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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/06/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1281/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1281/2022 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in calce alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Lilla Rosalia Colangelo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bellante (TE), Via Nazionale 175
-Attore-
e
avente sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, C.F. e P.IVA: Controparte_1
, e per essa la con sede a Milano, via P.IVA_1 Controparte_2
Valtellina n. 15/17, giusta procura speciale del 2.11.2018 a rogito del Notaio Persona_1 di Pordenone (Rep. 53366, racc. 39537), a sua volta rappresentata da
[...] con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, in forza di procura Controparte_3 speciale del 09.5.2019 a firma autenticata dal Notaio in Milano (Rep. Persona_2
), in persona del Dott. giusta procura con firma autenticata in data P.IVA_2 CP_4
22/12/2020 dal Notaio Dott.ssa in Milano, (Rep. 42147 Racc. 16918), Persona_3 rappresentata e difesa, giusta procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Lorenzo Albanese Ginammi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 12
-Convenuta-
CONCLUSIONI: Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della proposta opposizione, così giudicare:
1) accertare e dichiarare che allo stato la non ha fornito valida prova della CP_1 propria legittimazione e della titolarità del credito in forza della asserita cessione e per l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare che la fideiussione per cui è causa, ricalca lo schema predisposto dall'ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, e per l'effetto declari la nullità del contratto di fideiussione;
3) in subordine del punto 2, accertato e dichiarato che la fideiussione per cui è causa segue lo schema predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca D'Italia, dichiari la nullità degli articoli della lettera fideiussoria dichiarati illegittimi dalla Banca D'Italia;
4) dichiarare decaduta la parte creditrice di escutere la fideiussione per effetto del mancato consenso e/o della mancata tempestiva proposizione delle istanze rivolte al debitore principale;
5) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte enunciate nel presente atto e dichiarare che nessuna somma è dovuta da alla Parte_1 CP_1
Con condanna della parte convenuta-opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio di cui lo scrivente si dichiara sin d'ora antistatario.”
Per l'opposta:
“Voglia il Tribunale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In linea gradata, condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t. della CP_1 complessiva somma di € 282.505,00, oltre interessi;
Con vittoria delle spese e del compenso professionale, oltre C.A. ed I.V.A. come per legge.”
OGGETTO: Pagamento di somma di denaro, etc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiamato in giudizio la Parte_1 società , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 801/2021 del 29/07/2021, CP_1 emesso dal Tribunale di Teramo nel procedimento monitorio R.G. n. 1902/2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 282.505,00, oltre accessori, in solido con il sig. , deducendo: a) il difetto di titolarità del credito posto alla base Parte_2 dell'ingiunzione, in quanto la on avrebbe dimostrato l'esistenza stessa della cessione del CP_1 credito per cui è causa, né l'inclusione del medesimo nella cessione in blocco;
b) l'estinzione della obbligazione fideiussoria come conseguenza della mancata tempestiva proposizione dell'istanza ex art. 1957 c.c., stante la nullità della clausola di rinuncia al relativo termine di decadenza per violazione della normativa antitrust.
A fronte delle deduzioni così articolate, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, nel merito, ha dedotto di aver fornito prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. Ha inoltre contestato la ricostruzione attorea relativa alla nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., ritenendo che la fideiussione non fosse affetta da nullità.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza di p.c. del 12.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, il G.I. Dott.ssa Daniela
D'Adamo ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
***
In ordine all'eccezione inerente al difetto di titolarità attiva del diritto della parte opposta, è noto come l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58
t.u.b. non esonera la parte dal provare come l'operazione sia, in concreto, avvenuta (ex multis,
Cass. civ., n. 24798/2020). È principio ormai consolidato quello per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”, potendo l'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. dar prova dell'efficacia della cessione, ma non dell'avvenuta stipula del relativo contratto e dell'inclusione del credito specifico al suo interno, cosicché “in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ., sez. 6, n. 24798/2020 cit.; Cass. civ., sez. 3, 05 settembre 2019, n. 22151; Cass. civ., sez. I, 02 marzo 2016, n. 4116).
Preliminarmente, in punto di diritto, va considerato che, recentemente, la Suprema Corte si è espressa in relazione alla prova della cessione di un credito nell'alveo delle operazioni di cartolarizzazione e dell'effettiva titolarità della posizione soggettiva in capo alla cessionaria.
E, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha effettuato delle precisazioni cercando di arginare i numerosi dubbi interpretativi insorti in sede di merito, che hanno ad oggetto la distribuzione degli oneri della prova in tema di cessione di crediti in blocco.
Occorre premettere che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la notizia che sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., non è sufficiente ai fini della prova dell'acquisto della posizione giuridica attiva;
tale incombente ha, quale effetto, solo quello di pubblicità-notizia, presumendosi, tramite lo stesso, avvenuta la comunicazione della cessione al debitore ceduto e derogandosi a quanto previsto dall'art. 1264 c.c.
In particolare la Corte ha ritenuto che: "[…] occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari
a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione”.
Con la medesima sentenza la Corte ha ribadito che la predetta pubblicazione può al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio, e ha altresì evidenziato che ove “l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo" (Cass. civ. sez. I, 22/11/2024, n. 30207; Cass. n. 5478 del 2024).
Secondo la Suprema Corte, “ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (Cass. civ. sez. III, 22/03/2024, n. 7866).
Da quanto emerso, pertanto, la Giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come sia necessario distinguere gli incombenti probatori gravanti sul cessionario a seconda della tipologia di contestazioni articolate dal debitore.
Allorquando quest'ultimo contesti il fatto “storico” dell'operazione di cessione, al cessionario non resta che provare l'accordo mediante la produzione del contratto intercorso o mediante documentazione idonea a dimostrare la cessione dei crediti;
quando, invece, sia oggetto di contestazione non la stipula del negozio giuridico ma la presenza del credito in esame tra quelli oggetto dell'operazione economica, allora l'attore sostanziale deve dimostrare (anche in via presuntiva) che tra le posizioni incluse nell'operazione vi è quella sub iudice. È solo in quest'ultimo caso, pertanto, che la GU può, eventualmente, assumere un ruolo determinante allorquando dall'estratto sia possibile evincere, senza dubbio alcuno, che quell'operazione abbia ivi incluso la posizione debitoria contestata.
Ad ogni buon conto, a parere di questo Giudice, la dichiarazione dell'Istituto di credito cedente, il quale espressamente abbia confermato sia l'intervenuta operazione di cartolarizzazione sia l'inclusione, in detta cessione, del credito facente capo al debitore, sono elementi presuntivi idonei a dare prova dell'avvenuta operazione traslativa e della inclusione della posizione creditoria sub iudice, purchè la stessa cedente abbia identificato in maniera inequivocabile sia il negozio giuridico intercorso sia la posizione debitoria oggetto di opposizione.
Nel caso di specie la opponente ha contestato l'inclusione della posizione debitoria della
[...]
(quale debitore principale) tra quelle oggetto della operazione ex art. 58 Controparte_5
TUB.
Ebbene, la produzione, in questa sede, della dichiarazione di quale cedente il credito, che CP_6 ha confermato sia l'intervenuta stipula del contratto di cessione (operazione economica dalla stessa ben identificata, intercorsa il 24.10.2018, con pubblicazione in GU il 3.11.2018) sia l'inclusione della posizione debitoria gravata tra quelle oggetto della cartolarizzazione, consentono di ritenere adeguatamente provata l'operazione traslativa del credito.
Quanto alla eccezione di nullità parziale della fideiussione, nella parte in cui ha previsto la deroga all'onere di attivazione semestrale, ex art. 1957 c.c., nei confronti dell'Istituto di credito, per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990 trattandosi di fideiussione omnibus contenente agli artt. 2, 6 e 8 di cui allo schema ABI del 2003, rispetto al quale la Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, ha accertato l'esistenza di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza e di conseguente reviviscenza del termine di cui alla suddetta fattispecie, occorre osservare quanto segue.
La garanzia versata in atti contiene espressamente la clausola volta a prevedere l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente ed a semplice richiesta e con rinuncia a proporre eccezioni. Ebbene, come noto, tale clausola è idonea, di per sé, ad escludere che nel termine semestrale la banca debba esercitare giudizialmente le proprie ragioni nei confronti del debitore principale.
In sostanza, anche qualora la clausola fosse nulla e si applicasse il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1419 c.c., ne deriverebbe che la deroga all'art. 1957 c.c., nella parte in cui non richiede l'attivazione di un rimedio giudiziale, consentirebbe di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia rispettato con la proposizione di una istanza attivata giudizialmente (cfr. App. Firenze, Sez. Imprese, 25/09/2024, n. 1622).
