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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4456-2023 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA
Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Giuseppina Menafra presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala Consilina (SA) Via G. Mezzacapo n. 221/C
APPELLANTE
CONTRO
AN Di MA elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al viale Europa
184 presso lo studio dell'avv. Antonino di Somma, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato la sentenza n. 2030/2023 depositata il 26/06/2023 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel giudizio RG. n.
4114/2022, notificata il 29/08/2023, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da AN Di MA avverso l'intimazione di pagamento n.
07120229006074248000 e della cartella esattoriale n. 07120110088402711000, afferente al mancato pagamento della TARSU relativa all'anno 2009 e sanzioni ICI relative all'anno 2007.
Nel giudizio di primo grado, AN Di MA conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo di accertare
1 la prescrizione del credito di cui alla cartella esattoriale nr. 07120110088402711000 seppur notificata in data 08/12/12.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la notifica della cartella esattoriale, la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza, nel merito, delle avverse eccezioni.
Con la sentenza n. 2030/23 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda attorea dichiarando “.... la nullità della cartella esattoriale n.07120110088402711000 notificata in data 08/12/2012” con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello eccependo: - il difetto di giurisdizione del giudice adito stante la natura tributaria del credito e l'assenza di atti di esecuzione;
- la carenza di motivazione;
- la mancata maturazione della prescrizione chiedendo, di annullare/riformare la sentenza impugnata, e di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
Giudice Tributario, con condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio AN Di MA chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuta adesione alla rottamazione quater, aderendo all'eccepito difetto di giurisdizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni
2 Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie in esame, sia di natura tributaria., come ribadito dalla Corte Costituzionale che con sentenza 24 luglio 2009 n. 234 ha affermato la natura di entrata tributaria della tassa rifiuti con il conseguente avallo della predetta giurisdizione del giudice tributario.
Analogamente l' imposta comunale sugli immobili (ICI) è da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, per cui la controversia promossa dal contribuente avverso l'ingiunzione fiscale è attribuita alla giurisdizione del giudice tributario (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 29/16)
Ai sensi dell' art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92, la Consulta, con la pronuncia additiva n.
114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella
“cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' intimazione di pagamento, come detto, riferita a crediti di natura tributaria (TARSU e ICI) , come emerge dalla motivazione della pronuncia impugnata, è stata notificata l' 08/12/12, tant'è che la prescrizione risulta eccepita anche relativamente al periodo successivo alla notifica della medesima.
Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di
3 natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del
25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass.
S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, dalla natura dell'atto impugnato (intimazione di pagamento) in primo grado si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa.
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, l'adesione della appellata alla rottamazione quater ed alla doglianza sollevata dall'ADER induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di AN Di MA avverso la sentenza n.
2030/2023 depositata il 26/06/2023 dal Giudice di Pace di Torre Annunziat, notificata il 29/08/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
4 - per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 18/03/25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. Provino Meles quale GOP addetto all'Ufficio.
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