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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
AN AP
-- Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2229/2025 R.G.
TRA
,Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Iovino, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Coluccia Piero, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt_1e la CP_1 unitisi in matrimonio concordatario in data 27.8.2015, hanno generato due figli, rispettivamente nati in data 27.12.2012 e in data 12.7.2014; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con sentenza n. 630/2024 pubblicata in data 20.2.2024 R.G. 7134/2023.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione. Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime:
B) CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEI MINORI-
Il contributo del padre al mantenimento dei figli sarà cosi regolamentato:
Il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento perequativo per i figli pari ad € 300.00 cadauno, per un totale di Euro 600,00 mensili da corrispondere entro il termine perentorio, essenziale ed indefettibile del giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico.
Per quanto concerne l'assegno unico, l'intero emolumento verrà richiesto presso gli
Uffici competenti e percepito dalla Sig.ra CE. La Sig.ra CE, una volta percepito l'importo si impegna a corrispondere al Pati -mediante bonifico entro il termineperentorio, essenziale ed indefettibile di giorni tre dalla ricezione del medesimo, la metà dell'importo percepito. Tanto ovviamente sino a che tale misura assistenziale verrà erogata dallo Stato Italiano nell'attuale importo di euro 430.00, in difetto di erogazione del predetto assegno Unico il Pati sarà tenuto a versare a titolo di assegno nel mantenimento Euro 250.00 a figlio.
Tutte le spese straordinarie, niuna esclusa, andranno previamente concordate e concertate tra i genitori per iscritto e saranno suddivise tra gli stessi nella misura del
50% ciascuno, con tali intendendosi quelle di cui al protocollo del Tribunale di Lecce.
Le condizioni riportate in tale paragrafo che sostituiscono integralmente le precedenti regolamentazioni saranno le uniche condizioni regolamentati il concorso del padre nel mantenimento dei figli.
D)DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORI E PERMANENZA PRESSO IL
PADRE.
Si chiede vangano confermate tutte le statuizioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale di Lecce n. 630/2024, pubbli. il 20.02.2024, R.G. 7134/2023. In
particolare, i minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e, quindi, presso l'immobile sito in
Lequile, alla Via Trieste, 113.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni,
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sė,
comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
Il padre comunicherà alla Sig.ra CE entro il giorno tre di ogni mese, da intendersi termine perentorio, essenziale ed indefettibile, sulla base dei propri turni lavorativi i giorni in cui terra presso di sé i figli con previsione di pernotto
Tale comunicazione dovrà avvenire con un mese di anticipo, ovverosia, a titolo esemplificativo il padre comunicherà entro il giorno 3 marzo i giorni in cui, sulla scorta dei propri turni, terrà i figli nel mese di aprile. Si chiarisce sin d'ora che comunque ed in ogni caso, salvo diversa decisione concorde di entrambi i coniugi che il tempo che il padre trascorrerà con i figli non potrà superare le 60 ore settimanali (2 giorni e mezzo).
Qualora il Pati, per ragioni sopravvenute, non potesse rispettare gli obblighi di turnazione assunti salvo, evidentemente, il consenso della CE, lo stesso non dovrà sottrarsi agli obblighi stessi e pertanto dovrà a sue cure e spese individuare idonea soluzione affinchè i minori non restino privi di custodia non potendo quindi automaticamente riversare il proprio impegno sulla madre, Sig.ra
CE. Le parti pattuiscono che -tenuto conto che la Sig.ra CE potrebbe trovarsi nella difficoltà di non poter assumere impegni a lungo termine circa attività da svolgere in compagnia dei figli posto che la stessa è legata alla necessità
di attendere comunicazione dal padre circa i giorni in cui si troverà in Puglia e prenderà con sé i ragazzi -orbene alla luce di tanto le parti pattuiscono che per 5
volte l'anno (che non dovranno eccedere i 20 giorni complessivi l'anno, la madre potrà comunicare al padre che lo stesso non potrà prendere i ragazzi tenuto conto dell'organizzazione della stessa di altre e diverse attività anche ludiche organizzate dalla mamma in compagnia dei figli.
Resta inteso che i suddetti 20 giorni l'anno non dovranno interferire con le ferie estive paterne che andranno concordate entro il mese di maggio (termine da intendersi perentorio ed indefettibile) di ogni anno né con le principali festività
quali Natale, Capodanno e Pasqua.
