Art. 1.
I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417 .
I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1970.
I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417 .
I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1970.