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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2392/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Euprepio Parte_1 C.F._1
Curto, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via Municipio n. 11, è elettivamente domiciliato ricorrente/opponente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Quarato, e con questa elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il di lei domicilio digitale maria. rovincia.brindisi.it Email_1
resistente/opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso, con istanza di sospensiva, spiegato dal ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981, avverso l'ordinanza- ingiunzione, notificatagli in Pt_1 data 14.08.2024, con cui la Parte_2 ha ingiunto a il pagamento della sanzione amministrativa dell'importo di € Parte_1
516,67, per la compilazione inesatta e incompleta del FIR (Formulario di Identificazione del
Rifiuto) nr. nella parte relativa alla firma del produttore/detentore e nella data NumeroDiCa_1
Pag. 1 a 4 di inizio trasporto, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n.
152/06 commessa il 13.05.2020 in occasione del trasporto, sul proprio autocarro tg. AY781MZ, di materiale ferroso.
1.1 In particolare, il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, Parte_1
l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, stante la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, consistenti nelle difficoltà del ricorrente di pagare le somme richieste dalla P.A. e nel rischio di sottoposizione a fermo del veicolo.
Nel merito, ha chiesto l'annullamento del verbale e, per l'effetto, la dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 189 del 18-10-2021 atteso che, a fronte del silenzio-assenso formatosi sul ricorso amministrativo presentato al Prefetto di in data 25.05.2020, risulta CP_1 preclusa qualsivoglia azione da parte della ovvero, comunque, la Controparte_1 dichiarazione di nullità dell'ordinanza ingiunzione, vinte, in ogni caso, le spese di lite.
Nei motivi di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che la quantità di reflui trasportata fosse inferiore a 20 kg;
che fosse in sosta, onde verificare dove dirigersi e che, pertanto, avrebbe completato la redazione del F.I.R. in un momento successivo;
che, in ogni caso, fosse stato impossibilitato a completare il modulo perché la penna in suo possesso era scarica.
2. Costituendosi in giudizio, la ha chiesto, in via preliminare e Controparte_1 assorbente, l'inammissibilità dell'avverso ricorso e, nel merito, il rigetto dell'istanza di sospensione, per assenza di prova dei presupposti e il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite.
A supporto di tali conclusioni la ha dedotto che: il carico di materiale trasportato era CP_1 pari a Kg 1000, e comunque non inferiore a Kg 20; che il F.I.R. è un atto da emettere obbligatoriamente prima dell'allontanamento dei rifiuti dal luogo di produzione, da compilarsi in ogni sua parte;
che il verbale di contestazione è dotato di fede privilegiata di cui all'art. 2699 c.c., superabile solo con querela di falso, non spiegata tuttavia dal ricorrente.
3. In seno alla prima udienza, l'opponente ha rinunciato all'istanza di sospensione e il
Tribunale, a scioglimento della riserva assunta in quella sede, ha rigettato ogni richiesta istruttoria, rinviando la causa all'udienza del 25.09.2025 per discussione orale e decisione.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
Pag. 2 a 4 4. L'opposizione formulata da è infondata e, pertanto, va rigettata sulla Parte_1 base delle considerazioni di seguito esposte.
4.1 Non pertinente è la tesi della sopravvenuta carenza di potere della p.a. a seguito del silenzio-assenso formatosi sul ricorso amministrativo presentato da alla prefettura di Pt_1 vuoi perché il verbale di contestazione è atto endoprocedimentale non autonomamente CP_1 impugnabile, senza l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla provincia, vuoi soprattutto perché
l'organo competente in materia è la provincia di e non la prefettura, ex art. 262 comma 1 CP_1
D.Lgs. 152/2006.
4.2 Non veritiera è la circostanza relativa al peso dei rifiuti trasportati, atteso che lo stesso
FIR in possesso del ricorrente riportava un peso pari a kg 1000 e comunque non inferiore a kg
20.
Parimenti non veritiera è la circostanza che il veicolo fosse in sosta e non in movimento, perché dal verbale delle operazioni compiute e dalla successiva relazione, emerge incontrovertibilmente che i militari abbiano “intercettato e fermato” l'autocarro, evidentemente in movimento.
Del tutto priva di pregio è la circostanza che la penna biro non funzionasse e che di ciò avesse reso edotto i verbalizzanti vuoi perché il FIR va compilato prima di mettersi in movimento vuoi perché nessuna indicazione in merito al non funzionamento della penna risulta dal verbale di contestazione.
L'impianto difensivo del è, invero, alquanto fragile, privo di alcun riscontro probatorio e Pt_1 ampiamente sconfessato dalla documentazione in atti.
