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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1214/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Avv.to Laura Bove Consigliere G.A. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3733/2023, estensore giudice DOTT. RICCARDO ATANASIO, discussa all'udienza del 10.12.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1 amente domiciliato in MILANO VIALE C.F._2
BIANCA MARIA 3, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO LEVA
) e dell'avv. NICOLA MESSINA ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN SEPOLCRO, 1 20123 MILANO, presso i Difensori
APPELLATA E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_2 dell'avv. MARIO ROBERTO TARZIA , elettivamente C.F._5 domiciliato MILANO VIA SAVARE' 1, pres
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, per tutti i motivi illustrati con il presente atto di appello, riformare la sentenza n. 3733/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro il 10.05.2024, e per l'effetto a) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento di ogni
1 differenza retributiva dovuta tra quanto percepito sulla base delle fatture Parte emesse nei confronti di e quanto doveva percepire sulla base della retribuzione accordata con la società convenuta in giudizio pari ad euro 1.400,00 netti per 173 ore di lavoro ordinario, per il periodo febbraio 2014 - ottobre 2018; b) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento di ogni differenza retributiva dovuta tra quanto percepito sulla Parte base delle buste paga inviate da al dipendente e quanto doveva percepire sulla base della retribuzione accordata con la società convenuta in giudizio pari ad euro 1.400,00 netti per 173 ore di lavoro ordinario), per il periodo ottobre 2018 – giugno 2020; e per l'effetto condannare per Controparte_1
l'intero periodo considerato, al pagamento delle diff te al ricorrente e quantificate secondo il conteggio depositato in atti su ordine del Giudice per il complessivo importo di euro 34.278,50 e/o nella diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetari, regolarizzandone la posizione contributiva e previdenziale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge in favore del difensore antistatario.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_1
“in via preliminare - dichi appello proposto dal Sig. nei confronti della società ex art. Parte_1 Controparte_1
348 l merito rigettare l'appello nei Parte_1 confronti della società in quanto infondato, in fatto Controparte_1 ed in diritto, per le n narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3733/2023 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, Giudice Dott. Attanasio, pubblicata il 10 maggio 2024 nella causa R.G. 2741/2021. Con vittoria di spese ed onorari come per legge”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di llo sez. Lav. adita così giudicare: pronunciarsi sull'appello proposto e sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
ove sia accertato con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ritenuto responsabile con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettere all' l'esercizio della prerogativa amministrativa di CP_3 quantificare le somme a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive, rigettare qualsiasi domanda proposta nei confronti dell' . Spese e competenze del grado a carico del soccombente in favore CP_2 dell' ”. Controparte_4
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'11.11.2024, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe ind la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto il ricorso, dallo stesso presentato onde ottenere il pagamento di retribuzioni maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso Parte con (di seguito, “ ), svoltosi dal febbraio Controparte_1
2 2014 in regime di formale autonomia e poi regolarizzato retroattivamente, nell'ottobre 2018, a seguito di accertamento ispettivo.
Nella motivazione di tale decisione, si premetteva come la stessa fosse stata preceduta da pronuncia non definitiva, con cui il medesimo TRIBUNALE aveva condannato la società a pagare al ricorrente Controparte_1
le somme che prosieguo di giudizio, Pt_1 tenuto conto del rapporto di lavoro subordinato in essere tra le parti dal 1.2.2014, fino alla data della sua risoluzione, secondo l'inquadramento nel II livello del CCNL di settore e la retribuzione minima di € 1.400 netti mensili (comprensiva di 13^ mensilità), fatta applicazione del principio dell'assorbimento.
Tramite la sentenza non definitiva, erano state, invece, rigettate le ulteriori domande attoree, relative alla retribuzione per il lavoro straordinario, per il tempo di spostamento dalla residenza alla sede del cliente (e viceversa), nonché a titolo di diaria e trasferta.
Il primo Giudice aveva rilevato come le parti, invitate a predisporre conteggi basati su tali statuizioni, fossero addivenute a diverse conclusioni: in particolare, il ricorrente aveva vantato crediti pari ad € 34.278,50 a titolo di differenze retributive per il livello superiore e per la paga base fissa minima, oltre ad € 3.125,00 per lavoro straordinario, mentre la società aveva negato di essergli debitrice, avendo erogato in suo favore somme maggiori rispetto a quelle dovute.
Il TRIBUNALE aveva disatteso il conteggio di parte ricorrente, in quanto comprensivo di pretese avanzate con riferimento a spostamenti e trasferte, già respinte con la sentenza non definitiva per difetto di prova, sia in ordine alla
“stretta attinenza tra il lavoro espletato ed il tempo trascorso”, sia a luoghi e durate delle affermate trasferte.
Secondo quanto affermato in sentenza, il compenso riconosciuto al ricorrente durante lo svolgimento del rapporto in regime di formale autonomia aveva superato quanto gli sarebbe spettato, come dipendente, in ragione della retribuzione mensile minima relativa all'inquadramento riconosciutogli.
Le spese di lite erano state integralmente compensate tra e Pt_1 [...] in ragione della novità e della p rit Controparte_1 questione.
Per il principio della soccombenza, il ricorrente era stato, invece, condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' , nell'importo di € CP_2
1.500,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava il malgoverno delle prove documentali e l'errata valutazione dei conteggi depositati in corso di causa, a suo dire non riferiti ai compensi per lavoro
3 straordinario e trasferte, come invece affermato nella sentenza definitiva, bensì la corretta quantificazione delle ore di lavoro ordinario, in base alla retribuzione netta mensile di euro 1.400,00 per 173 ore ed al II livello, riconosciutogli dal TRIBUNALE.
