Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 289/2022 del R.G.A.C., pendente tra
, nato il [...] ad [...], (C.F.: ), residente a [...]– Parte_1 CodiceFiscale_1
01037 - (VT), Piazza Dell'Olmo n. 11, , nato il [...] a [...], (C.F.: Controparte_1 [...]
), residente a [...], elettivamente domiciliati a Civita C.F._2
Castellana (VT), Via F. Petrarca snc, Scala A, Interno 10, presso e nello Studio dell'Avv. Giorgio Sciarrini, (C.F.
), e dell'Avv. Chiara Ferrauti (C.F. ), del Foro di Viterbo, che li CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura depositata telematicamente e da intendersi in calce alla citazione. opponente e
(c.f. ) e per essa la mandataria (c.f. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
) giusta procura rilasciata in data 08 febbraio 2022 per atto a rogito Notaio di P.IVA_2 Persona_1
Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, registrato a Venezia il giorno 09.02.2022 al n. 3053 serie 1T (DOC. 4), elettivamente domiciliata in Viterbo, via I. Garbini n. 59, presso lo studio dell'avv. Romano Pesciaroli e rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad adempimento di un contratto di finanziamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1191/2021 l'intestato tribunale in data 21/28.12.2021 ha ingiunto a e Parte_1 CP_1
, in qualità di obbligati in solido, di pagare la somma di € 24.819,45, oltre interessi di mora al tasso
[...]
contrattualmente previsto, da calcolarsi sul solo capitale di € 13.992,42 e spese legali in adempimento del contratto di credito al consumo n. 000006346722 contratto da , per cui si era coobligato il Sig. Parte_1
, stipulato con Santander Consumer Bank SpA e successivamente ceduto alla . Controparte_1 CP_2
Gli odierni opponenti hanno dedotto che il finanziamento, finalizzato all'acquisto di un'auto nuova, era stato contratto per l'importo di € 31.535,00 da restituire in n. 84 rate dell'importo di € 459,50 ciascuna, al TAN
5,92%, TAEG 6,50% e calcolo degli interessi corrispettivi mediante il sistema c.d. “alla francese”,
A sostegno dell'opposizione i sig.ri e hanno dedotto l'incertezza della pretesa avanzata dal Pt_1 CP_1
creditore in ragione dell'indeterminatezza dei criteri di calcolo degli interessi maturati;
inoltre, hanno eccepito che il piano di ammortamento è stato sviluppato con il sistema cosiddetto alla francese, in capitalizzazione composta di interessi, dando luogo al fenomeno anatocistico e all'usurarietà dei tassi di interesse applicati;
che gli artt. 5 e 6 del contratto di prestito erano vessatori, nonostante la doppia sottoscrizione da parte degli obbligati, poiché sproporzionati prevedendo, rispettivamente, l'applicazione di un tasso di mora del 15% annuo sulle rate scadute e, nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate, che l'istituto di credito potesse richiedere l'integrale pagamento del debito entro 30 giorni dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
che il creditore aveva tenuto un comportamento scorretto poiché non aveva mai inviato ai contraenti alcuna comunicazione periodica contenente un quadro economico aggiornato, né un sollecito di pagamento o missiva contenente l'avviso della decadenza dal beneficio del termine, aveva omesso di effettuare la notifica della cessione del credito al debitore principale e, a seguito del tentativo dei debitori di definire la vicenda contrattuale in via stragiudiziale, non si era presentato all'incontro di mediazione, favorendo il decorso del tempo e, così, degli interessi.
Pertanto, gli opponenti hanno chiesto di accertare e dichiarare l'indebito versato in favore dell'opposta e, per l'effetto, di condannarla a restituire la somma di € 22.458,09 ovvero di compensare tale importo con il residuo dovuto.
Nella resistenza dell'opposta sono stati acquisiti i documenti prodotti e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita con deposito di note scritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
A fondamento del decreto ingiuntivo vi è un contratto di finanziamento stipulato da , garantito Parte_1
da , del 6 settembre 2010 per l'importo di € 31.535, in base al quale la somma andava restituita CP_4
in n. 84 rate di importo fisso, di € 459,50, con applicazione del TAN 5,92% e del TAEG 6,50%.
