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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA AR TERESA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142016259 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142016259 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142016259 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 proponeva ricorso l'avviso di liquidazione n. 25142016259 notificato in data 21.08.2025, nella sua qualità di notaio rogante l'atto dd. 29.05.2025, rep. n. 18566 racc. n. 13449 registrato il 23.06.2025.
Mediante l'atto impositivo di cui si tratta, l'Ufficio procedeva al recupero delle maggiori imposte di donazione (€ 1.853.00), ipotecaria (€ 463,00) e catastale (€ 142,00) dovute e non versate in sede di registrazione, in relazione alla “rinuncia abdicativa al diritto di abitazione”, operata in assenza di corrispettivo dalla sig.ra Nominativo_1 (già titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, spettante ex lege ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c., nella sua qualità di coniuge superstite), a favore delle nude comproprietarie Nominativo_2 e Nominativo_3, intimando il pagamento dell'importo, maggiorato della sanzione del trenta per cento di cui all'art. 13, c. 2, D.Lgs.
471/1997
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate assumendo di aver disposto lo sgravio a seguito di riesame della vertenza e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione della mancata adesione del ricorrente alla compensazione delle spese processuali, la causa va decisa nel merito in base al principio della c.d soccombenza virtuale.
L'oggetto del contendere concerne unicamente l'opzione se, ai fini della determinazione del valore del diritto rinunciato, bisogna assumere il coefficiente relativo all'età del rinunciante titolare del diritto di abitazione ovvero quello relativo all'età del (nudo) proprietario.
Non vi è dubbio che l'entità dell'oggetto del trasferimento, ovvero il diritto di abitazione, non può che essere parametrata all'età del titolare del diritto di abitazione sicché deve essere assunto il coefficiente relativo.
Il ricorso è, dunque, fondato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Ufficio a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 924,00, oltre agli accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA AR TERESA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142016259 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142016259 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142016259 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 proponeva ricorso l'avviso di liquidazione n. 25142016259 notificato in data 21.08.2025, nella sua qualità di notaio rogante l'atto dd. 29.05.2025, rep. n. 18566 racc. n. 13449 registrato il 23.06.2025.
Mediante l'atto impositivo di cui si tratta, l'Ufficio procedeva al recupero delle maggiori imposte di donazione (€ 1.853.00), ipotecaria (€ 463,00) e catastale (€ 142,00) dovute e non versate in sede di registrazione, in relazione alla “rinuncia abdicativa al diritto di abitazione”, operata in assenza di corrispettivo dalla sig.ra Nominativo_1 (già titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, spettante ex lege ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c., nella sua qualità di coniuge superstite), a favore delle nude comproprietarie Nominativo_2 e Nominativo_3, intimando il pagamento dell'importo, maggiorato della sanzione del trenta per cento di cui all'art. 13, c. 2, D.Lgs.
471/1997
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate assumendo di aver disposto lo sgravio a seguito di riesame della vertenza e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione della mancata adesione del ricorrente alla compensazione delle spese processuali, la causa va decisa nel merito in base al principio della c.d soccombenza virtuale.
L'oggetto del contendere concerne unicamente l'opzione se, ai fini della determinazione del valore del diritto rinunciato, bisogna assumere il coefficiente relativo all'età del rinunciante titolare del diritto di abitazione ovvero quello relativo all'età del (nudo) proprietario.
Non vi è dubbio che l'entità dell'oggetto del trasferimento, ovvero il diritto di abitazione, non può che essere parametrata all'età del titolare del diritto di abitazione sicché deve essere assunto il coefficiente relativo.
Il ricorso è, dunque, fondato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Ufficio a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 924,00, oltre agli accessori di legge.