A sostegno di tale doglianza, negava di avere calcolato l'importo Pt_1 richiesto in ragione di ore di lavo riori (a titolo di straordinario, trasferte e/o diaria etc.…) rispetto a quelle effettivamente prestate, pacifiche in causa poiché compensate secondo le fatture, dallo stesso emesse durante il rapporto formalmente autonomo, nel periodo intercorso da febbraio 2014 a ottobre 2018, per un totale di € 34.278,50.
Parte Al contrario, proseguiva l'appellante, aveva erroneamente elaborato le buste paga riguardanti tale arco temporale calcolando, per le ore di lavoro ordinario, l'inferiore retribuzione lorda mensile relativa al IV livello del CCNL, pari ad € 1.139,00, ed indicando le ore prestate in eccedenza alla voce
“retribuzione imponibile a conguaglio”.
Secondo , anche per il periodo successivo all'accertamento ispettivo, Pt_1 intercors ottobre 2018 ed il giugno 2020, egli aveva percepito la diversa ed inferiore retribuzione di cui al IV livello, in luogo di quella riconosciutagli in primo grado.
Pertanto, l'appellante chiedeva che, in riforma della gravata sentenza, venisse accertato il suo diritto al riconoscimento delle differenze retributive dovute tra quanto percepito sulla base delle fatture emesse nei confronti di OSS e quanto allo stesso spettante sulla base della retribuzione di € 1.400,00 netti per 173 ore di lavoro ordinario, per il periodo febbraio 2014 - ottobre 2018.
Quanto al periodo successivo, protrattosi fino al giugno 2020, invocava Pt_1
l'accertamento del proprio credito per le differenze maturate fra la retribuzione mensile sopra indicata e quella – a suo dire inferiore – percepita sulla base Parte delle buste paga emesse da
Per l'effetto, domandava la condanna di tale società al pagamento – ai Pt_1 titoli sopra indicati - del complessivo importo di € 34.278,50, o della diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
Parte L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 15.2.2025, eccependo p inarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, ex art. 348 bis c.p.c., e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito per infondatezza, con il favore di spese e onorari.
Disposti rinvii per prospettata pendenza di trattative e per regolarizzazione del contraddittorio nei riguardi dell' , quest'ultimo provvedeva a costituirsi CP_2
4 mediante memoria depositata il 7.7.2025, esponendo di non essere a conoscenza diretta dei fatti di causa e chiedendo, in caso di accertamento dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, che fosse rimesso all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive;
lo stesso invocava altresì il rigetto di qualsiasi domanda proposta nei propri confronti e la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali.
Con ordinanza dell'8.10.2025, la Corte invitava le parti a depositare conteggi condivisi, volti a quantificare mese per mese – sulla base dei dati contenuti nelle buste paga – le differenze fra le retribuzioni erogate e l'importo di € 1.400,00 netti, relativamente al periodo intercorso da ottobre 2018 a giugno 2020.
Alla successiva udienza del 26.11.2025, a seguito delle osservazioni di parte appellata, veniva disposto rinvio volto a consentire la revisione dei conteggi, depositati dall'appellante, sulla base dei “dati risultanti dalle buste paga con particolare riferimento ai giorni di assenza, rispetto al netto di cui al quesito”.
Espletato detto incombente, all'udienza del 10.12.2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________________
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ex art. 348 bis c.p.c. perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, manifestamente infondato.
Ed infatti, l'impugnazione proposta – oltre che ammissibile – è, nel merito, condivisibile e meritevole di accoglimento, entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
All'esame delle doglianze di parte appellante giova premettere una sintetica ricostruzione della vicenda – sostanziale e processuale – oggetto del giudizio, come desumibile dagli atti e documenti di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione.
Nell'ottobre del 2018, l'addetto alla sicurezza PEPIC – dopo oltre quattro anni di collaborazione in regime di formale autonomia (docc. 5 e 6 ric. I gr.) – veniva regolarizzato da retroattivamente, con Controparte_1 decorrenza dall'1.2.2014, , a seguito di ispezione avviata da ITL su sua denuncia (doc. 10, ric. I gr.).
Nel contratto individuale di lavoro veniva pattuita una retribuzione mensile di
“1.400,00 netti mese per lo svolgimento di ore 173, ore ordinarie, retribuzione comprensiva di ratei di tredicesima ed incentivo al ruolo di capo area o capo turno” (doc. 11, ric. I gr.).
5 Relativamente al periodo pregresso, la regolarizzazione veniva operata tramite l'elaborazione di buste paga “a posteriori”, aventi ad oggetto i medesimi importi, già erogati a in base alle fatture da quest'ultimo emesse, con Pt_1 indicazione della pag del IV livello di inquadramento e degli importi eccedenti come “conguaglio” (docc. 5 – 9 conv. I gr.).
Dal mese di ottobre del 2018, veniva erogata a la retribuzione tipica del Pt_1 predetto livello di inquadramento, per importi i i a quello di € 1.400,00 netti, pattuito all'atto della regolarizzazione.
Con il ricorso di primo grado, lo stesso avanzava pretese retributive per livello superiore, lavoro straordinario ed altre voci, relativamente ad entrambi i periodi (ante e post ottobre 2018).
Come esposto in premessa il TRIBUNALE, con una prima sentenza non definitiva, respingeva le domande relative a straordinari, trasferte, diarie e tempi di spostamento verso i clienti, riconoscendo – invece – a il diritto Pt_1 al II livello di inquadramento ed alla retribuzione minima di € 1.400 netti mensili (comprensiva di 13^ mensilità) e riservando al prosieguo del giudizio la quantificazione delle sue spettanze in base al “principio dell'assorbimento”.
Occorre evidenziare come nessuna parte abbia formulato riserva di appello avverso tale pronuncia.
L'odierno gravame è stato, poi, proposto – con ricorso depositato l'11.11.2024
– avverso la sola decisione definitiva (peraltro oltre il termine semestrale di Legge riferito a quella “parziale”, emessa il 23.3.23 e depositata il 21.8.23).
Le statuizioni emesse con la sentenza non definitiva sono, pertanto, passate in giudicato.
È noto, infatti, come – per condivisa giurisprudenza – “nel sistema di riserva facoltativa d'impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata o tardiva esplicitazione della riserva comporta solo la decadenza dall'impugnazione differita di quel provvedimento, ma non ne preclude quella immediata, che deve avvenire nel rispetto dei termini ordinari” (Cass. 4.2.2016, n. 2188; conf. Cass. 23.4.2019, n. 11173; Cass. 11.5.2006, n. 10889): termini, questi, non osservati nel caso di specie, in cui l'appello è stato depositato oltre il semestre dalla pubblicazione della prima pronuncia.
Ne consegue l'infondatezza delle doglianze, avanzate nell'atto di appello relativamente alla fase iniziale del rapporto oggetto di causa: quella svoltasi, in formale regime di autonomia poi regolarizzato “retroattivamente”, dal febbraio del 2014 all'ottobre del 2018.
Il rigetto – divenuto definitivo relativamente a tale periodo – delle pretese per voci ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria, rende, infatti, operante il
6 principio dell'assorbimento, correttamente applicato dal TRIBUNALE sulla base dell'incontestato rilievo, secondo cui le somme percepite da nel corso Pt_1 della collaborazione formalmente autonoma avevano complessivamente superato l'importo di € 1.400,00 netti mensili, concordato in sede di regolarizzazione.
Non sussistendo, per decisione passata in giudicato, alcun diritto a compensi maggiori dello stipendio relativo all'orario ordinario, la pretesa di ricalcolarlo in base al netto mensile di € 1.400,00 e al superiore livello di inquadramento, mantenendo – al contempo – ferme le eccedenze già percepite, non può trovare accoglimento.
Come giustamente affermato – in modo orami intangibile – nella sentenza parziale di primo grado: “non si può dubitare infatti che il diritto del ricorrente alle maggiorazioni per il superiore inquadramento e per la retribuzione fissa di
€ 1400 netta concordata, debba essere posto a confronto con il compenso che il ricorrente ha complessivamente ricevuto dalla società nel corso di quel rapporto di – formale – collaborazione ed eventualmente assorbito qualora quest'ultimo risulti essere superiore rispetto al primo”.
Né l'odierno appellante – avendo insistito nella propria pretesa volta a sommare al superiore stipendio base gli ulteriori importi erogati in base alle fatture emesse quale collaboratore – ha specificamente contestato l'assorbimento delle spettanze ricalcolate, con riferimento al netto di € 1.400,00 ed al II livello di inquadramento, nel totale percepito durante la fase formalmente autonoma.
Giova rammentare come la sentenza non definitiva passata in giudicato abbia escluso, per l'arco temporale febbraio 2014 - ottobre 2018, il diritto di PEPIC ad alcun emolumento ulteriore rispetto allo stipendio ordinario (quantificato secondo i criteri appena indicati).
Quest'ultimo costituisce, pertanto, il parametro in base al quale applicare l'assorbimento relativamente alla fase di formale collaborazione: se lo stesso, per l'intero periodo, è stato complessivamente inferiore al totale versato da in adempimento delle fatture, nessun ulteriore importo può essere CP_1 ciuto a , il quale non ha rivolto, al riguardo, alcuna specifica Pt_1 censura alla sentenza impugnata.
Egli, infatti, come si è detto, ha fondato il gravame – relativamente al periodo antecedente la regolarizzazione – sul diverso presupposto secondo cui gli sarebbero spettati: sia lo stipendio basato sul netto pattuito di € 1.400,00 per l'orario ordinario, sia, in aggiunta, i maggiori importi erogati secondo le fatture, tuttavia relativi a titoli espressamente esclusi dalla sentenza parziale.
Incidentalmente, occorre evidenziare come le conclusioni formulate da in Pt_1 appello siano riferite unicamente al netto di € 1.400,00, senza men el superiore livello di inquadramento riconosciutogli dal TRIBUNALE.
7 Egli ha, infatti, chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1 di “ogni differenza retributiva dovuta tra quanto percepito sulla base delle fatture” (per il periodo ante ottobre 2018) e “delle buste paga” (per l'epoca successiva), e quanto lo stesso “doveva percepire sulla base della retribuzione accordata con la società convenuta in giudizio pari ad euro 1.400,00 netti per 173 ore di lavoro ordinario”, senza menzione alcuna del II livello, oggetto di accertamento in primo grado.
Nessuna differenza retributiva può, quindi, riconoscersi a con riguardo al Pt_1 rapporto svoltosi in regime di formale autonomia.
Il principio dell'assorbimento, come sopra richiamato dallo stesso TRIBUNALE, non può, invece, operare relativamente al periodo successivo alla regolarizzazione avvenuta ad ottobre 2018, riguardo al quale le prestazioni svolte vanno compensate sulla base del contratto individuale, non potendosi dare luogo ad alcuna compensazione con le maggiori erogazioni compiute nella fase precedente.
Non è, infatti, possibile che il dipendente, una volta assunto regolarmente, venga retribuito in misura inferiore a quella spettante, in ragione dell'erogazione di importi superiori durante il pregresso rapporto, oggetto di riqualificazione.
Diversamente, potrebbe pervenirsi all'erogazione – per il lavoro prestato in regime di subordinazione – di retribuzioni inferiori ai minimi tabellari (o ai diversi importi individualmente pattuiti), qualora in una precedente fase non regolarizzata il dipendente abbia percepito compensi superiori a quelli dovuti in base alla contrattazione collettiva: conseguenza, questa, certamente non prospettabile.
Del resto, la stessa sentenza non definitiva – nel brano sopra trascritto – ha riferito l'applicazione dell'assorbimento ai compensi complessivamente ricevuti da durante il solo “rapporto di – formale – collaborazione”. Pt_1
In base a tale condivisibile statuizione, per la fase successiva alla regolarizzazione va riconosciuto all'odierno appellante il diritto a percepire il netto pattuito nel contratto individuale di lavoro, pari ad € 1.400,00 netti, con conseguente condanna della società appellata al pagamento delle differenze rispetto alle somme effettivamente erogate in base alle buste paga.
Appaiono, a tal fine, recepibili i conteggi, come da ultimo rettificati dall'odierno appellante sulla base dei criteri esposti in premessa.
Le contestazioni, svolte da parte appellata, in sede di discussione, relativamente ai periodi di assenza, vanno certamente disattese.
8 Non può, infatti, condividersi la tesi, sostenuta da Controparte_1 secondo cui la pattuizione, nel contratto indivi retribuzione netta di € 1.400,00 “per lo svolgimento di ore 173, ore ordinarie” varrebbe ad escludere il diritto al pagamento dello stipendio nei giorni di assenza per malattia.
A tale locuzione, evidentemente volta ad indicare l'orario ordinario di lavoro, non può, infatti, attribuirsi alcuna portata derogatoria rispetto alle garanzie stabilite dalla contrattazione collettiva, fra le quali rientra il trattamento spettante in caso di malattia.
Non essendo state avanzate ulteriori censure dotate della necessaria specificità, i calcoli di parte appellante possono essere posti a base della decisione, in quanto redatti secondo criteri corretti e dettagliatamente illustrati nella nota accompagnatoria, depositata il 5.12.2025, in cui si dà conto delle modalità di calcolo applicate mese per mese, secondo i dati risultanti dalle buste paga di provenienza datoriale ed i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Con particolare riguardo ai periodi di malattia, si è fatto riferimento al netto di
€ 1.400,00, riproporzionato ai giorni di assenza, secondo le regole stabilite dall'art. 81 CCNL, che pone a carico del datore di lavoro le quote pari al 100% della retribuzione per i primi tre giorni (“periodo di carenza”), al 75% per i giorni dal 4° al 20° ed al 100% per i giorni dal 21° in poi, calcolate in base alla retribuzione giornaliera netta, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Dagli importi effettivamente erogati sono state correttamente detratte – a fini di raffronto con il netto pattuito – le voci diverse dallo stipendio base, quali l'indennità di trasferta, i rimborsi, le maggiorazioni per turni notturni, i compensi per lavoro straordinario.
In tal modo, sono stati paragonati valori omogenei, costituiti – da un lato – dalle retribuzioni base versate secondo le buste paga e – dall'altro – dagli € 1.400,00 netti mensili pattuiti fra le parti, riproporzionati in ragione dei giorni di assenza secondo la disciplina contrattuale collettiva della malattia.
All'esito di tale condivisibile procedimento, è risultato un importo totale di € 5.238,56, che – in riforma della gravata sentenza, va Controparte_1 condannata a pagare a , maggiorato degli interessi legali e della Parte_1 rivalutazione monetaria saldo;
la medesima società sarà, inoltre, tenuta alla regolarizzazione previdenziale, come richiesta dall'odierno appellante, relativamente alle differenze retributive riconosciute.
La particolare posizione processuale dell , che ha partecipato al giudizio a CP_2 fini di integrità del contraddittorio relativamente ai risvolti previdenziali della materia controversa, restando tuttavia estraneo alla controversia sotto l'aspetto
9 sostanziale, integrano ad avviso della Corte gli estremi per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei riguardi dell . CP_3
In ragione della soccombenza, deve – invece – essere Controparte_1 condannata alla rifusione delle o appellante.
La relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della domanda accolta all'esito del giudizio e del grado di complessità della controversia.
