Sentenza breve 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza breve 02/05/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00508/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2026, proposto dalla Euro.F.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Marco Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento del Direttore della Sede di Frosinone n. 330090133574 del 23 gennaio 2026, comunicato via PEC il 26 gennaio 2026, di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo 1° dicembre 2025- 22 febbraio 2026 (pari a n. 11 settimane) per massimo n. 23 lavoratori occupati presso lo stabilimento di GN (FR);
- del provvedimento del Direttore della Sede di Frosinone n. 330090133573 del 23 gennaio 2026, comunicato via PEC in data 26 gennaio 2026, di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo 1° dicembre 2025-22 febbraio 2026 (pari a n. 11 settimane) per massimo n. 25 lavoratori occupati presso lo stabilimento di SG (FR);
- degli atti istruttori presupposti e di tutti gli atti comunque connessi o coordinati ai predetti provvedimenti, anteriori e conseguenti, per effetto dei quali l'INPS ha ritenuto che nel caso di specie non sussistessero i presupposti per la concessione della CIG Ordinaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’INPS;
Vista la produzione in giudizio della ricorrente del 27 aprile 2026;
Vista la dichiarazione, resa a verbale, con la quale parte ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, alla luce del contenuto della summenzionata produzione;
Visto l'art. 34, comma 5 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. MA IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato, previa sospensiva, i provvedimenti con cui l’INPS ha negato la concessione della cassa integrazione ordinaria (di seguito anche “CIGO”);
- l’INPS si è costituita in resistenza al ricorso e, con memoria, ne ha sostenuto l’infondatezza;
- in vista dell’udienza camerale fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta a corredo del ricorso, la ricorrente ha depositato documentazione comprovante l’annullamento in autotutela degli atti impugnati;
- all’udienza camerale del 28 aprile 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta a corredo del gravame: i) è stato udito il legale della ricorrente, il quale ha chiesto la pronuncia di declaratoria della cessata materia del contendere, avendo confermato che l’INPS ha proceduto all’annullamento in autotutela di entrambi i provvedimenti impugnati, come si evince da deposito documentale del 27 aprile 2026, e ha insistito per la condanna alle spese dell’Amministrazione; ii) è stato dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito ai sensi dell’art. 60 del cod.proc.amm.; indi la causa è stata assunta in decisione;
Rilevato che sussistono i presupposti per l'adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell’istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale);
Considerato che:
- l’esame della documentazione successivamente prodotta dalla ricorrente in giudizio, alla luce di quanto confermato dal suo legale all’odierna udienza, induce a ritenere che la pretesa azionata col ricorso abbia trovato, pur dopo la sua proposizione, piena soddisfazione;
- difatti, l’annullamento degli atti impugnati è stato disposto con la seguente motivazione “ a seguito di ricorso amministrativo presentato dalla Società in data 24/02/2026, con il quale sono stati prodotti nuovi elementi probatori e chiarimenti tecnici in ordine alle modalità produttive e alla consistenza del portafoglio ordini; rilevato che la documentazione integrativa ha dimostrato analiticamente una contrazione del fatturato globale nel IV trimestre 2025 pari al 30,2%, con una flessione specifica nel settore Automotive del 53,5%; considerato che le attività di industrializzazione e omologazione precedentemente ritenute "scelte gestionali" sono risultate essere attività marginali e propedeutiche alla ripresa, svolte in regime di "Just in Time" e condizionate dai programmi settimanali dei committenti, configurando pertanto l'evento come involontario e non evitabile… ”; in tal modo, l’Amministrazione ha riconosciuto e posto a base dell’annullamento di autotutela il riconoscimento, in sede di riesame degli atti impugnati, della sussistenza dei presupposti per l’accesso, da parte della ricorrente, alla CIGO;
- “ la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché – come nella fattispecie in discorso NDR - la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite. Invero, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che invece si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere ” (cfr. ex multis , T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, n. 204/2023 e in senso analogo Cons. St., III, n. 383/2018; id., IV, n. 3638/2017);
- non resta, allora, che dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti;
Considerato, quanto alla regolazione delle spese di lite, che l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale giustifica la loro imputazione a carico dell’INPS;
Rilevato, infatti, che se non fosse intervenuto il ritiro in autotutela dei provvedimenti impugnati, il gravame sarebbe stato senz’altro accolto in quanto: i) il contenuto delle relazioni trasmesse dalla ricorrente all’INPS ha messo in luce che la stessa aveva assolto in modo adeguato all’onere della prova e dell’allegazione dei presupposti necessari per l’accesso alla CIGO; ii) i provvedimenti di diniego sono quindi da ritenersi afflitti da carenze motivazionali, in relazione all’incongruità dell’ iter logico seguito per addivenire alle determinazioni avversate, nonché da vizi d’istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese legali, liquidate in complessivi 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
MA IS, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| MA IS | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO