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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9478 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 19645/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
29 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19645 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
e entrambi n. q. di eredi di – Avv. M. Pace Parte_1 Parte_2 Persona_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 28/5/2025 e ritualmente notificato in data 4/6/2025 i nominati in epigrafe hanno chiesto la liquidazione delle somme già riconosciute dall' in favore della propria de cuius a titolo di CP_2 pensione d'invalidità inutilmente chiesta in via amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere per avere riconosciuto amministrativamente nelle more del giudizio quanto chiesto in ricorso.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, dato che l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione ed all'erogazione della provvidenza richiesta in data
11/9/2025 (all. 1 alla memoria).
Le spese vanno poste a carico della parte che ha determinato la lite, cioè
l' in quanto la liquidazione ai ricorrenti da parte dell' è successiva al CP_1 CP_2 deposito ed alla notifica del ricorso. DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.864,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
29 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19645 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
e entrambi n. q. di eredi di – Avv. M. Pace Parte_1 Parte_2 Persona_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 28/5/2025 e ritualmente notificato in data 4/6/2025 i nominati in epigrafe hanno chiesto la liquidazione delle somme già riconosciute dall' in favore della propria de cuius a titolo di CP_2 pensione d'invalidità inutilmente chiesta in via amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere per avere riconosciuto amministrativamente nelle more del giudizio quanto chiesto in ricorso.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, dato che l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione ed all'erogazione della provvidenza richiesta in data
11/9/2025 (all. 1 alla memoria).
Le spese vanno poste a carico della parte che ha determinato la lite, cioè
l' in quanto la liquidazione ai ricorrenti da parte dell' è successiva al CP_1 CP_2 deposito ed alla notifica del ricorso. DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.864,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 29 settembre 2025
IL GIUDICE