Occorre, infatti, applicare il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nello specifico, si liquidano gli importi di € 2.700,00 per la prima fase processuale e di € 3.000,00 per il procedimento di appello.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3733/2023 del Tribunale di MILANO, condanna a pagare a l'importo di € Controparte_1 Parte_1 ivalutazione ovuto al saldo, nonché alla relativa regolarizzazione previdenziale;
compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra Parte_1
e ; CP_2 condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del doppio mplessivi € 5 rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario. Così deciso in Milano, 10/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Avv.to Laura Bove Consigliere G.A. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3733/2023, estensore giudice DOTT. RICCARDO ATANASIO, discussa all'udienza del 10.12.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1 amente domiciliato in MILANO VIALE C.F._2
BIANCA MARIA 3, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO LEVA
) e dell'avv. NICOLA MESSINA ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN SEPOLCRO, 1 20123 MILANO, presso i Difensori
APPELLATA E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_2 dell'avv. MARIO ROBERTO TARZIA , elettivamente C.F._5 domiciliato MILANO VIA SAVARE' 1, pres
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, per tutti i motivi illustrati con il presente atto di appello, riformare la sentenza n. 3733/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro il 10.05.2024, e per l'effetto a) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento di ogni
1 differenza retributiva dovuta tra quanto percepito sulla base delle fatture Parte emesse nei confronti di e quanto doveva percepire sulla base della retribuzione accordata con la società convenuta in giudizio pari ad euro 1.400,00 netti per 173 ore di lavoro ordinario, per il periodo febbraio 2014 - ottobre 2018; b) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento di ogni differenza retributiva dovuta tra quanto percepito sulla Parte base delle buste paga inviate da al dipendente e quanto doveva percepire sulla base della retribuzione accordata con la società convenuta in giudizio pari ad euro 1.400,00 netti per 173 ore di lavoro ordinario), per il periodo ottobre 2018 – giugno 2020; e per l'effetto condannare per Controparte_1
l'intero periodo considerato, al pagamento delle diff te al ricorrente e quantificate secondo il conteggio depositato in atti su ordine del Giudice per il complessivo importo di euro 34.278,50 e/o nella diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetari, regolarizzandone la posizione contributiva e previdenziale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge in favore del difensore antistatario.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_1
“in via preliminare - dichi appello proposto dal Sig. nei confronti della società ex art. Parte_1 Controparte_1
348 l merito rigettare l'appello nei Parte_1 confronti della società in quanto infondato, in fatto Controparte_1 ed in diritto, per le n narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3733/2023 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, Giudice Dott. Attanasio, pubblicata il 10 maggio 2024 nella causa R.G. 2741/2021. Con vittoria di spese ed onorari come per legge”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di llo sez. Lav. adita così giudicare: pronunciarsi sull'appello proposto e sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
ove sia accertato con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ritenuto responsabile con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettere all' l'esercizio della prerogativa amministrativa di CP_3 quantificare le somme a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive, rigettare qualsiasi domanda proposta nei confronti dell' . Spese e competenze del grado a carico del soccombente in favore CP_2 dell' ”. Controparte_4
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'11.11.2024, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe ind la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto il ricorso, dallo stesso presentato onde ottenere il pagamento di retribuzioni maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso Parte con (di seguito, “ ), svoltosi dal febbraio Controparte_1
2 2014 in regime di formale autonomia e poi regolarizzato retroattivamente, nell'ottobre 2018, a seguito di accertamento ispettivo.
Nella motivazione di tale decisione, si premetteva come la stessa fosse stata preceduta da pronuncia non definitiva, con cui il medesimo TRIBUNALE aveva condannato la società a pagare al ricorrente Controparte_1
le somme che prosieguo di giudizio, Pt_1 tenuto conto del rapporto di lavoro subordinato in essere tra le parti dal 1.2.2014, fino alla data della sua risoluzione, secondo l'inquadramento nel II livello del CCNL di settore e la retribuzione minima di € 1.400 netti mensili (comprensiva di 13^ mensilità), fatta applicazione del principio dell'assorbimento.
Tramite la sentenza non definitiva, erano state, invece, rigettate le ulteriori domande attoree, relative alla retribuzione per il lavoro straordinario, per il tempo di spostamento dalla residenza alla sede del cliente (e viceversa), nonché a titolo di diaria e trasferta.
Il primo Giudice aveva rilevato come le parti, invitate a predisporre conteggi basati su tali statuizioni, fossero addivenute a diverse conclusioni: in particolare, il ricorrente aveva vantato crediti pari ad € 34.278,50 a titolo di differenze retributive per il livello superiore e per la paga base fissa minima, oltre ad € 3.125,00 per lavoro straordinario, mentre la società aveva negato di essergli debitrice, avendo erogato in suo favore somme maggiori rispetto a quelle dovute.
Il TRIBUNALE aveva disatteso il conteggio di parte ricorrente, in quanto comprensivo di pretese avanzate con riferimento a spostamenti e trasferte, già respinte con la sentenza non definitiva per difetto di prova, sia in ordine alla
“stretta attinenza tra il lavoro espletato ed il tempo trascorso”, sia a luoghi e durate delle affermate trasferte.
Secondo quanto affermato in sentenza, il compenso riconosciuto al ricorrente durante lo svolgimento del rapporto in regime di formale autonomia aveva superato quanto gli sarebbe spettato, come dipendente, in ragione della retribuzione mensile minima relativa all'inquadramento riconosciutogli.
Le spese di lite erano state integralmente compensate tra e Pt_1 [...] in ragione della novità e della p rit Controparte_1 questione.
Per il principio della soccombenza, il ricorrente era stato, invece, condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' , nell'importo di € CP_2
1.500,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava il malgoverno delle prove documentali e l'errata valutazione dei conteggi depositati in corso di causa, a suo dire non riferiti ai compensi per lavoro
3 straordinario e trasferte, come invece affermato nella sentenza definitiva, bensì la corretta quantificazione delle ore di lavoro ordinario, in base alla retribuzione netta mensile di euro 1.400,00 per 173 ore ed al II livello, riconosciutogli dal TRIBUNALE.
A sostegno di tale doglianza, negava di avere calcolato l'importo Pt_1 richiesto in ragione di ore di lavo riori (a titolo di straordinario, trasferte e/o diaria etc.…) rispetto a quelle effettivamente prestate, pacifiche in causa poiché compensate secondo le fatture, dallo stesso emesse durante il rapporto formalmente autonomo, nel periodo intercorso da febbraio 2014 a ottobre 2018, per un totale di € 34.278,50.
Parte Al contrario, proseguiva l'appellante, aveva erroneamente elaborato le buste paga riguardanti tale arco temporale calcolando, per le ore di lavoro ordinario, l'inferiore retribuzione lorda mensile relativa al IV livello del CCNL, pari ad € 1.139,00, ed indicando le ore prestate in eccedenza alla voce
“retribuzione imponibile a conguaglio”.
Secondo , anche per il periodo successivo all'accertamento ispettivo, Pt_1 intercors ottobre 2018 ed il giugno 2020, egli aveva percepito la diversa ed inferiore retribuzione di cui al IV livello, in luogo di quella riconosciutagli in primo grado.
Pertanto, l'appellante chiedeva che, in riforma della gravata sentenza, venisse accertato il suo diritto al riconoscimento delle differenze retributive dovute tra quanto percepito sulla base delle fatture emesse nei confronti di OSS e quanto allo stesso spettante sulla base della retribuzione di € 1.400,00 netti per 173 ore di lavoro ordinario, per il periodo febbraio 2014 - ottobre 2018.
Quanto al periodo successivo, protrattosi fino al giugno 2020, invocava Pt_1
l'accertamento del proprio credito per le differenze maturate fra la retribuzione mensile sopra indicata e quella – a suo dire inferiore – percepita sulla base Parte delle buste paga emesse da
Per l'effetto, domandava la condanna di tale società al pagamento – ai Pt_1 titoli sopra indicati - del complessivo importo di € 34.278,50, o della diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
Parte L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 15.2.2025, eccependo p inarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, ex art. 348 bis c.p.c., e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito per infondatezza, con il favore di spese e onorari.
Disposti rinvii per prospettata pendenza di trattative e per regolarizzazione del contraddittorio nei riguardi dell' , quest'ultimo provvedeva a costituirsi CP_2
4 mediante memoria depositata il 7.7.2025, esponendo di non essere a conoscenza diretta dei fatti di causa e chiedendo, in caso di accertamento dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, che fosse rimesso all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive;
lo stesso invocava altresì il rigetto di qualsiasi domanda proposta nei propri confronti e la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali.
Con ordinanza dell'8.10.2025, la Corte invitava le parti a depositare conteggi condivisi, volti a quantificare mese per mese – sulla base dei dati contenuti nelle buste paga – le differenze fra le retribuzioni erogate e l'importo di € 1.400,00 netti, relativamente al periodo intercorso da ottobre 2018 a giugno 2020.
Alla successiva udienza del 26.11.2025, a seguito delle osservazioni di parte appellata, veniva disposto rinvio volto a consentire la revisione dei conteggi, depositati dall'appellante, sulla base dei “dati risultanti dalle buste paga con particolare riferimento ai giorni di assenza, rispetto al netto di cui al quesito”.
Espletato detto incombente, all'udienza del 10.12.2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ex art. 348 bis c.p.c. perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, manifestamente infondato.
Ed infatti, l'impugnazione proposta – oltre che ammissibile – è, nel merito, condivisibile e meritevole di accoglimento, entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
All'esame delle doglianze di parte appellante giova premettere una sintetica ricostruzione della vicenda – sostanziale e processuale – oggetto del giudizio, come desumibile dagli atti e documenti di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione.
Nell'ottobre del 2018, l'addetto alla sicurezza PEPIC – dopo oltre quattro anni di collaborazione in regime di formale autonomia (docc. 5 e 6 ric. I gr.) – veniva regolarizzato da retroattivamente, con Controparte_1 decorrenza dall'1.2.2014, , a seguito di ispezione avviata da ITL su sua denuncia (doc. 10, ric. I gr.).
Nel contratto individuale di lavoro veniva pattuita una retribuzione mensile di
“1.400,00 netti mese per lo svolgimento di ore 173, ore ordinarie, retribuzione comprensiva di ratei di tredicesima ed incentivo al ruolo di capo area o capo turno” (doc. 11, ric. I gr.).
5 Relativamente al periodo pregresso, la regolarizzazione veniva operata tramite l'elaborazione di buste paga “a posteriori”, aventi ad oggetto i medesimi importi, già erogati a in base alle fatture da quest'ultimo emesse, con Pt_1 indicazione della pag del IV livello di inquadramento e degli importi eccedenti come “conguaglio” (docc. 5 – 9 conv. I gr.).
Dal mese di ottobre del 2018, veniva erogata a la retribuzione tipica del Pt_1 predetto livello di inquadramento, per importi i i a quello di € 1.400,00 netti, pattuito all'atto della regolarizzazione.
Con il ricorso di primo grado, lo stesso avanzava pretese retributive per livello superiore, lavoro straordinario ed altre voci, relativamente ad entrambi i periodi (ante e post ottobre 2018).
