Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3895/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Roberto Parise;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Giulia Renzetti e Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2017, parte ricorrente, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha convenuto l' dinanzi al Tribunale di Castrovillari al fine di far CP_2
dichiarare il proprio diritto alla integrale liquidazione delle indennità previdenziali per cui è causa. In effetti, sulla premessa di aver lavorato quale operaio agricolo per 51 giornate annue nel biennio 2015 e 2016, invocava la condanna del resistente Ente alla restituzione delle trattenute di € 180,00, illegittimamente operata sulla indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, e delle trattenute di € 119,80 ed € 64,45, rispettivamente effettuate sulla indennità di malattia pagata per i periodi dal 24/01/17 al 22/02/17 e dal 02/03/17 al 21/03/17. A fondamento della pretesa parte ricorrente esibiva certificazione attestante la propria iscrizione per gli anni 2015 e 2016 negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza.
Costituitasi la parte resistente , preliminarmente ha eccepito l'improponibilità del ricorso CP_2 per mancato esperimento dell'iter amministrativo oltre che per decorrenza dei termini decadenziali previsti dalla legge. Ha rappresentato, nel merito, che le trattenute erano state effettuate sul presupposto dell'indebito pagamento di precedenti indennità previdenziali riferite ad annualità che erano state oggetto di cancellazione;
ha domandato, pertanto, il rigetto di tutte
1
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Preliminarmente va dichiarata la infondatezza delle eccezioni, sollevate dall' , di CP_2 inammissibilità ed improcedibilità del ricorso. Infatti, in punto di procedibilità dell'azione giudiziaria, la ricorrente ha puntualmente osservato il prescritto iter amministrativo, presentando nei termini sia la domanda amministrativa per l'ottenimento del beneficio che, a fronte del diniego, il successivo gravame.
Pure da rigettare è l'eccezione di decadenza, avendo l'istante azionato il giudizio entro l'anno dalla ricezione del provvedimento di reiezione della domanda emesso dal Comitato provinciale e, in ogni caso, dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
3. Tanto premesso, nel merito, occorre rilevare la fondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente, che andranno pertanto integralmente accolte.
In effetti, la parte ricorrente, ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante della sussistenza del rapporto di lavoro negli anni 2015 e 2016, biennio precedente alle indennità previdenziali di cui si reclama l'integrale liquidazione, producendo in giudizio CP_ idonea certificazione (rilasciata dall'agenzia di Rossano in data 18.9.2017), attestante l'iscrizione della medesima ricorrente negli elenchi nominativi degli operai agricoli nel comune di Crosia negli anni 2015 e 2016 per 51 giornate annue. La prova del biennio lavorativo precedente, per un totale di 102 giornate lavorative, costituisce presupposto ai fini del riconoscimento, in capo alla medesima istante, del diritto a ricevere l'integrale pagamento delle prestazioni previdenziale reclamate (tra tutte Cass. 11.02.2016, n. 2739 così massimata:
“L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.”).
2 CP_ L' invece, pur eccependo la legittimità delle trattenute operate, in ragione di presunti indebiti pagamenti effettuati in favore della ricorrente per prestazioni previdenziali richieste in relazione ad annualità asseritamente cancellate (nello specifico le annualità 2008 e 2010), nulla produce a riprova di quanto affermato, tanto in merito alla pubblicazione degli elenchi con cui si è proceduto alla cancellazione delle giornate agricole della ricorrente nelle annualità suddette, quanto relativamente alla notifica dei relativi addebiti, con cui appunto richiedeva alla
[...] la restituzione delle somme indebitamente erogate. Inoltre, l' non indica né le Pt_1 CP_2
prestazioni che la ricorrente avrebbe indebitamente percepito, né i periodi di lavoro che sarebbero stati interessati dal provvedimento di cancellazione di cui l' – lo si ribadisce CP_1
– non ha fornito prova, limitandosi a versare in atti “lista indebiti”, con indicazione degli importi oggetto di recupero dell'indennità malattia/disoccupazione e mere relazioni dei vari uffici, indirizzate ai legali costituitisi in giudizio, nelle quali indica sommariamente le ragioni di opposizione, senza però specificare ulteriori dettagli né fornire specifica documentazione a riprova (Corte Appello Catanzaro Sent. N. 990/2021 “(…) ciò che l' oppone all'integrale CP_2
pagamento della prestazione spettante al ricorrente è la compensazione con il proprio credito alla ripetizione dell'indebita erogazione, in favore del medesimo ricorrente, di altre prestazioni economiche, riferite a rapporti di lavoro che l' ha disconosciuto e per i quali assume di CP_1
aver disposto la cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del r.d. 40 del 1949 e successive modificazioni. Sennonché, non solo di tale cancellazione l' non fornisce prova alcuna, ma, ancor prima, i suoi atti costitutivi CP_2
(tanto in primo, tanto in secondo grado) difettano dell'allegazione specifica dei periodi per i quali la cancellazione sarebbe stata disposta e, parimenti, delle prestazioni economiche che per effetto di quella cancellazione sarebbero divenute indebite (…) Ha quindi ragione
l'appellante a lamentare che il credito opposto in compensazione dall' non è certo, CP_1 perché delle ragioni che giustificano i pagamenti asseritamente “indebiti” e che, come tali, potrebbero teoricamente legittimare l'operazione di compensazione eseguita, l' ha CP_1 omesso qualsivoglia allegazione”). CP_ Anche la pretesa declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dall' limitatamente alla somma di € 119,80 a seguito dell'intervento della sentenza della Corte di
Appello di Catanzaro n. 1464/2017, non può trovare accoglimento in mancanza di prova, mai fornita dalla resistente, della restituzione effettiva delle somme in esame. In concreto, sebbene
CP_ l' abbia allegato di aver eliminato l'indebito e liquidato le somme trattenute, non ha mai effettivamente fornito prova di aver restituito alla parte ricorrente le somme per cui è causa, né
3 quest'ultima ha confermato la circostanza facendo venire meno il contenzioso sul punto.
Pertanto, la domanda restitutoria è fondata.
Da quanto superiormente detto consegue, pertanto, l'integrale accoglimento delle domande CP_ promosse, con condanna dell' alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme trattenute a titolo di indebito, per come pari ad € 180,00 a titolo di indennità di disoccupazione
2016 nonché € 119,80 ed € 64,45 a titolo di indennità di malattia rispettivamente per i periodi dal 24/01/17 al 22/02/17 e dal 02/03/17 al 21/03/17, oltre interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici calcolati dalle illegittime trattenute all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione fino a € 1.100,00 per le controversie previdenziali, per come previsti nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, ridotti del 30% per la non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Castrovillari, nella persona della Giudice Margherita Sitongia, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
CP_
- accoglie la domanda e condanna l' al pagamento integrale delle prestazioni per cui è causa;
- condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in CP_2 favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
349,30 a titolo di compenso professionale ai sensi del D.M. n. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre.
Castrovillari, 28.2.2025
La Giudice del Lavoro
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita
Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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