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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 18/12/2024 , tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 22901 2023 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. MUSACCHIO ANDREA , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, di portatrice di handicap grave, ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' non si costituiva restando contumace CP_1
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono in quanto ricorrono gli estremi sanitari di legge solo per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave, ex art. 3, comma 3, l. n. 104/92, dalla data della visita di revisione (25.7.2022), mentre non sussistono i presupposti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento. Il medesimo è da ritenersi dalla data della visita medica di revisione invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave, con percentuale al 100%.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata, a decorrere dalla data indicata, data in cui l'evoluzione delle patologie ha determinato il quadro invalidante di cui alla relazione peritale.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Va quindi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio predetto a decorrere dalla data indicata.
In conformità agli insegnamenti della S.C. deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei (Cass. n. 8533 del 2015 e Cass. 9876 del
2019), in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione ATP è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve pertanto seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano per l'intero procedimento in complessivi € 2170,00, da distrarsi.
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni medico-legali per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave, ex art. 3, comma
3, l. n. 104/92, dalla data della visita di revisione (25.7.2022) ed è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età; dichiara non sussistenti i presupposti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2170,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 12.1.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 18/12/2024 , tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 22901 2023 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. MUSACCHIO ANDREA , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, di portatrice di handicap grave, ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' non si costituiva restando contumace CP_1
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono in quanto ricorrono gli estremi sanitari di legge solo per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave, ex art. 3, comma 3, l. n. 104/92, dalla data della visita di revisione (25.7.2022), mentre non sussistono i presupposti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento. Il medesimo è da ritenersi dalla data della visita medica di revisione invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave, con percentuale al 100%.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata, a decorrere dalla data indicata, data in cui l'evoluzione delle patologie ha determinato il quadro invalidante di cui alla relazione peritale.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Va quindi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio predetto a decorrere dalla data indicata.
In conformità agli insegnamenti della S.C. deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei (Cass. n. 8533 del 2015 e Cass. 9876 del
2019), in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione ATP è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve pertanto seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano per l'intero procedimento in complessivi € 2170,00, da distrarsi.
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni medico-legali per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave, ex art. 3, comma
3, l. n. 104/92, dalla data della visita di revisione (25.7.2022) ed è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età; dichiara non sussistenti i presupposti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2170,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 12.1.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola