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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr EN IO, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 11 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2916/2023 R.G. e vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1 C.F._1
IT ON ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza p.le Rizzo 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina CP_1
Savastano, come in atti, domiciliato in Potenza alla Via Pretoria 263, presso la sede legale;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 25.10.2023 ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, chiedeva l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegno mensile per lo stato di invalidità civile di cui alla legge n. 118/71, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l di Potenza contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita mediante CTU e rinviata per la discussione, alla presente udienza in modalità ex art. 127 ter cpc, la parte ricorrente depositava note autorizzate con le quali dichiara di non avere più interesse alla causa e quindi di voler rinunciare alla stessa.
Alla stessa udienza di discussione parte resistente non depositava proprie note rimanendo quindi assente.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. La sopravvenuta comunicazione del ricorrente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con tale dichiarazione della parte, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo parte ricorrente, nel corso del giudizio, dichiarato di rinunciare all'azione intrapresa,
è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla parte ricorrente.
In particolare, la dichiarazione di rinuncia all'azione proposta se, da un lato, risponde, evidentemente, ad un'avveduta scelta difensiva ed a una prognosi (verosimilmente sfavorevole) circa l'esito del giudizio, dall'altro, non può che essere apprezzata in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
Ciò posto, deve rilevarsi che stante l'assenza dell' si ritiene CP_1 ricorrere accordo tacito alla rinuncia.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, dovrebbe colpire la parte ricorrente. Tuttavia, non può ignorarsi il comportamento tenuto dallo stesso nelle more del giudizio. Ed invero, la rinuncia, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, considerata anche la valida dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 25.10.2023, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese irripetibili. Potenza, 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN IO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr EN IO, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 11 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2916/2023 R.G. e vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1 C.F._1
IT ON ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza p.le Rizzo 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina CP_1
Savastano, come in atti, domiciliato in Potenza alla Via Pretoria 263, presso la sede legale;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 25.10.2023 ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, chiedeva l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegno mensile per lo stato di invalidità civile di cui alla legge n. 118/71, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l di Potenza contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita mediante CTU e rinviata per la discussione, alla presente udienza in modalità ex art. 127 ter cpc, la parte ricorrente depositava note autorizzate con le quali dichiara di non avere più interesse alla causa e quindi di voler rinunciare alla stessa.
Alla stessa udienza di discussione parte resistente non depositava proprie note rimanendo quindi assente.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. La sopravvenuta comunicazione del ricorrente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con tale dichiarazione della parte, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo parte ricorrente, nel corso del giudizio, dichiarato di rinunciare all'azione intrapresa,
è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla parte ricorrente.
In particolare, la dichiarazione di rinuncia all'azione proposta se, da un lato, risponde, evidentemente, ad un'avveduta scelta difensiva ed a una prognosi (verosimilmente sfavorevole) circa l'esito del giudizio, dall'altro, non può che essere apprezzata in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
Ciò posto, deve rilevarsi che stante l'assenza dell' si ritiene CP_1 ricorrere accordo tacito alla rinuncia.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, dovrebbe colpire la parte ricorrente. Tuttavia, non può ignorarsi il comportamento tenuto dallo stesso nelle more del giudizio. Ed invero, la rinuncia, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, considerata anche la valida dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 25.10.2023, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese irripetibili. Potenza, 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN IO