TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
residente in [...] con C.F._1
il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...]
Valgimigli n. 30, con il patrocinio dell'avv. ALDINI GIULIA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte del 20.5.2025 precisavano le seguenti conclusioni congiunte:
''1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. Dichiarare che i coniugi vivranno separati e che ciascuno potrà fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno
pagina 1 di 6 senza interferire nella vita privata dell'altro;
3. Disporre che nella casa familiare di proprietà esclusiva del sig. venga assegnata a quest'ultimo che continuerà ad abitarla, Parte_1
mentre la IG.ra lascerà la casa coniugale entro un mese dalla sottoscrizione del CP_1
presente accordo. In ragione della difficoltà che la sig.ra potrà incontrare nel CP_1
reperire una nuova abitazione in cui spostare la sua nuova residenza, il sig. accorda alla Pt_1
predetta un tempo massimo di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, affinché la stessa formalizzi il trasferimento di residenza.
4. Stabilire che la IG.ra asporti dalla CP_1
casa familiare i suoi effetti personali entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo potendoli depositare presso il garage/ magazzino della casa coniugale, in cui sono custoditi anche gli oggetti del suo vecchio negozio che preleverà entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
5. Stabilire che, entro lo stesso termine di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, la signora collochi al di fuori del garage magazzino, la sua CP_1
autovettura Renault Clio.
6. Stabilire che il IG. consenta l'accesso al garage/magazzino Pt_1
alla sig.ra che ne darà preavviso almeno una settimana prima, per poter prelevare CP_1
quanto ivi depositato.
7. Stabilire che il mancato rispetto del predetto termine di 12 mesi, comporterà la decadenza dell'accordo limitatamente ai punti 4-5 e conseguentemente autorizzerà IG. a prendere possesso di quanto contenuto nel garage/ Parte_1
magazzino, ivi compresa l'autovettura Renault Clio. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, posto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunziano, l'uno verso l'altra e viceversa, a qualsiasi mantenimento;
9. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51,
2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale. 10. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
11. Dichiarare le spese compensate tra le parti.''
pagina 2 di 6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/09/2024 chiedeva pronunziare la Parte_1
separazione giudiziale e divorzio da con la quale Controparte_1 si era unito in matrimonio il 14.2.1997 in l'Avana-Cuba, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagno di Romagna (Anno 1997, Atto n. 3, parte 2). Rappresentava che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il matrimonio dopo un breve periodo sereno era entrato in crisi, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, a causa dei comportamenti della signora in violazione degli obblighi coniugali dell'assistenza morale e materiale, della CP_1 collaborazione nell'interesse della famiglia, della coabitazione nonchè dell'obbligo di fedeltà.
Con comparsa di costituzione del 2.
1.2025 si costituiva Controparte_1
e con memoria del 3.1.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo
[...]
alle condizioni sopra trascritte.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale. L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Dal momento che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia e che, non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparazione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n° 898/1970 nonché attestazione del passaggio in giudicato della presente sentenza. Nel medesimo frangente le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
pagina 3 di 6 Va pertanto emessa la richiesta pronunzia non definitiva con riguardo alla domanda di separazione con contestuale rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per il proseguo del giudizio limitatamente alla domanda di divorzio.
Dal momento che non vi sono figli minori né figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e non sono state avanzate richieste per il riconoscimento dell'assegno ex art. 156
c.c., avendo all'opposto le parti dichiarato di avere adeguati redditi propri, il collegio si limita a prendere atto delle condizioni dalla medesime concordate.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo con sentenza non definitiva:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a BAGNO DI Parte_1
ROMAGNA (FC) il 02/10/1959, e , nata a Controparte_1
CUBA il 02/09/1971, unitisi in matrimonio in l'Avana – Cuba e trascritto nel Comune di
Bagno di Romagna;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bagno di Romagna di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1997 Atto n. 3 Parte 2);
3. prende atto delle condizioni concordate dalle parti;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5. compensa interamente tra le parti lese spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 4 di 6 N. R.G. 2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2024 promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 52 47021 SAN PIERO IN
BAGNO
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. ALDINI GIULIA, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in V. MA. N. 5 47522 CESENA
RESISTENTE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza non definitiva emanata da questo Collegio in pari data rilevato che il giudizio deve proseguire per la domanda relativa allo scioglimento del matrimonio
pagina 5 di 6
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo del G.I. dott.ssa Alessandra Medi e fissa per la comparizione delle parti innanzi al predetto Giudice l'udienza del 3.02.2026 ore 9.00
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
residente in [...] con C.F._1
il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...]