Gli opponenti hanno dedotto che il piano di ammortamento elaborato con il sistema cosiddetto alla francese
è in contrasto col divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cc poiché il regime di capitalizzazione del cd. interesse composto, a differenza di quello cd. semplice, comporterebbe un innalzamento del tasso effettivo annuo rispetto a quello nominale pattuito e così, in definitiva, un sostanziale aumento dell'importo delle rate, con conseguente superamento del tasso soglia di usura. Peraltro, tale sistema renderebbe indeterminato il sistema di calcolo degli interessi con conseguente nullità del decreto ingiuntivo e violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, di cui all'art. 117 TUB, dell'art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, e dell'art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 15130/2024, ha sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che il regime di ammortamento cosiddetto alla francese, con capitalizzazione composta degli interessi, non produce alcun anatocismo e innalzamento del tasso di interesse rispetto a quello contrattualmente pattuito.
Tale sistema prevede infatti un piano finanziario tale per cui le rate di rimborso del prestito sono costanti nel tempo;
in particolare “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.”
Ciò comporta che la quota di interessi viene calcolata da subito sull'intero capitale, analogamente a quanto avviene nel piano di ammortamento cosiddetto all'italiana, mentre il maggior carico di interessi “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi…. ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.”
Invero, nel sistema di ammortamento alla francese il maggior costo deriva non dalla produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che il capitale viene restituito più lentamente.
Pertanto, deve escludersi che il piano di ammortamento applicato al contratto tra le parti sia incorso nel divieto di anatocismo, mentre il maggior costo del denaro va correlato alla previsione del pagamento di rate costanti nel tempo, che comporta una restituzione del capitale ritardata;
infatti, la rata costante (calmierata nei primi anni) e il meccanismo di applicazione degli interessi consente di mantenere il contratto in equilibrio finanziario, “il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Neppure può affermarsi che vi sia stata violazione della normativa sulla trasparenza bancaria poiché il contratto indica le condizioni di rimborso del prestito, precisando la tipologia di ammortamento alla francese, il numero delle rate di rimborso, pari a 84, e l'importo di ciascuna pari a € 459,5.
Come chiarito con la sentenza a sezioni unite sopra ricordata “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs.
n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4)
l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento”.
La precisazione delle condizioni del prestito ovvero dell'importo finanziato, del numero e della composizione delle rate costanti e delle spese è sufficiente per consentire al consumatore, attraverso una semplice operazione matematica, di verificare la convenienza dell'affare e la adattabilità di esso alle proprie specifiche esigenze sicché può dirsi integrata la ratio degli obblighi di trasparenza bancaria, che sono imposti proprio al fine di consentire di valutare in concreto l'effettiva portata dell'obbligo assunto, a prescindere dall'applicazione di complesse formule matematiche.
Pertanto, deve concludersi che la trasparenza e certezza contrattuale sono state adeguatamente soddisfatte dall'indicazione, nel contratto, dell'importo finanziato, della periodicità del rimborso, del numero e dell'importo delle rate, così che una semplice sommatoria consentiva di valutare l'impegno assunto.
Vanno, dunque, respinte le eccezioni afferenti alla violazione del divieto di anatocismo e alla incertezza del contratto e del decreto ingiuntivo.
L'esclusione dell'anatocismo e della produzione di interessi su interessi comporta il venir meno anche delle eccezioni della usurarietà dei tassi applicati;
gli opponenti infatti deducono il superamento del tasso soglia poiché la capitalizzazione degli interessi condurrebbe, di fatto, ad applicare un tasso superiore a quello contrattualmente pattuito, ma una volta esclusa la suddetta capitalizzazione neppure può affermarsi che il calcolo degli interessi sia avvenuto senza rispettare le pattuizioni contrattuali.
Queste ultime d'altronde non appaiono in contrasto con la soglia antiusura che all'epoca della conclusione del contratto era pari a 15,99%, mentre il TAN contrattualmente previsto era del 5,92%, il TAEG 8,457%, e il tasso di interesse moratorio del 15%.
In senso contrario, non può accogliersi quanto contenuto nelle perizie di parte dagli opponenti poiché la prima perizia, allegata alla citazione, individua il tasso effettivo globale applicato la contratto in 36,920% senza spiegare in alcun modo come arriva a tale risultato, mentre la seconda perizia, allegata alle memorie dell'articolo 183, comma 6, cpc, sostiene che al rapporto tra le parti sia stato applicato un tasso convenzionale del 20,41% compiendo un errore di fondo.
