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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1662/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Servitù”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Punzi Alfredo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato alla Piazza Roma n. 11 in NA CA (Ta); attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cito Vito, CP_1 C.F._2
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata al Viale Stazione n. 14 in NA
CA (Ta); convenuta
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1)
Accertare e dichiarare l'avvenuta costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c. per destinazione del padre di famiglia, della servitù di passaggio, a carico della p.lla 411 del fg. 157 del Comune di Ostuni, attualmente di proprietà di , e a vantaggio CP_1 dell'immobile di proprietà dell'attore , costituito dalla p.lla 412 sub 2 del Parte_1
fg. 157 del Comune di Ostuni;
2) Accertare e dichiarare, comunque, il diritto dell'attore alla costituzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1051 e ss c.c., della servitù coattiva di passaggio a carico della p.lla 411 del fg. 157 del Comune di Ostuni, attualmente di
1 proprietà di , e a vantaggio del fondo di proprietà dell'attore , CP_1 Parte_1
costituito dalla p.lla 412 sub 2 del fg. 157 del Comune di Ostuni;
3) Ordinare alla convenuta di realizzare sul suo fondo tutte le opere necessarie al pieno e CP_1
libero esercizio della costituita servitù coattiva di passaggio;
4) Emettere ogni altra declaratoria e/o pronunzia che si riterrà di giustizia;
5) Ordinare al Conservatore RR.II., con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo, di effettuare tutte le trascrizioni e annotazioni necessarie;
6) Rigettare tutte le avverse domande, eccezioni, richieste e conclusioni, siccome infondate sia in fatto che in diritto;
7) Condannare al CP_1 pagamento di spese e competenze di causa”;
CONVENUTA: “Nel rito: A) dichiarare, anche ex officio, l'inammissibilità e/o improponibilità dell'esperito procedimento sommario per intervenuto giudicato sostanziale esterno, giuste le causali spiegate nella narrativa del presente atto, che, quivi, si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
B) dichiarare la nullità della domanda introduttiva per indeterminatezza dell'oggetto e delle sue ragioni giustificatrici, giusto quanto nella narrativa del presente atto articolato. Nel merito: C) rigettare la domanda di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, non sussistendone i presupposti costitutivi di tale modalità acquisitiva;
D) rigettare la domanda di costituzione della servitù nelle forme di cui all'art. 1051 c.c., non avendo parte ricorrente fornito prova dei suoi elementi costitutivo – descrittivi, rectius, necessità delle esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo, ove l'uso va determinato in concreto con riferimento alle condizioni di vita dell'uomo medio nell'epoca in cui il diritto viene esercitato;
E) rigettare la domanda di costituzione della servitù laddove essa debba estendersi oltre la porzione già nel pieno utilizzo di tutti i legittimi proprietari ed, indi, al di là delle colonne al piazzale di accesso alla proprietà della parte resistente, non sussistendone i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per il riconoscimento anche su tale porzione di tale passaggio;
In via gradata: F) costituire la servitù coattiva di passaggio, anche carrabile, sul fondo servente individuato dalle particelle 177 e 230 che danno accesso alle proprietà , gravando la particella 411 in proprietà di Persona_1 parte resistente soltanto della parte iniziale già utilizzata per l'accesso alla pubblica via e con espressa esclusione di diritti su codesta per sosta e/o parcheggio, dovendosi prevedere il solo passaggio per carico/scarico; G) accertare e dichiarare per l'effetto il diritto di
2 parte resistente in ogni caso di costituzione di servitù per la sola parte iniziale della strada interpoderale utilizzata all'indennità dovuta ex lege ( art. 1053 c.c. ) commisurata all'aggravio a carico del suo fondo derivante dal disagio arrecato dal transito e comprendente sia il danno effettivo provocato dalla servitù, sia il deprezzamento subito dal fono a causa di essa;
H) con vittoria di spese ed onorari di causa in favore dello scrivente difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.04.2018, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: con giudizio n. r.g. 900042/2010 innanzi al Tribunale di Brindisi
- sezione distaccata di Ostuni aveva citato per l'accertamento della servitù di CP_1
passaggio per destinazione del padre di famiglia e, comunque, della servitù coattiva di passaggio, a carico della p.lla n. 229 del fg. 157 del Comune di Ostuni, attualmente di proprietà di , e a vantaggio dell'immobile di proprietà dell'attore, costituito CP_1
dalla p.lla 412 sub 2 del fg. 157 del Comune di Ostuni;
nel menzionato giudizio aveva dedotto che l'immobile di sua proprietà è confinante con le p.lle 229, 411 e 412 sub, del fg.
