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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 458/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona DEla dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 458 DE ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ), elettivamente C.F._5 Parte_6 C.F._6 domiciliati in Oristano nello studio DEl'avv. Antonio Tola e che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attori contro
(c.f. Controparte_1
), in persona DE Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Oristano nello studio DEl'avv. Giorgio Ferrara, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse degli attori: “(…), conclude in conformità alle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione 03.04.2019 e nell'integrazione di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. n° 1 27.11.2019 da intendersi qui integralmente trascritte, in via istruttoria contestata la CTU DEl'Ing. Persona_1 nella parte in cui risulta difforme dalla CTP di parte attrice a firma DEl'Ing. si conclude Per_2 per il rinnovo DEla CTU.”;conclusioni rassegnate nell'atto di citazione: “Accertare la proprietà degli immobili in oggetto in capo ai Sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ciascuno per i propri diritti e, per l'effetto, Parte_4 Parte_5 Parte_6 ordinare, ai sensi DEl'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dei terreni. Condannare il
[...]
alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi derivanti dal Controparte_1
1 godimento sine titulo dei terreni di proprietà degli attori, nella misura di € 18.000,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Condannare il
[...]
al pagamento DEle spese, competenze e onorari di lite.”; Controparte_1
Nell'interesse DE convenuto: “In via principale: 1) Accertato che le aree insistenti sul F. 3, mapp.li 141, 157 e 160, non sono state occupate né detenute dal Controparte_1
di Oristano, rigettare la domanda attrice in quanto destituita di fondamento in fatto e
[...] in diritto. 2) Accertata la sussistenza DEle condizioni previste dall'art. 1032 c.c., dichiarare la costituzione DEla servitù coattiva di passaggio sul mapp.le 158 di proprietà degli attori in favore DE , determinando l'indennità dovuta in € 1.280,00, o Controparte_1 in quella diversa che risulterà sulla base DEla CTU che eventualmente verrà espletata in corso di causa. In via riconvenzionale: 3) Accertato che, nel corso degli anni, il CP_1 [...]
di Oristano ha effettuato opere di pulizia e sfalcio DEla vegetazione sui CP_1 CP_1 terreni insistenti sui mappali 141, 157, 158 e 160, condannare gli attori a rifondere al la CP_1 somma di €.1.296,00 annuali, oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria per tutte le annualità pregresse. In ogni caso: 4) Con vittoria di spese e competenze DE giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno citato in giudizio il di Oristano Parte_6 Controparte_1
e, per ottenere l'accoglimento DEle conclusioni sopra trascritte, hanno esposto che, dal 2000, il convenuto occupava senza titolo due terreni di loro proprietà siti a Oristano in località Pontixeddu, individuati in catasto, il primo, al foglio 3, mappali 157, 158 e 160 (formanti un unico corpo) e, il secondo, al foglio 3, mappale 141.
Più nello specifico, gli attori hanno sostenuto che l'abusiva occupazione dei fondi – impiegati dal convenuto per l'organizzazione di eventi, l'installazione di cartelli e lo svolgimento di attività di giardinaggio non assentite, nonché per il transito in entrata e in uscita degli autoveicoli (uso per il quale era stata realizzata nel mappale 158 una strada di collegamento con la S.P. 93) – aveva loro cagionato danni patrimoniali quantificabili in non meno di euro 1.000,00 all'anno.
2. Costituitosi in giudizio, il di Oristano ha negato di Controparte_1 avere mai occupato o detenuto i mappali 160, 141 e 157 e, al fine di ottenere l'accoglimento DEle domande riconvenzionali sopra trascritte, ha esposto:
- con riguardo al mappale 158, di avere occupato il fondo, longitudinalmente insistente sul cavalcafosso carrabile di collegamento fra il centro commerciale e la S.P. 93, per l'esigua superficie di 28,77 metri quadrati, evidenziando l'indispensabilità DE passaggio per lo smaltimento DE traffico veicolare in entrata e in uscita dal centro commerciale;
2 che, per ragioni di igiene e decoro e allo scopo di prevenire gli incendi, nell'inerzia dei proprietari, aveva dovuto manutenere i mappali 141 e 157, mediante sfalcio DEle erbe, al costo di euro 1.296,00 oltre i.v.a. all'anno.
3. La causa è stata istruita mediante documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
§§§
4. Le domande proposte dagli attori presuppongono l'accertamento DE diritto proprietà dei terreni siti a Oristano in località Pontixeddu individuati in catasto al foglio 3, mappali 157, 158, 160 e 141, che, secondo quanto sostenuto nell'atto di citazione, il Controparte_1 occuperebbe sine titulo fin dall'anno 2000.
L'azione esercitata dagli attori va, difatti, ricondotta all'alveo DEl'art. 948 cod. civ., poiché, per giurisprudenza consolidata, “La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva DEl'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte DE convenuto, con conseguente condanna DElo stesso al rilascio DE bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna DEla cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica DEla situazione possessoria esistente in capo all'attore prima DE verificarsi DEl'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare – al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento – un'azione di spoglio ormai impraticabile.” (così, fra le tante, Cass. civ. n. 18050/2023; v. anche
Cass. civ. Sez. Un., n. 7305/2014).
Quanto, poi, all'onere probatorio, “Nell'azione di rivendicazione il rigore DEla prova DEla proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio DEla proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova DEla continuità DEle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità DE diritto dominicale” (così Cass. civ. n. 4547/2025).
4.1. Ciò premesso, al fine di dimostrare di essere proprietari dei beni rivendicati, gli attori hanno prodotto una relazione notarile in cui trova riscontro quanto affermato nell'atto di citazione in ordine alla titolarità dei beni di cui è invocato il rilascio e nella quale sono, anche, ricostruiti i passaggi di proprietà mediante l'indicazione degli atti di provenienza (doc. 1 allegato all'atto di citazione).
3 Tanto è sufficiente – ancor più in quanto il convenuto non ha contestato il diritto CP_1 dominicale vantato dagli attori – per ritenere provato, nei limiti per cui rileva nel presente processo, che , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sono comproprietari dei terreni siti a Oristano in località Pontixeddu, distinti in Parte_6 catasto al foglio 3, mappali 157, 158, 160 e 141.
5. L'occupazione di cui gli attori si dolgono – e che va accertata quale fatto costitutivo DEle domande di condanna al rilascio e di risarcimento DE danno da occupazione abusiva (in tale modo va, difatti, riqualificata la pretesa di ottenere la “restituzione dei frutti percepiti e percipiendi”) – è, tuttavia, contestata in relazione ai mappali 157, 160 e 141, che il Controparte_1 ha negato di avere mai detenuto, mentre è ammessa, con riguardo al mappale 158, per
[...]
l'esigua porzione di 28,77 metri quadrati (consistente nell'area oggetto DEla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva).
Prima di esaminare le domande di parte attrice, è d'uopo individuare, graficamente, i mappali di cui si discute (doc. 4 allegato all'atto di citazione).
5.1. Al fine di dimostrare l'occupazione, sine titulo, da parte DE convenuto dei mappali 157, 160 e
141, gli attori hanno prodotto, sub doc. 3 allegato all'atto di citazione: (i) undici fotografie, recanti la data DE 15.06.2016, ritraenti persone e cavalli su un'aiuola collocata in prossimità DE centro commerciale (alle quali vanno aggiunte ulteriori quattro fotografie DElo stesso evento CP_1 prodotte sub doc. denominato “Fotografie eventi e foto aereee.pdf” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice); (ii) due fotografie, risalenti al 06.06.2014, raffiguranti la DEimitazione, mediante reti da cantiere, di una porzione di prato in area retrostante il centro commerciale;
(iii) la locandina DEl'evento “Amici a 4 zampe”, organizzato il 7 e 8 giugno, si presume, DE 2014 (poiché, secondo la prospettazione, proprio nell'area DEimitata dalla rete ritratta nelle foto scattate il 06.06.2014 sarebbe stato ospitato l'evento dalle 16.00 alle 20.00 dei due giorni indicati nella locandina).
4 Sebbene i testimoni , e sentiti all'udienza DE Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
26.11.2020, abbiano confermato la celebrazione, nelle date indicate, DEle manifestazioni definite
“Evento Pony” (DE 15.06.2016) e “Amici a 4 Zampe” (DE 7 e 8 giugno 2014) e non sia controverso che le aree ritratte nella documentazione fotografica loro esibita ricadano su mappali di proprietà degli attori (fatto DE resto comprovato dalle mappe prodotte sub doc. 4 allegato all'atto di citazione e sub doc. denominato “Fotografie eventi e foto aereee.pdf” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice), deve escludersi che ciò sia sufficiente per ritenere dimostrata l'occupazione abusiva.
Infatti, premesso che non è stata provata la dedotta installazione di cartelloni pubblicitari e decorativi, la dimostrazione DEl'uso per un giorno (il 15.06.2016) e per due pomeriggi (dalle 16.00 alle 20.00 DE 7 e 8 giugno 2014) in un arco temporale di circa vent'anni (intercorsi fra il 2000, anno in cui gli attori hanno collocato l'inizio DEl'occupazione, e la data di escussione dei testimoni) costituisce un elemento meramente indiziario che, da solo considerato, non vale a fondare una presunzione di stabile, continuativo ed esclusivo utilizzo non autorizzato dei fondi da parte DE convenuto.
5.1.1. La domanda degli attori di restituzione dei mappali 157, 160 e 141 non può, pertanto, essere accolta, in quanto non è stato provato il fatto – costitutivo DEl'istanza recuperatoria – DEla detenzione da parte DE Controparte_1
5.1.2. La domanda di condanna al rilascio, formulata con riguardo a tutti i mappali di cui gli attori hanno dimostrato di essere comproprietari, deve, invece, essere accolta – pur con le precisazioni di cui si dirà quando sarà esaminata la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio coattivo – relativamente al mappale 158, che il convenuto ha ammesso di occupare.
6. In relazione mappali 157, 160 e 141, anche la pretesa risarcitoria è priva di fondamento.
6.1. Difatti, se non v'è prova di un'occupazione illegittima, non sussiste una condotta antigiuridica e colpevole, ascrivibile al convenuto, foriera di pregiudizi economici.
6.2. Sul piano probatorio, giova, poi, rilevare che, in materia di occupazione sine titulo di immobili, arricchendo di sfumature orientamenti già consolidati e sintetizzabili nel principio secondo cui “In tema di risarcimento DE danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo DEla perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte DEla specifica contestazione DE convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”, la Corte di cassazione ha affermato, a Sezioni Unite, che “(…) il fatto costitutivo DE
5 diritto DE proprietario al risarcimento DE danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio DE diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno DEla mera facoltà di non uso, quale manifestazione DE contenuto DE diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” (così Cass. civ., Sez. Un., n. 33645/2022).
Da ciò consegue che, se presupposto per ottenere il risarcimento DE danno è la perdita, derivante dall'occupazione abusiva, di concrete possibilità di godimento, è, a monte, necessario che il bene abbia caratteristiche tali da potere essere usato da parte dei proprietari o venduto o concesso in locazione ad altri.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'impossibilità di un uso a qualunque fine da parte degli attori o di un'utile collocazione sul mercato per la vendita o la locazione dei tre mappali – a soggetti diversi dal convenuto – deve essere affermata sulla base: (i) DEla modesta estensione (nel complesso, di appena 500 metri quadrati); (ii) DEla non contiguità (invero, come chiarito nell'atto di citazione, il mappale 141, di 270 metri quadrati, non è accorpato ai restanti, mentre i mappali 157 e 160, che formano un unico corpo con il mappale 158, sono separati proprio da quest'ultimo, pacificamente occupato dal convenuto e oggetto DEla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva); (iii) DEl'ubicazione in un'area racchiusa fra una strada provinciale e un parcheggio;
(iv) DEla forma irregolare;
(v) DEla destinazione d'uso (seminativo) che, come indicato dal consulente tecnico d'ufficio , rende il compendio – ricadente in “zona urbanistica omogenea Persona_1
“D3 – Grandi centri commerciali”, che l'art. 42 DEle Norme Tecniche di Attuazione DE vigente
Piano Urbanistico Comunale di Oristano definisce come “Zona territoriale omogenea già interessata dalla presenza di un centro commerciale. L'individuazione di ulteriori aree da destinare alla realizzazione di nuovi centri commerciali, nel rispetto DEla normativa in materia, è demandata ad apposita DEiberazione DE Consiglio Comunale”.” – “privo di suscettività edificatoria” (v. pag.
5 DEla CTU).
Pertanto, relativamente ai mappali 141, 157 e 160, è ragionevole ipotizzare che, se anche l'occupazione vi fosse stata, gli attori non sarebbero, comunque, riusciti a dar prova DE pregiudizio, attesa l'impossibilità di sfruttare i beni in via diretta o indiretta;
né, come la citata giurisprudenza autorizza a fare, sarebbe lecito presumere la concreta perdita di occasioni di guadagno dalla sola occupazione: infatti, avuto riguardo alle caratteristiche dei fondi, nel caso specifico, vale piuttosto la presunzione contraria.
7. Passando ora all'esame DEla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva proposta dal convenuto, sul piano normativo, occorre avere riguardo agli artt. 1027, 1028, 1032,
1051 e 1052 cod. civ., dal cui combinato disposto è dato ricavare le seguenti regole applicabili al
6 caso concreto: il peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario può anche consistere nella maggiore comodità DE fondo dominante ed essere inerente alla sua destinazione industriale (artt. 1027 e 1028 cod. civ.); quando ciò risponda alle esigenze DEl'industria, l'autorità giudiziaria (artt. 1032 e 1052, comma 2, cod. civ.) può costituire il passaggio coattivo (art. 1051 cod. civ.) su un fondo anche in favore di un fondo non intercluso qualora l'accesso esistente alla pubblica via sia inadatto o insufficiente a soddisfarne i bisogni.
7.1. Per ottenere l'accoglimento DEla domanda, il ha Controparte_1 esposto che “l'accesso attraverso il cavalcafosso smaltisce il flusso veicolare di tutte le auto che arrivano al Centro Commerciale dalle aree di Sili, Simaxis ecc. e, in uscita, a tutte quelle dirette verso il Ponte DE IR (direzione Torregrande, Riola Sardo, ecc.) o verso Silì, Per_3 Per_4
Simaxis, ecc.” e “Come emerge dal Piano di Mobilità Urbana, (…) redatto dall'Ing. Per_5
in data 31 Maggio 2019, (…) “La campagna di indagine sui flussi veicolari in ingresso a
[...]