Come esposto in premessa il TRIBUNALE, con una prima sentenza non definitiva, respingeva le domande relative a straordinari, trasferte, diarie e tempi di spostamento verso i clienti, riconoscendo – invece – a il diritto Pt_1 al II livello di inquadramento ed alla retribuzione minima di € 1.400 netti mensili (comprensiva di 13^ mensilità) e riservando al prosieguo del giudizio la quantificazione delle sue spettanze in base al “principio dell'assorbimento”.
Occorre evidenziare come nessuna parte abbia formulato riserva di appello avverso tale pronuncia.
L'odierno gravame è stato, poi, proposto – con ricorso depositato l'11.11.2024
– avverso la sola decisione definitiva (peraltro oltre il termine semestrale di Legge riferito a quella “parziale”, emessa il 23.3.23 e depositata il 21.8.23).
Le statuizioni emesse con la sentenza non definitiva sono, pertanto, passate in giudicato.
È noto, infatti, come – per condivisa giurisprudenza – “nel sistema di riserva facoltativa d'impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata o tardiva esplicitazione della riserva comporta solo la decadenza dall'impugnazione differita di quel provvedimento, ma non ne preclude quella immediata, che deve avvenire nel rispetto dei termini ordinari” (Cass. 4.2.2016, n. 2188; conf. Cass. 23.4.2019, n. 11173; Cass. 11.5.2006, n. 10889): termini, questi, non osservati nel caso di specie, in cui l'appello è stato depositato oltre il semestre dalla pubblicazione della prima pronuncia.
Ne consegue l'infondatezza delle doglianze, avanzate nell'atto di appello relativamente alla fase iniziale del rapporto oggetto di causa: quella svoltasi, in formale regime di autonomia poi regolarizzato “retroattivamente”, dal febbraio del 2014 all'ottobre del 2018.
Il rigetto – divenuto definitivo relativamente a tale periodo – delle pretese per voci ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria, rende, infatti, operante il
6 principio dell'assorbimento, correttamente applicato dal TRIBUNALE sulla base dell'incontestato rilievo, secondo cui le somme percepite da nel corso Pt_1 della collaborazione formalmente autonoma avevano complessivamente superato l'importo di € 1.400,00 netti mensili, concordato in sede di regolarizzazione.
Non sussistendo, per decisione passata in giudicato, alcun diritto a compensi maggiori dello stipendio relativo all'orario ordinario, la pretesa di ricalcolarlo in base al netto mensile di € 1.400,00 e al superiore livello di inquadramento, mantenendo – al contempo – ferme le eccedenze già percepite, non può trovare accoglimento.
Come giustamente affermato – in modo orami intangibile – nella sentenza parziale di primo grado: “non si può dubitare infatti che il diritto del ricorrente alle maggiorazioni per il superiore inquadramento e per la retribuzione fissa di
€ 1400 netta concordata, debba essere posto a confronto con il compenso che il ricorrente ha complessivamente ricevuto dalla società nel corso di quel rapporto di – formale – collaborazione ed eventualmente assorbito qualora quest'ultimo risulti essere superiore rispetto al primo”.
Né l'odierno appellante – avendo insistito nella propria pretesa volta a sommare al superiore stipendio base gli ulteriori importi erogati in base alle fatture emesse quale collaboratore – ha specificamente contestato l'assorbimento delle spettanze ricalcolate, con riferimento al netto di € 1.400,00 ed al II livello di inquadramento, nel totale percepito durante la fase formalmente autonoma.
Giova rammentare come la sentenza non definitiva passata in giudicato abbia escluso, per l'arco temporale febbraio 2014 - ottobre 2018, il diritto di PEPIC ad alcun emolumento ulteriore rispetto allo stipendio ordinario (quantificato secondo i criteri appena indicati).
Quest'ultimo costituisce, pertanto, il parametro in base al quale applicare l'assorbimento relativamente alla fase di formale collaborazione: se lo stesso, per l'intero periodo, è stato complessivamente inferiore al totale versato da in adempimento delle fatture, nessun ulteriore importo può essere CP_1 ciuto a , il quale non ha rivolto, al riguardo, alcuna specifica Pt_1 censura alla sentenza impugnata.
Egli, infatti, come si è detto, ha fondato il gravame – relativamente al periodo antecedente la regolarizzazione – sul diverso presupposto secondo cui gli sarebbero spettati: sia lo stipendio basato sul netto pattuito di € 1.400,00 per l'orario ordinario, sia, in aggiunta, i maggiori importi erogati secondo le fatture, tuttavia relativi a titoli espressamente esclusi dalla sentenza parziale.
Incidentalmente, occorre evidenziare come le conclusioni formulate da in Pt_1 appello siano riferite unicamente al netto di € 1.400,00, senza men el superiore livello di inquadramento riconosciutogli dal TRIBUNALE.
7 Egli ha, infatti, chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1 di “ogni differenza retributiva dovuta tra quanto percepito sulla base delle fatture” (per il periodo ante ottobre 2018) e “delle buste paga” (per l'epoca successiva), e quanto lo stesso “doveva percepire sulla base della retribuzione accordata con la società convenuta in giudizio pari ad euro 1.400,00 netti per 173 ore di lavoro ordinario”, senza menzione alcuna del II livello, oggetto di accertamento in primo grado.
Nessuna differenza retributiva può, quindi, riconoscersi a con riguardo al Pt_1 rapporto svoltosi in regime di formale autonomia.