Va sottolineato, infatti, che il verbale di accertamento costituisce un atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del Codice civile, in quanto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, la cui efficacia probatoria può essere messa in dubbio e superata solo attraverso la proposizione della querela di falso (Cass. Civ., Sez. II, n. 3404/2020), mai proposta dal ricorrente tuttavia.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione fino ad € 1.100,00, in considerazione del valore della causa (€ 516,67), con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto mai svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 3 a 4
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n.189 del
18.10.2021;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in € 462,00, a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 25.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2392/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Euprepio Parte_1 C.F._1
Curto, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via Municipio n. 11, è elettivamente domiciliato ricorrente/opponente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Quarato, e con questa elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il di lei domicilio digitale maria. rovincia.brindisi.it Email_1
resistente/opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso, con istanza di sospensiva, spiegato dal ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981, avverso l'ordinanza- ingiunzione, notificatagli in Pt_1 data 14.08.2024, con cui la Parte_2 ha ingiunto a il pagamento della sanzione amministrativa dell'importo di € Parte_1
516,67, per la compilazione inesatta e incompleta del FIR (Formulario di Identificazione del
Rifiuto) nr. nella parte relativa alla firma del produttore/detentore e nella data NumeroDiCa_1
Pag. 1 a 4 di inizio trasporto, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n.
152/06 commessa il 13.05.2020 in occasione del trasporto, sul proprio autocarro tg. AY781MZ, di materiale ferroso.
1.1 In particolare, il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, Parte_1
l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, stante la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, consistenti nelle difficoltà del ricorrente di pagare le somme richieste dalla P.A. e nel rischio di sottoposizione a fermo del veicolo.
Nel merito, ha chiesto l'annullamento del verbale e, per l'effetto, la dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 189 del 18-10-2021 atteso che, a fronte del silenzio-assenso formatosi sul ricorso amministrativo presentato al Prefetto di in data 25.05.2020, risulta CP_1 preclusa qualsivoglia azione da parte della ovvero, comunque, la Controparte_1 dichiarazione di nullità dell'ordinanza ingiunzione, vinte, in ogni caso, le spese di lite.
Nei motivi di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che la quantità di reflui trasportata fosse inferiore a 20 kg;
che fosse in sosta, onde verificare dove dirigersi e che, pertanto, avrebbe completato la redazione del F.I.R. in un momento successivo;
che, in ogni caso, fosse stato impossibilitato a completare il modulo perché la penna in suo possesso era scarica.
2. Costituendosi in giudizio, la ha chiesto, in via preliminare e Controparte_1 assorbente, l'inammissibilità dell'avverso ricorso e, nel merito, il rigetto dell'istanza di sospensione, per assenza di prova dei presupposti e il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite.
A supporto di tali conclusioni la ha dedotto che: il carico di materiale trasportato era CP_1 pari a Kg 1000, e comunque non inferiore a Kg 20; che il F.I.R. è un atto da emettere obbligatoriamente prima dell'allontanamento dei rifiuti dal luogo di produzione, da compilarsi in ogni sua parte;
che il verbale di contestazione è dotato di fede privilegiata di cui all'art. 2699 c.c., superabile solo con querela di falso, non spiegata tuttavia dal ricorrente.
3. In seno alla prima udienza, l'opponente ha rinunciato all'istanza di sospensione e il
Tribunale, a scioglimento della riserva assunta in quella sede, ha rigettato ogni richiesta istruttoria, rinviando la causa all'udienza del 25.09.2025 per discussione orale e decisione.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
Pag. 2 a 4 4. L'opposizione formulata da è infondata e, pertanto, va rigettata sulla Parte_1 base delle considerazioni di seguito esposte.
4.1 Non pertinente è la tesi della sopravvenuta carenza di potere della p.a. a seguito del silenzio-assenso formatosi sul ricorso amministrativo presentato da alla prefettura di Pt_1 vuoi perché il verbale di contestazione è atto endoprocedimentale non autonomamente CP_1 impugnabile, senza l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla provincia, vuoi soprattutto perché
l'organo competente in materia è la provincia di e non la prefettura, ex art. 262 comma 1 CP_1
D.Lgs. 152/2006.
4.2 Non veritiera è la circostanza relativa al peso dei rifiuti trasportati, atteso che lo stesso
FIR in possesso del ricorrente riportava un peso pari a kg 1000 e comunque non inferiore a kg
20.
Parimenti non veritiera è la circostanza che il veicolo fosse in sosta e non in movimento, perché dal verbale delle operazioni compiute e dalla successiva relazione, emerge incontrovertibilmente che i militari abbiano “intercettato e fermato” l'autocarro, evidentemente in movimento.
Del tutto priva di pregio è la circostanza che la penna biro non funzionasse e che di ciò avesse reso edotto i verbalizzanti vuoi perché il FIR va compilato prima di mettersi in movimento vuoi perché nessuna indicazione in merito al non funzionamento della penna risulta dal verbale di contestazione.
L'impianto difensivo del è, invero, alquanto fragile, privo di alcun riscontro probatorio e Pt_1 ampiamente sconfessato dalla documentazione in atti.
Va sottolineato, infatti, che il verbale di accertamento costituisce un atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del Codice civile, in quanto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, la cui efficacia probatoria può essere messa in dubbio e superata solo attraverso la proposizione della querela di falso (Cass. Civ., Sez. II, n. 3404/2020), mai proposta dal ricorrente tuttavia.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione fino ad € 1.100,00, in considerazione del valore della causa (€ 516,67), con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto mai svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 3 a 4
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n.189 del
18.10.2021;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in € 462,00, a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 25.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
Pag. 4 a 4