Oristano, (…), ha evidenziato che in un giorno feriale medio, nell'intervallo orario di apertura a pubblico (9:00-21:00), entrano in città alla volta DE Centro Commerciale oltre 8.000 veicoli e (…) il “cavalcafosso” ((…) di cui agli identificativi catastali N.C.T. foglio 3, mappale 158 di mq 28,77) nei due sensi di marcia consente l'ingresso all'area antistante il centro commerciale, dalla S.P. n.
93, che costeggia la struttura. Il traffico veicolare dai paesi limitrofi provenienti dalla direzione
Nord, ammonta a circa un 45% DE flusso veicolare giornaliero, pertanto si riversano almeno 3600 veicoli provenienti dall'area Nord DEla provincia di Oristano, che attraversano la S.P. n.93 ed accedono dal “cavalcafosso” nell'area DE centro commerciale “ ”. Altrettanti in CP_1 uscita, (…). La chiusura di tale accesso da e per la S.P. n. 93, comporterebbe gravi ricadute in termini di congestione DE traffico nel Comune di Oristano, (…), con negative ripercussioni (…) in un'ottica di sicurezza DE trasporto e DEla circolazione stradale e di abbattimento dei livelli
d'inquinamento atmosferico e acustico, nel rispetto degli accordi internazionali e DEle normative comunitarie e nazionali, (…).”.
Al fine di verificare se la chiusura DE passaggio eventualmente derivante dall'accoglimento DEl'istanza restitutoria degli attori, in uno al rigetto DEla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva, avrebbe realmente determinato gli effetti prospettati dal convenuto e se, in alternativa, fosse possibile accedere al centro commerciale utilizzando (o creando ex CP_1 novo), compatibilmente con le disposizioni normative vigenti anche in materia di sicurezza, vie di accesso alternative a quella insistente sul foglio 3, mappale 158, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU , con relazione pienamente condivisibile negli esiti poiché fondata su un Persona_1 impianto argomentativo esaustivo e logico – dopo avere premesso che l'accesso carrabile al centro
7 commerciale avviene dai tre ingressi DEla Strada Provinciale n. 93 (che utilizza parte CP_1 DE lotto di terreno di proprietà degli attori, individuato al foglio 3, mappale 158), di via Dei
NI (riservato ai mezzi per la movimentazione DEle merci) e di via Cagliari (che, come noto, è la principale arteria DEla viabilità oristanese) –, ha evidenziato che “Essendo il Centro
Commerciale inquadrabile come “Grande struttura di vendita” ai sensi DEla vigente normativa in materia di commercio, le modifiche degli accessi esistenti, compresa l'eventuale chiusura DEl'accesso dalla S.P. n° 93 e la realizzazione di nuovi accessi, dovranno essere assoggettate all'approvazione DE Comune di Oristano, previa elaborazione di uno “Studio DEle condizioni di accessibilità a livello puntuale e di impatto trasportistico” (…). Tale studio implica una valutazione DEle condizioni di compatibilità trasportistica che richiede, attraverso opportuni rilievi,
l'acquisizione dei valori dei flussi veicolari relativi alla viabilità al contorno DEla struttura di vendita da utilizzare per una moDElazione analitica che permetta di verificare positivamente sia la funzionalità DEle intersezioni tra la viabilità pubblica ed i singoli accessi che il raggiungimento di un adeguato livello di servizio DEla viabilità urbana al contorno. Relativamente all'attuale sistema di accessibilità al Centro Commerciale , appare opportuno osservare che l'accesso CP_1 dalla S.P. n° 93 è funzionale all'utilizzo DE parcheggio pubblico al quale immette direttamente, slegato dagli orari di apertura DElo stesso Centro Commerciale, essendo al momento l'unica via di deflusso dal medesimo parcheggio. Si osserva, inoltre, che il progetto DEla rotatoria all'ingresso
Nord di Oristano, di cui si è già accennato in risposta al quesito a), riconosce la validità DEl'accesso esistente lungo la S.P. n° 93, prevedendone il suo mantenimento.”.
Dalle osservazioni DEl'ingegner si evince, dunque, che la conservazione DE passaggio Per_1 realizzato sul fondo di proprietà degli attori risponde a esigenze DEl'industria, essendo funzionale alla viabilità in entrata e in uscita dal centro commerciale, mentre sarebbe insufficiente a soddisfare le stesse necessità il solo ingresso da via Cagliari.
Non meno importante è, poi, che il passaggio realizzi interessi di natura pubblicistica, poiché, preso in considerazione nel progetto DEla rotatoria DEl'ingresso Nord di Oristano, garantisce il deflusso dei veicoli che si immettono su via Cagliari e, pertanto, previene il congestionamento DE traffico cittadino.
Inoltre, emerge dalla relazione DE CTU che la realizzazione di vie di accesso alternative a quella insistente sul mappale degli attori, benché in astratto possibile, soggiacerebbe al vaglio DEl'Amministrazione comunale, previa elaborazione di appositi studi di fattibilità e senza garanzia di autorizzazione.
Infine, sebbene l'art. 1052 cod. civ. testualmente non richieda, per la costituzione giudiziale di una servitù di passaggio coattivo, la comparazione dei contrapposti interessi, appare d'obbligo rilevare
8 che, mentre dalla chiusura DE passaggio non deriverebbe alcuna utilità pratica agli attori – che non potrebbero comunque utilizzare il fondo o venderlo o concederlo in locazione a terzi (almeno, diversi dal convenuto) –, la posizione DE , privato di Controparte_1 una via di accesso ai propri locali ed esposto a una potenziale controversia con l'Amministrazione comunale, sarebbe sensibilmente pregiudicata.
La domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo proposta dal convenuto deve, pertanto, essere accolta.
7.2. Per quanto concerne l'indennità che spetta agli attori, l'art. 1053 cod. civ. stabilisce che al proprietario “è dovuta un'indennità proporzionata al passaggio” e che “Qualora, (…), sia necessario occupare con opere stabili (…) una zona DE fondo servente”, il proprietario DE fondo dominante deve pagarne il valore nella misura stabilita dall'art. 1038 cod. civ., pari al “valore, secondo la stima, dei terreni da occupare (…) oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento DE fondo da intersecare.”.
Nel riferirsi ai danni derivanti dalla separazione in parti DE fondo, l'art. 1038 cod. civ. attribuisce, dunque, rilevanza non solo alla parziale privazione DE terreno che il proprietario subisce a causa DEle opere materiali realizzate per esercitare la servitù (diminuzione quantitativa) ma anche all'incidenza, sulla redditività DE fondo, DE frazionamento in superfici non più contigue
(diminuzione qualitativa).
Ciò premesso, l'applicazione al caso di specie di dette norme – all'evidenza, pensate per i fondi a vocazione agricola – non può prescindere dalla valutazione DEla natura DE bene occupato, dall'uso che in concreto possono farne gli attori, dal modo in cui l'occupazione è avvenuta e dall'esclusione DE mappale 158 dalla procedura avviata dal Comune di Oristano per il “Completamento DEla circonvallazione ovest - Lotto 2 - Collegamento Nord”, comprendente, fra l'altro, un piano di espropriazioni (doc. 4 allegato alla relazione DE CTU ). Persona_1
Per quanto attiene alla natura DE bene occupato e alla sua fruibilità, già si è detto che il mappale
158 non è edificabile ed è classificato, catastalmente, come terreno seminativo, ma l'uso per la coltivazione deve essere escluso in quanto, a voler tacere DEla sua modesta estensione (di 162 metri quadrati), il fondo è ubicato in una zona che ospita solamente negozi, centri commerciali e capannoni artigianali e industriali;
per gli stessi motivi, non è ragionevole ipotizzare che il terreno possa essere collocato sul mercato per la vendita o la locazione a terzi.
