CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 241/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 2 dicembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 241/25 R.G.L. e vertente
TRA
( , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Messina, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Pagano c.f. e C.F._2
TT CA c.f. (entrambi del Foro di Messina), pec C.F._3 [...]
e elettivamente do- Email_1 Email_2 miciliato presso lo studio del primo in Messina, via Dogali 50 -Appellante
CONTRO
(c.f. , p. iva ) con sede le- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 gale in La Spezia (SP), Via del Molo n. 1/b (quale società incorporante
[...]
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2 rappresentata e difesa dal prof. avv. Pasqualino Albi (c.f. , C.F._4 fax 050.3136871; pec , elettivamente Email_3 domiciliata nel suo studio legale in Pisa, via Livia Gereschi 32 –Appellata
E nei confronti di
c.f. , in perso- Controparte_3 P.IVA_3 na del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele De Rose (c.f.
[...] E
, pec ) e AN Mono- C.F._5 Email_4 riti, (c.f. , pec t), CodiceFiscale_6 Email_6 con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'avvocatura centrale dell'Istituto medesimo–Appellata
OGGETTO: risarcimento danni e differenze retributive- appello avverso la sen- tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 974 pubblicata in data 20 novembre 2024
CONCLUSIONI Bitto:
1. dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per tutto il periodo del N° 241/25 R.G.L.
rapporto lavorativo (dal 1.9.2016 all'agosto 2019), la somma di euro 70,00 mensi- li (pari ad euro 84,00 lordi) prevista dall'accordo d'area RAM del Pt_2 31.5.2004, come richiamato nel verbale sindacale del 23.8.2016 e recepito nel contratto individuale di lavoro;
2. dichiarare il diritto del ricorrente alla correspon- sione dei buoni pasto giornalieri per il medesimo periodo con condanna della par- te convenuta al pagamento dell'equivalente monetario dei buoni pasto mai erogati;
3. dichiarare che i comportamenti tenuti dalla società datrice di lavoro nei con- fronti del sig. nel corso del rapporto (in particolare la reiterata Parte_1 Contr omissione dell' , la mancata corresponsione dell'accordo d'area e dei buoni pa- sto, i provvedimenti di ferie forzate, le offese ricevute in reparto e la mancata tute- la da parte dei superiori gerarchici) sono condotte discriminatorie fondate sullo stato di disabilità e/o comportamenti di mobbing o straining, in violazione dell'art. 2087 c.c., dell'art. 2 Cost., e del D.Lgs. 216/2003; 4. condannare il datore di lavo- ro al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa o previa CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5. Condannare la società al pagamento delle relative dif- CP_ ferenze sul TFR maturato, e alla regolarizzazione contributiva presso l delle voci retributive oggetto di domanda, con ordine a quest'ultimo di accredito in fa- vore del lavoratore;
6. disporre consulenza tecnica medico-legale al fine di accer- tare se l'episodio occorsogli in data 2.2.2018 sia riconducibile alle condotte alle quali è stato sottoposto e che sono state descritte in narrativa, nonché, in caso po- sitivo, il grado e l'entità delle lesioni derivate. Si insiste in tutte le richieste istrut- torie formulate in primo grado e, quindi, si chiede ammettersi interrogatorio for- male del legale rapp.te del datore di lavoro, nonché, in esito, prova per testi sulle seguenti circostanze (segue elenco). Si chiede l'autorizzazione al deposito, su supporto cd/dvd, della registrazione tra presenti di cui è stata prodotta la trascri- zione, ove occorra, per come richiesto in primo grado.
rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con CP_1 vittoria di spese e compensi professionali del presente grado. Reiterazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e opposizione all'ammissione di quelle richieste da controparte, in subordine ammissione alla prova del contrario.
qualora dall'istruttoria emerga la fondatezza delle ragioni dell'appellante, CP_3 CP_ condannare il datore di lavoro a versare all la contribuzione richiesta in do- manda, o quella diversa che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 legge 335/1995, oltre oneri acces- sori come per legge dall'inadempimento al soddisfo. Con ogni consequenziale provvedimento in punto di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., lamentava Parte_1 che per la quale aveva prestato servizio da settembre Controparte_1
2016 a settembre 2019, aveva omesso nei suoi confronti il pagamento di alcune spettanze. Chiedeva la condanna di al pagamento delle somme CP_1 non erogate, anche con riguardo alle ricadute sul trattamento di fine rapporto e sulla contribuzione previdenziale.
Lamentava inoltre di essere stato vittima di ulteriori comportamenti da ricondur- re complessivamente alla figura del mobbing, dai quali era derivato un danno alla salute che chiedeva venisse condannata a risarcirgli. Estendeva CP_1 CP_ il contraddittorio all per la domanda contributiva. N° 241/25 R.G.L.
CP_ Resistendo e costituitosi anche l' con sentenza n° 974 de- CP_1 positata in data 20 novembre 2024 il giudice di primo grado ha accolto soltanto la domanda relativa agli interessi e alla rivalutazione per il ritardato pagamento di una delle voci invocate, rigettando nel resto e compensando le spese.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 20 maggio Parte_1 CP_ 2025. Nella resistenza di e costituitosi l depositate Controparte_1 note di trattazione scritta entro il 25 novembre 2025, la causa è stata decisa me- diante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V se- condo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il
D.L. n° 83 del 2012, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (pra- ticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale conte- stualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appel- lante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con di- verso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso. Si deve pertanto entrare nel merito. Pa
narrava di essere stato assunto a tempo indeterminato del 26 agosto Pt_1
2016, decorrenza 1 settembre, qualifica di operaio e mansioni di montatore mec- canico, III categoria CCNL Metalmeccanici, da TMP Termomeccanica Service
Sud s.r.l., impresa appaltatrice per la committente Raffineria di , in prose- Pt_2 cuzione del rapporto di lavoro con la precedente appaltatrice e mantenendo la sede di lavoro presso la raffineria, in base all'accordo sindacale 23 agosto 2016 (all. 3 al ricorso introduttivo). Precisava che la propria assunzione era connessa alla con- dizione di invalido.
