CASS
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2024, n. 15932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15932 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LI NT nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza resa il 16 novembre 2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA RD che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessuno è presente per il ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto telefoni cellulari, smartphones, denaro e oggetti preziosi disposto nei confronti di AN TA, all'esito della perquisizione domiciliare eseguita il 28 giugno 2023, in quanto indagato in relazione a quattro estorsioni, due consumate e due tentate commesse tra gennaio e luglio 2023. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso AN TA deducendo: 2.1Violazione di legge e vizio di motivazine in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'articolo 629 cod.pen., piuttosto che ai sensi dell'articolo 640 cod.pen.. Osserva il ricorrente che nel caso di specie si configurano quattro ipotesi di truffa vessatoria, poiché il danno viene prospettato alle persone offese Penale Sent. Sez. 2 Num. 15932 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/02/2024 in termini di eventualità obiettiva e non derivante dalla volontà dell' agente sicché la persona offesa agisce non perché coartata ma perché tratta in inganno. 2.2 Vizio di motivazione in ordine all'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni oggetto del sequestro e le quattro fattispecie di reato ipotizzate nella contestazione. Il tribunale del riesame ha ritenuto che sussistono i presupposti per la confisca ex art. 240 bis cod.pen. ma , al riguardo i presupposti soggettivi di applicabilità del sequestro e della confisca presuppongono la riconducibilità della condotta della persona ad una delle fattispecie di reato espressamente previste dalla norma. Sotto il profilo oggettivo invece bisogna fare riferimento alla disponibilità dei beni da parte dell'indagato e alla sproporzione tra il loro valore e i redditi dichiarati o l'attività economica svolta. Detta sproporzione deve essere dimostrata dalla pubblica accusa ma può essere superata dall'interessato tramite documenti e prove da cui desumere la legittima provenienza del bene confiscato. Nel caso in esame manca il fumus dei contestati reati di truffa nei confronti del TA non essendo sufficiente a ritenere la corresponsabilità del predetto ai fatti di reato;
la perquisizione ebbe luogo per verificare se presso la dimora dell'indagato si trovassero le prove del suo coinvolgimento e il sequestro veniva disposto su beni diversi, che non sono in alcun modo collegabili al reato. Si tratta di un sequestro meramente esplorativo, in quanto tale illegittimo, poiché mira ad acquisire notizia di un illecito non ancora individuato nella sua specificità . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché formula motivi generici e non consentiti. Occorre ricordare preliminarmente che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione). (Sez. 2 - , Sentenza n. 49739 del 10/10/2023 Cc. (dep. 14/12/2023 ) Rv. 285608 - 01) Inoltre giova ribadire che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata 2 2,, l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato. (Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020 Ud. (dep. 01/09/2020 ) Rv. 279492 - 01 1.1 La prima censura è generica poiché, dopo avere riportato alcuni arresti giurisprudenziali in ordine all'elemento distintivo tra truffa vessatoria e estorsione, non specifica le ragioni per cui le condotte contestate all'indagato dovrebbero essere qualificate come truffe, limitandosi a richiamare il tenore delle denunzie delle persone offese, facendo ricorso ad una motivazione per relationem che non è consentita per l'esposizione dei motivi di impugnazione. La censura è comunque infondata poiché dalla lettura del capo d'imputazione sub A emerge che la persona offesa veniva contattata da un soggetto che si qualificava come addetto alle Poste Italiane e le riferiva che la figlia non riusciva a saldare un debito e al fine di evitare una denuncia aveva bisogno del suo aiuto economico. Il tribunale ha ritenuto correttamente, alla stregua di detta contestazione e in questa prima fase delle indagini, che sussistano gravi indizi di un'estorsione poiché l'interlocutore ha prospettato un male, la denuncia del familiare della persona offesa, che sarebbe stato realizzato da lui stesso. Anche la tentata estorsione contestata al capo 4 è stata correttamente qualificata, in forza dei principi suindicati, poiché un soggetto che si attribuiva la qualità di maresciallo dei Carabinieri dichiarava che stava trattenendo il figlio della persona offesa in stato di fermo a causa del mancato pagamento di somme dovute, così tentando di indurre il suo interlocutore a consegnare denaro senza riuscirvi. Negli altri due capi d'imputazione non viene neppure specificata la condotta ascritta all'indagato e la censura formulata con il ricorso è del tutto generica, poiché neppure espone concretamente in punto di fatto le modalità della condotta e quegli elementi che imporrebbero un diverso inquadramento giuridico della vicenda. 3.2 La seconda censura non è consentita poiché propone vizi della motivazione che non possono essere dedotti in sede di ricorso avverso misure cautelari reali. La stessa è comunque manifestamente infondata poiché la Corte rende adeguata e congrua motivazione in ordine al fumus dei delitti ipotizzati e alla sproporzione tra i beni rinvenuti e le entrate lecite dell'indagato; del tutto eccentrica la censura in merito alla pertinenzialità dei beni al reato ipotizzato, poiché il sequestro finalizzato alla confisca ex art 240 bis cod.pen. disposto in relazione alle due fattispecie consumate, non prevede il vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati ipotizzati. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente RI NI NO IO ER e
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA RD che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessuno è presente per il ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto telefoni cellulari, smartphones, denaro e oggetti preziosi disposto nei confronti di AN TA, all'esito della perquisizione domiciliare eseguita il 28 giugno 2023, in quanto indagato in relazione a quattro estorsioni, due consumate e due tentate commesse tra gennaio e luglio 2023. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso AN TA deducendo: 2.1Violazione di legge e vizio di motivazine in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'articolo 629 cod.pen., piuttosto che ai sensi dell'articolo 640 cod.pen.. Osserva il ricorrente che nel caso di specie si configurano quattro ipotesi di truffa vessatoria, poiché il danno viene prospettato alle persone offese Penale Sent. Sez. 2 Num. 15932 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/02/2024 in termini di eventualità obiettiva e non derivante dalla volontà dell' agente sicché la persona offesa agisce non perché coartata ma perché tratta in inganno. 2.2 Vizio di motivazione in ordine all'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni oggetto del sequestro e le quattro fattispecie di reato ipotizzate nella contestazione. Il tribunale del riesame ha ritenuto che sussistono i presupposti per la confisca ex art. 240 bis cod.pen. ma , al riguardo i presupposti soggettivi di applicabilità del sequestro e della confisca presuppongono la riconducibilità della condotta della persona ad una delle fattispecie di reato espressamente previste dalla norma. Sotto il profilo oggettivo invece bisogna fare riferimento alla disponibilità dei beni da parte dell'indagato e alla sproporzione tra il loro valore e i redditi dichiarati o l'attività economica svolta. Detta sproporzione deve essere dimostrata dalla pubblica accusa ma può essere superata dall'interessato tramite documenti e prove da cui desumere la legittima provenienza del bene confiscato. Nel caso in esame manca il fumus dei contestati reati di truffa nei confronti del TA non essendo sufficiente a ritenere la corresponsabilità del predetto ai fatti di reato;
la perquisizione ebbe luogo per verificare se presso la dimora dell'indagato si trovassero le prove del suo coinvolgimento e il sequestro veniva disposto su beni diversi, che non sono in alcun modo collegabili al reato. Si tratta di un sequestro meramente esplorativo, in quanto tale illegittimo, poiché mira ad acquisire notizia di un illecito non ancora individuato nella sua specificità . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché formula motivi generici e non consentiti. Occorre ricordare preliminarmente che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione). (Sez. 2 - , Sentenza n. 49739 del 10/10/2023 Cc. (dep. 14/12/2023 ) Rv. 285608 - 01) Inoltre giova ribadire che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata 2 2,, l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato. (Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020 Ud. (dep. 01/09/2020 ) Rv. 279492 - 01 1.1 La prima censura è generica poiché, dopo avere riportato alcuni arresti giurisprudenziali in ordine all'elemento distintivo tra truffa vessatoria e estorsione, non specifica le ragioni per cui le condotte contestate all'indagato dovrebbero essere qualificate come truffe, limitandosi a richiamare il tenore delle denunzie delle persone offese, facendo ricorso ad una motivazione per relationem che non è consentita per l'esposizione dei motivi di impugnazione. La censura è comunque infondata poiché dalla lettura del capo d'imputazione sub A emerge che la persona offesa veniva contattata da un soggetto che si qualificava come addetto alle Poste Italiane e le riferiva che la figlia non riusciva a saldare un debito e al fine di evitare una denuncia aveva bisogno del suo aiuto economico. Il tribunale ha ritenuto correttamente, alla stregua di detta contestazione e in questa prima fase delle indagini, che sussistano gravi indizi di un'estorsione poiché l'interlocutore ha prospettato un male, la denuncia del familiare della persona offesa, che sarebbe stato realizzato da lui stesso. Anche la tentata estorsione contestata al capo 4 è stata correttamente qualificata, in forza dei principi suindicati, poiché un soggetto che si attribuiva la qualità di maresciallo dei Carabinieri dichiarava che stava trattenendo il figlio della persona offesa in stato di fermo a causa del mancato pagamento di somme dovute, così tentando di indurre il suo interlocutore a consegnare denaro senza riuscirvi. Negli altri due capi d'imputazione non viene neppure specificata la condotta ascritta all'indagato e la censura formulata con il ricorso è del tutto generica, poiché neppure espone concretamente in punto di fatto le modalità della condotta e quegli elementi che imporrebbero un diverso inquadramento giuridico della vicenda. 3.2 La seconda censura non è consentita poiché propone vizi della motivazione che non possono essere dedotti in sede di ricorso avverso misure cautelari reali. La stessa è comunque manifestamente infondata poiché la Corte rende adeguata e congrua motivazione in ordine al fumus dei delitti ipotizzati e alla sproporzione tra i beni rinvenuti e le entrate lecite dell'indagato; del tutto eccentrica la censura in merito alla pertinenzialità dei beni al reato ipotizzato, poiché il sequestro finalizzato alla confisca ex art 240 bis cod.pen. disposto in relazione alle due fattispecie consumate, non prevede il vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati ipotizzati. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente RI NI NO IO ER e