A ben vedere, l'unico soggetto da cui il fondo può essere utilmente impiegato è il
[...]
che già ne occupa una parte, e l'opera attraverso cui è perpetrata Controparte_1
l'occupazione se, da un lato, risponde a esigenze DEl'industria, tali da giustificare la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, dall'altro, sul piano qualitativo, determina la lesione integrale
9 DEle prerogative dei proprietari, che non possono utilizzare il bene, non lo possono vendere o concedere in locazione ad altri e non beneficeranno DEl'indennità di espropriazione, dal momento che la particella è stata esclusa dal piano degli espropri in precedenza menzionato.
Pertanto, sebbene il fondo sia occupato per una superficie minima, l'indennità dovuta per la costituzione DEla servitù deve essere commisurata al valore di vendita DEl'intero terreno (art. 1038, comma 1, cod. civ.), per la determinazione DE quale soccorrono: il piano particellare degli espropri allegato, sub doc. 4, alla relazione DE CTU;
le indicazioni DEl'ausiliario, contenute Persona_1
a pag. 5 DEla CTU, circa il valore venale DEl'immobile, basato sulle qualità estrinseche ed intrinseche DE fondo, non collocabile, secondo il tecnico, in un mercato elementare omogeneo DEle aree urbane edificabili, ma definito dal prezzo al metro quadro utilizzato dal Comune di Oristano per calcolare il valore DE contiguo mappale 157, pari a euro 12,00 al metro quadrato;
dai corrispettivi di vendita dei capannoni industriali e dei magazzini ubicati nella stessa zona riportati nella Banca dati DEle quotazioni immobiliari DEl'Agenzia DEle Entrate – pari, in media, rispettivamente, a euro 315,00 e a euro 405,00 al metro quadro – che, non impiegabili per determinare l'indennità che compete agli attori poiché riguardano beni con natura e destinazione d'uso non paragonabili a quelle DE mappale 158, sono richiamati, in questa sede, al solo scopo di fissare una proporzione fra il valore di scambio – noto – di immobili, collocati nella stessa area, appetibili per il mercato e il valore – da stimare – di un terreno che nessun soggetto diverso dal convenuto potrebbe avere interesse a comprare.
Sulla scorta di tali argomenti, è pienamente congruo il valore attribuito dal CTU Persona_1 all'intero fondo, pari a euro 1.944,00.
In tale importo deve essere determinata l'indennità per la costituzione DEla servitù coattiva in favore DE fondo dominante.
8. Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta agli attori per l'occupazione DE mappale 158, in quanto l'indennità ex artt. 1038 e 1052 cod. civ., vieppiù in quanto commisurata al valore DEl'intero fondo, in specie, soddisfa – ed esaurisce – anche la funzione di ristoro patrimoniale propria DE risarcimento DE danno, rispetto a cui, peraltro, valgono le stesse considerazioni svolte nel superiore paragrafo 6.2..
9. Deve, infine, essere esaminata la domanda riconvenzionale di condanna degli attori “a rifondere al la somma di €.1.296,00 annuali, oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria per tutte CP_1 le annualità pregresse” pari a quanto speso per le “opere di pulizia e sfalcio DEla vegetazione sui terreni insistenti sui mappali 141, 157, 158 e 160”.
La pretesa, non qualificata giuridicamente dal convenuto, è imperniata sul compimento di un'attività, spontaneamente svolta per altri – secondo l'allegazione, per motivi di igiene e decoro e
10 per prevenire gli incendi –, in assenza di un vincolo contrattuale: pertanto, esclusa l'operatività DEl'art. 896 cod. civ., che presupporrebbe il non prospettato sconfinamento nel fondo DE convenuto di rami provenienti dai fondi di proprietà degli attori, occorre avere riguardo alla gestione di affari altrui.
Secondo l'art. 2031 cod. civ., l'interessato deve rimborsare al gestore, con gli interessi, tutte le spese necessarie o utili sostenute per il compimento DEl'attività svolta al suo posto, ma, per pacifica giurisprudenza, poiché “L'istituto DEla gestione d'affari altrui si caratterizza per la funzione solidaristica, in quanto la legge eccezionalmente prevede che l'attività svolta da un soggetto non legittimato ricade sul titolare DEla situazione oggetto di intromissione”, il gestore, che non ha diritto a un compenso, può pretendere il rimborso DEle spese sostenute solo “al verificarsi di tutti i requisiti di cui all'art. 2028 c.c., quali l'absentia domini, la spontaneità DEl'intervento DE gestore, la consapevolezza DEl'alienità DEl'interesse gestito, l'alienità DEl'affare, l'utiliter coeptum” (cfr.
Cass. civ. n. 31662/2024).
In tale prospettiva, la domanda DE convenuto deve essere rigettata: infatti, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti DEl'absentia domini, ovverosia, l'impossibilità DEl'interessato di compiere personalmente l'affare (cfr. Cass. civ. n. 9269/2008), e DElo svolgimento DEl'attività nell'esclusivo interesse di colui che sia impossibilitato a provvedervi (cfr. Cass. civ. n. 23823/2004), dal momento che, manutenendo i terreni finitimi, il ha garantito l'igiene, il decoro e la sicurezza DE CP_1 proprio fondo, più che di quelli degli attori.
D'altra parte, la domanda non potrebbe essere accolta neppure in base all'art. 2041 cod. civ., attesa l'inconfigurabilità di un arricchimento, in capo agli attori, correlato all'impoverimento che il convenuto ha subito per essersi spontaneamente fatto carico, a proprie spese (e, lo si ribadisce, nel proprio interesse), DEla manutenzione dei mappali 158, 157, 160 e 141.
10. Secondo i criteri sanciti dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., sussistono ragioni per disporre la compensazione DEle spese di lite: infatti, l'accoglimento DEle domande di rilascio DE solo mappale
158 (proposta dagli attori) e di costituzione di una servitù di passaggio coattivo (proposta dal convenuto) e, per altro verso, il rigetto DEle istanze risarcitorie (degli attori) e di rimborso (DE convenuto) determinano una situazione di soccombenza parziale e reciproca, che, tenuto conto DE valore DEle rispettive pretese, giustifica la compensazione integrale DEle spese processuali fra le parti.
10.1. Alla stessa regolamentazione soggiacciono le spese di consulenza, che, pertanto, devono essere sopportate dalle parti in ragione DEla metà a testa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
11 1) accoglie parzialmente la domanda di rivendica proposta dagli attori e, per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione DE fondo distinto nel catastato terreni DE Comune di Oristano, ove
è ubicato in località Pontixeddu, al foglio 3, mappale 158;
2) pronuncia la costituzione, sul fondo di proprietà degli attori distinto nel catastato terreni DE
Comune di Oristano al foglio 3, mappale 158, in corrispondenza di tutta l'area occupata dal passaggio di collegamento alla Strada Provinciale 93, di una servitù su passaggio coattivo in favore dei fondi ove è edificato il con le sue pertinenze;
Controparte_1
3) condanna il a pagare agli attori, a Controparte_1 titolo di indennità per la costituzione DEla servitù di passaggio coattivo, la somma di euro
1.944,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) rigetta tutte le altre domande;
5) dispone l'integrale compensazione DEle spese processuali fra le parti;
6) pone a carico DEle parti, nella misura DEla metà a testa, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Oristano, 04.11.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona DEla dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 458 DE ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ), elettivamente C.F._5 Parte_6 C.F._6 domiciliati in Oristano nello studio DEl'avv. Antonio Tola e che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attori contro
(c.f. Controparte_1
), in persona DE Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Oristano nello studio DEl'avv. Giorgio Ferrara, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse degli attori: “(…), conclude in conformità alle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione 03.04.2019 e nell'integrazione di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. n° 1 27.11.2019 da intendersi qui integralmente trascritte, in via istruttoria contestata la CTU DEl'Ing. Persona_1 nella parte in cui risulta difforme dalla CTP di parte attrice a firma DEl'Ing. si conclude Per_2 per il rinnovo DEla CTU.”;conclusioni rassegnate nell'atto di citazione: “Accertare la proprietà degli immobili in oggetto in capo ai Sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ciascuno per i propri diritti e, per l'effetto, Parte_4 Parte_5 Parte_6 ordinare, ai sensi DEl'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dei terreni. Condannare il
[...]
alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi derivanti dal Controparte_1
1 godimento sine titulo dei terreni di proprietà degli attori, nella misura di € 18.000,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Condannare il
[...]
al pagamento DEle spese, competenze e onorari di lite.”; Controparte_1
Nell'interesse DE convenuto: “In via principale: 1) Accertato che le aree insistenti sul F. 3, mapp.li 141, 157 e 160, non sono state occupate né detenute dal Controparte_1
di Oristano, rigettare la domanda attrice in quanto destituita di fondamento in fatto e
[...] in diritto. 2) Accertata la sussistenza DEle condizioni previste dall'art. 1032 c.c., dichiarare la costituzione DEla servitù coattiva di passaggio sul mapp.le 158 di proprietà degli attori in favore DE , determinando l'indennità dovuta in € 1.280,00, o Controparte_1 in quella diversa che risulterà sulla base DEla CTU che eventualmente verrà espletata in corso di causa. In via riconvenzionale: 3) Accertato che, nel corso degli anni, il CP_1 [...]
di Oristano ha effettuato opere di pulizia e sfalcio DEla vegetazione sui CP_1 CP_1 terreni insistenti sui mappali 141, 157, 158 e 160, condannare gli attori a rifondere al la CP_1 somma di €.1.296,00 annuali, oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria per tutte le annualità pregresse. In ogni caso: 4) Con vittoria di spese e competenze DE giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno citato in giudizio il di Oristano Parte_6 Controparte_1
e, per ottenere l'accoglimento DEle conclusioni sopra trascritte, hanno esposto che, dal 2000, il convenuto occupava senza titolo due terreni di loro proprietà siti a Oristano in località Pontixeddu, individuati in catasto, il primo, al foglio 3, mappali 157, 158 e 160 (formanti un unico corpo) e, il secondo, al foglio 3, mappale 141.
Più nello specifico, gli attori hanno sostenuto che l'abusiva occupazione dei fondi – impiegati dal convenuto per l'organizzazione di eventi, l'installazione di cartelli e lo svolgimento di attività di giardinaggio non assentite, nonché per il transito in entrata e in uscita degli autoveicoli (uso per il quale era stata realizzata nel mappale 158 una strada di collegamento con la S.P. 93) – aveva loro cagionato danni patrimoniali quantificabili in non meno di euro 1.000,00 all'anno.
2. Costituitosi in giudizio, il di Oristano ha negato di Controparte_1 avere mai occupato o detenuto i mappali 160, 141 e 157 e, al fine di ottenere l'accoglimento DEle domande riconvenzionali sopra trascritte, ha esposto:
- con riguardo al mappale 158, di avere occupato il fondo, longitudinalmente insistente sul cavalcafosso carrabile di collegamento fra il centro commerciale e la S.P. 93, per l'esigua superficie di 28,77 metri quadrati, evidenziando l'indispensabilità DE passaggio per lo smaltimento DE traffico veicolare in entrata e in uscita dal centro commerciale;
2 che, per ragioni di igiene e decoro e allo scopo di prevenire gli incendi, nell'inerzia dei proprietari, aveva dovuto manutenere i mappali 141 e 157, mediante sfalcio DEle erbe, al costo di euro 1.296,00 oltre i.v.a. all'anno.
3. La causa è stata istruita mediante documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
§§§
4. Le domande proposte dagli attori presuppongono l'accertamento DE diritto proprietà dei terreni siti a Oristano in località Pontixeddu individuati in catasto al foglio 3, mappali 157, 158, 160 e 141, che, secondo quanto sostenuto nell'atto di citazione, il Controparte_1 occuperebbe sine titulo fin dall'anno 2000.
L'azione esercitata dagli attori va, difatti, ricondotta all'alveo DEl'art. 948 cod. civ., poiché, per giurisprudenza consolidata, “La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva DEl'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte DE convenuto, con conseguente condanna DElo stesso al rilascio DE bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna DEla cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica DEla situazione possessoria esistente in capo all'attore prima DE verificarsi DEl'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare – al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento – un'azione di spoglio ormai impraticabile.” (così, fra le tante, Cass. civ. n. 18050/2023; v. anche
Cass. civ. Sez. Un., n. 7305/2014).
Quanto, poi, all'onere probatorio, “Nell'azione di rivendicazione il rigore DEla prova DEla proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio DEla proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova DEla continuità DEle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità DE diritto dominicale” (così Cass. civ. n. 4547/2025).
4.1. Ciò premesso, al fine di dimostrare di essere proprietari dei beni rivendicati, gli attori hanno prodotto una relazione notarile in cui trova riscontro quanto affermato nell'atto di citazione in ordine alla titolarità dei beni di cui è invocato il rilascio e nella quale sono, anche, ricostruiti i passaggi di proprietà mediante l'indicazione degli atti di provenienza (doc. 1 allegato all'atto di citazione).
3 Tanto è sufficiente – ancor più in quanto il convenuto non ha contestato il diritto CP_1 dominicale vantato dagli attori – per ritenere provato, nei limiti per cui rileva nel presente processo, che , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sono comproprietari dei terreni siti a Oristano in località Pontixeddu, distinti in Parte_6 catasto al foglio 3, mappali 157, 158, 160 e 141.
5. L'occupazione di cui gli attori si dolgono – e che va accertata quale fatto costitutivo DEle domande di condanna al rilascio e di risarcimento DE danno da occupazione abusiva (in tale modo va, difatti, riqualificata la pretesa di ottenere la “restituzione dei frutti percepiti e percipiendi”) – è, tuttavia, contestata in relazione ai mappali 157, 160 e 141, che il Controparte_1 ha negato di avere mai detenuto, mentre è ammessa, con riguardo al mappale 158, per
[...]
l'esigua porzione di 28,77 metri quadrati (consistente nell'area oggetto DEla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva).
Prima di esaminare le domande di parte attrice, è d'uopo individuare, graficamente, i mappali di cui si discute (doc. 4 allegato all'atto di citazione).
