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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 502/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al
Collegio per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MENCHISE MARIA ANTONIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega: d'avere contratto matrimonio con la parte resistente in CP_1
Koplik(Albania) il 28/03/2008; che dalla loro unione sono nati due figli, (28/11/2009) e (09/11/2015); che l'affectio Per_1 Per_2
coniugalis è venuta meno a causa dei comportamenti violenti ed irascibili di suo marito, condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per maltrattamenti nei confronti suoi e di suo figlio;
che lei è operaia nel settore agricolo mentre suo marito svolge l'attività di operaio;
che lei si occupa da sola della crescita e dell'educazione dei suoi figli.
Ha chiesto nel ricorso introduttivo la pronuncia della separazione, pronunciata con sentenza n. 3011/2024 passata in cosa giudicata, e del divorzio.
La parte resistente è rimasta contumace.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni):
2 infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima
3 udienza di comparizione dei coniugi, poi confermati con la sentenza di separazione sopra citata, non essendo intervenuti fatti nuovi che consiglino una diversa disciplina dei rapporti tra le parti e tra queste e la prole.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 30/12/2023 da
4 nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Koplik(Albania) il 28/03/2008 tra , nata in Parte_1
ALBANIA in data 30/09/1982, e nato in CP_1
ALBANIA in data 25/07/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GIOIA DEL COLLE (BA) al n.
24, parte II, serie C, anno 2025;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
5. CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 1.660,00 per spese ed € 259,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da pagare in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 502/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al
Collegio per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MENCHISE MARIA ANTONIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega: d'avere contratto matrimonio con la parte resistente in CP_1
Koplik(Albania) il 28/03/2008; che dalla loro unione sono nati due figli, (28/11/2009) e (09/11/2015); che l'affectio Per_1 Per_2
coniugalis è venuta meno a causa dei comportamenti violenti ed irascibili di suo marito, condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per maltrattamenti nei confronti suoi e di suo figlio;
che lei è operaia nel settore agricolo mentre suo marito svolge l'attività di operaio;
che lei si occupa da sola della crescita e dell'educazione dei suoi figli.
Ha chiesto nel ricorso introduttivo la pronuncia della separazione, pronunciata con sentenza n. 3011/2024 passata in cosa giudicata, e del divorzio.
La parte resistente è rimasta contumace.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni):
2 infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima
3 udienza di comparizione dei coniugi, poi confermati con la sentenza di separazione sopra citata, non essendo intervenuti fatti nuovi che consiglino una diversa disciplina dei rapporti tra le parti e tra queste e la prole.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 30/12/2023 da
4 nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Koplik(Albania) il 28/03/2008 tra , nata in Parte_1
ALBANIA in data 30/09/1982, e nato in CP_1
ALBANIA in data 25/07/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GIOIA DEL COLLE (BA) al n.
24, parte II, serie C, anno 2025;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
5. CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 1.660,00 per spese ed € 259,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da pagare in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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