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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3185 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con gli avv.ti CORTESE NINO MARIA e C.F._1
ALESSANDRO DI ROSA;
ricorrente contro
(c.f. ) con gli avv.ti NUCCIARONE CP_1 P.IVA_1
UG e AL AN resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-002871961 con cui l ha ordinato il pagamento della sanzione CP_1
amministrativa di € 2.233,00 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'anno 2021, in violazione dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, modificato dall'art. 3, co. 6, D. lgs. n. 8/2016, eccependo, tra l'altro, la l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
L' si è costituito deducendo di aver annullato in autotutela CP_1
l'ordinanza opposta (Disposizione n° 650000-25-0252 del 16.04.2025, all. a memoria di costituzione), non potendo documentare la tempestiva notificazione dell'accertamento della violazione, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente alle spese di lite.
La pacifica infondatezza della pretesa per inutile decorso del termine per la notifica dell'accertamento comporta la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza (virtuale) e si liquidano considerando solo le fasi di studio ed introduttiva, essendo venuta meno ogni contesa già in prima “udienza”.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in € 500 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15% e € 43,00 per cu, distratte a favore dei difensori.
Pagina 2 di 3 Ragusa, 16/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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