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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/10/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3722/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Desideri, come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. 2) Nella casa coniugale sita in via Ludovico
De IM n. 7 continuerà ad abitare il sig. Parte 1 (tra l'altro unico conduttore nel contratto di locazione relativo al suddetto immobile), la moglie se ne è già allontanata portando con sé i propri effetti ed indumenti personali . 3) Le spese e le tasse relative all'uso e godimento dell'abitazione (canone di locazione, enel, gas, acqua, spazzatura, etc.) sono poste interamente a carico del marito sig. Parte 1 . 4) || marito corrisponderà alla moglie la somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento. 5) I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a titolo;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 18.9.1977 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1977, parte II, atto n. 01585 serie A05 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 1.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta lenzi dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3722/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Desideri, come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. 2) Nella casa coniugale sita in via Ludovico
De IM n. 7 continuerà ad abitare il sig. Parte 1 (tra l'altro unico conduttore nel contratto di locazione relativo al suddetto immobile), la moglie se ne è già allontanata portando con sé i propri effetti ed indumenti personali . 3) Le spese e le tasse relative all'uso e godimento dell'abitazione (canone di locazione, enel, gas, acqua, spazzatura, etc.) sono poste interamente a carico del marito sig. Parte 1 . 4) || marito corrisponderà alla moglie la somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento. 5) I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a titolo;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 18.9.1977 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1977, parte II, atto n. 01585 serie A05 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 1.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta lenzi dott.ssa Francesca Cosentino