La relazione, infatti, precisa che nel tasso va inclusa la commissione di estinzione anticipata pari al 2% del capitale che però non è inclusa nei decreti ministeriali per il calcolo del tasso soglia;
in ogni caso le spese, le commissioni e gli oneri da tener presente nel calcolo del TAEG sono soltanto quelle che attengono strettamente all'erogazione del credito e non anche le penali per chiusura anticipata la cui applicazione è solo eventuale e dipende dall'esercizio di un diritto potestativo del cliente e non è direttamente connessa all'erogazione del credito. L'inclusione nel TAEG della commissione di estinzione anticipata produrrebbe l'effetto di unire voci del tutto disomogenee per natura e funzione: da una parte gli interessi e le spese connesse al credito costituiscono infatti una remunerazione certa della Banca per il prestito concesso;
dall'altra la penale costituisce un elemento eventuale ed accidentale del contratto che funge da indennizzo della per il mancato CP_5
guadagno subito per effetto della chiusura anticipata e per i costi collegati al rimborso stesso.
Trattandosi, quindi, di voci disomogenee che entrano in gioco in momenti del tutto differenti, l'applicazione di una esclude l'altra e, quindi, il calcolo del tasso convenzionale effettuato nella perizia di parte va considerato del tutto inattendibile.
Peraltro, deve osservarsi che, a parte l'inclusione della commissione di estinzione anticipata, la perizia compie l'ulteriore errore di determinare il tasso di interesse applicato sul presupposto della capitalizzazione degli interessi derivanti dall'ammortamento alla francese.
Sulla scorta di ciò e tenuto conto che non vi è stata una specifica contestazione dell'estratto del calcolo degli interessi moratori allegato al decreto ingiuntivo e operato sul solo capitale erogato al tasso del 15%, deve confermarsi la decisione assunta in istruttoria di non disporre consulenza tecnico contabile.
Infatti, la verifica della eventuale usurarietà del tasso applicato al finanziamento di cui è causa, in quanto non supportata da attendibili elementi di fatto, si tradurrebbe in una indagine di carattere meramente esplorativo.
Venendo ora all'eccezione della vessatorietà delle clausole 5 e 6 del contratto relative, rispettivamente, alla pattuizione degli interessi di mora nella misura del 15% e alla possibilità di richiedere, da parte del creditore, il pagamento entro 30 giorni dell'intero ammontare dell'importo finanziato in caso di mancato pagamento di due rate, in primo luogo va rilevato che la vessatorietà della clausola si configura quando il suo contenuto non è chiaro ed immediatamente intelligibile da parte del consumatore e tale circostanza, nella specie, non ricorre poiché il testo delle pattuizioni è sufficientemente esplicito e di immediata comprensione.
Inoltre, quanto alla misura dell'interesse di mora va considerato che la vessatorietà fa riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma non consente di sindacarne l'equilibrio economico ossia la convenienza economica dell'affare concluso (cfr Ordinanza Cass. n. 36740/21), che il consumatore è in grado di apprezzare in maniera diretta ed immediata;
peraltro, la misura del 15% non è sproporzionata al contratto ove si consideri la natura di forfettaria di determinazione del risarcimento del danno da ritardo dell'istituto giuridico che viene in rilievo.
Quanto al mancato pagamento di due rate, che legittimava la richiesta del creditore di ottenere il pagamento di tutto il residuo dovuto entro 30 giorni, la clausola è stata specificamente sottoscritta e di fatto non applicata dalla Banca poiché gli stessi opponenti hanno dedotto di aver ricevuto una intimazione di pagamento il 27 maggio 2019 dopo circa tre anni dall'interruzione dei pagamenti decisa unilateralmente dal debitore nel marzo 2016, quando il aveva rimborsato solo n. 51 delle rate del finanziamento. Pt_1 Il comportamento del creditore non è censurabile neppure in relazione alla asserita mancata comunicazione della cessione del credito sia perché tale comunicazione è provata in atti, sia perché, trattandosi di atto a forma libera purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo.
In sintesi, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 CP_1
:
[...]
1. rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto n. 1191/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo il 21/28.12.2021;
2. condanna gli opponenti solidalmente alla refusione delle spese di lite, che liquida nella misura di €
1.700, oltre accessori di legge, in favore dell'opposta.
Così deciso in Viterbo il 17 giugno 2025
Francesca Capuzzi