Decreto presidenziale 27 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
Decreto presidenziale 2 maggio 2026
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2026, proposto da
IA Di PR, DO IA, NA LL, EO OV, RA AP, EA ZO, AN AT, NN D'AQ, ER EL CO, IR TT, AR LI, ER CO, CA OR, CA TI, AN IA, VA Santopietro, EL BI, NA RA, rappresentati e difesi dall'avvocato VA Santopietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontecorvo, non costituita in giudizio;
nei confronti
SE TO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Verbale n. 127 del 25.04.2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontecorvo, con il quale è stata disposta la ricusazione della candidatura alla carica di Sindaco del Sig. IA Di PR e della relativa lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale, contraddistinta dal contrassegno: “Contrassegno circolare, la parte superiore reca la silhouette del centrocittà su fondo blu con scritta la vera alternativa in maiuscolo, bianco su due righe. Al centro il ponte in bianco a tre archi in blu con due bande: verde e rosso su fondo bianco e sotto la scritta DI RE in blu su una base rossa con scritta SINDACO in bianco” per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 del Comune di Pontecorvo;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa LA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 27 aprile 2026, è chiesto l’annullamento del verbale n. 127 del 25 aprile 2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontecorvo, con il quale è stata disposta la ricusazione della candidatura alla carica di Sindaco dello stesso Comune del Sig. IA Di PR e della relativa lista di candidati al Consiglio Comunale per le elezioni.
2. I ricorrenti (IA Di PR in qualità, come detto, di candidato sindaco, DO IA quale presentatore della lista in questione, e gli altri quali candidati alla carica di consigliere comunale) espongono che:
- in data 25 aprile 2026, alle ore 10:30, veniva presentata, presso la Segreteria del Comune di Pontecorvo, una lista per le elezioni del 24 e 25 maggio, mediante apposito modulo, corredato dagli allegati prescritti, tra i quali il modulo di candidatura del Sig. IA Di PR alla carica di Sindaco, i moduli di accettazione della candidatura dei candidati al Consiglio Comunale nonché i certificati elettorali di tutti i candidati, sindaco e consiglieri, oltre che dei presentatori;
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura erano sottoscritte da ciascun candidato e redatte su modello conforme a quello ministeriale, recante i dati anagrafici del candidato (parte dichiarativa), la sottoscrizione autografa di ciascun candidato nonché una sezione finale relativa all’autenticazione della sottoscrizione del candidato, in guisa da consentire l’individuazione del soggetto dichiarante (il candidato), della sottoscrizione apposta dal medesimo, nonché dell’intervento del pubblico ufficiale, che ha apposto la propria firma in calce alla sezione destinata all’autenticazione.
3. Non di meno, tramite il provvedimento impugnato la Sottocommissione elettorale, alla quale la lista era stata tempestivamente tramessa, ha disposto, all’unanimità, la « ricusazione della candidatura alla carica di Sindaco di IA di PR (….) e della relativa lista dei candidati a consigliere comunale », ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000, in quanto « la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e quelle di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale non sono corredate da valida autenticazione della firma del candidato; in particolare, nella parte riservata all’autenticazione della firma del candidato l’autenticatore certifica “..che è vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal Sig. DO IA…”, il quale corrisponde al medesimo pubblico ufficiale che ha proceduto all’autenticazione (….); peraltro la data in cui i candidati hanno firmato la dichiarazione di accettazione della candidatura (tranne che per il candidato a sindaco Sig. IA Di PR e per il candidato a consigliere Comunale Sig. NN D’AQ) è anteriore alla data dell’autenticazione », ravvisando, in relazione agli indicati profili, l’incertezza del fatto « essenziale, ai fini della candidatura, che la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di accettazione provenga proprio dalla persona in essa generalizzata ».
4. Con il ricorso all’esame, proposto ai sensi dell’art. 129 del c.p.a., i ricorrenti hanno quindi chiesto l’annullamento di tale provvedimento, lamentandone l’illegittimità sotto i seguenti profili:
I) « errore nella qualificazione giuridica del vizio - violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 445/2000 - violazione dei principi di strumentalità delle forme, ragionevolezza e conservazione degli atti - travisamento del contenuto dei moduli - erronea qualificazione dell’irregolarità come mancanza di autenticazione » in quanto l’autenticazione riguarderebbe, senza dubbio, la firma estesa al di sopra della dichiarazione di autenticazione stessa, dovendosi quindi ritenere certamente riconducibile al sottoscrittore del singolo modulo di accettazione della candidatura; pertanto l’indicazione dei dati dell’autenticatore nello spazio riservato ai dati del sottoscrittore, anziché dei dati di quest’ultimo, costituirebbe una mera anomalia non rilevante e non idonea a supportare la disposta esclusione;
II – « violazione dell’art. 21 D.P.R. n. 445/2000 (profilo rafforzativo del motivo precedente) », la norma posta dalla Commissione a fondamento della ricusazione non imporrebbe, peraltro, delle formalità dell’autenticazione fini a sé stesse, mirando piuttosto a far sì che quest’ultima assolva alla propria funzione, e tale scopo sarebbe stato, comunque, nella specie raggiunto, stante l’evidenza che la stessa si riferisca al sottoscrittore e non al pubblico ufficiale autenticatore;
III – « violazione del principio di proporzionalità, favor partecipationis e strumentalità delle forme »; la ricusazione della lista sarebbe la misura più grave tra quelle previste nell’ambito del procedimento elettorale; la stessa potrebbe, quindi, essere disposta solo al ricorrere di vizi sostanziali, per quanto detto non ricorrenti nel caso di specie;
IV – « travisamento dei fatti e illogicità manifesta », in quanto dalla lettura complessiva del modulo sarebbe evidente l’insussistenza di alcuna incertezza circa l’identità del sottoscrittore, attesa la presenza di tutti gli elementi dell’autenticazione (dichiarazione nominativamente riferita al candidato, presenza della sottoscrizione di quest’ultimo, autenticazione espressamente riferita alla firma apposta alla “sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura”, attestazione dell’apposizione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale);
V – « erronea applicazione dell’art. 21 D.P.R. 445/2000: avvenuto rispetto della procedura prevista dalla norma - Applicabilità diretta di Cons. Stato, Sez. III, n. 2941/2019 — inconferenza della sentenza Cons. Stato n. 4210/2023 richiamata nel verbale »; la sentenza indicata dalla Commissione a supporto della disposta esclusione non sarebbe pertinente al caso di specie; altra giurisprudenza maggiormente attinente alla fattispecie (Cons. di Stato, sez. III, 7 maggio 2019 n. 2941) avrebbe, invece, affermato la possibilità di ritenere certa la identificazione del dichiarante anche nel caso in cui le relative generalità non siano state ripetute dall’autenticatore nella dichiarazione, in quanto già compiutamente indicate nella sopra estesa dichiarazione di accettazione;
VI – « irrilevanza della non contestualità temporale tra sottoscrizione e autenticazione - erronea attribuzione di rilievo invalidante alla discrasia cronologica — violazione dell’art. 21 D.P.R. n. 445/2000 — violazione dei principi di strumentalità delle forme, ragionevolezza e favor partecipationis » in quanto la non contestualità della sottoscrizione rispetto all’autenticazione non potrebbe inficiare quest’ultima, non essendo richiesta dalla norma di legge.
4.1. I ricorrenti hanno, infine, spiegato un « motivo subordinato » con il quale hanno evidenziato che, in ragione dell’esclusiva imputabilità dell’errore al pubblico ufficiale autenticatore, la misura espulsiva adottata si manifesterebbe priva del requisito della proporzionalità, traducendosi quest’ultima in una grave compromissione del diritto di elettorato passivo.
5. Con decreto n. 60 del 27 aprile 2026 è stata fissata, per la discussione del ricorso, la pubblica udienza del 29 aprile 2026, ore 11,30.
6. La Prefettura di Frosinone si è costituita in giudizio con atto di mera forma depositato, unitamente a documentazione, alle ore 11,32 del 29 aprile 2026; la Sottocommissione Elettorale di Pontecorvo ha parimenti depositato, nella stessa data, documentazione e relazione esplicativa.
7. All’esito della discussione, tenutasi nell’udienza indicata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. I motivi di censura veicolati avverso il provvedimento impugnato non sono fondati e non possono pertanto essere accolti, per le ragioni di seguito esposte.
8.1. Gli stessi vengono esaminati congiuntamente tra loro, sia in quanto strettamente interdipendenti, sia in ragione delle esigenze di sintesi redazionale imposte dall’art. 129 comma 6 c.p.a. (« Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie »).
9. Il provvedimento impugnato si fonda, come rilevato al superiore punto 3, sull’invalidità dell’autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati, desunta dal fatto che nel testo della stessa il pubblico ufficiale ha riportato i propri dati anagrafici, anziché quelli dei sottoscrittori, e dal fatto che la quasi totalità delle sottoscrizioni è stata apposta in data anteriore a quella dell’autenticazione della medesima.
9.1. L’art. 32, comma 9, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) prescrive, tra l’altro, al n. 2), che unitamente alla lista dei candidati deve essere presentata « la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura ».
9.2. L’art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000, norma applicabile all’autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale, dispone, nella parte di interesse ai fini in esame, che «l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio ».
9.3. Secondo costante ed unanime affermazione della giurisprudenza « le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t. u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione. Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione. L'autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature - prevista dall'articolo 32, comma 9, n. 2 del TU n. 570/1960 - è indefettibile requisito prescritto ad substantiam e non integrabile aliunde, funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime. La mancanza o la irritualità di detto elemento essenziale della fattispecie determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature » (TAR Calabria, sez. I, 2 maggio 2025, n. 787, confermata in appello dalla sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 3828 del 5 maggio 2025 n. 3818; in termini, tra le più recenti, anche Consiglio di Stato sez. V, 6 novembre 2025 n. 8650).
9.4. L’autenticazione della sottoscrizione deve, quindi, essere redatta nel pieno e rigoroso rispetto di tutte le forme prescritte dalla disposizione citata, non potendo queste ultime essere relegate a mere formalità superabili anche facendo ricorso a strumenti differenti, dovendosi invece considerare elementi costitutivi della fattispecie, indispensabili affinché l’autenticazione possa dispiegare i propri effetti, ciò che non può quindi verificarsi allorché la stessa sia redatta in modo differente rispetto allo schema legale tipico.
9.4.1. In altre parole, le formalità in questione sono dirette a conferire certezza alla piena riferibilità della sottoscrizione al soggetto che l’ha apposta, così che, laddove le stesse non risultino correttamente dispiegate, la sottoscrizione non può dirsi autenticata.
9.4.2. Ed infatti, come pure affermato dalla giurisprudenza, « ciascuno degli elementi previsti dall’art. 21, comma 2, citato – l'apposizione del timbro d'ufficio, l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione e di accertamento dell'identità del sottoscrittore, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale autenticante, l'attestazione secondo cui la sottoscrizione è stata apposta in presenza dell'autenticante – costituisce elemento essenziale della procedura di autenticazione (cfr. da ultimo, C.g.a., del 30 maggio 2024, n. 390; Cons. Stato, n.4210 del 2023, cit.; Sez. III, n. 3022/2019; Sez V, n. 2490/ 2015; Sez. III, n. 2941/2019) » (TAR Calabria, sent. n. 787/2025 cit.).
9.5. Nel caso di specie, di seguito alla sottoscrizione dei singoli candidati, è stata pacificamente redatta – per ciascuno di essi – una autenticazione nella quale il pubblico ufficiale autenticatore ha riportato i propri dati anagrafici ed identificativi, anziché quelli del sottoscrittore, così che lo stesso ha autenticato, di fatto, la propria sottoscrizione e non già quella del soggetto candidato.
9.6. Benché si tratti, evidentemente, di un errore materiale, lo stesso è certamente tale da inficiare completamente l’autenticazione, rendendola invalida in quanto del tutto inidonea a conferire la necessaria certezza dell’apposizione della sottoscrizione sul modulo da parte del candidato che risulta ivi indicato.