Il lavoratore indicava una serie di comportamenti a suo dire vessatori posti in es- sere da a causa della malattia. CP_1
1a- Lamentava innanzitutto:
- di avere ricevuto dal precedente datore di lavoro la voce retributiva EDR rias- sorbibile per 85,00 euro mensili, che tuttavia cessava di erogare CP_1 da ottobre 2016, ripristinandola dopo le sue proteste e interrompendone nuova- mente l'erogazione da giugno 2017, pur mantenendo l'erogazione in favore degli altri dipendenti;
- di esser stato escluso anche dall'applicazione di un ulteriore contributo di 70,00 N° 241/25 R.G.L.
euro netti (84,00 lordi) previsto da un accordo d'area del 31 maggio 2004 (all. 8), esplicitamente richiamato nell'accordo sindacale 23 agosto 2016, e di non avere mai ricevuto i buoni pasto;
- di essersi accorto della rinnovata negazione dell'EDR con la mensilità di gen- naio 2018 e di avere protestato con l'azienda, con stress emotivo che in data 2 feb- braio 2018 gli causava un malore e un ricovero dal quale veniva dimesso, dopo accertamenti, l'8 febbraio;
Contr
- che dopo le sue rimostranze riprese l'erogazione dell' ma CP_1 mai del contributo previsto dall'accordo d'area;
- di non avere ricevuto spiegazioni su tali omissioni.
1b- Aggiungeva che i colleghi riferivano al suo superiore gerarchico Persona_1 che vi prestava fede, che egli "non faceva niente completamente", desistendo da tale convinzione solo quando venne smentita dal vice capo cantiere Tes_1
[... come da registrazione tra presenti (trascrizione all. 9).
1c- Narrava di avere anche segnalato comportamenti pericolosi (taglio di bache- lite a mani nude) da parte di un operaio, che invitava anche gli altri a lavorare Tes_ senza DPI, evidenziando che, il 2 maggio 2019, il vice capo cantiere gli dis- se di prendere ferie per il giorno successivo e di non tornare neanche il successivo lunedì, per esigenze di cantiere che però erano smentite dal fatto che nessun altro era stato posto in ferie forzose, il che dimostrava trattarsi di pretesto.
Precisato che il rapporto con si era concluso a decorrere da CP_1 settembre 2019, quando egli transitò alle dipendenze di il Parte_4
chiedeva che i comportamenti sopra narrati venissero valutati unitariamente Pt_1 come condotte attuative di mobbing. nel costituirsi in primo grado ha innanzitutto contestato che Controparte_5
l'assunzione del fosse motivata dal suo stato invalidante, essendo piuttosto il Pt_1 frutto del transito dal precedente appaltatore.
Ha poi negato le discriminazioni salariali, premettendo che l'accordo sindacale del 23 agosto 2016, col quale era stato normato il cambio appalto, non prevedeva l'automatica erogazione di tutte le voci indicate dagli accordi d'area ivi citati (fra i quali quello del 31 maggio 2004), ma solo dei trattamenti che risultavano "effetti- vamente applicati", dato che il passaggio sarebbe avvenuto "alle condizioni eco- nomiche e di inquadramento professionale in atto alla data del 31 agosto 2016".
In particolare, proseguiva, l'importo di 70,00 euro netti non rientrava nel tratta- mento goduto dal nel precedente appalto. Pt_1
Relativamente ai buoni pasto, faceva presente che era assicurato ai dipendenti il servizio mensa, del quale solo tre dipendenti ( e Parte_5 Parte_6
) non godevano perché assunti nell'ambito di un diverso ap- Parte_7 palto relativo alla "manutenzione air cooler", sicchè solo a loro era erogato il N° 241/25 R.G.L.
buono pasto mentre gli altri non ne avevano diritto. Contr non ha invece negato fosse dovuto l' ma spiegava che il CP_1 mancato pagamento era frutto di errori contabili, sempre riparati con la riattiva- zione del pagamento, rispettivamente col mese di novembre quanto a ottobre 2016
e col mese di febbraio 2018 per il periodo giugno 2017 – gennaio 2018 (650,00 euro pari a 85 * 8 mensilità), come ammesso dal nel ricorso introduttivo. Pt_1
La convenuta ha poi negato di aver adottato altri comportamenti vessatori, con- testando la ricostruzione dei fatti del febbraio 2018, della cui narrazione operata da controparte lamentava comunque la genericità, e segnalando che sempre lo Tes_ stesso ammette che il vice capo cantiere smentì a le accuse Pt_1 Persona_1 di scarso rendimento e che quest'ultimo, in base alla trascrizione prodotta dal ri- corrente, si fidò della smentita, tant'è che dalla segnalazione di scarso rendimento non conseguì alcuna iniziativa.
Analogamente, quanto alle ferie forzate, ha richiamato le risul- CP_1 tanze delle videate whatsapp prodotte dal ricorrente, e contenenti uno scambio fra Tes_
e , per evidenziare che il primo rassicurò il secondo che le ferie non Pt_1 erano dovute ad alcun intento ritorsivo.
In ogni caso, ha proseguito nessuna prova del danno conse- CP_1 guito al proprio comportamento emergerebbe dagli atti, non avendo peraltro il Bit- to nemmeno indicato quali patologie sarebbero insorte, che eventualmente an- drebbero semmai ricollegate a malattia professionale per la quale legittimato pas- sivo sarebbe l'Inail, salvo al massimo il danno differenziale.