5.1. Al fine di dimostrare l'occupazione, sine titulo, da parte DE convenuto dei mappali 157, 160 e
141, gli attori hanno prodotto, sub doc. 3 allegato all'atto di citazione: (i) undici fotografie, recanti la data DE 15.06.2016, ritraenti persone e cavalli su un'aiuola collocata in prossimità DE centro commerciale (alle quali vanno aggiunte ulteriori quattro fotografie DElo stesso evento CP_1 prodotte sub doc. denominato “Fotografie eventi e foto aereee.pdf” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice); (ii) due fotografie, risalenti al 06.06.2014, raffiguranti la DEimitazione, mediante reti da cantiere, di una porzione di prato in area retrostante il centro commerciale;
(iii) la locandina DEl'evento “Amici a 4 zampe”, organizzato il 7 e 8 giugno, si presume, DE 2014 (poiché, secondo la prospettazione, proprio nell'area DEimitata dalla rete ritratta nelle foto scattate il 06.06.2014 sarebbe stato ospitato l'evento dalle 16.00 alle 20.00 dei due giorni indicati nella locandina).
4 Sebbene i testimoni , e sentiti all'udienza DE Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
26.11.2020, abbiano confermato la celebrazione, nelle date indicate, DEle manifestazioni definite
“Evento Pony” (DE 15.06.2016) e “Amici a 4 Zampe” (DE 7 e 8 giugno 2014) e non sia controverso che le aree ritratte nella documentazione fotografica loro esibita ricadano su mappali di proprietà degli attori (fatto DE resto comprovato dalle mappe prodotte sub doc. 4 allegato all'atto di citazione e sub doc. denominato “Fotografie eventi e foto aereee.pdf” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice), deve escludersi che ciò sia sufficiente per ritenere dimostrata l'occupazione abusiva.
Infatti, premesso che non è stata provata la dedotta installazione di cartelloni pubblicitari e decorativi, la dimostrazione DEl'uso per un giorno (il 15.06.2016) e per due pomeriggi (dalle 16.00 alle 20.00 DE 7 e 8 giugno 2014) in un arco temporale di circa vent'anni (intercorsi fra il 2000, anno in cui gli attori hanno collocato l'inizio DEl'occupazione, e la data di escussione dei testimoni) costituisce un elemento meramente indiziario che, da solo considerato, non vale a fondare una presunzione di stabile, continuativo ed esclusivo utilizzo non autorizzato dei fondi da parte DE convenuto.
5.1.1. La domanda degli attori di restituzione dei mappali 157, 160 e 141 non può, pertanto, essere accolta, in quanto non è stato provato il fatto – costitutivo DEl'istanza recuperatoria – DEla detenzione da parte DE Controparte_1
5.1.2. La domanda di condanna al rilascio, formulata con riguardo a tutti i mappali di cui gli attori hanno dimostrato di essere comproprietari, deve, invece, essere accolta – pur con le precisazioni di cui si dirà quando sarà esaminata la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio coattivo – relativamente al mappale 158, che il convenuto ha ammesso di occupare.
6. In relazione mappali 157, 160 e 141, anche la pretesa risarcitoria è priva di fondamento.
6.1. Difatti, se non v'è prova di un'occupazione illegittima, non sussiste una condotta antigiuridica e colpevole, ascrivibile al convenuto, foriera di pregiudizi economici.
6.2. Sul piano probatorio, giova, poi, rilevare che, in materia di occupazione sine titulo di immobili, arricchendo di sfumature orientamenti già consolidati e sintetizzabili nel principio secondo cui “In tema di risarcimento DE danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo DEla perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte DEla specifica contestazione DE convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”, la Corte di cassazione ha affermato, a Sezioni Unite, che “(…) il fatto costitutivo DE
5 diritto DE proprietario al risarcimento DE danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio DE diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno DEla mera facoltà di non uso, quale manifestazione DE contenuto DE diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” (così Cass. civ., Sez. Un., n. 33645/2022).
Da ciò consegue che, se presupposto per ottenere il risarcimento DE danno è la perdita, derivante dall'occupazione abusiva, di concrete possibilità di godimento, è, a monte, necessario che il bene abbia caratteristiche tali da potere essere usato da parte dei proprietari o venduto o concesso in locazione ad altri.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'impossibilità di un uso a qualunque fine da parte degli attori o di un'utile collocazione sul mercato per la vendita o la locazione dei tre mappali – a soggetti diversi dal convenuto – deve essere affermata sulla base: (i) DEla modesta estensione (nel complesso, di appena 500 metri quadrati); (ii) DEla non contiguità (invero, come chiarito nell'atto di citazione, il mappale 141, di 270 metri quadrati, non è accorpato ai restanti, mentre i mappali 157 e 160, che formano un unico corpo con il mappale 158, sono separati proprio da quest'ultimo, pacificamente occupato dal convenuto e oggetto DEla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva); (iii) DEl'ubicazione in un'area racchiusa fra una strada provinciale e un parcheggio;
(iv) DEla forma irregolare;
(v) DEla destinazione d'uso (seminativo) che, come indicato dal consulente tecnico d'ufficio , rende il compendio – ricadente in “zona urbanistica omogenea Persona_1
“D3 – Grandi centri commerciali”, che l'art. 42 DEle Norme Tecniche di Attuazione DE vigente
Piano Urbanistico Comunale di Oristano definisce come “Zona territoriale omogenea già interessata dalla presenza di un centro commerciale. L'individuazione di ulteriori aree da destinare alla realizzazione di nuovi centri commerciali, nel rispetto DEla normativa in materia, è demandata ad apposita DEiberazione DE Consiglio Comunale”.” – “privo di suscettività edificatoria” (v. pag.
5 DEla CTU).
Pertanto, relativamente ai mappali 141, 157 e 160, è ragionevole ipotizzare che, se anche l'occupazione vi fosse stata, gli attori non sarebbero, comunque, riusciti a dar prova DE pregiudizio, attesa l'impossibilità di sfruttare i beni in via diretta o indiretta;
né, come la citata giurisprudenza autorizza a fare, sarebbe lecito presumere la concreta perdita di occasioni di guadagno dalla sola occupazione: infatti, avuto riguardo alle caratteristiche dei fondi, nel caso specifico, vale piuttosto la presunzione contraria.
7. Passando ora all'esame DEla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva proposta dal convenuto, sul piano normativo, occorre avere riguardo agli artt. 1027, 1028, 1032,
1051 e 1052 cod. civ., dal cui combinato disposto è dato ricavare le seguenti regole applicabili al
6 caso concreto: il peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario può anche consistere nella maggiore comodità DE fondo dominante ed essere inerente alla sua destinazione industriale (artt. 1027 e 1028 cod. civ.); quando ciò risponda alle esigenze DEl'industria, l'autorità giudiziaria (artt. 1032 e 1052, comma 2, cod. civ.) può costituire il passaggio coattivo (art. 1051 cod. civ.) su un fondo anche in favore di un fondo non intercluso qualora l'accesso esistente alla pubblica via sia inadatto o insufficiente a soddisfarne i bisogni.
7.1. Per ottenere l'accoglimento DEla domanda, il ha Controparte_1 esposto che “l'accesso attraverso il cavalcafosso smaltisce il flusso veicolare di tutte le auto che arrivano al Centro Commerciale dalle aree di Sili, Simaxis ecc. e, in uscita, a tutte quelle dirette verso il Ponte DE IR (direzione Torregrande, Riola Sardo, ecc.) o verso Silì, Per_3 Per_4
Simaxis, ecc.” e “Come emerge dal Piano di Mobilità Urbana, (…) redatto dall'Ing. Per_5
in data 31 Maggio 2019, (…) “La campagna di indagine sui flussi veicolari in ingresso a
[...]
Oristano, (…), ha evidenziato che in un giorno feriale medio, nell'intervallo orario di apertura a pubblico (9:00-21:00), entrano in città alla volta DE Centro Commerciale oltre 8.000 veicoli e (…) il “cavalcafosso” ((…) di cui agli identificativi catastali N.C.T. foglio 3, mappale 158 di mq 28,77) nei due sensi di marcia consente l'ingresso all'area antistante il centro commerciale, dalla S.P. n.
93, che costeggia la struttura. Il traffico veicolare dai paesi limitrofi provenienti dalla direzione
Nord, ammonta a circa un 45% DE flusso veicolare giornaliero, pertanto si riversano almeno 3600 veicoli provenienti dall'area Nord DEla provincia di Oristano, che attraversano la S.P. n.93 ed accedono dal “cavalcafosso” nell'area DE centro commerciale “ ”. Altrettanti in CP_1 uscita, (…). La chiusura di tale accesso da e per la S.P. n. 93, comporterebbe gravi ricadute in termini di congestione DE traffico nel Comune di Oristano, (…), con negative ripercussioni (…) in un'ottica di sicurezza DE trasporto e DEla circolazione stradale e di abbattimento dei livelli
d'inquinamento atmosferico e acustico, nel rispetto degli accordi internazionali e DEle normative comunitarie e nazionali, (…).”.
Al fine di verificare se la chiusura DE passaggio eventualmente derivante dall'accoglimento DEl'istanza restitutoria degli attori, in uno al rigetto DEla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva, avrebbe realmente determinato gli effetti prospettati dal convenuto e se, in alternativa, fosse possibile accedere al centro commerciale utilizzando (o creando ex CP_1 novo), compatibilmente con le disposizioni normative vigenti anche in materia di sicurezza, vie di accesso alternative a quella insistente sul foglio 3, mappale 158, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU , con relazione pienamente condivisibile negli esiti poiché fondata su un Persona_1 impianto argomentativo esaustivo e logico – dopo avere premesso che l'accesso carrabile al centro
7 commerciale avviene dai tre ingressi DEla Strada Provinciale n. 93 (che utilizza parte CP_1 DE lotto di terreno di proprietà degli attori, individuato al foglio 3, mappale 158), di via Dei
NI (riservato ai mezzi per la movimentazione DEle merci) e di via Cagliari (che, come noto, è la principale arteria DEla viabilità oristanese) –, ha evidenziato che “Essendo il Centro
Commerciale inquadrabile come “Grande struttura di vendita” ai sensi DEla vigente normativa in materia di commercio, le modifiche degli accessi esistenti, compresa l'eventuale chiusura DEl'accesso dalla S.P. n° 93 e la realizzazione di nuovi accessi, dovranno essere assoggettate all'approvazione DE Comune di Oristano, previa elaborazione di uno “Studio DEle condizioni di accessibilità a livello puntuale e di impatto trasportistico” (…). Tale studio implica una valutazione DEle condizioni di compatibilità trasportistica che richiede, attraverso opportuni rilievi,
l'acquisizione dei valori dei flussi veicolari relativi alla viabilità al contorno DEla struttura di vendita da utilizzare per una moDElazione analitica che permetta di verificare positivamente sia la funzionalità DEle intersezioni tra la viabilità pubblica ed i singoli accessi che il raggiungimento di un adeguato livello di servizio DEla viabilità urbana al contorno. Relativamente all'attuale sistema di accessibilità al Centro Commerciale , appare opportuno osservare che l'accesso CP_1 dalla S.P. n° 93 è funzionale all'utilizzo DE parcheggio pubblico al quale immette direttamente, slegato dagli orari di apertura DElo stesso Centro Commerciale, essendo al momento l'unica via di deflusso dal medesimo parcheggio. Si osserva, inoltre, che il progetto DEla rotatoria all'ingresso
Nord di Oristano, di cui si è già accennato in risposta al quesito a), riconosce la validità DEl'accesso esistente lungo la S.P. n° 93, prevedendone il suo mantenimento.”.
Dalle osservazioni DEl'ingegner si evince, dunque, che la conservazione DE passaggio Per_1 realizzato sul fondo di proprietà degli attori risponde a esigenze DEl'industria, essendo funzionale alla viabilità in entrata e in uscita dal centro commerciale, mentre sarebbe insufficiente a soddisfare le stesse necessità il solo ingresso da via Cagliari.
Non meno importante è, poi, che il passaggio realizzi interessi di natura pubblicistica, poiché, preso in considerazione nel progetto DEla rotatoria DEl'ingresso Nord di Oristano, garantisce il deflusso dei veicoli che si immettono su via Cagliari e, pertanto, previene il congestionamento DE traffico cittadino.
Inoltre, emerge dalla relazione DE CTU che la realizzazione di vie di accesso alternative a quella insistente sul mappale degli attori, benché in astratto possibile, soggiacerebbe al vaglio DEl'Amministrazione comunale, previa elaborazione di appositi studi di fattibilità e senza garanzia di autorizzazione.
Infine, sebbene l'art. 1052 cod. civ. testualmente non richieda, per la costituzione giudiziale di una servitù di passaggio coattivo, la comparazione dei contrapposti interessi, appare d'obbligo rilevare
8 che, mentre dalla chiusura DE passaggio non deriverebbe alcuna utilità pratica agli attori – che non potrebbero comunque utilizzare il fondo o venderlo o concederlo in locazione a terzi (almeno, diversi dal convenuto) –, la posizione DE , privato di Controparte_1 una via di accesso ai propri locali ed esposto a una potenziale controversia con l'Amministrazione comunale, sarebbe sensibilmente pregiudicata.
La domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo proposta dal convenuto deve, pertanto, essere accolta.
7.2. Per quanto concerne l'indennità che spetta agli attori, l'art. 1053 cod. civ. stabilisce che al proprietario “è dovuta un'indennità proporzionata al passaggio” e che “Qualora, (…), sia necessario occupare con opere stabili (…) una zona DE fondo servente”, il proprietario DE fondo dominante deve pagarne il valore nella misura stabilita dall'art. 1038 cod. civ., pari al “valore, secondo la stima, dei terreni da occupare (…) oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento DE fondo da intersecare.”.
Nel riferirsi ai danni derivanti dalla separazione in parti DE fondo, l'art. 1038 cod. civ. attribuisce, dunque, rilevanza non solo alla parziale privazione DE terreno che il proprietario subisce a causa DEle opere materiali realizzate per esercitare la servitù (diminuzione quantitativa) ma anche all'incidenza, sulla redditività DE fondo, DE frazionamento in superfici non più contigue
(diminuzione qualitativa).
Ciò premesso, l'applicazione al caso di specie di dette norme – all'evidenza, pensate per i fondi a vocazione agricola – non può prescindere dalla valutazione DEla natura DE bene occupato, dall'uso che in concreto possono farne gli attori, dal modo in cui l'occupazione è avvenuta e dall'esclusione DE mappale 158 dalla procedura avviata dal Comune di Oristano per il “Completamento DEla circonvallazione ovest - Lotto 2 - Collegamento Nord”, comprendente, fra l'altro, un piano di espropriazioni (doc. 4 allegato alla relazione DE CTU ). Persona_1
Per quanto attiene alla natura DE bene occupato e alla sua fruibilità, già si è detto che il mappale
158 non è edificabile ed è classificato, catastalmente, come terreno seminativo, ma l'uso per la coltivazione deve essere escluso in quanto, a voler tacere DEla sua modesta estensione (di 162 metri quadrati), il fondo è ubicato in una zona che ospita solamente negozi, centri commerciali e capannoni artigianali e industriali;
per gli stessi motivi, non è ragionevole ipotizzare che il terreno possa essere collocato sul mercato per la vendita o la locazione a terzi.
A ben vedere, l'unico soggetto da cui il fondo può essere utilmente impiegato è il
[...]
che già ne occupa una parte, e l'opera attraverso cui è perpetrata Controparte_1
l'occupazione se, da un lato, risponde a esigenze DEl'industria, tali da giustificare la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, dall'altro, sul piano qualitativo, determina la lesione integrale
9 DEle prerogative dei proprietari, che non possono utilizzare il bene, non lo possono vendere o concedere in locazione ad altri e non beneficeranno DEl'indennità di espropriazione, dal momento che la particella è stata esclusa dal piano degli espropri in precedenza menzionato.
Pertanto, sebbene il fondo sia occupato per una superficie minima, l'indennità dovuta per la costituzione DEla servitù deve essere commisurata al valore di vendita DEl'intero terreno (art. 1038, comma 1, cod. civ.), per la determinazione DE quale soccorrono: il piano particellare degli espropri allegato, sub doc. 4, alla relazione DE CTU;
le indicazioni DEl'ausiliario, contenute Persona_1
a pag. 5 DEla CTU, circa il valore venale DEl'immobile, basato sulle qualità estrinseche ed intrinseche DE fondo, non collocabile, secondo il tecnico, in un mercato elementare omogeneo DEle aree urbane edificabili, ma definito dal prezzo al metro quadro utilizzato dal Comune di Oristano per calcolare il valore DE contiguo mappale 157, pari a euro 12,00 al metro quadrato;
dai corrispettivi di vendita dei capannoni industriali e dei magazzini ubicati nella stessa zona riportati nella Banca dati DEle quotazioni immobiliari DEl'Agenzia DEle Entrate – pari, in media, rispettivamente, a euro 315,00 e a euro 405,00 al metro quadro – che, non impiegabili per determinare l'indennità che compete agli attori poiché riguardano beni con natura e destinazione d'uso non paragonabili a quelle DE mappale 158, sono richiamati, in questa sede, al solo scopo di fissare una proporzione fra il valore di scambio – noto – di immobili, collocati nella stessa area, appetibili per il mercato e il valore – da stimare – di un terreno che nessun soggetto diverso dal convenuto potrebbe avere interesse a comprare.
Sulla scorta di tali argomenti, è pienamente congruo il valore attribuito dal CTU Persona_1 all'intero fondo, pari a euro 1.944,00.
In tale importo deve essere determinata l'indennità per la costituzione DEla servitù coattiva in favore DE fondo dominante.
8. Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta agli attori per l'occupazione DE mappale 158, in quanto l'indennità ex artt. 1038 e 1052 cod. civ., vieppiù in quanto commisurata al valore DEl'intero fondo, in specie, soddisfa – ed esaurisce – anche la funzione di ristoro patrimoniale propria DE risarcimento DE danno, rispetto a cui, peraltro, valgono le stesse considerazioni svolte nel superiore paragrafo 6.2..
9. Deve, infine, essere esaminata la domanda riconvenzionale di condanna degli attori “a rifondere al la somma di €.1.296,00 annuali, oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria per tutte CP_1 le annualità pregresse” pari a quanto speso per le “opere di pulizia e sfalcio DEla vegetazione sui terreni insistenti sui mappali 141, 157, 158 e 160”.
La pretesa, non qualificata giuridicamente dal convenuto, è imperniata sul compimento di un'attività, spontaneamente svolta per altri – secondo l'allegazione, per motivi di igiene e decoro e
10 per prevenire gli incendi –, in assenza di un vincolo contrattuale: pertanto, esclusa l'operatività DEl'art. 896 cod. civ., che presupporrebbe il non prospettato sconfinamento nel fondo DE convenuto di rami provenienti dai fondi di proprietà degli attori, occorre avere riguardo alla gestione di affari altrui.
Secondo l'art. 2031 cod. civ., l'interessato deve rimborsare al gestore, con gli interessi, tutte le spese necessarie o utili sostenute per il compimento DEl'attività svolta al suo posto, ma, per pacifica giurisprudenza, poiché “L'istituto DEla gestione d'affari altrui si caratterizza per la funzione solidaristica, in quanto la legge eccezionalmente prevede che l'attività svolta da un soggetto non legittimato ricade sul titolare DEla situazione oggetto di intromissione”, il gestore, che non ha diritto a un compenso, può pretendere il rimborso DEle spese sostenute solo “al verificarsi di tutti i requisiti di cui all'art. 2028 c.c., quali l'absentia domini, la spontaneità DEl'intervento DE gestore, la consapevolezza DEl'alienità DEl'interesse gestito, l'alienità DEl'affare, l'utiliter coeptum” (cfr.
Cass. civ. n. 31662/2024).
In tale prospettiva, la domanda DE convenuto deve essere rigettata: infatti, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti DEl'absentia domini, ovverosia, l'impossibilità DEl'interessato di compiere personalmente l'affare (cfr. Cass. civ. n. 9269/2008), e DElo svolgimento DEl'attività nell'esclusivo interesse di colui che sia impossibilitato a provvedervi (cfr. Cass. civ. n. 23823/2004), dal momento che, manutenendo i terreni finitimi, il ha garantito l'igiene, il decoro e la sicurezza DE CP_1 proprio fondo, più che di quelli degli attori.
D'altra parte, la domanda non potrebbe essere accolta neppure in base all'art. 2041 cod. civ., attesa l'inconfigurabilità di un arricchimento, in capo agli attori, correlato all'impoverimento che il convenuto ha subito per essersi spontaneamente fatto carico, a proprie spese (e, lo si ribadisce, nel proprio interesse), DEla manutenzione dei mappali 158, 157, 160 e 141.
10. Secondo i criteri sanciti dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., sussistono ragioni per disporre la compensazione DEle spese di lite: infatti, l'accoglimento DEle domande di rilascio DE solo mappale
158 (proposta dagli attori) e di costituzione di una servitù di passaggio coattivo (proposta dal convenuto) e, per altro verso, il rigetto DEle istanze risarcitorie (degli attori) e di rimborso (DE convenuto) determinano una situazione di soccombenza parziale e reciproca, che, tenuto conto DE valore DEle rispettive pretese, giustifica la compensazione integrale DEle spese processuali fra le parti.
10.1. Alla stessa regolamentazione soggiacciono le spese di consulenza, che, pertanto, devono essere sopportate dalle parti in ragione DEla metà a testa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
11 1) accoglie parzialmente la domanda di rivendica proposta dagli attori e, per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione DE fondo distinto nel catastato terreni DE Comune di Oristano, ove
è ubicato in località Pontixeddu, al foglio 3, mappale 158;
2) pronuncia la costituzione, sul fondo di proprietà degli attori distinto nel catastato terreni DE
Comune di Oristano al foglio 3, mappale 158, in corrispondenza di tutta l'area occupata dal passaggio di collegamento alla Strada Provinciale 93, di una servitù su passaggio coattivo in favore dei fondi ove è edificato il con le sue pertinenze;
Controparte_1
3) condanna il a pagare agli attori, a Controparte_1 titolo di indennità per la costituzione DEla servitù di passaggio coattivo, la somma di euro
1.944,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) rigetta tutte le altre domande;
5) dispone l'integrale compensazione DEle spese processuali fra le parti;
6) pone a carico DEle parti, nella misura DEla metà a testa, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Oristano, 04.11.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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