Il principio dell'assorbimento, come sopra richiamato dallo stesso TRIBUNALE, non può, invece, operare relativamente al periodo successivo alla regolarizzazione avvenuta ad ottobre 2018, riguardo al quale le prestazioni svolte vanno compensate sulla base del contratto individuale, non potendosi dare luogo ad alcuna compensazione con le maggiori erogazioni compiute nella fase precedente.
Non è, infatti, possibile che il dipendente, una volta assunto regolarmente, venga retribuito in misura inferiore a quella spettante, in ragione dell'erogazione di importi superiori durante il pregresso rapporto, oggetto di riqualificazione.
Diversamente, potrebbe pervenirsi all'erogazione – per il lavoro prestato in regime di subordinazione – di retribuzioni inferiori ai minimi tabellari (o ai diversi importi individualmente pattuiti), qualora in una precedente fase non regolarizzata il dipendente abbia percepito compensi superiori a quelli dovuti in base alla contrattazione collettiva: conseguenza, questa, certamente non prospettabile.
Del resto, la stessa sentenza non definitiva – nel brano sopra trascritto – ha riferito l'applicazione dell'assorbimento ai compensi complessivamente ricevuti da durante il solo “rapporto di – formale – collaborazione”. Pt_1
In base a tale condivisibile statuizione, per la fase successiva alla regolarizzazione va riconosciuto all'odierno appellante il diritto a percepire il netto pattuito nel contratto individuale di lavoro, pari ad € 1.400,00 netti, con conseguente condanna della società appellata al pagamento delle differenze rispetto alle somme effettivamente erogate in base alle buste paga.
Appaiono, a tal fine, recepibili i conteggi, come da ultimo rettificati dall'odierno appellante sulla base dei criteri esposti in premessa.
Le contestazioni, svolte da parte appellata, in sede di discussione, relativamente ai periodi di assenza, vanno certamente disattese.
8 Non può, infatti, condividersi la tesi, sostenuta da Controparte_1 secondo cui la pattuizione, nel contratto indivi retribuzione netta di € 1.400,00 “per lo svolgimento di ore 173, ore ordinarie” varrebbe ad escludere il diritto al pagamento dello stipendio nei giorni di assenza per malattia.
A tale locuzione, evidentemente volta ad indicare l'orario ordinario di lavoro, non può, infatti, attribuirsi alcuna portata derogatoria rispetto alle garanzie stabilite dalla contrattazione collettiva, fra le quali rientra il trattamento spettante in caso di malattia.
Non essendo state avanzate ulteriori censure dotate della necessaria specificità, i calcoli di parte appellante possono essere posti a base della decisione, in quanto redatti secondo criteri corretti e dettagliatamente illustrati nella nota accompagnatoria, depositata il 5.12.2025, in cui si dà conto delle modalità di calcolo applicate mese per mese, secondo i dati risultanti dalle buste paga di provenienza datoriale ed i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Con particolare riguardo ai periodi di malattia, si è fatto riferimento al netto di
€ 1.400,00, riproporzionato ai giorni di assenza, secondo le regole stabilite dall'art. 81 CCNL, che pone a carico del datore di lavoro le quote pari al 100% della retribuzione per i primi tre giorni (“periodo di carenza”), al 75% per i giorni dal 4° al 20° ed al 100% per i giorni dal 21° in poi, calcolate in base alla retribuzione giornaliera netta, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Dagli importi effettivamente erogati sono state correttamente detratte – a fini di raffronto con il netto pattuito – le voci diverse dallo stipendio base, quali l'indennità di trasferta, i rimborsi, le maggiorazioni per turni notturni, i compensi per lavoro straordinario.
In tal modo, sono stati paragonati valori omogenei, costituiti – da un lato – dalle retribuzioni base versate secondo le buste paga e – dall'altro – dagli € 1.400,00 netti mensili pattuiti fra le parti, riproporzionati in ragione dei giorni di assenza secondo la disciplina contrattuale collettiva della malattia.
All'esito di tale condivisibile procedimento, è risultato un importo totale di € 5.238,56, che – in riforma della gravata sentenza, va Controparte_1 condannata a pagare a , maggiorato degli interessi legali e della Parte_1 rivalutazione monetaria saldo;
la medesima società sarà, inoltre, tenuta alla regolarizzazione previdenziale, come richiesta dall'odierno appellante, relativamente alle differenze retributive riconosciute.
La particolare posizione processuale dell , che ha partecipato al giudizio a CP_2 fini di integrità del contraddittorio relativamente ai risvolti previdenziali della materia controversa, restando tuttavia estraneo alla controversia sotto l'aspetto
9 sostanziale, integrano ad avviso della Corte gli estremi per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei riguardi dell . CP_3
In ragione della soccombenza, deve – invece – essere Controparte_1 condannata alla rifusione delle o appellante.
La relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della domanda accolta all'esito del giudizio e del grado di complessità della controversia.
Occorre, infatti, applicare il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nello specifico, si liquidano gli importi di € 2.700,00 per la prima fase processuale e di € 3.000,00 per il procedimento di appello.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3733/2023 del Tribunale di MILANO, condanna a pagare a l'importo di € Controparte_1 Parte_1 ivalutazione ovuto al saldo, nonché alla relativa regolarizzazione previdenziale;
compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra Parte_1
e ; CP_2 condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del doppio mplessivi € 5 rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario. Così deciso in Milano, 10/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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