3- Il tribunale ha innanzitutto constatato che l'EDR era stato erogato ma, per confessione della stessa in ritardo, e ha pertanto condannato CP_1 quest'ultima a versare a gli interessi e la rivalutazione maturati rispettiva- Pt_1 mente a novembre 2016 e a febbraio 2018.
Ha poi concordato integralmente con sull'assenza del diritto ai CP_1
70,00 euro netti mensili accordo 2004, rilevando che il non ha offerto alcuna Pt_1 prova che tale voce gli venisse erogata dal precedente datore di lavoro, e ha dato atto che l'impresa aveva dimostrato di avere stipulato una convenzione con
Va.Fo.S.Coop. a r.l. per assicurare il servizio mensa, includendo fra i fruitori il
, e che l'art. 7 quarta sezione CCNL prevede il buono pasto per i dipendenti Pt_1 comandati a operare fuori cantiere e che comunque questo viene escluso in caso di convenzioni mensa, anche in questo caso il non contestando specificamente Pt_1 che nessuno ricevesse i buoni tranne i tre dipendenti puntualmente indicati da
CP_1
Il primo giudice ha escluso che la mera temporanea erronea interruzione del pa- gamento di una sola voce retributiva, di importo modesto e sempre ripristinata non appena segnalato il disguido, possa costituire condotta discriminatoria. N° 241/25 R.G.L.
La sentenza impugnata evidenzia poi la genericità della descrizione contenuta nel ricorso riguardo quello che sembra essere un mobbing orizzontale da parte di colleghi, nient'affatto avallato dai superiori gerarchici. Il tribunale si è fatto carico dell'esame della trascrizione del colloquio constatando che Parte_8 questi aveva chiamato il per sedare un alterco fra questi e il collega Pt_1 Pt_9
[.
, che narrò che quest'ultimo lo accusava di non fare niente approfittando Pt_1 del suo stato di salute precario, e che lungi dall'avallare tali accuse, Persona_1 ascoltò le doglianze del ricorrente rassicurandolo che le sue esigenze di salute sa- rebbero state rispettate come sempre era accaduto, mettendolo "sotto l'ala di
[...]
" che lo stesso ammetteva essergli stato sempre "molto vicino". Per_2 Pt_1
Tale comportamento, ha concluso il tribunale, in nulla avallava eventuali atteg- giamenti bullizzanti.
Analogamente, riguardo alla fruizione forzata delle ferie, il tribunale ha escluso alcun nesso con la segnalazione di violazioni delle norme di sicurezza, che dalle trascrizioni emerge che il attribuiva sempre al dipendente il quale Pt_1 Per_3 peraltro non risultava avere qualifiche apicali e potere pertanto ordinare ad altri dipendenti di non adottare i DPI.
4- Con l'atto di appello il si lamenta della mancata valutazione complessi- Pt_1 va delle condotte datoriali che, se prese singolarmente, potrebbero anche essere considerate irrilevanti, ma che in realtà erano tutte unificate dalla volontà discri- minatoria basata sulla condizione di handicap, perfettamente nota alla contropar- te. Segnala trattarsi di condotte a suo dire tutte rivolte esclusivamente contro di lui, ed in particolare sostiene che:
- solo a lui sarebbero stati negati i 70,00 euro mensili e i buoni pasto;
Contr
- solo con lui si sarebbero verificati gli errori contabili per l' ;
- avrebbe lasciato solo lui a casa per due giorni senza motivo;
CP_1
- l'indennità 70,00 euro è stata erogata non solo ai tre lavoratori segnalati da ma anche ad altri, in esito ad azione giudiziale;
CP_1
- l'impresa avrebbe dovuto tempestivamente intervenire per reprimere le mole- stie da lui subite sul luogo di lavoro.
Deduce che tali comportamenti, se non come mobbing, andrebbero inquadrati come straining e invoca, in tema di onere della prova, gli artt. 28 D. Lgs.
150/2011, 40 D. Lgs. 198/2006 e 4 D. lgs. 216/2003, in base al quale, se il lavora- tore allega una discriminazione corredandola da elementi indiziari plausibili, è il datore di lavoro a dovere dimostrare l'insussistenza della finalità.
contesta ancora il rigetto della domanda relativa al pagamento dei 70,00 Pt_10 euro. Ammette di non averne goduto nel precedente rapporto, ma ciò, sostiene,
"per ragioni contingenziali" che avrebbero dovuto essere esaminate in sede sinda- cale, e ribadisce di essere stato "per quanto consta… l'unico a non aver avuto ri- N° 241/25 R.G.L.
conosciuto la suddetta indennità" invocando la parità di trattamento contrattuale.
Riguardo ai buoni pasto, l'appellante allega per la prima volta in appello che le sue patologie (cardiopatia) gli imponevano un regime dietetico di cui l'azienda era a conoscenza e che spesso il vitto fornito in convenzione non era conforme e per- tanto egli doveva arrangiarsi con cibo proprio. Sostiene che CP_1 avrebbe dovuto cercare un ragionevole accomodamento per assicurare la tutela della sua posizione di lavoratore fragile.
6- L'inversione dell'onere della prova invocata dal trova fondamento, come Pt_1 egli stesso evidenzia e come segnala in appello, nella presenza CP_1 di un'allegazione sostenuta da fatti che rendano plausibile la discriminazione. Ciò non accade nel caso di specie.
In relazione alle assunte discriminazioni retributive, va innanzitutto escluso che abbia dimostrato di avere contrattualmente diritto ai 70,00 euro. Egli in que- Pt_1 sta sede svolge semmai questioni relative ad un assunto trattamento discriminato- rio anche se, con eterogenesi dei fini, sostiene in questo grado che CP_6
avrebbe riconosciuto ad alcuni suoi colleghi l'indennità 70,00 euro "dopo
[...]
l'avvio dell'azione giudiziale" e, tralasciato trattarsi di circostanza solo ventilata, ciò significa che si è sempre opposto al riconoscimento della CP_1 voce retributiva a tutti i dipendenti e non solo contro di lui.
Che abbia convocato tutti i dipendenti tranne lui, dopo la sti- CP_1 pula dell'accordo 23 agosto 2016, per discutere del trattamento retributivo, è poi circostanza nemmeno segnalata in primo grado e della quale nemmeno in questa sede chiede dare prova, e correttamente lo rileva. CP_1
Il produce solo in secondo grado un verbale di conciliazione sindacale fra Pt_1 il collega e in cui gli veniva effettivamente ri- Parte_11 CP_1 conosciuta anche l'indennità di 70,00 euro, ma nell'ambito di una più ampia rivisi- tazione del trattamento che questi riceveva dalla precedente datrice di lavoro, in cui erano comprese delle voci ad personam che il nemmeno ventila fossero Pt_1 nel proprio bagaglio al momento del transito.
Altrettanto nuove sono le allegazioni in tema di buoni pasto. Il addirittura Pt_1 contraddice la posizione adottata in primo grado, ove aveva segnalato che tutti i lavoratori ricevessero i buoni pasto, in questa sede sostenendo di contro che era lui a doverli ottenere a causa della patologia, affermando solo in appello di averli richiesti e di avere pertanto messo in condizione di adottare, ove CP_1 dovuto, i "ragionevoli accomodamenti" invocati. L'impresa nega del resto persino di essere stata mai informata di problemi alimentari del , e sulla specifica Pt_1 questione il lavoratore non deduce nemmeno un capitolo nel pur elaborato artico- lato, in cui chiede semmai di provare di avere chiesto l'erogazione dei buoni pasto come diritto, a prescindere dalle sue specifiche condizioni di salute. N° 241/25 R.G.L.
Ancora a monte, dagli atti sanitari prodotti, il non offre alcun indizio di Pt_1 doversi attenere ad un particolare regime alimentare. Contr Riguardo alla mancata erogazione dell' , l'atto di appello non contiene alcu- na specifica confutazione della natura di errore materiale, che va senz'altro pre- sunta dato che, quando segnalato, vi ha posto rimedio. È poi ve- CP_1 ramente arduo, in termini logici, ipotizzare addirittura un nesso fra il ritardato pa- gamento e le condizioni di salute. Nella trascrizione ambientale non c'è poi alcun Contr riferimento alla mancata erogazione dell' , e pertanto è da escludere che il ma- lore dal dopo l'incontro fosse da riferire anche alla delusione di non essere Pt_1 stato ascoltato nella sua (pur giusta) pretesa retributiva.
Venendo poi agli episodi di natura interpersonale, dagli atti che lo stesso Pt_1 ha prodotto è emerso che quello di fu un episodio isolato di quelli che Per_3 capitano facilmente nel contesto lavorativo, che avrebbe rilevanza se fosse stato descritto come continuo o comunque ripetuto, ma non certamente quando si risol- va in un singolo alterco. Non si vede quale intervento repressivo avrebbe dovuto tenere l'azienda, considerato che l'appellante nemmeno ventila che altri episodi di tal fatta si siano mai verificati. Dall'insieme della trascrizione, risulta anzi che ha adottato un atteggiamento saggio e responsabile, cercando di smor- Persona_1 zare la tensione fra e , risposta consigliabile, secondo nozioni di Pt_1 Per_3 comune esperienza, a fronte di situazioni che si presentino di scarsa gravità e che nulla esclude avrebbe potuto essere rimodulata a fronte di un incancrenimento che, tanto per cambiare, non dimostra, limitandosi a sostenere (e solo in ap- Pt_1 pello) che "in cantiere alcuni operai diffondevano false accuse sul conto", senza fare alcun nome se non il citato . Per_3
Sulle ferie forzate, infine, dalle videate whatsapp non emerge affatto che solo venne tenuto a casa (risposta di citata da "solo lune- Pt_1 Pt_1 CP_1 dì, martedì puoi rientrare, te e gli altri"), e comunque si trattò, per dato pacifico, di un solo giorno in più (il lunedì), a distanza di mesi dall'episodio della segnalazio- ne effettuata da contro e dunque da presumere estraneo causal- Pt_1 Per_3 mente a qualunque intento ritorsivo.
Mancando la prova di un comportamento illecito dell'azienda, il successivo ma- lore del non può essere addebitato a titolo risarcitorio all'impresa, non es- Pt_1 sendo esigibile da questa addirittura la capacità di impedire qualsiasi diverbio fra i propri dipendenti e non potendo individuarsi un qualsivoglia indizio serio di com- portamenti francamente discriminatori.
La prova per testi formulata dal va integralmente rigettata in quanto costi- Pt_1 tuita da circostanze in parte smentite dalla stessa sua narrazione (soprattutto con riferimento alle pretese retributive, tarate approssimativamente su quanto sostenu- to in primo grado), in altra parte irrilevanti e in altra già ampiamente dimostrate N° 241/25 R.G.L.
con i documenti in atti, interpretabili però come visto in senso affatto diverso da come vorrebbe l'appellante.
L'appello va dunque rigettato. Permangono le condizioni per la compensazione CP_ delle spese di lite, anche nei confronti dell' che nel costituirsi si è rimesso alla decisione di questa Corte. Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002, ma il si dichiara Pt_1 esente da contributo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 20 maggio 2025 da
[...]
