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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/09/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 04/09/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n.3947, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Umberto Sirica, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/11/2023, ha dedotto che: 1) aveva svolto Parte_1 attività di apprendista presso la ditta “Pro Angelo” dal 01.04.1975 al 05.09.1979, attività di lucidatore dal 01.04.1983 al 31.12.2007 e di lucidatore/restauratore dal 01.01.2008 al 31.10.2011, presso la propria ditta;
2) l'attività di lucidatore e restauratore prevedeva 10/12 ore lavorative al giorno con tutte le diverse condizioni climatiche, per 5 giorni settimanali;
3) nell'espletamento di tali mansioni, inoltre, era sottoposto a posture incongrue degli arti superiori e a movimentazione manuale di carichi;
4) da tale attività gli erano derivate una “spondilodiscoartrosi lombare con esiti algo-disfunzionali in
1 spondilodiscoartrosi del rachide lombare ed interessamento radicolare” e una “artrosi di spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori”, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, in misura del 10% per la spondilodiscoartrosi e del 10% per l'artrosi delle spalle, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a liquidare le relative CP_1 prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1 per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una spondilodiscoartrosi del rachide ad interessamento radicolare ed una artrosi di spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori, ma le stesse non hanno eziologia professionale.
Il perito ha osservato che poiché si tratta di patologie a eziologia multifattoriale, l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali,
Nel caso di specie, quanto alla prima patologia, il C.T.U. ha osservato che, nella storia lavorativa del ricorrente, non possono dirsi presenti azioni ripetute e continuative di flessione del tronco, né di spostamento di pesi, né di sollecitazioni e vibrazioni trasmesse a tutto il corpo. Anche in riferimento all'ulteriore patologia, il C.T.U. ha evidenziato che non sussiste alcun rischio specifico.
Il suddetto quadro non presenta caratteristiche specifiche rispetto alla normalità della popolazione di pari età e genere, né per intensità né per precocità, né per localizzazione del fenomeno morboso. Il
C.T.U. ha quindi concluso affermando che l'usura manifestata a livello delle spalle e del rachide deve essere ricondotta all'azione del tempo, anche in considerazione dell'epoca in cui si sono manifestate.
Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritte.
2 Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 04/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 04/09/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n.3947, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Umberto Sirica, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/11/2023, ha dedotto che: 1) aveva svolto Parte_1 attività di apprendista presso la ditta “Pro Angelo” dal 01.04.1975 al 05.09.1979, attività di lucidatore dal 01.04.1983 al 31.12.2007 e di lucidatore/restauratore dal 01.01.2008 al 31.10.2011, presso la propria ditta;
2) l'attività di lucidatore e restauratore prevedeva 10/12 ore lavorative al giorno con tutte le diverse condizioni climatiche, per 5 giorni settimanali;
3) nell'espletamento di tali mansioni, inoltre, era sottoposto a posture incongrue degli arti superiori e a movimentazione manuale di carichi;
4) da tale attività gli erano derivate una “spondilodiscoartrosi lombare con esiti algo-disfunzionali in
1 spondilodiscoartrosi del rachide lombare ed interessamento radicolare” e una “artrosi di spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori”, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, in misura del 10% per la spondilodiscoartrosi e del 10% per l'artrosi delle spalle, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a liquidare le relative CP_1 prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1 per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una spondilodiscoartrosi del rachide ad interessamento radicolare ed una artrosi di spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori, ma le stesse non hanno eziologia professionale.
Il perito ha osservato che poiché si tratta di patologie a eziologia multifattoriale, l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali,
Nel caso di specie, quanto alla prima patologia, il C.T.U. ha osservato che, nella storia lavorativa del ricorrente, non possono dirsi presenti azioni ripetute e continuative di flessione del tronco, né di spostamento di pesi, né di sollecitazioni e vibrazioni trasmesse a tutto il corpo. Anche in riferimento all'ulteriore patologia, il C.T.U. ha evidenziato che non sussiste alcun rischio specifico.
Il suddetto quadro non presenta caratteristiche specifiche rispetto alla normalità della popolazione di pari età e genere, né per intensità né per precocità, né per localizzazione del fenomeno morboso. Il
C.T.U. ha quindi concluso affermando che l'usura manifestata a livello delle spalle e del rachide deve essere ricondotta all'azione del tempo, anche in considerazione dell'epoca in cui si sono manifestate.
Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritte.
2 Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 04/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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