Circa il periodo continuativo che, in occasione delle principali festività e periodi di ferie estive, i minori potranno trascorrere, nel rispetto del principio dell'alternanza,
con i genitori, si concorda che:
Quanto alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro, il 31 dicembre con un genitore il 1 gennaio con l'altro, alternandosi, i genitori, secondo l'ordine per come già avviato a seguito di separazione;
Quanto alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, tre giorni un genitore (a partire dal Venerdì Santo sino al giorno di Pasqua), con trasferendosi alle ore 19:00 della domenica presso l'abitazione dell'altro genitore rientrando nella casa di residenza alle ore 12:00 del martedì successivo al Lunedì
dell'Angelo, alternandosi, i genitori, secondo l'ordine per come già avviato a seguito di separazione.
Nel periodo delle vacanze estive, infine, i genitori terranno con sé i figli per un periodo di 15 giorni continuativi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nei restanti periodi dei mesi di luglio e agosto, vigerà lo stesso calendario previsto per il resto dell'anno, nei periodi di permanenza continuativa dei figli presso il padre o la madre, durante le ferie, il diritto di visita dell'altro resterà sospeso ma si garantiranno contatti telefonici giornalieri. I figli, inoltre, trascorreranno con il padre il giorno 19 del mese di marzo di ogni anno (festa del papà) nonchè il giorno del compleanno del papà e con la madre il giorno del suo compleanno e quello dedicato alla festa della mamma.
I genitori inoltre si impegnano a trascorrere assieme gli eventi più importanti della vita dei minori e cioè, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i compleanni, le comunioni e le cresime.
Al fine di evitare spiacevoli equivoci o disagi per i parenti (nonni o zii che siano) che volessero partecipare all'evento, resta inteso che i festeggiamenti si terranno, perentoriamente e rigorosamente, in locali aperti al pubblico al fine di consentire a chi lo volesse di partecipare senza riserve.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
27.8.2015 in Lequile (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 6 Parte 2 Serie A
Anno 2015, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
(dott.ssa AN AP) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
AN AP
-- Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2229/2025 R.G.
TRA
,Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Iovino, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Coluccia Piero, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt_1e la CP_1 unitisi in matrimonio concordatario in data 27.8.2015, hanno generato due figli, rispettivamente nati in data 27.12.2012 e in data 12.7.2014; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con sentenza n. 630/2024 pubblicata in data 20.2.2024 R.G. 7134/2023.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione. Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime:
B) CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEI MINORI-
Il contributo del padre al mantenimento dei figli sarà cosi regolamentato:
Il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento perequativo per i figli pari ad € 300.00 cadauno, per un totale di Euro 600,00 mensili da corrispondere entro il termine perentorio, essenziale ed indefettibile del giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico.
Per quanto concerne l'assegno unico, l'intero emolumento verrà richiesto presso gli
Uffici competenti e percepito dalla Sig.ra CE. La Sig.ra CE, una volta percepito l'importo si impegna a corrispondere al Pati -mediante bonifico entro il termineperentorio, essenziale ed indefettibile di giorni tre dalla ricezione del medesimo, la metà dell'importo percepito. Tanto ovviamente sino a che tale misura assistenziale verrà erogata dallo Stato Italiano nell'attuale importo di euro 430.00, in difetto di erogazione del predetto assegno Unico il Pati sarà tenuto a versare a titolo di assegno nel mantenimento Euro 250.00 a figlio.
Tutte le spese straordinarie, niuna esclusa, andranno previamente concordate e concertate tra i genitori per iscritto e saranno suddivise tra gli stessi nella misura del
50% ciascuno, con tali intendendosi quelle di cui al protocollo del Tribunale di Lecce.
Le condizioni riportate in tale paragrafo che sostituiscono integralmente le precedenti regolamentazioni saranno le uniche condizioni regolamentati il concorso del padre nel mantenimento dei figli.
D)DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORI E PERMANENZA PRESSO IL
PADRE.
Si chiede vangano confermate tutte le statuizioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale di Lecce n. 630/2024, pubbli. il 20.02.2024, R.G. 7134/2023. In
particolare, i minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e, quindi, presso l'immobile sito in
Lequile, alla Via Trieste, 113.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni,
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sė,
comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
Il padre comunicherà alla Sig.ra CE entro il giorno tre di ogni mese, da intendersi termine perentorio, essenziale ed indefettibile, sulla base dei propri turni lavorativi i giorni in cui terra presso di sé i figli con previsione di pernotto
Tale comunicazione dovrà avvenire con un mese di anticipo, ovverosia, a titolo esemplificativo il padre comunicherà entro il giorno 3 marzo i giorni in cui, sulla scorta dei propri turni, terrà i figli nel mese di aprile. Si chiarisce sin d'ora che comunque ed in ogni caso, salvo diversa decisione concorde di entrambi i coniugi che il tempo che il padre trascorrerà con i figli non potrà superare le 60 ore settimanali (2 giorni e mezzo).
Qualora il Pati, per ragioni sopravvenute, non potesse rispettare gli obblighi di turnazione assunti salvo, evidentemente, il consenso della CE, lo stesso non dovrà sottrarsi agli obblighi stessi e pertanto dovrà a sue cure e spese individuare idonea soluzione affinchè i minori non restino privi di custodia non potendo quindi automaticamente riversare il proprio impegno sulla madre, Sig.ra
CE. Le parti pattuiscono che -tenuto conto che la Sig.ra CE potrebbe trovarsi nella difficoltà di non poter assumere impegni a lungo termine circa attività da svolgere in compagnia dei figli posto che la stessa è legata alla necessità
di attendere comunicazione dal padre circa i giorni in cui si troverà in Puglia e prenderà con sé i ragazzi -orbene alla luce di tanto le parti pattuiscono che per 5
volte l'anno (che non dovranno eccedere i 20 giorni complessivi l'anno, la madre potrà comunicare al padre che lo stesso non potrà prendere i ragazzi tenuto conto dell'organizzazione della stessa di altre e diverse attività anche ludiche organizzate dalla mamma in compagnia dei figli.
Resta inteso che i suddetti 20 giorni l'anno non dovranno interferire con le ferie estive paterne che andranno concordate entro il mese di maggio (termine da intendersi perentorio ed indefettibile) di ogni anno né con le principali festività
quali Natale, Capodanno e Pasqua.
Circa il periodo continuativo che, in occasione delle principali festività e periodi di ferie estive, i minori potranno trascorrere, nel rispetto del principio dell'alternanza,
con i genitori, si concorda che:
Quanto alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro, il 31 dicembre con un genitore il 1 gennaio con l'altro, alternandosi, i genitori, secondo l'ordine per come già avviato a seguito di separazione;
Quanto alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, tre giorni un genitore (a partire dal Venerdì Santo sino al giorno di Pasqua), con trasferendosi alle ore 19:00 della domenica presso l'abitazione dell'altro genitore rientrando nella casa di residenza alle ore 12:00 del martedì successivo al Lunedì
dell'Angelo, alternandosi, i genitori, secondo l'ordine per come già avviato a seguito di separazione.
Nel periodo delle vacanze estive, infine, i genitori terranno con sé i figli per un periodo di 15 giorni continuativi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nei restanti periodi dei mesi di luglio e agosto, vigerà lo stesso calendario previsto per il resto dell'anno, nei periodi di permanenza continuativa dei figli presso il padre o la madre, durante le ferie, il diritto di visita dell'altro resterà sospeso ma si garantiranno contatti telefonici giornalieri. I figli, inoltre, trascorreranno con il padre il giorno 19 del mese di marzo di ogni anno (festa del papà) nonchè il giorno del compleanno del papà e con la madre il giorno del suo compleanno e quello dedicato alla festa della mamma.
I genitori inoltre si impegnano a trascorrere assieme gli eventi più importanti della vita dei minori e cioè, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i compleanni, le comunioni e le cresime.
Al fine di evitare spiacevoli equivoci o disagi per i parenti (nonni o zii che siano) che volessero partecipare all'evento, resta inteso che i festeggiamenti si terranno, perentoriamente e rigorosamente, in locali aperti al pubblico al fine di consentire a chi lo volesse di partecipare senza riserve.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
27.8.2015 in Lequile (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 6 Parte 2 Serie A
Anno 2015, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
(dott.ssa AN AP) (dott.ssa Cinzia Mondatore)