, contro e nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona Controparte_3
P.G. n° 974 pubblicata in data 20 novembre 2024, rigetta l'appello e compensa le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto. Messina 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 2 dicembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 241/25 R.G.L. e vertente
TRA
( , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Messina, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Pagano c.f. e C.F._2
TT CA c.f. (entrambi del Foro di Messina), pec C.F._3 [...]
e elettivamente do- Email_1 Email_2 miciliato presso lo studio del primo in Messina, via Dogali 50 -Appellante
CONTRO
(c.f. , p. iva ) con sede le- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 gale in La Spezia (SP), Via del Molo n. 1/b (quale società incorporante
[...]
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2 rappresentata e difesa dal prof. avv. Pasqualino Albi (c.f. , C.F._4 fax 050.3136871; pec , elettivamente Email_3 domiciliata nel suo studio legale in Pisa, via Livia Gereschi 32 –Appellata
E nei confronti di
c.f. , in perso- Controparte_3 P.IVA_3 na del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele De Rose (c.f.
[...] E
, pec ) e AN Mono- C.F._5 Email_4 riti, (c.f. , pec t), CodiceFiscale_6 Email_6 con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'avvocatura centrale dell'Istituto medesimo–Appellata
OGGETTO: risarcimento danni e differenze retributive- appello avverso la sen- tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 974 pubblicata in data 20 novembre 2024
CONCLUSIONI Bitto:
1. dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per tutto il periodo del N° 241/25 R.G.L.
rapporto lavorativo (dal 1.9.2016 all'agosto 2019), la somma di euro 70,00 mensi- li (pari ad euro 84,00 lordi) prevista dall'accordo d'area RAM del Pt_2 31.5.2004, come richiamato nel verbale sindacale del 23.8.2016 e recepito nel contratto individuale di lavoro;
2. dichiarare il diritto del ricorrente alla correspon- sione dei buoni pasto giornalieri per il medesimo periodo con condanna della par- te convenuta al pagamento dell'equivalente monetario dei buoni pasto mai erogati;
3. dichiarare che i comportamenti tenuti dalla società datrice di lavoro nei con- fronti del sig. nel corso del rapporto (in particolare la reiterata Parte_1 Contr omissione dell' , la mancata corresponsione dell'accordo d'area e dei buoni pa- sto, i provvedimenti di ferie forzate, le offese ricevute in reparto e la mancata tute- la da parte dei superiori gerarchici) sono condotte discriminatorie fondate sullo stato di disabilità e/o comportamenti di mobbing o straining, in violazione dell'art. 2087 c.c., dell'art. 2 Cost., e del D.Lgs. 216/2003; 4. condannare il datore di lavo- ro al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa o previa CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5. Condannare la società al pagamento delle relative dif- CP_ ferenze sul TFR maturato, e alla regolarizzazione contributiva presso l delle voci retributive oggetto di domanda, con ordine a quest'ultimo di accredito in fa- vore del lavoratore;
6. disporre consulenza tecnica medico-legale al fine di accer- tare se l'episodio occorsogli in data 2.2.2018 sia riconducibile alle condotte alle quali è stato sottoposto e che sono state descritte in narrativa, nonché, in caso po- sitivo, il grado e l'entità delle lesioni derivate. Si insiste in tutte le richieste istrut- torie formulate in primo grado e, quindi, si chiede ammettersi interrogatorio for- male del legale rapp.te del datore di lavoro, nonché, in esito, prova per testi sulle seguenti circostanze (segue elenco). Si chiede l'autorizzazione al deposito, su supporto cd/dvd, della registrazione tra presenti di cui è stata prodotta la trascri- zione, ove occorra, per come richiesto in primo grado.
rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con CP_1 vittoria di spese e compensi professionali del presente grado. Reiterazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e opposizione all'ammissione di quelle richieste da controparte, in subordine ammissione alla prova del contrario.
qualora dall'istruttoria emerga la fondatezza delle ragioni dell'appellante, CP_3 CP_ condannare il datore di lavoro a versare all la contribuzione richiesta in do- manda, o quella diversa che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 legge 335/1995, oltre oneri acces- sori come per legge dall'inadempimento al soddisfo. Con ogni consequenziale provvedimento in punto di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., lamentava Parte_1 che per la quale aveva prestato servizio da settembre Controparte_1
2016 a settembre 2019, aveva omesso nei suoi confronti il pagamento di alcune spettanze. Chiedeva la condanna di al pagamento delle somme CP_1 non erogate, anche con riguardo alle ricadute sul trattamento di fine rapporto e sulla contribuzione previdenziale.
Lamentava inoltre di essere stato vittima di ulteriori comportamenti da ricondur- re complessivamente alla figura del mobbing, dai quali era derivato un danno alla salute che chiedeva venisse condannata a risarcirgli. Estendeva CP_1 CP_ il contraddittorio all per la domanda contributiva. N° 241/25 R.G.L.
CP_ Resistendo e costituitosi anche l' con sentenza n° 974 de- CP_1 positata in data 20 novembre 2024 il giudice di primo grado ha accolto soltanto la domanda relativa agli interessi e alla rivalutazione per il ritardato pagamento di una delle voci invocate, rigettando nel resto e compensando le spese.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 20 maggio Parte_1 CP_ 2025. Nella resistenza di e costituitosi l depositate Controparte_1 note di trattazione scritta entro il 25 novembre 2025, la causa è stata decisa me- diante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V se- condo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il
D.L. n° 83 del 2012, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (pra- ticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale conte- stualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appel- lante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con di- verso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso. Si deve pertanto entrare nel merito. Pa
narrava di essere stato assunto a tempo indeterminato del 26 agosto Pt_1
2016, decorrenza 1 settembre, qualifica di operaio e mansioni di montatore mec- canico, III categoria CCNL Metalmeccanici, da TMP Termomeccanica Service
Sud s.r.l., impresa appaltatrice per la committente Raffineria di , in prose- Pt_2 cuzione del rapporto di lavoro con la precedente appaltatrice e mantenendo la sede di lavoro presso la raffineria, in base all'accordo sindacale 23 agosto 2016 (all. 3 al ricorso introduttivo). Precisava che la propria assunzione era connessa alla con- dizione di invalido.
