TAR Latina, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 491
TAR
Decreto presidenziale 27 aprile 2026
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TAR
Sentenza 29 aprile 2026
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CS
Decreto presidenziale 2 maggio 2026
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CS
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errore nella qualificazione giuridica del vizio - violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 445/2000

    Il Tribunale ritiene che l'indicazione delle generalità dell'autenticatore anziché del sottoscrittore non possa essere degradata a mera irregolarità, ma determini l'invalidità dell'autenticazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 21 D.P.R. n. 445/2000 (profilo rafforzativo)

    Il Tribunale ritiene che il rispetto delle forme richieste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000 sia un presupposto imprescindibile per una valida autenticazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità, favor partecipationis e strumentalità delle forme

    Il Tribunale afferma che l'esclusione della lista è inevitabile qualora essa difetti di un elemento essenziale, come la valida dichiarazione di accettazione delle candidature.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti e illogicità manifesta

    Il Tribunale rileva che è incontestato che l'autenticazione rechi i dati dell'autenticatore anziché quelli del candidato sottoscrittore.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell’art. 21 D.P.R. 445/2000: avvenuto rispetto della procedura prevista dalla norma

    Il Tribunale ritiene pertinente la sentenza richiamata dalla Commissione, sottolineando che le formalità dell'autenticazione sono dirette a garantire la certezza della provenienza della presentazione della lista e dell'accettazione della candidatura. La sentenza invocata dai ricorrenti è considerata non dirimente perché relativa a un caso diverso.

  • Rigettato
    Irrilevanza della non contestualità temporale tra sottoscrizione e autenticazione

    Il Tribunale afferma che l'art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000 prescrive che il pubblico ufficiale attesti che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, pertanto l'autenticazione di una sottoscrizione apposta in un momento antecedente è difforme dallo schema legale.

  • Rigettato
    Compromissione del diritto di elettorato passivo a causa dell'errore del pubblico ufficiale

    Il Tribunale ritiene irrilevante a chi sia imputabile l'errore, poiché questo si traduce in una insanabile invalidità della presentazione della lista, che ne determina l'esclusione. Il rispetto delle condizioni legali per la candidatura non lede il diritto di voto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 491
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 491
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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