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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 23/12/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
881/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. AU D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata a [...], il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Saint Vincent (AO), Fraz. Moron Hugonet n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Sciacqua (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Aosta (AO), Avenue Du Conseil Des Commis n. 14,
E
, nato ad [...], il [...], C.F. ), residente Parte_2 C.F._3
in Saint Vincent (AO), Fraz. Moron Hugonet n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Canale (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio in Aosta (AO), Via Losanna n. 17,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Saint Vincent (AO), in data 19/06/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saint Vincent, al n. 2, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta, il 31/03/2011 (C.F. ) e Per_1 C.F._5
Per_
ad Aosta, il 28/11/2013 (C.F. ). C.F._6
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2) i minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterranno la loro residenza e collocazione abituale e prevalente con la signora che continuerà a risiedere presso Pt_1
l'abitazione coniugale, sita in Saint Vincent (AO) Fraz. Moron Hugonet n. 16, in comproprietà tra i coniugi, che viene assegnata alla madre fino a quando detta abitazione non verrà venduta. Al riguardo, i coniugi danno atto di aver messo in vendita la casa coniugale, e che sarà onere di entrambi impegnarsi, anche tramite l'ausilio di appositi intermediari scelti di comune accordo tra loro, affinché la vendita possa andare a buon fine in tempi contenuti. In sede di ripartizione del corrispettivo realizzato con la vendita degli immobili in comproprietà, i signori e si impegnano a Pt_1 Pt_2
definire ogni rapporto di dare e avere relativamente a tali immobili, comprese le spese di manutenzione straordinaria previamente concordate e documentate, nonché le somme pagate all'erario per ogni tassa, imposta e onere gravante sulle medesime unità immobiliari.
Si precisa, inoltre, che il SI. si è già trasferito, per quieto vivere, presso un alloggio condotto in Pt_2
locazione, sito in Saint Denis, ove accoglie i minori quando sono con sé, e che ha già prelevato dalla casa familiare i suoi effetti personali, ivi lasciando gli arredi ed i beni mobili che la compongono, i quali, allo stato, restano in uso alla SI.ra , quale assegnataria della casa familiare;
Pt_1
Per_ 3) il padre terrà con sé i figli e a fine settimana alterni dall'uscita da scuola il venerdì e Per_1
sino al lunedì al rientro a scuola;
nel corso della settimana, il padre li avrà con sé il mercoledì dall'uscita da scuola e compreso il pernottamento sino al giovedì mattina allorquando li Per_ riaccompagnerà a scuola: si precisa che, in tali occasioni, e dovranno essere dotati del Per_1
vestiario e del materiale scolastico necessario, fornitogli dalla madre.
Per_ Nei mesi di giugno, luglio e agosto, e quindi durante le vacanze scolastiche, i figli e Per_1 staranno presso i genitori a settimane alterne da domenica a domenica. Lo “scambio” ai fini dell'alternanza della frequentazione avverrà dopo cena, alle 21,30, rispettivamente presso il parcheggio di Saint Vincent, dove il padre li accompagnerà al termine della settimana trascorsa presso di lui;
e al parcheggio di Chambave, dove sarà la madre ad accompagnarli dopo la settimana passata presso di lei.
pagina 2 di 5 In ogni caso, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di maggio.
Per le festività natalizie i tempi saranno equamente suddivisi tra i due genitori ossia ad anni alterni dal
23/12 dall'uscita da scuola al 30/12 sera e dal 30/12 sera al 06/01 sera.
Analogamente dovranno essere suddivise le festività in corso d'anno, prevedendo per i giorni festivi infrasettimanali il criterio dell'alternanza.
Ad anni alterni i minori staranno con il padre e la madre nelle vacanze d'inverno e in quelle pasquali, oppure si procederà ad equa suddivisione del relativo periodo con l'uno e l'altro genitore.
Il su esteso calendario e relative modalità valgono salvi i diversi e precisi accordi tra i genitori, che dovessero intervenire, per specifiche esigenze dei figli o loro, per iscritto (tramite mail o whatsapp) non appena siano note tali esigenze specifiche e comunque, in assenza di emergenze/imprevisti, almeno
48 ore prima.
4) Il signor si obbliga a versare alla signora a mezzo bonifico bancario (IBAN Pt_2 Pt_1
[...]) entro il giorno 16 (sedici) di ogni mese la somma di euro 150,00 a
Per_ figlio (e così in totale euro 300,00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e Per_1 somma da rivalutarsi annualmente come per legge secondo l'indice ISTAT.
Il versamento di tale contributo è sospeso nei mesi di giugno, luglio e agosto allorquando il regime di frequentazione genitori –figli è quello delle settimane alterne, per cui in tali mesi ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli facendo fronte personalmente alle loro esigenze ordinarie.
Per_ 5) Le spese extra assegno sostenute nell'interesse di e saranno suddivise al 50% tra i Per_1 genitori. Per l'individuazione di tali spese, nonché per le modalità e i tempi di concertazione, rendicontazione e rimborso, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale adito, da intendersi qui integralmente trascritto, e che con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di conoscere ed accettare. In particolare, si precisa che sono a carico della madre le spese della mensa scolastica, mentre sono suddivise al 50% le spese del trasporto scolastico nell'interesse dei figli.
Medesime condizioni in punto riparto delle spese extra assegno relativamente alla retta scolastica del figlio Per_1
6) L'assegno unico universale corrisposto a favore dei minori sarà percepito per intero dalla signora da settembre a maggio compresi, mentre nei mesi di giugno luglio e agosto sarà suddiviso al Pt_1
50% tra i genitori vista la frequentazione/collocazione a settimane alterne dei figli presso l'uno e l'altro genitore.
pagina 3 di 5 Per_ 7) Tutte le spese relative a e verranno detratte nella misura del 50% da ciascun Per_1
genitore.
8) I ricorrenti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
9) I signori e sono economicamente autosufficienti e rinunciano Parte_1 Parte_2 reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Le spese del mutuo contratto per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione familiare prima del matrimonio continuerà a gravare su entrambe le parti che pagheranno le relative rate al 50%.
10) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione tra i coniugi
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
22/08/2025, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Saint Vincent (AO), in data 19/06/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saint Vincent, al n. 2, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Saint Vincent (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
pagina 4 di 5 Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. AU D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. AU D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata a [...], il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Saint Vincent (AO), Fraz. Moron Hugonet n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Sciacqua (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Aosta (AO), Avenue Du Conseil Des Commis n. 14,
E
, nato ad [...], il [...], C.F. ), residente Parte_2 C.F._3
in Saint Vincent (AO), Fraz. Moron Hugonet n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Canale (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio in Aosta (AO), Via Losanna n. 17,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Saint Vincent (AO), in data 19/06/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saint Vincent, al n. 2, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta, il 31/03/2011 (C.F. ) e Per_1 C.F._5
Per_
ad Aosta, il 28/11/2013 (C.F. ). C.F._6
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2) i minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterranno la loro residenza e collocazione abituale e prevalente con la signora che continuerà a risiedere presso Pt_1
l'abitazione coniugale, sita in Saint Vincent (AO) Fraz. Moron Hugonet n. 16, in comproprietà tra i coniugi, che viene assegnata alla madre fino a quando detta abitazione non verrà venduta. Al riguardo, i coniugi danno atto di aver messo in vendita la casa coniugale, e che sarà onere di entrambi impegnarsi, anche tramite l'ausilio di appositi intermediari scelti di comune accordo tra loro, affinché la vendita possa andare a buon fine in tempi contenuti. In sede di ripartizione del corrispettivo realizzato con la vendita degli immobili in comproprietà, i signori e si impegnano a Pt_1 Pt_2
definire ogni rapporto di dare e avere relativamente a tali immobili, comprese le spese di manutenzione straordinaria previamente concordate e documentate, nonché le somme pagate all'erario per ogni tassa, imposta e onere gravante sulle medesime unità immobiliari.