Il lavoratore indicava una serie di comportamenti a suo dire vessatori posti in es- sere da a causa della malattia. CP_1
1a- Lamentava innanzitutto:
- di avere ricevuto dal precedente datore di lavoro la voce retributiva EDR rias- sorbibile per 85,00 euro mensili, che tuttavia cessava di erogare CP_1 da ottobre 2016, ripristinandola dopo le sue proteste e interrompendone nuova- mente l'erogazione da giugno 2017, pur mantenendo l'erogazione in favore degli altri dipendenti;
- di esser stato escluso anche dall'applicazione di un ulteriore contributo di 70,00 N° 241/25 R.G.L.
euro netti (84,00 lordi) previsto da un accordo d'area del 31 maggio 2004 (all. 8), esplicitamente richiamato nell'accordo sindacale 23 agosto 2016, e di non avere mai ricevuto i buoni pasto;
- di essersi accorto della rinnovata negazione dell'EDR con la mensilità di gen- naio 2018 e di avere protestato con l'azienda, con stress emotivo che in data 2 feb- braio 2018 gli causava un malore e un ricovero dal quale veniva dimesso, dopo accertamenti, l'8 febbraio;
Contr
- che dopo le sue rimostranze riprese l'erogazione dell' ma CP_1 mai del contributo previsto dall'accordo d'area;
- di non avere ricevuto spiegazioni su tali omissioni.
1b- Aggiungeva che i colleghi riferivano al suo superiore gerarchico Persona_1 che vi prestava fede, che egli "non faceva niente completamente", desistendo da tale convinzione solo quando venne smentita dal vice capo cantiere Tes_1
[... come da registrazione tra presenti (trascrizione all. 9).
1c- Narrava di avere anche segnalato comportamenti pericolosi (taglio di bache- lite a mani nude) da parte di un operaio, che invitava anche gli altri a lavorare Tes_ senza DPI, evidenziando che, il 2 maggio 2019, il vice capo cantiere gli dis- se di prendere ferie per il giorno successivo e di non tornare neanche il successivo lunedì, per esigenze di cantiere che però erano smentite dal fatto che nessun altro era stato posto in ferie forzose, il che dimostrava trattarsi di pretesto.
Precisato che il rapporto con si era concluso a decorrere da CP_1 settembre 2019, quando egli transitò alle dipendenze di il Parte_4
chiedeva che i comportamenti sopra narrati venissero valutati unitariamente Pt_1 come condotte attuative di mobbing. nel costituirsi in primo grado ha innanzitutto contestato che Controparte_5
l'assunzione del fosse motivata dal suo stato invalidante, essendo piuttosto il Pt_1 frutto del transito dal precedente appaltatore.
Ha poi negato le discriminazioni salariali, premettendo che l'accordo sindacale del 23 agosto 2016, col quale era stato normato il cambio appalto, non prevedeva l'automatica erogazione di tutte le voci indicate dagli accordi d'area ivi citati (fra i quali quello del 31 maggio 2004), ma solo dei trattamenti che risultavano "effetti- vamente applicati", dato che il passaggio sarebbe avvenuto "alle condizioni eco- nomiche e di inquadramento professionale in atto alla data del 31 agosto 2016".
In particolare, proseguiva, l'importo di 70,00 euro netti non rientrava nel tratta- mento goduto dal nel precedente appalto. Pt_1
Relativamente ai buoni pasto, faceva presente che era assicurato ai dipendenti il servizio mensa, del quale solo tre dipendenti ( e Parte_5 Parte_6
) non godevano perché assunti nell'ambito di un diverso ap- Parte_7 palto relativo alla "manutenzione air cooler", sicchè solo a loro era erogato il N° 241/25 R.G.L.
buono pasto mentre gli altri non ne avevano diritto. Contr non ha invece negato fosse dovuto l' ma spiegava che il CP_1 mancato pagamento era frutto di errori contabili, sempre riparati con la riattiva- zione del pagamento, rispettivamente col mese di novembre quanto a ottobre 2016
e col mese di febbraio 2018 per il periodo giugno 2017 – gennaio 2018 (650,00 euro pari a 85 * 8 mensilità), come ammesso dal nel ricorso introduttivo. Pt_1
La convenuta ha poi negato di aver adottato altri comportamenti vessatori, con- testando la ricostruzione dei fatti del febbraio 2018, della cui narrazione operata da controparte lamentava comunque la genericità, e segnalando che sempre lo Tes_ stesso ammette che il vice capo cantiere smentì a le accuse Pt_1 Persona_1 di scarso rendimento e che quest'ultimo, in base alla trascrizione prodotta dal ri- corrente, si fidò della smentita, tant'è che dalla segnalazione di scarso rendimento non conseguì alcuna iniziativa.
Analogamente, quanto alle ferie forzate, ha richiamato le risul- CP_1 tanze delle videate whatsapp prodotte dal ricorrente, e contenenti uno scambio fra Tes_
e , per evidenziare che il primo rassicurò il secondo che le ferie non Pt_1 erano dovute ad alcun intento ritorsivo.
In ogni caso, ha proseguito nessuna prova del danno conse- CP_1 guito al proprio comportamento emergerebbe dagli atti, non avendo peraltro il Bit- to nemmeno indicato quali patologie sarebbero insorte, che eventualmente an- drebbero semmai ricollegate a malattia professionale per la quale legittimato pas- sivo sarebbe l'Inail, salvo al massimo il danno differenziale.