157; che il Tribunale con sentenza n. 1384/2017 del 31.07.2017 aveva rigettato la domanda rilevando che, come da estratto di mappa, la p.lla n. 142 sub 2 del fg. 157, di proprietà dell'attore , non confina direttamente con la p.lla n. 229 di proprietà della Parte_1
convenuta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore evidenziava profili di non condivisibilità della menzionata sentenza e reiterava le medesime domande di cui al giudizio avviato nel 2010, sulla scorta dell'attività istruttoria ivi compiuta (prove orali e consulenza tecnica d'ufficio), con costituzione della servitù sulla p.lla 411 del fg. 157, e non nella p.lla 229 del fg. di mappa n. 157, come erroneamente indicato nel primo giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2018 si costituiva in giudizio CP_1 la quale, nel merito e in via principale, eccepiva l'inammissibilità del giudizio per la
[...] violazione del principio del “ne bis in idem” in ragione del giudicato formatosi a seguito della sentenza innanzi menzionata, non impugnata nei termini di legge. La convenuta eccepiva, inoltre, la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa
3 petendi e, in subordine, invocava il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda, non sussistendo i presupposti per la costituzione dell'invocata servitù di passaggio.
Con ordinanza del 21.05.2019, il Tribunale, in persona di altro Giudice, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. La causa, ritenuta la sua natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.06.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza di petitum e causa petendi.
Va premesso sul punto che “La nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del "petitum", sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del "petitum" inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta, come appunto stabilisce detta norma.
Relativamente alla "causa petendi", il giudice ha, invece, il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen iuris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati. La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/12/2008, n.28986).
Nel caso in esame, il ricorrente ha adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento della domanda giudiziale nonché l'oggetto della stessa, individuando con esattezza anche la porzione del fondo di proprietà di parte resistente da asservire a quello proprio.
L'eccezione è, dunque, infondata e va rigettata.
Merita di essere accolta, invece, l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Come noto, all'esaurimento dei mezzi di impugnazione avverso una determinata pronuncia giurisdizionale viene ricollegato dall'ordinamento il cd. giudicato processuale, ovvero il
4 divieto per lo stesso o altro giudice di pronunciarsi nuovamente sulla materia che ha costituito oggetto della sentenza passata in giudicato.
Al fine di verificare se l'azione esercitata sia identica (e, dunque, coperta dal giudicato) rispetto a quella già definita con altro provvedimento, il giudice è chiamato a verificare se gli elementi costitutivi delle azioni siano identici.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della "causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato;
l'interpretazione di esso è assimilabile all'interpretazione delle norme giuridiche, cosicché essa può essere effettuata dalla Corte di cassazione anche d'ufficio e
l'erronea interpretazione da parte del giudice di merito può essere denunciata sotto il profilo della violazione di norme di diritto” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 24/03/2004,
n. 5925) mentre la giurisprudenza di merito ha di recente sostenuto, in maniera condivisibile, che “L'efficacia del giudicato non riguarda soltanto quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma si estende anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito) ricomprendendo anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Pertanto, la preclusione del dedotto e deducibile implica che il giudicato impedisce non soltanto la riproposizione di questioni già decise, ma anche la proposizione di questioni o domande nuove che erano prospettabili e rilevanti all'interno del precedente giudizio” (cfr.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 20/07/2023, n.1589).
Tanto premesso, nel caso di specie è innegabile che tra l'azione promossa con l'atto introduttivo del presente giudizio e quella avviata nel 2010, e definita con sentenza n.
1384/2017 del Tribunale di Brindisi, vi sia identità di soggetti nonché di causa petendi,
5 intesa quale diritto sostanziale fatto valere, e di petitum mediato, da intendersi quale bene della vita che la parte ha interesse a tutelare ovvero ottenere.