Valgimigli n. 30, con il patrocinio dell'avv. ALDINI GIULIA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte del 20.5.2025 precisavano le seguenti conclusioni congiunte:
''1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. Dichiarare che i coniugi vivranno separati e che ciascuno potrà fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno
pagina 1 di 6 senza interferire nella vita privata dell'altro;
3. Disporre che nella casa familiare di proprietà esclusiva del sig. venga assegnata a quest'ultimo che continuerà ad abitarla, Parte_1
mentre la IG.ra lascerà la casa coniugale entro un mese dalla sottoscrizione del CP_1
presente accordo. In ragione della difficoltà che la sig.ra potrà incontrare nel CP_1
reperire una nuova abitazione in cui spostare la sua nuova residenza, il sig. accorda alla Pt_1
predetta un tempo massimo di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, affinché la stessa formalizzi il trasferimento di residenza.
4. Stabilire che la IG.ra asporti dalla CP_1
casa familiare i suoi effetti personali entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo potendoli depositare presso il garage/ magazzino della casa coniugale, in cui sono custoditi anche gli oggetti del suo vecchio negozio che preleverà entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
5. Stabilire che, entro lo stesso termine di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, la signora collochi al di fuori del garage magazzino, la sua CP_1
autovettura Renault Clio.
6. Stabilire che il IG. consenta l'accesso al garage/magazzino Pt_1
alla sig.ra che ne darà preavviso almeno una settimana prima, per poter prelevare CP_1
quanto ivi depositato.
7. Stabilire che il mancato rispetto del predetto termine di 12 mesi, comporterà la decadenza dell'accordo limitatamente ai punti 4-5 e conseguentemente autorizzerà IG. a prendere possesso di quanto contenuto nel garage/ Parte_1
magazzino, ivi compresa l'autovettura Renault Clio. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, posto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunziano, l'uno verso l'altra e viceversa, a qualsiasi mantenimento;
9. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51,
2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale. 10. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
11. Dichiarare le spese compensate tra le parti.''
pagina 2 di 6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/09/2024 chiedeva pronunziare la Parte_1
separazione giudiziale e divorzio da con la quale Controparte_1 si era unito in matrimonio il 14.2.1997 in l'Avana-Cuba, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagno di Romagna (Anno 1997, Atto n. 3, parte 2). Rappresentava che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il matrimonio dopo un breve periodo sereno era entrato in crisi, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, a causa dei comportamenti della signora in violazione degli obblighi coniugali dell'assistenza morale e materiale, della CP_1 collaborazione nell'interesse della famiglia, della coabitazione nonchè dell'obbligo di fedeltà.
Con comparsa di costituzione del 2.
1.2025 si costituiva Controparte_1
e con memoria del 3.1.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo
[...]
alle condizioni sopra trascritte.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale. L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Dal momento che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia e che, non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparazione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n° 898/1970 nonché attestazione del passaggio in giudicato della presente sentenza. Nel medesimo frangente le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
pagina 3 di 6 Va pertanto emessa la richiesta pronunzia non definitiva con riguardo alla domanda di separazione con contestuale rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per il proseguo del giudizio limitatamente alla domanda di divorzio.
Dal momento che non vi sono figli minori né figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e non sono state avanzate richieste per il riconoscimento dell'assegno ex art. 156
c.c., avendo all'opposto le parti dichiarato di avere adeguati redditi propri, il collegio si limita a prendere atto delle condizioni dalla medesime concordate.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo con sentenza non definitiva:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a BAGNO DI Parte_1
ROMAGNA (FC) il 02/10/1959, e , nata a Controparte_1
CUBA il 02/09/1971, unitisi in matrimonio in l'Avana – Cuba e trascritto nel Comune di
Bagno di Romagna;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bagno di Romagna di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1997 Atto n. 3 Parte 2);
3. prende atto delle condizioni concordate dalle parti;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5. compensa interamente tra le parti lese spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 4 di 6 N. R.G. 2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2024 promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 52 47021 SAN PIERO IN
BAGNO
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. ALDINI GIULIA, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in V. MA. N. 5 47522 CESENA
RESISTENTE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza non definitiva emanata da questo Collegio in pari data rilevato che il giudizio deve proseguire per la domanda relativa allo scioglimento del matrimonio
pagina 5 di 6
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo del G.I. dott.ssa Alessandra Medi e fissa per la comparizione delle parti innanzi al predetto Giudice l'udienza del 3.02.2026 ore 9.00
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 6 di 6