3- Il tribunale ha innanzitutto constatato che l'EDR era stato erogato ma, per confessione della stessa in ritardo, e ha pertanto condannato CP_1 quest'ultima a versare a gli interessi e la rivalutazione maturati rispettiva- Pt_1 mente a novembre 2016 e a febbraio 2018.
Ha poi concordato integralmente con sull'assenza del diritto ai CP_1
70,00 euro netti mensili accordo 2004, rilevando che il non ha offerto alcuna Pt_1 prova che tale voce gli venisse erogata dal precedente datore di lavoro, e ha dato atto che l'impresa aveva dimostrato di avere stipulato una convenzione con
Va.Fo.S.Coop. a r.l. per assicurare il servizio mensa, includendo fra i fruitori il
, e che l'art. 7 quarta sezione CCNL prevede il buono pasto per i dipendenti Pt_1 comandati a operare fuori cantiere e che comunque questo viene escluso in caso di convenzioni mensa, anche in questo caso il non contestando specificamente Pt_1 che nessuno ricevesse i buoni tranne i tre dipendenti puntualmente indicati da
CP_1
Il primo giudice ha escluso che la mera temporanea erronea interruzione del pa- gamento di una sola voce retributiva, di importo modesto e sempre ripristinata non appena segnalato il disguido, possa costituire condotta discriminatoria. N° 241/25 R.G.L.
La sentenza impugnata evidenzia poi la genericità della descrizione contenuta nel ricorso riguardo quello che sembra essere un mobbing orizzontale da parte di colleghi, nient'affatto avallato dai superiori gerarchici. Il tribunale si è fatto carico dell'esame della trascrizione del colloquio constatando che Parte_8 questi aveva chiamato il per sedare un alterco fra questi e il collega Pt_1 Pt_9
[.
, che narrò che quest'ultimo lo accusava di non fare niente approfittando Pt_1 del suo stato di salute precario, e che lungi dall'avallare tali accuse, Persona_1 ascoltò le doglianze del ricorrente rassicurandolo che le sue esigenze di salute sa- rebbero state rispettate come sempre era accaduto, mettendolo "sotto l'ala di
[...]
" che lo stesso ammetteva essergli stato sempre "molto vicino". Per_2 Pt_1
Tale comportamento, ha concluso il tribunale, in nulla avallava eventuali atteg- giamenti bullizzanti.
Analogamente, riguardo alla fruizione forzata delle ferie, il tribunale ha escluso alcun nesso con la segnalazione di violazioni delle norme di sicurezza, che dalle trascrizioni emerge che il attribuiva sempre al dipendente il quale Pt_1 Per_3 peraltro non risultava avere qualifiche apicali e potere pertanto ordinare ad altri dipendenti di non adottare i DPI.
4- Con l'atto di appello il si lamenta della mancata valutazione complessi- Pt_1 va delle condotte datoriali che, se prese singolarmente, potrebbero anche essere considerate irrilevanti, ma che in realtà erano tutte unificate dalla volontà discri- minatoria basata sulla condizione di handicap, perfettamente nota alla contropar- te. Segnala trattarsi di condotte a suo dire tutte rivolte esclusivamente contro di lui, ed in particolare sostiene che:
- solo a lui sarebbero stati negati i 70,00 euro mensili e i buoni pasto;
Contr
- solo con lui si sarebbero verificati gli errori contabili per l' ;
- avrebbe lasciato solo lui a casa per due giorni senza motivo;
CP_1
- l'indennità 70,00 euro è stata erogata non solo ai tre lavoratori segnalati da ma anche ad altri, in esito ad azione giudiziale;
CP_1
- l'impresa avrebbe dovuto tempestivamente intervenire per reprimere le mole- stie da lui subite sul luogo di lavoro.
Deduce che tali comportamenti, se non come mobbing, andrebbero inquadrati come straining e invoca, in tema di onere della prova, gli artt. 28 D. Lgs.
150/2011, 40 D. Lgs. 198/2006 e 4 D. lgs. 216/2003, in base al quale, se il lavora- tore allega una discriminazione corredandola da elementi indiziari plausibili, è il datore di lavoro a dovere dimostrare l'insussistenza della finalità.
contesta ancora il rigetto della domanda relativa al pagamento dei 70,00 Pt_10 euro. Ammette di non averne goduto nel precedente rapporto, ma ciò, sostiene,
"per ragioni contingenziali" che avrebbero dovuto essere esaminate in sede sinda- cale, e ribadisce di essere stato "per quanto consta… l'unico a non aver avuto ri- N° 241/25 R.G.L.
conosciuto la suddetta indennità" invocando la parità di trattamento contrattuale.
Riguardo ai buoni pasto, l'appellante allega per la prima volta in appello che le sue patologie (cardiopatia) gli imponevano un regime dietetico di cui l'azienda era a conoscenza e che spesso il vitto fornito in convenzione non era conforme e per- tanto egli doveva arrangiarsi con cibo proprio. Sostiene che CP_1 avrebbe dovuto cercare un ragionevole accomodamento per assicurare la tutela della sua posizione di lavoratore fragile.
6- L'inversione dell'onere della prova invocata dal trova fondamento, come Pt_1 egli stesso evidenzia e come segnala in appello, nella presenza CP_1 di un'allegazione sostenuta da fatti che rendano plausibile la discriminazione. Ciò non accade nel caso di specie.
In relazione alle assunte discriminazioni retributive, va innanzitutto escluso che abbia dimostrato di avere contrattualmente diritto ai 70,00 euro. Egli in que- Pt_1 sta sede svolge semmai questioni relative ad un assunto trattamento discriminato- rio anche se, con eterogenesi dei fini, sostiene in questo grado che CP_6
avrebbe riconosciuto ad alcuni suoi colleghi l'indennità 70,00 euro "dopo
[...]
l'avvio dell'azione giudiziale" e, tralasciato trattarsi di circostanza solo ventilata, ciò significa che si è sempre opposto al riconoscimento della CP_1 voce retributiva a tutti i dipendenti e non solo contro di lui.