9.7. La stessa – nella quasi totalità dei casi (con l’eccezione di sole due dichiarazioni, quella riguardante il candidato sindaco e il candidato consigliere NN D’AQ) – è, inoltre, affetta anche da un ulteriore profilo di difformità dallo schema legale, parimenti indicato dalla Commissione nella motivazione del provvedimento e di per sé sufficiente a determinare l’invalidità dell’autentica, riguardante l’apposizione della sottoscrizione del candidato in data anteriore a quella dell’autentica stessa, con la conseguenza che la sottoscrizione non può ritemersi apposta in presenza del pubblico ufficiale come prescritto dall’art. 21, comma 2, del più volte citato d.P.R. 445/2000.
9.8. La mancanza di una valida autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati ha, quindi, determinato la carenza di un elemento essenziale della presentazione della lista, con inevitabile esclusione della stessa dal procedimento elettorale.
10. Alla luce dei superiori rilievi i motivi di ricorso si rivelano infondati in quanto:
- l’indicazione delle generalità dell’autenticatore anziché del sottoscrittore non può essere degradata a mera irregolarità dell’autenticazione, determinandone l’invalidità e quindi l’inefficacia; il rispetto delle forme richieste dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000 è, infatti, un imprescindibile presupposto per la configurabilità di una valida autenticazione in mancanza della quale l’accettazione della candidatura risulta carente di un elemento essenziale (motivi I e II);
- nessuna violazione del principio di proporzionalità può essere invocata, essendo l’esclusione della lista inevitabile allorché la stessa difetti di un elemento essenziale, quale deve ritenersi la valida dichiarazione di accettazione delle candidature a sindaco e consigliere comunale (III motivo);
- alcun travisamento dei fatti può essere imputato alla Sottocommissione di Pontecorvo, essendo peraltro incontestato e pacifico che l’autenticazione rechi i dati dell’autenticatore anziché quelli del candidato sottoscrittore (IV motivo);
- la citazione della sentenza del Consiglio di Stato 26 aprile 2023 n. 4210 nel provvedimento appare affatto pertinente al caso di specie; peraltro il Collegio condivide pienamente quanto ivi affermato con riferimento alla res controversa (« in materia di presentazione delle liste elettorali vige il principio secondo il quale l’autenticazione in parola deve essere redatta nel pieno e completo rispetto delle formalità sancite dal richiamato art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, trattandosi di modalità dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza della provenienza della presentazione della lista e, nel caso di specie, dell’accettazione della candidatura »), con richiamo, inoltre, a numerosi recenti precedenti conformi; non può, invece, attribuirsi valore dirimente al precedente invocato da parte ricorrente (Cons. di Stato, sez. III, 7 maggio 2019 n. 2941) in quanto riferito a un caso solo in parte analogo a quello di specie, in cui la contestazione verteva esclusivamente sulla mancata indicazione dei dati del sottoscrittore nella parte del modulo riferita all’autenticazione e non anche, come nella fattispecie in esame, sulla apposizione della sottoscrizione in data antecedente all’autenticazione (motivo V);
- l’art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2020, prescrive che il pubblico ufficiale « attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza »; deve, quindi, ritenersi difforme dallo schema legale tipico, con quanto ne consegue in termini di validità e di effetti, l’autenticazione di una sottoscrizione apposta in un momento antecedente; correttamente quindi la Commissione ha altresì rilevato tale ulteriore (e di per sé dirimente) vizio dell’autenticazione (motivo VI);
- è, infine, irrilevante a quale soggetto sia imputabile «l’errore contestato», traducendosi lo stesso, in ogni caso, in una insanabile invalidità della presentazione della lista, che ne determina, per quanto sopra diffusamente argomentato, l’esclusione dal procedimento elettorale; né può ritenersi che il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge per la candidatura possa comportare un vulnus al diritto di voto (in termini, Cons. di Stato, n. 3818/2025 sopra citata), (motivo “subordinato”).
11. Alla luce dei superiori rilievi il ricorso deve essere respinto, non potendosi le censure con lo stesso veicolate avverso il provvedimento impugnato ritenere fondate.
12. Sussistono non di meno, in ragione della particolarità della vicenda e della costituzione meramente formale dell’Amministrazione, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT LA, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
LA TR, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LA TR | AT LA |
IL SEGRETARIO