È noto che la clausola di pagamento "a semplice richiesta", anche quando non integra un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia - con la conseguente totale autonomia dal rapporto sottostante
- comporta ugualmente l'effetto di astrazione, per così dire, processuale, che è proprio di una clausola di "solve et repete".
Questa non è incompatibile con le caratteristiche di accessorietà proprie del negozio fideiussorio, ma implica che, soltanto dopo l'avvenuto pagamento da parte del garante, quest'ultimo possa agire in ripetizione di un debito verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti che spettano al debitore nel rapporto principale.
Ma se la clausola in parola implica il diritto di chiedere al fideiussore il pagamento della somma senza che possano essere opposte eccezioni altrimenti opponibili ai sensi dell'art. 1945 c.c. (con il limite delle eccezioni indisponibili ex art. 1462 c.c., e salva possibilità di ripetere dal creditore quanto indebitamente pagato), allora l'iniziativa richiesta dall'art. 1957 c.c. non può che consistere in una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale e al fideiussore, a fronte della quale il garante è tenuto a pagare senza eccezioni, mentre non sarebbe necessario (come è nel caso di fideiussione ordinaria, in cui non compaia una clausola a prima richiesta) un'iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale.
Se così è, allora, è onere della Banca attivarsi, anche in via stragiudiziale, chiedendo l'adempimento nei sei mesi a partire dal momento in cui il contratto ha cessato di produrre efficacia (con contestuale comunicazione della decadenza dal beneficio del termine).
È evidente come, in questo caso, la missiva dell'1.4.2014 intimata da sia al debitore CP_6 principale che al fideiussore, nella quale la stessa recedeva dal contratto, diffidando e costituendo in mora sia il debitore principale che i fideiussori, sia idonea a ritenere soddisfatto il rispetto del termine semestrale.
Premesso tutto quanto sopra, le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte opponente e sono quantificate sulla scorta del DM 55/2014 (e successive modifiche), seguendo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non svolta dalla convenuta odierna parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da nei Parte_1 confronti di ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così Controparte_1 dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 801/2021, emesso dal
Tribunale di Teramo nel procedimento R.G. n. 1902/2021; esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, da liquidare in euro 6.023,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 27.06.2025
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1281/2022 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in calce alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Lilla Rosalia Colangelo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bellante (TE), Via Nazionale 175
-Attore-
e
avente sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, C.F. e P.IVA: Controparte_1
, e per essa la con sede a Milano, via P.IVA_1 Controparte_2
Valtellina n. 15/17, giusta procura speciale del 2.11.2018 a rogito del Notaio Persona_1 di Pordenone (Rep. 53366, racc. 39537), a sua volta rappresentata da
[...] con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, in forza di procura Controparte_3 speciale del 09.5.2019 a firma autenticata dal Notaio in Milano (Rep. Persona_2
), in persona del Dott. giusta procura con firma autenticata in data P.IVA_2 CP_4
22/12/2020 dal Notaio Dott.ssa in Milano, (Rep. 42147 Racc. 16918), Persona_3 rappresentata e difesa, giusta procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Lorenzo Albanese Ginammi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 12
-Convenuta-
CONCLUSIONI: Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della proposta opposizione, così giudicare:
1) accertare e dichiarare che allo stato la non ha fornito valida prova della CP_1 propria legittimazione e della titolarità del credito in forza della asserita cessione e per l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare che la fideiussione per cui è causa, ricalca lo schema predisposto dall'ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, e per l'effetto declari la nullità del contratto di fideiussione;
3) in subordine del punto 2, accertato e dichiarato che la fideiussione per cui è causa segue lo schema predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca D'Italia, dichiari la nullità degli articoli della lettera fideiussoria dichiarati illegittimi dalla Banca D'Italia;
4) dichiarare decaduta la parte creditrice di escutere la fideiussione per effetto del mancato consenso e/o della mancata tempestiva proposizione delle istanze rivolte al debitore principale;
5) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte enunciate nel presente atto e dichiarare che nessuna somma è dovuta da alla Parte_1 CP_1
Con condanna della parte convenuta-opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio di cui lo scrivente si dichiara sin d'ora antistatario.”
Per l'opposta:
“Voglia il Tribunale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In linea gradata, condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t. della CP_1 complessiva somma di € 282.505,00, oltre interessi;
Con vittoria delle spese e del compenso professionale, oltre C.A. ed I.V.A. come per legge.”
OGGETTO: Pagamento di somma di denaro, etc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiamato in giudizio la Parte_1 società , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 801/2021 del 29/07/2021, CP_1 emesso dal Tribunale di Teramo nel procedimento monitorio R.G. n. 1902/2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 282.505,00, oltre accessori, in solido con il sig. , deducendo: a) il difetto di titolarità del credito posto alla base Parte_2 dell'ingiunzione, in quanto la on avrebbe dimostrato l'esistenza stessa della cessione del CP_1 credito per cui è causa, né l'inclusione del medesimo nella cessione in blocco;
b) l'estinzione della obbligazione fideiussoria come conseguenza della mancata tempestiva proposizione dell'istanza ex art. 1957 c.c., stante la nullità della clausola di rinuncia al relativo termine di decadenza per violazione della normativa antitrust.
A fronte delle deduzioni così articolate, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, nel merito, ha dedotto di aver fornito prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. Ha inoltre contestato la ricostruzione attorea relativa alla nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., ritenendo che la fideiussione non fosse affetta da nullità.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza di p.c. del 12.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, il G.I. Dott.ssa Daniela
D'Adamo ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
***
In ordine all'eccezione inerente al difetto di titolarità attiva del diritto della parte opposta, è noto come l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58
t.u.b. non esonera la parte dal provare come l'operazione sia, in concreto, avvenuta (ex multis,
Cass. civ., n. 24798/2020). È principio ormai consolidato quello per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”, potendo l'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. dar prova dell'efficacia della cessione, ma non dell'avvenuta stipula del relativo contratto e dell'inclusione del credito specifico al suo interno, cosicché “in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ., sez. 6, n. 24798/2020 cit.; Cass. civ., sez. 3, 05 settembre 2019, n. 22151; Cass. civ., sez. I, 02 marzo 2016, n. 4116).
Preliminarmente, in punto di diritto, va considerato che, recentemente, la Suprema Corte si è espressa in relazione alla prova della cessione di un credito nell'alveo delle operazioni di cartolarizzazione e dell'effettiva titolarità della posizione soggettiva in capo alla cessionaria.
E, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha effettuato delle precisazioni cercando di arginare i numerosi dubbi interpretativi insorti in sede di merito, che hanno ad oggetto la distribuzione degli oneri della prova in tema di cessione di crediti in blocco.
Occorre premettere che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la notizia che sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., non è sufficiente ai fini della prova dell'acquisto della posizione giuridica attiva;
tale incombente ha, quale effetto, solo quello di pubblicità-notizia, presumendosi, tramite lo stesso, avvenuta la comunicazione della cessione al debitore ceduto e derogandosi a quanto previsto dall'art. 1264 c.c.
In particolare la Corte ha ritenuto che: "[…] occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari
a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione”.
Con la medesima sentenza la Corte ha ribadito che la predetta pubblicazione può al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio, e ha altresì evidenziato che ove “l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo" (Cass. civ. sez. I, 22/11/2024, n. 30207; Cass. n. 5478 del 2024).
Secondo la Suprema Corte, “ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (Cass. civ. sez. III, 22/03/2024, n. 7866).
Da quanto emerso, pertanto, la Giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come sia necessario distinguere gli incombenti probatori gravanti sul cessionario a seconda della tipologia di contestazioni articolate dal debitore.
Allorquando quest'ultimo contesti il fatto “storico” dell'operazione di cessione, al cessionario non resta che provare l'accordo mediante la produzione del contratto intercorso o mediante documentazione idonea a dimostrare la cessione dei crediti;
quando, invece, sia oggetto di contestazione non la stipula del negozio giuridico ma la presenza del credito in esame tra quelli oggetto dell'operazione economica, allora l'attore sostanziale deve dimostrare (anche in via presuntiva) che tra le posizioni incluse nell'operazione vi è quella sub iudice. È solo in quest'ultimo caso, pertanto, che la GU può, eventualmente, assumere un ruolo determinante allorquando dall'estratto sia possibile evincere, senza dubbio alcuno, che quell'operazione abbia ivi incluso la posizione debitoria contestata.
Ad ogni buon conto, a parere di questo Giudice, la dichiarazione dell'Istituto di credito cedente, il quale espressamente abbia confermato sia l'intervenuta operazione di cartolarizzazione sia l'inclusione, in detta cessione, del credito facente capo al debitore, sono elementi presuntivi idonei a dare prova dell'avvenuta operazione traslativa e della inclusione della posizione creditoria sub iudice, purchè la stessa cedente abbia identificato in maniera inequivocabile sia il negozio giuridico intercorso sia la posizione debitoria oggetto di opposizione.