Che abbia convocato tutti i dipendenti tranne lui, dopo la sti- CP_1 pula dell'accordo 23 agosto 2016, per discutere del trattamento retributivo, è poi circostanza nemmeno segnalata in primo grado e della quale nemmeno in questa sede chiede dare prova, e correttamente lo rileva. CP_1
Il produce solo in secondo grado un verbale di conciliazione sindacale fra Pt_1 il collega e in cui gli veniva effettivamente ri- Parte_11 CP_1 conosciuta anche l'indennità di 70,00 euro, ma nell'ambito di una più ampia rivisi- tazione del trattamento che questi riceveva dalla precedente datrice di lavoro, in cui erano comprese delle voci ad personam che il nemmeno ventila fossero Pt_1 nel proprio bagaglio al momento del transito.
Altrettanto nuove sono le allegazioni in tema di buoni pasto. Il addirittura Pt_1 contraddice la posizione adottata in primo grado, ove aveva segnalato che tutti i lavoratori ricevessero i buoni pasto, in questa sede sostenendo di contro che era lui a doverli ottenere a causa della patologia, affermando solo in appello di averli richiesti e di avere pertanto messo in condizione di adottare, ove CP_1 dovuto, i "ragionevoli accomodamenti" invocati. L'impresa nega del resto persino di essere stata mai informata di problemi alimentari del , e sulla specifica Pt_1 questione il lavoratore non deduce nemmeno un capitolo nel pur elaborato artico- lato, in cui chiede semmai di provare di avere chiesto l'erogazione dei buoni pasto come diritto, a prescindere dalle sue specifiche condizioni di salute. N° 241/25 R.G.L.
Ancora a monte, dagli atti sanitari prodotti, il non offre alcun indizio di Pt_1 doversi attenere ad un particolare regime alimentare. Contr Riguardo alla mancata erogazione dell' , l'atto di appello non contiene alcu- na specifica confutazione della natura di errore materiale, che va senz'altro pre- sunta dato che, quando segnalato, vi ha posto rimedio. È poi ve- CP_1 ramente arduo, in termini logici, ipotizzare addirittura un nesso fra il ritardato pa- gamento e le condizioni di salute. Nella trascrizione ambientale non c'è poi alcun Contr riferimento alla mancata erogazione dell' , e pertanto è da escludere che il ma- lore dal dopo l'incontro fosse da riferire anche alla delusione di non essere Pt_1 stato ascoltato nella sua (pur giusta) pretesa retributiva.
Venendo poi agli episodi di natura interpersonale, dagli atti che lo stesso Pt_1 ha prodotto è emerso che quello di fu un episodio isolato di quelli che Per_3 capitano facilmente nel contesto lavorativo, che avrebbe rilevanza se fosse stato descritto come continuo o comunque ripetuto, ma non certamente quando si risol- va in un singolo alterco. Non si vede quale intervento repressivo avrebbe dovuto tenere l'azienda, considerato che l'appellante nemmeno ventila che altri episodi di tal fatta si siano mai verificati. Dall'insieme della trascrizione, risulta anzi che ha adottato un atteggiamento saggio e responsabile, cercando di smor- Persona_1 zare la tensione fra e , risposta consigliabile, secondo nozioni di Pt_1 Per_3 comune esperienza, a fronte di situazioni che si presentino di scarsa gravità e che nulla esclude avrebbe potuto essere rimodulata a fronte di un incancrenimento che, tanto per cambiare, non dimostra, limitandosi a sostenere (e solo in ap- Pt_1 pello) che "in cantiere alcuni operai diffondevano false accuse sul conto", senza fare alcun nome se non il citato . Per_3
Sulle ferie forzate, infine, dalle videate whatsapp non emerge affatto che solo venne tenuto a casa (risposta di citata da "solo lune- Pt_1 Pt_1 CP_1 dì, martedì puoi rientrare, te e gli altri"), e comunque si trattò, per dato pacifico, di un solo giorno in più (il lunedì), a distanza di mesi dall'episodio della segnalazio- ne effettuata da contro e dunque da presumere estraneo causal- Pt_1 Per_3 mente a qualunque intento ritorsivo.
Mancando la prova di un comportamento illecito dell'azienda, il successivo ma- lore del non può essere addebitato a titolo risarcitorio all'impresa, non es- Pt_1 sendo esigibile da questa addirittura la capacità di impedire qualsiasi diverbio fra i propri dipendenti e non potendo individuarsi un qualsivoglia indizio serio di com- portamenti francamente discriminatori.
La prova per testi formulata dal va integralmente rigettata in quanto costi- Pt_1 tuita da circostanze in parte smentite dalla stessa sua narrazione (soprattutto con riferimento alle pretese retributive, tarate approssimativamente su quanto sostenu- to in primo grado), in altra parte irrilevanti e in altra già ampiamente dimostrate N° 241/25 R.G.L.
con i documenti in atti, interpretabili però come visto in senso affatto diverso da come vorrebbe l'appellante.
L'appello va dunque rigettato. Permangono le condizioni per la compensazione CP_ delle spese di lite, anche nei confronti dell' che nel costituirsi si è rimesso alla decisione di questa Corte. Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002, ma il si dichiara Pt_1 esente da contributo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 20 maggio 2025 da
[...]
, contro e nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona Controparte_3
P.G. n° 974 pubblicata in data 20 novembre 2024, rigetta l'appello e compensa le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto. Messina 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)