Ed invero, in entrambe le azioni agisce contro al fine di Parte_1 CP_1
ottenere il riconoscimento del diritto ad una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. ovvero ex art. 1062 c.c.
Con entrambe le azioni, fa valere il diritto alla costituzione di una servitù, Parte_1
avendo interesse ad ottenere il passaggio sul fondo della vicina per raggiungere quello di sua proprietà, identificato al catasto terreni al foglio 157, particella 412 sub 2.
La domanda odiernamente avanzata differisce da quella precedente soltanto per la diversa identificazione catastale del fondo confinante. Si tratta di un dato formale che, tuttavia, non incide sugli elementi identificativi dell'azione, come sopra esposti;
non incide, cioè, sulla causa petendi e sul petitum mediato.
A nulla rileva, poi, la circostanza che il Giudice, con sentenza n. 1384/2017, si sia pronunciato su un petitum immediato formalmente diverso da quello oggetto della domanda introduttiva del presente giudizio, dovendosi prescindere (in ossequio al principio di diritto sopra richiamato) nell'individuazione dei limiti oggettivi del giudicato dal tipo di pronuncia adottata dal giudice e, dunque, dal petitum immediato.
In definitiva, può affermarsi che la domanda oggetto del presente giudizio, sia pure riferita ad una porzione diversa del fondo confinante di proprietà della resistente, inerisce alla medesima materia e questione definita con la sentenza passata in giudicato sopra citata ed era, in ogni caso, prospettabile (nei medesimi termini esposti con il ricorso introduttivo di questo procedimento) nell'ambito del precedente giudizio.
In conclusione, la domanda in esame è inammissibile essendo stata proposta in contrasto con il principio del ne bis idem.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la non particolare complessità delle questioni in fatto e diritto) previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata da;
Parte_1
- condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad € 3.809,00 per competenze, oltre spese generali,
i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Vito Cito, il quale si è dichiarato antistatario.
Brindisi, 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1662/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Servitù”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Punzi Alfredo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato alla Piazza Roma n. 11 in NA CA (Ta); attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cito Vito, CP_1 C.F._2
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata al Viale Stazione n. 14 in NA
CA (Ta); convenuta
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1)
Accertare e dichiarare l'avvenuta costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c. per destinazione del padre di famiglia, della servitù di passaggio, a carico della p.lla 411 del fg. 157 del Comune di Ostuni, attualmente di proprietà di , e a vantaggio CP_1 dell'immobile di proprietà dell'attore , costituito dalla p.lla 412 sub 2 del Parte_1
fg. 157 del Comune di Ostuni;
2) Accertare e dichiarare, comunque, il diritto dell'attore alla costituzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1051 e ss c.c., della servitù coattiva di passaggio a carico della p.lla 411 del fg. 157 del Comune di Ostuni, attualmente di
1 proprietà di , e a vantaggio del fondo di proprietà dell'attore , CP_1 Parte_1
costituito dalla p.lla 412 sub 2 del fg. 157 del Comune di Ostuni;
3) Ordinare alla convenuta di realizzare sul suo fondo tutte le opere necessarie al pieno e CP_1
libero esercizio della costituita servitù coattiva di passaggio;
4) Emettere ogni altra declaratoria e/o pronunzia che si riterrà di giustizia;
5) Ordinare al Conservatore RR.II., con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo, di effettuare tutte le trascrizioni e annotazioni necessarie;
6) Rigettare tutte le avverse domande, eccezioni, richieste e conclusioni, siccome infondate sia in fatto che in diritto;
7) Condannare al CP_1 pagamento di spese e competenze di causa”;
CONVENUTA: “Nel rito: A) dichiarare, anche ex officio, l'inammissibilità e/o improponibilità dell'esperito procedimento sommario per intervenuto giudicato sostanziale esterno, giuste le causali spiegate nella narrativa del presente atto, che, quivi, si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
B) dichiarare la nullità della domanda introduttiva per indeterminatezza dell'oggetto e delle sue ragioni giustificatrici, giusto quanto nella narrativa del presente atto articolato. Nel merito: C) rigettare la domanda di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, non sussistendone i presupposti costitutivi di tale modalità acquisitiva;
D) rigettare la domanda di costituzione della servitù nelle forme di cui all'art. 1051 c.c., non avendo parte ricorrente fornito prova dei suoi elementi costitutivo – descrittivi, rectius, necessità delle esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo, ove l'uso va determinato in concreto con riferimento alle condizioni di vita dell'uomo medio nell'epoca in cui il diritto viene esercitato;
E) rigettare la domanda di costituzione della servitù laddove essa debba estendersi oltre la porzione già nel pieno utilizzo di tutti i legittimi proprietari ed, indi, al di là delle colonne al piazzale di accesso alla proprietà della parte resistente, non sussistendone i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per il riconoscimento anche su tale porzione di tale passaggio;
In via gradata: F) costituire la servitù coattiva di passaggio, anche carrabile, sul fondo servente individuato dalle particelle 177 e 230 che danno accesso alle proprietà , gravando la particella 411 in proprietà di Persona_1 parte resistente soltanto della parte iniziale già utilizzata per l'accesso alla pubblica via e con espressa esclusione di diritti su codesta per sosta e/o parcheggio, dovendosi prevedere il solo passaggio per carico/scarico; G) accertare e dichiarare per l'effetto il diritto di
2 parte resistente in ogni caso di costituzione di servitù per la sola parte iniziale della strada interpoderale utilizzata all'indennità dovuta ex lege ( art. 1053 c.c. ) commisurata all'aggravio a carico del suo fondo derivante dal disagio arrecato dal transito e comprendente sia il danno effettivo provocato dalla servitù, sia il deprezzamento subito dal fono a causa di essa;
H) con vittoria di spese ed onorari di causa in favore dello scrivente difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.04.2018, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: con giudizio n. r.g. 900042/2010 innanzi al Tribunale di Brindisi
- sezione distaccata di Ostuni aveva citato per l'accertamento della servitù di CP_1
passaggio per destinazione del padre di famiglia e, comunque, della servitù coattiva di passaggio, a carico della p.lla n. 229 del fg. 157 del Comune di Ostuni, attualmente di proprietà di , e a vantaggio dell'immobile di proprietà dell'attore, costituito CP_1
dalla p.lla 412 sub 2 del fg. 157 del Comune di Ostuni;
nel menzionato giudizio aveva dedotto che l'immobile di sua proprietà è confinante con le p.lle 229, 411 e 412 sub, del fg.
157; che il Tribunale con sentenza n. 1384/2017 del 31.07.2017 aveva rigettato la domanda rilevando che, come da estratto di mappa, la p.lla n. 142 sub 2 del fg. 157, di proprietà dell'attore , non confina direttamente con la p.lla n. 229 di proprietà della Parte_1
convenuta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore evidenziava profili di non condivisibilità della menzionata sentenza e reiterava le medesime domande di cui al giudizio avviato nel 2010, sulla scorta dell'attività istruttoria ivi compiuta (prove orali e consulenza tecnica d'ufficio), con costituzione della servitù sulla p.lla 411 del fg. 157, e non nella p.lla 229 del fg. di mappa n. 157, come erroneamente indicato nel primo giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2018 si costituiva in giudizio CP_1 la quale, nel merito e in via principale, eccepiva l'inammissibilità del giudizio per la
[...] violazione del principio del “ne bis in idem” in ragione del giudicato formatosi a seguito della sentenza innanzi menzionata, non impugnata nei termini di legge. La convenuta eccepiva, inoltre, la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa
3 petendi e, in subordine, invocava il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda, non sussistendo i presupposti per la costituzione dell'invocata servitù di passaggio.
Con ordinanza del 21.05.2019, il Tribunale, in persona di altro Giudice, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. La causa, ritenuta la sua natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.06.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza di petitum e causa petendi.
Va premesso sul punto che “La nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del "petitum", sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del "petitum" inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta, come appunto stabilisce detta norma.
Relativamente alla "causa petendi", il giudice ha, invece, il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen iuris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati. La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/12/2008, n.28986).
Nel caso in esame, il ricorrente ha adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento della domanda giudiziale nonché l'oggetto della stessa, individuando con esattezza anche la porzione del fondo di proprietà di parte resistente da asservire a quello proprio.
L'eccezione è, dunque, infondata e va rigettata.
Merita di essere accolta, invece, l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Come noto, all'esaurimento dei mezzi di impugnazione avverso una determinata pronuncia giurisdizionale viene ricollegato dall'ordinamento il cd. giudicato processuale, ovvero il
4 divieto per lo stesso o altro giudice di pronunciarsi nuovamente sulla materia che ha costituito oggetto della sentenza passata in giudicato.
Al fine di verificare se l'azione esercitata sia identica (e, dunque, coperta dal giudicato) rispetto a quella già definita con altro provvedimento, il giudice è chiamato a verificare se gli elementi costitutivi delle azioni siano identici.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della "causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato;
l'interpretazione di esso è assimilabile all'interpretazione delle norme giuridiche, cosicché essa può essere effettuata dalla Corte di cassazione anche d'ufficio e
l'erronea interpretazione da parte del giudice di merito può essere denunciata sotto il profilo della violazione di norme di diritto” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 24/03/2004,
n. 5925) mentre la giurisprudenza di merito ha di recente sostenuto, in maniera condivisibile, che “L'efficacia del giudicato non riguarda soltanto quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma si estende anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito) ricomprendendo anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Pertanto, la preclusione del dedotto e deducibile implica che il giudicato impedisce non soltanto la riproposizione di questioni già decise, ma anche la proposizione di questioni o domande nuove che erano prospettabili e rilevanti all'interno del precedente giudizio” (cfr.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 20/07/2023, n.1589).
Tanto premesso, nel caso di specie è innegabile che tra l'azione promossa con l'atto introduttivo del presente giudizio e quella avviata nel 2010, e definita con sentenza n.
1384/2017 del Tribunale di Brindisi, vi sia identità di soggetti nonché di causa petendi,
5 intesa quale diritto sostanziale fatto valere, e di petitum mediato, da intendersi quale bene della vita che la parte ha interesse a tutelare ovvero ottenere.
Ed invero, in entrambe le azioni agisce contro al fine di Parte_1 CP_1
ottenere il riconoscimento del diritto ad una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. ovvero ex art. 1062 c.c.
Con entrambe le azioni, fa valere il diritto alla costituzione di una servitù, Parte_1
avendo interesse ad ottenere il passaggio sul fondo della vicina per raggiungere quello di sua proprietà, identificato al catasto terreni al foglio 157, particella 412 sub 2.
La domanda odiernamente avanzata differisce da quella precedente soltanto per la diversa identificazione catastale del fondo confinante. Si tratta di un dato formale che, tuttavia, non incide sugli elementi identificativi dell'azione, come sopra esposti;
non incide, cioè, sulla causa petendi e sul petitum mediato.
A nulla rileva, poi, la circostanza che il Giudice, con sentenza n. 1384/2017, si sia pronunciato su un petitum immediato formalmente diverso da quello oggetto della domanda introduttiva del presente giudizio, dovendosi prescindere (in ossequio al principio di diritto sopra richiamato) nell'individuazione dei limiti oggettivi del giudicato dal tipo di pronuncia adottata dal giudice e, dunque, dal petitum immediato.
In definitiva, può affermarsi che la domanda oggetto del presente giudizio, sia pure riferita ad una porzione diversa del fondo confinante di proprietà della resistente, inerisce alla medesima materia e questione definita con la sentenza passata in giudicato sopra citata ed era, in ogni caso, prospettabile (nei medesimi termini esposti con il ricorso introduttivo di questo procedimento) nell'ambito del precedente giudizio.
In conclusione, la domanda in esame è inammissibile essendo stata proposta in contrasto con il principio del ne bis idem.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la non particolare complessità delle questioni in fatto e diritto) previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata da;
Parte_1
- condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad € 3.809,00 per competenze, oltre spese generali,
i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Vito Cito, il quale si è dichiarato antistatario.
Brindisi, 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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