Si precisa, inoltre, che il SI. si è già trasferito, per quieto vivere, presso un alloggio condotto in Pt_2
locazione, sito in Saint Denis, ove accoglie i minori quando sono con sé, e che ha già prelevato dalla casa familiare i suoi effetti personali, ivi lasciando gli arredi ed i beni mobili che la compongono, i quali, allo stato, restano in uso alla SI.ra , quale assegnataria della casa familiare;
Pt_1
Per_ 3) il padre terrà con sé i figli e a fine settimana alterni dall'uscita da scuola il venerdì e Per_1
sino al lunedì al rientro a scuola;
nel corso della settimana, il padre li avrà con sé il mercoledì dall'uscita da scuola e compreso il pernottamento sino al giovedì mattina allorquando li Per_ riaccompagnerà a scuola: si precisa che, in tali occasioni, e dovranno essere dotati del Per_1
vestiario e del materiale scolastico necessario, fornitogli dalla madre.
Per_ Nei mesi di giugno, luglio e agosto, e quindi durante le vacanze scolastiche, i figli e Per_1 staranno presso i genitori a settimane alterne da domenica a domenica. Lo “scambio” ai fini dell'alternanza della frequentazione avverrà dopo cena, alle 21,30, rispettivamente presso il parcheggio di Saint Vincent, dove il padre li accompagnerà al termine della settimana trascorsa presso di lui;
e al parcheggio di Chambave, dove sarà la madre ad accompagnarli dopo la settimana passata presso di lei.
pagina 2 di 5 In ogni caso, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di maggio.
Per le festività natalizie i tempi saranno equamente suddivisi tra i due genitori ossia ad anni alterni dal
23/12 dall'uscita da scuola al 30/12 sera e dal 30/12 sera al 06/01 sera.
Analogamente dovranno essere suddivise le festività in corso d'anno, prevedendo per i giorni festivi infrasettimanali il criterio dell'alternanza.
Ad anni alterni i minori staranno con il padre e la madre nelle vacanze d'inverno e in quelle pasquali, oppure si procederà ad equa suddivisione del relativo periodo con l'uno e l'altro genitore.
Il su esteso calendario e relative modalità valgono salvi i diversi e precisi accordi tra i genitori, che dovessero intervenire, per specifiche esigenze dei figli o loro, per iscritto (tramite mail o whatsapp) non appena siano note tali esigenze specifiche e comunque, in assenza di emergenze/imprevisti, almeno
48 ore prima.
4) Il signor si obbliga a versare alla signora a mezzo bonifico bancario (IBAN Pt_2 Pt_1
[...]) entro il giorno 16 (sedici) di ogni mese la somma di euro 150,00 a
Per_ figlio (e così in totale euro 300,00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e Per_1 somma da rivalutarsi annualmente come per legge secondo l'indice ISTAT.
Il versamento di tale contributo è sospeso nei mesi di giugno, luglio e agosto allorquando il regime di frequentazione genitori –figli è quello delle settimane alterne, per cui in tali mesi ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli facendo fronte personalmente alle loro esigenze ordinarie.
Per_ 5) Le spese extra assegno sostenute nell'interesse di e saranno suddivise al 50% tra i Per_1 genitori. Per l'individuazione di tali spese, nonché per le modalità e i tempi di concertazione, rendicontazione e rimborso, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale adito, da intendersi qui integralmente trascritto, e che con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di conoscere ed accettare. In particolare, si precisa che sono a carico della madre le spese della mensa scolastica, mentre sono suddivise al 50% le spese del trasporto scolastico nell'interesse dei figli.
Medesime condizioni in punto riparto delle spese extra assegno relativamente alla retta scolastica del figlio Per_1
6) L'assegno unico universale corrisposto a favore dei minori sarà percepito per intero dalla signora da settembre a maggio compresi, mentre nei mesi di giugno luglio e agosto sarà suddiviso al Pt_1
50% tra i genitori vista la frequentazione/collocazione a settimane alterne dei figli presso l'uno e l'altro genitore.
pagina 3 di 5 Per_ 7) Tutte le spese relative a e verranno detratte nella misura del 50% da ciascun Per_1
genitore.
8) I ricorrenti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
9) I signori e sono economicamente autosufficienti e rinunciano Parte_1 Parte_2 reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Le spese del mutuo contratto per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione familiare prima del matrimonio continuerà a gravare su entrambe le parti che pagheranno le relative rate al 50%.
10) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione tra i coniugi
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
22/08/2025, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Saint Vincent (AO), in data 19/06/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saint Vincent, al n. 2, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Saint Vincent (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
pagina 4 di 5 Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. AU D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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