizza appaiono assorbiti dal rigetto del primo motivo di gravame, attesa la conferma della insussistenza della prova dell'evento di sinistro che assorbe ogni ulteriore questione.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante in favore Parte_1 dell'appellata . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato, da avverso la Parte_1 sentenza n. 592/2023 resa in data 28 febbraio 2023, dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante, alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_3
spese del presente grado di giudizio, in complessivi €. 5.809,00 per compensi,
[...]
4 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così decisa il 20 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ., sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656. 2 Cass. Civ., sez. VI, 3 febbraio 2023, n. 3446.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere Istr. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “assicurazioni contro i danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 524 dell'anno 2023.
T R A
assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Danilo Borgia in forza di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Tribuna,
173, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuliano Valente Muscatiello in forza di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata in n Manfredonia al vicolo Mozzillo Iaccarino 1/B, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale : Email_2
APPELLATA
All'udienza tenutasi il 30 maggio 2025, depositate le comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 352 c.p.c. la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata riservata per la decisione collegiale.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietario dell'autovettura Parte_1
Opel Insignia targata EN326VX, assicurata per l'importo di €. 11.000,00 (undicimila) presso la compagnia di assicurazioni - polizza n.165391309 - chiedeva, previo accertamento del CP_1 grave inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla convenuta compagnia di assicurazioni per il denegato indennizzo conseguente al furto dell'autovettura assicurata, CP_1 parcheggiata a margine della via antistante la Stazione Ferroviaria di Foggia Opel, denunciato in data
23 novembre 2019 innanzi al Commissariato di Manfredonia, condannarsi la compagnia di assicurazioni al pagamento, in suo favore, della somma di €. 11.103,80= CP_1
(undicimilacentotre/80=) ovvero quella maggior o minor somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicurativa chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa, senza ulteriori approfondimenti istruttori e sulla scorta della documentazione versata in atti, veniva decisa, con sentenza n. 592/2023, resa, a seguito di conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Foggia rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il fatto storico del furto, e condannava il alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore della Compagnia convenuta, liquidate in complessivi €. 2.540,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in riforma Parte_1 dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- nel merito: accogliere l'appello così come proposto e per l'effetto, in riforma totale della sentenza
n.592/2023 del Tribunale di Foggia - II^ Sez. Civile - G.M. Dr.ssa Filomena Mari resa nel procedimento iscritto al n.2473/21 R.G., pubblicata in data 28.02.2023 e notificata in data
20.03.2023, respinta ogni contraria eccezione, difesa e richiesta, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla appellata per il denegato CP_1 indennizzo conseguente al furto dell'autovettura Opel Insignia targata EN 326 VX;
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €. 11.103,80= ovvero quella maggior o minor somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori.
2 In via istruttoria: ove ritenuto necessario si insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale
e delle prove testimoniali così come innanzi articolate e con i testi indicati e l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in prime cure che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Si è costituita in appello la contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 30 maggio 2025, in assenza di approfondimenti istruttori, la causa, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere Istruttore e previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 352 c.p.c., è stata assegnata alla decisione del Collegio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrato il fatto di furto e, quindi, l'evento dedotto nella polizza assicuratrice, dal momento che, contrariamente agli assunti del Tribunale, la denuncia di furto non sarebbe elemento insufficiente a dimostrare l'evento furto.
Sotto altro profilo, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale non avrebbe correttamente considerato che è principio generale, nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod. civ., quello per cui, una volta dimostrata la fonte dell'obbligazione contrattuale e dedotto l'inadempimento, sarebbe onere della controparte (in questo caso, la compagnia di assicurazioni) fornire la prova di aver compiutamente adempiuto;
onere non assolto dall'odierna appellata, la quale non aveva neppure richiesto ed ottenuto la geolocalizzazione dell'autovettura al momento del furto.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, il Tribunale aveva motivato il rigetto della domanda, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, premesso che l'onere di dimostrare l'evento ricoperto dalla garanzia assicurativa, ai fini dell'indennizzo, incombe sull'assicurato1, la sola denuncia penale appare insufficiente a dimostrare i fatti così come denunciati e, nel caso di specie, nessun ulteriore elemento era stato portato dall'attore, né di prova orale (essendo i capitoli di prova estranei ed irrilevanti rispetto alla ricostruzione del fatto) né di ulteriore documentazione
(come ad es. la geolocalizzazione dell'autovettura)2
Ebbene, quanto all'insufficienza della denuncia penale, la ratio decidendi non è stata efficacemente contrastata con un ragionamento contro fattuale, limitandosi l'appellante a “non condividere” la motivazione;
né la reiterazione delle richieste di prova orale rigettate in primo grado giova alle ragioni dell'appellante, dal momento che, effettivamente, i capitoli di prova articolati in primo grado e reiterati in appello riguardano i rapporti con la compagnia di assicurazioni in sede di indennizzo, ma nulla dicono circa le modalità con le quali sia avvenuto il furto denunciato.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, la censura dell'appellante muove da un evidente fraintendimento : è pur vero che, in tema di inadempimento contrattuale è sufficiente, a chi agisce per ottenere l'adempimento, dimostrare la fonte dell'obbligazione e dedurre soltanto l'inadempimento altrui, lasciando alla controparte l'onere di dimostrare di avere adempiuto, ma nel caso di specie, ciò che è mancato è proprio la prova della fonte dell'obbligazione indennitaria che sorge in conseguenza dell'evento assicurato indicato nella polizza.
In assenza di prova dell'evento dedotto non sorge alcuna obbligazione, di cui dedurre l'inadempimento.
E' questa la ragione per la quale, secondo consolidata giurisprudenza, “in tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” (cfr. App. Milano, sez. IV, 9 settembre 2021, n. 2616; nello stesso senso Cass. Civ., sez. VI, 7 novembre 2022, n. 32637; ma anche, più di recente, Cass. n.
3446/2023).
I motivi d'appello secondo e terzo, concernenti la quantificazione dell'indennizzo e l'operatività della polizza appaiono assorbiti dal rigetto del primo motivo di gravame, attesa la conferma della insussistenza della prova dell'evento di sinistro che assorbe ogni ulteriore questione.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante in favore Parte_1 dell'appellata . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato, da avverso la Parte_1 sentenza n. 592/2023 resa in data 28 febbraio 2023, dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante, alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_3
spese del presente grado di giudizio, in complessivi €. 5.809,00 per compensi,
[...]
4 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così decisa il 20 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ., sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656. 2 Cass. Civ., sez. VI, 3 febbraio 2023, n. 3446.
3