Nel caso di specie la opponente ha contestato l'inclusione della posizione debitoria della
[...]
(quale debitore principale) tra quelle oggetto della operazione ex art. 58 Controparte_5
TUB.
Ebbene, la produzione, in questa sede, della dichiarazione di quale cedente il credito, che CP_6 ha confermato sia l'intervenuta stipula del contratto di cessione (operazione economica dalla stessa ben identificata, intercorsa il 24.10.2018, con pubblicazione in GU il 3.11.2018) sia l'inclusione della posizione debitoria gravata tra quelle oggetto della cartolarizzazione, consentono di ritenere adeguatamente provata l'operazione traslativa del credito.
Quanto alla eccezione di nullità parziale della fideiussione, nella parte in cui ha previsto la deroga all'onere di attivazione semestrale, ex art. 1957 c.c., nei confronti dell'Istituto di credito, per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990 trattandosi di fideiussione omnibus contenente agli artt. 2, 6 e 8 di cui allo schema ABI del 2003, rispetto al quale la Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, ha accertato l'esistenza di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza e di conseguente reviviscenza del termine di cui alla suddetta fattispecie, occorre osservare quanto segue.
La garanzia versata in atti contiene espressamente la clausola volta a prevedere l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente ed a semplice richiesta e con rinuncia a proporre eccezioni. Ebbene, come noto, tale clausola è idonea, di per sé, ad escludere che nel termine semestrale la banca debba esercitare giudizialmente le proprie ragioni nei confronti del debitore principale.
In sostanza, anche qualora la clausola fosse nulla e si applicasse il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1419 c.c., ne deriverebbe che la deroga all'art. 1957 c.c., nella parte in cui non richiede l'attivazione di un rimedio giudiziale, consentirebbe di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia rispettato con la proposizione di una istanza attivata giudizialmente (cfr. App. Firenze, Sez. Imprese, 25/09/2024, n. 1622).
È noto che la clausola di pagamento "a semplice richiesta", anche quando non integra un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia - con la conseguente totale autonomia dal rapporto sottostante
- comporta ugualmente l'effetto di astrazione, per così dire, processuale, che è proprio di una clausola di "solve et repete".
Questa non è incompatibile con le caratteristiche di accessorietà proprie del negozio fideiussorio, ma implica che, soltanto dopo l'avvenuto pagamento da parte del garante, quest'ultimo possa agire in ripetizione di un debito verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti che spettano al debitore nel rapporto principale.
Ma se la clausola in parola implica il diritto di chiedere al fideiussore il pagamento della somma senza che possano essere opposte eccezioni altrimenti opponibili ai sensi dell'art. 1945 c.c. (con il limite delle eccezioni indisponibili ex art. 1462 c.c., e salva possibilità di ripetere dal creditore quanto indebitamente pagato), allora l'iniziativa richiesta dall'art. 1957 c.c. non può che consistere in una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale e al fideiussore, a fronte della quale il garante è tenuto a pagare senza eccezioni, mentre non sarebbe necessario (come è nel caso di fideiussione ordinaria, in cui non compaia una clausola a prima richiesta) un'iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale.
Se così è, allora, è onere della Banca attivarsi, anche in via stragiudiziale, chiedendo l'adempimento nei sei mesi a partire dal momento in cui il contratto ha cessato di produrre efficacia (con contestuale comunicazione della decadenza dal beneficio del termine).
È evidente come, in questo caso, la missiva dell'1.4.2014 intimata da sia al debitore CP_6 principale che al fideiussore, nella quale la stessa recedeva dal contratto, diffidando e costituendo in mora sia il debitore principale che i fideiussori, sia idonea a ritenere soddisfatto il rispetto del termine semestrale.
Premesso tutto quanto sopra, le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte opponente e sono quantificate sulla scorta del DM 55/2014 (e successive modifiche), seguendo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non svolta dalla convenuta odierna parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da nei Parte_1 confronti di ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così Controparte_1 dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 801/2021, emesso dal
Tribunale di Teramo nel procedimento R.G. n. 1902/2021; esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, da liquidare in euro 6.023,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 27.06.2025
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo