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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 813/24 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
MARINI del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Fabrizio DI DONATO del foro di Firenze ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 857/24 del 25 luglio 2024 in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e l'11 gennaio 1981 ponendo a carico del primo, a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
1 divorzile, l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge la somma di € 800,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono state poste a carico del Pt_1
1.2. Ai fini della ricostruzione delle varie prospettazioni sostenute dalle parti nella sentenza di primo grado è stato dato atto che:
- secondo il l'ex coniuge non ha diritto all'assegno divorzile avendo rinunziato dapprima Pt_1 all'attività di avvocato presso l'avviato studio professionale del padre e successivamente a prestare altri lavori prima di trovare un'occupazione presso la Provincia di Teramo.
-nella valutazione dei fatti deve inoltre tenersi conto che in sede di divisione della comunione, alla
è stata corrisposta la somma di € 200.000,00; CP_1
-la resistente ha invece fornito una rappresentazione dei fatti diametralmente opposta avendo in particolare evidenziato di essersi da sempre occupata della famiglia ed in particolare della crescita dell'unica figlia , nata nel giugno 1981, non solo maggiorenne, ma anche economicamente Per_1 autosufficiente, di aver rifiutato altre proposte di lavoro in quanto occupata presso la Provincia di
Teramo, di avere una capacità reddituale sensibilmente inferiore rispetto a quella della controparte che, pur essendo stato collocato in pensione, ha continuato a svolgere privatamente la professione di medica (ed al riguardo è divenuto anche titolare del Centro di Flebologia Columbus);
1.3. Queste, in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione:
- sullo status non vi è stata contestazione avendo ciascuna delle parti pienamente aderito alla domanda di divorzio;
- con riguardo invece al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, si è fatto ampio riferimento all'intervenuto mutamento, nel 2018, dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha abbandonato la tesi della conservazione dell'identico tenore di vita per operare il riconoscimento di una triplice finalità all'assegno di divorzio ovvero assistenziale, perequativa e compensativa;
- i principi di diritto enunciati dalla S.C. sono stati trasfusi all'interno della fattispecie così comportando la delibazione favorevole circa la debenza da parte del dell'assegno divorzile;
Pt_1
- in questo senso, si è fatto riferimento ad una serie di circostanze emerse nel corso del giudizio ovvero la durata del matrimonio (pari a 33 anni); la scelta condivisa con il coniuge della di CP_1 dedicarsi alla famiglia così decidendo di non proseguire l'attività libero professionale di avvocato;
l'incidenza di tale decisione sulle soluzioni lavorative circoscritte ad occupazioni impiegatizie sino all'assunzione presso la Provincia di Teramo;
l'ulteriore difficoltà all'inserimento nel mondo lavoro sia per l'età avanzata che per le precarie condizioni di salute;
la di contro dedizione del al Pt_1
2 proprio lavoro di medico proseguita anche dopo il collocamento in pensione attraverso un'attività professionale privata che ha comportato il conseguimento di una capacità reddituale ritenuta senza dubbio superiore rispetto a quella invece risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi (pari a circa
€ 39.989,99 per l'anno 2021 ed a € 24.785,00 per il 2022);
- ulteriori elementi sintomatici di un tenore di vita ben più elevato sono stati individuati nella disponibilità di quattro vetture, due moto di grossa cilindrata nonché di orologi di pregio;
- è stata pertanto accertata l'esistenza di un divario reddituale tra le parti a cui deve aggiungersi l'oggettiva impossibilità, al momento per la (che ha raggiunto la soglia dei 72 anni) di CP_1 poter migliorare la propria condizione economica;
- per tale ragione, l'ammontare dell'assegno divorzile è stato quantificato nella misura di € 800,00 mensili quindi esattamente pari a quanto già riconosciuto alla donna in sede di separazione;
1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata dal mediante Pt_1
l'articolazione di tre motivi che, a bene vedere, hanno riguardato essenzialmente (e non sarebbe potuto neppure essere diversamente) il tema della debenza e della quantificazione dell'assegno divorzile.
E così, con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione di alcuni elementi comunque emersi nel corso del giudizio quali il fatto che l'unica entrata certa è rappresentata dalla pensione e che in ragione dell'avanzare dell'età non è più nella condizione di poter proseguire nello svolgimento della sua professione di medico e comunque proprio ai fini della verifica della sua capacità reddituale devono essere presi in considerazioni alcuni elementi ulteriori ( prossima fine del rapporto di collaborazione con una clinica privata, l'esito negativo di un contenzioso, tutti aspetti sui quali chiaramente meglio si dirà nel prosieguo) tra cui il fatto che alla ex moglie è stata liquidata, all'esito della definizione in via transattiva della controversia sulla divisione della comunione, la somma cospicua di € 200.000.
Con il secondo motivo, il ha contestato invece l'errata applicazione dei principi, peraltro Pt_1 largamente condivisi in ambito giurisprudenziale, sul riparto dell'onere della prova assumendo che il vulnus della sentenza di primo grado deve ravvisarsi nell'aver sostanzialmente operato una inversione della regola probatoria in quanto avrebbe dovuto essere l'ex coniuge a fornire la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'ultima censura si è appuntata sulla mancata ammissione delle prove orali articolate nel corso del giudizio di prime cure e reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni.
La ha resistito all'impugnazione deducendo come essa abbia riproposto una serie di CP_1 questioni peraltro già compiutamente esaminate dal Tribunale così insistendo per il suo rigetto.
3 Anche il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Il giudizio di appello (introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lvo 149/2022) è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo
(peraltro integralmente telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 giugno 2025 le parti hanno discusso la causa mediante il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc e così la stessa, ai sensi dell'art. 473 bis.34 cpc, è stata trattenuta in decisione.
2.Va preliminarmente rilevato che nessuna delle odierne parti in causa, benchè espressamente richiesto giusta decreto del Presidente di Sezione del 1 ottobre 2024, ha provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 12 cpc.
Si tratta, a questo punto di stabilire le possibili conseguenze derivanti da tale omissione.
Cercando allora di operare una lettura della norma che contemperi la ratio perseguita ed i principi di ordine generale soprattutto per quanto concerne il riparto dell'onere della prova è possibile affermare che:
- Certamente nella controversia in esame, poiché l'essenza del thema decidendum riguarda il riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile (e quindi trattasi di CP_1 contributo economico) le parti avrebbero dovuto provvedere al deposito quanto meno delle ultime dichiarazioni dei redditi (lettera a) nonché degli estratti conto (lettera c);
- La norma, ad onor del vero, non prevede alcuna espressa sanzione nell'ipotesi (verificatasi nella fattispecie) di mancata produzione di tale documentazione ed ancora di più allorquando tale omissione è commessa nonostante la sollecitazione del giudice;
- Va da sé pertanto che non si debba procedere alla reiterazione dell'invito al deposito e di conseguenza la controversia deve essere decisa allo stato degli atti;
- La condotta assunta dalle parti può essere chiaramente valutata secondo il principio di portata generale previsto dall'art. 116 comma 2° cpc;
- Resta, in ultimo, da stabilire se (soprattutto allorquando tale omissione si è verificata in appello) le conseguenze (anche in ordine alla valutazione dei fatti) debba farsi ricadere direttamente sull'appellante oppure sulla parte che di contro avrebbe dovuto provare la fondatezza della pretesa economica e quindi nel caso di specie la CP_1
- Tra le due opzioni interpretative, deve essere preferita certamente la prima;
in altri termini, e per le stesse caratteristiche del processo di appello (tanto da doversi escludere che possa trattarsi di un nuovo giudizio, bensì di una revisione a critica vincolata di alcuni aspetti della
4 decisione di primo grado) la mancata produzione di tale documentazione idonea ad incidere sulla domanda di assegno divorzile già riconosciuta fondata in prime cure deve riverberare conseguenze sulla parte che quella pronunzia ha inteso censurare attraverso la proposizione del gravame;
3.1. Tanto premesso, venendo subito al merito deve osservarsi quanto segue.
L'essenza del perimetro del thema decidendum è, come già a più riprese accennato, la fondatezza innanzitutto in punto di an e comunque anche sul versante del quantum, della domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1
Dalla motivazione della sentenza di primo grado (i cui passaggi salienti sono stati tratteggiati al superiore capo 1.3.), può affermarsi agevolmente che le principali argomentazioni a cui il Tribunale di Teramo ha ancorato la propria decisione ruotano essenzialmente sulla durata del matrimonio, sulla scelta, ritenuta concordata dall'allora coniugi, di riservare alla la cura e la gestione della CP_1 famiglia e soprattutto dell'unica figlia all'epoca ancora minorenne, dall'esistenza di un divario reddituale che comunque deve considerarsi derivante da tale decisione, dall'obiettiva difficoltà al tempo del divorzio per la odierna appellata di poter trovare una migliore soluzione lavorativa e quindi migliorare la propria condizione.
Tale impianto motivazionale è stato censurato dal con i primi due motivi che, in quanto Pt_1 strettamente connessi fra loro, devono essere scrutinati partitamente.
Soltanto all'esito sarà possibile svolgere qualche cenno sull'ultima doglianza che ha riguardato la mancata ammissione delle prove orali.
3.2. I primi due motivi hanno riguardato, in estrema sintesi, l'errata valutazione degli elementi probatori e l'applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S.C. in tema di assegno divorzile.
Iniziando dal profilo in diritto, si tratta sinteticamente di tratteggiare i principi oramai granitici enunciati dalla giurisprudenza a partire dalla decisione a Sezioni Unite del 2018 n. 18288.
Tale pronunzia ha infatti inaugurato un nuovo filone interpretativo così superando la vecchia impostazione ancorata principalmente al rispetto del principio della conservazione dello stesso tenore di vita, tant'è vero che anche la produzione giurisprudenziale successiva ha stabilito che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, postula
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia
5 sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr Cass Civ, Sez I, 19.6.2023 n. 17505).
In altri termini, così correttamente interpretando la ratio di tale posizione ermeneutica, occorre soprattutto nell'ottica della finalità perequativa e compensativa, svolgere “ un'indagine sulle ragioni
e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr Cass Civ, sez
I, 5.5.2023 n. 11832).
Ancora più di recente, la S.C. ha chiarito che “In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”
(cfr Cass Civ, Sez I, 13.12.2024 n. 32354).
3.3.Quindi, i principi codificati dalla giurisprudenza devono essere calati all'interno della vicenda che ci occupa e valutati alla luce delle risultanze istruttorie.
Alcune circostanze devono ritenersi incontestate e comunque adeguatamente provate dalla documentazione prodotta e pertanto è possibile affermare che:
- Il ha svolto in costanza di matrimonio la professione di medico;
Pt_1
- Tale attività è certamente proseguita anche dopo il suo pensionamento avendo egli costituito, unitamente ad altri due professionisti nel 2008, il Centro Flebologia Columbus con durata decennale e rinnovo per pari tempo in difetto di manifestazione contraria;
- La invece, ha conseguito la laurea in giurisprudenza, tuttavia non ha di fatto mai CP_1 esercitato l'attività di avvocato all'interno dello studio legale di famiglia ed ha svolto altri lavori tra cui certamente quello presso la Provincia di Teramo;
- Gli ex coniugi, successivamente alla separazione, hanno definito anche le ulteriori questioni patrimoniali addivenendo alla divisione della comunione;
in quest'ambito, va inserito l'accordo transattivo in forza del quale l'immobile, adibito a casa coniugale, è stato assegnato al revia corresponsione alla della somma di € 200.000,00 corrispondente Pt_1 CP_1 alla sua quota parte;
6 A fianco di tali circostanze, si inseriscono le risultanze emerse nel corso del giudizio.
Sono state prodotte ed ammesse dal Tribunale le deposizioni testimoniali del giudizio di separazione da cui è risultato:
- Il teste ha confermato di aver aperto nel 1995 uno studio legale in cui operava Testimone_1 anche la aggiungendo di ricordare di un incontro nel corso del quale “..fu il dott. CP_1
a dirmi che l'avv. non avrebbe continuato l'attività professionale per Pt_1 CP_1 dedicarsi alle attività familiari e mi pare di ricordare che il predetto ebbe a dirmi che Pt_1 lui era spesso fuori per lavoro e che quindi era necessaria la presenza della moglie in famiglia per occuparsi della casa, della figlia. In effetti, la attività della cessò dopo quella CP_1 sera”;
- Di contro, l'altro testimone escusso sempre alla stessa udienza del 18 Testimone_2 gennaio2016, ha riferito “..il dott. mi chiese se avevo la disponibilità di un posto di Pt_1 lavoro per la moglie in quanto, a suo dire, l'impegno lavorativo che aveva presso la Provincia era in scadenza. Io mi sono dimostrato disponibile ed in effetti la signora si è portata presso la mia ditta …dopo questa visita non ho saputo più nulla…..avevo offerto un lavoro di responsabilità in ufficio”;
- Alcuni altri testi hanno dichiarato (è il caso di ) di essersi recati presso il dott. Testimone_3 per una visita e di aver corrisposto la somma di € 120,00 senza il rilascio di alcuna Pt_1 ricevuta;
- Nel 2014, la commissione medica ha riconosciuto un grado di invalidità della CP_1 pari al 55% per la seguente patologia “ malattia del nodo del seno trattata con impianto di
PMK, diabete mellito tipo 2, artrosi polidistrettuale”;
- Le dichiarazioni dei redditi (si ripete, le uniche a disposizioni sono quelle prodotte in primo grado e valutate già dal tribunale) hanno evidenziato (assumendo a riferimento l'ultima annualità disponibile (2022) un divario reddituale evidente tra gli ex coniugi avendo il Pt_1 dichiarato la somma di € 24.785 e la quella di € 9.803; CP_1
3.3. Dall'insieme delle considerazioni (in fatto ed in diritto) devono ritenersi certamente sussistenti le condizioni per il riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile in quanto: CP_1
- deve ritenersi provato (alla luce della deposizione certamente attendibile e pienamente utilizzabile ai fini della decisione) che la scelta di far sì che la si occupasse essenzialmente della CP_1 famiglia ed in particolare della figlia è stata condivisa dai coniugi anche perché in effetti per ragioni di lavoro il si trovava spesso lontano da casa;
Pt_1
7 - è pertanto lecito ritenere che in una fase in cui, essendo più giovane, la avrebbe ben CP_1 potuto coltivare altre aspirazioni e soprattutto trovare soluzioni professionali e lavorative maggiormente consone al proprio percorso di studi, la stessa ha preferito dedicarsi, non essendovi peraltro altra soluzione e certamente anche con il consenso del marito, alla cura della famiglia e della figlia piccola;
- non può di contro ritenersi adeguatamente dimostrata la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui l'ex moglie avrebbe rifiutato proposte lavorative più gratificanti anche dal punto di vista economico;
a tale riguardo, infatti, la sola deposizione del teste acquisita dagli atti del giudizio di Tes_2 separazione deve ritenersi insufficiente in quanto lo stesso testimone ha collocato temporalmente l'episodio a quattro anni prima la deposizione (avvenuta nel 2016) e quindi in periodo in cui la aveva già un'età che avrebbe comunque reso complicato il proprio inserimento nel CP_1 mondo del lavoro;
- nella valutazione dei fatti, poi, non possono essere omesse altre circostanze;
il matrimonio ha avuto una durata considerevole (vale a dire 33 anni); la cura della famiglia ha certamente consentito al di potersi dedicare completamente al proprio lavoro così da accrescere anche il proprio Pt_1 bagaglio di esperienza tant'è vero che anche dopo essere andato in pensione, ha proseguito con la medesima attività; allo stato, è certo che l'appellante gestisca, seppur con altri colleghi, il centro di
Flebologia Columbus a Teramo;
-dalla documentazione prodotta (trattasi della nota della struttura Forum Health) non può desumersi con assoluta certezza che l'accreditamento della predetta con la Regione Marche si sia interrotto;
- neppure la nota dell'avv. sull'esito negativo della sentenza della Corte Edu può Parte_2 riverberare conseguenze sulle sorti del presente giudizio in quanto non vi è alcun cenno ad un eventuale impegno di spesa (oltre che nella sua effettiva entità laddove fosse comunque dovuto);
- il quadro probatorio ha accertato che la divergenza reddituale tra gli ex coniugi è stata comunque determinata dall'essersi la occupata essenzialmente della famiglia;
CP_1
- collocandosi in questa prospettiva allora deve ritenersi che la abbia in effetti assolto CP_1 all'onere probatorio posto a suo carico poiché sono emersi significativi elementi a sostegno delle ragioni del riconoscimento dell'assegno divorzile per finalità perequativa;
- le argomentazioni svolte dall'appellante pertanto non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise;
3.4. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne la quantificazione dell'assegno divorzile che il primo giudice ha stimato nella misura di € 800,00.
8 La capacità reddituale del non può essere desunta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte Pt_1 peraltro nel solo giudizio di prime cure.
In definitiva, deve ritenersi, nell'assenza di ulteriori elementi che certamente era onere dell'appellante provare, che non è possibile esprimere una censura sulla ratio decidendi del percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata.
Di certo, le altre circostanze menzionate nell'atto di appello non persuadono e di conseguenza non possono valere neppure ai fini di una rivisitazione dell'ammontare complessivo dell'assegno divorzile ed in misura diversa rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Teramo.
Scendendo ancor più nel dettaglio, del tutto irrilevante deve ritenersi l'esito del giudizio di divisione perché se da un lato è indubbio che la si è vista corrispondere dall'ex coniuge la cospicua CP_1 somma di € 200,00, allo stesso tempo non può non rilevare che la casa adibita a residenza coniugale
è rimasta totalmente nella disponibilità del Pt_1
L'appellata risulta risiedere (in Via Cavour 106 a Teramo) nell'immobile che nel 2018 e quindi in precedenza è stato oggetto di un contratto di locazione che, pertanto, allo stato, risulta non essere più in corso di validità.
4. Qualche considerazione, infine, si rende necessaria per quanto concerne l'ultimo motivo gravame che ha interessato la mancata ammissione dei mezzi di prova.
Non vi è questione sull'ammissibilità della richiesta in quanto reiterata tempestivamente dal Pt_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado ( e segnatamente nelle note di trattazione del 12 febbraio 2024) né tanto meno sul fatto che l'istanza è rimasta circoscritta ai capitoli di prova orale riprodotti nel libello introduttivo del presente giudizio.
Anche su tale profilo, tuttavia, il gravame deve essere disatteso in quanto:
- Sono stati articolati 17 capitoli di prova, ma alcuni di essi, segnatamente i numeri 1,2, 3, 5, 6,
7, 9, 10, 13 sono irrilevanti ai fini della decisione riguardando condotte assunte dalla nei confronti di familiari del coniuge, litigi, mancato svolgimento da parte della CP_1 stessa di mansioni in casa tanto che a provvedervi era lo stesso altri capitoli, ovvero i Pt_1 numeri 4, 8, 11, 12 e 15 vertono su circostanze riferite ai testi dallo stesso odierno appellante;
invece il capitolo 12 (sul rapporto di società intercorso con il avrebbe dovuto essere Pt_1 provato per tabulas e comunque dalla documentazione prodotta ed a cui si è fatto cenno può già ritenersi che fosse socio dell'appellante; i capitoli 16 e 17 riguardano il Persona_2 rapporto di collaborazione domestica tra il teste e la famiglia che anche Testimone_4 laddove fosse esistito non può escludere la sussistenza della funzione perequativa dell'assegno divorzile in quanto avvalersi di un aiuto nell'espletamento delle incombenze di
9 casa non significa che la appellata si sia disinteressata dell'organizzazione familiare (di cui anzi la stessa scelta della collaboratrice può essere una modalità); tutte le circostanze sull'infortunio al braccio del e comunque sul fatto che avrebbe questi provveduto alle Pt_1 gestione della famiglia ed alle incombenze di casa non risulta credibile alla luce dell'attività professionale da questi svolta;
Ed allora, in forza delle considerazioni svolte anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
5.In ultimo, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista
è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata la somma di € 4.862,20 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia indeterminabile bassa complessità con applicazione valori medi fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta e riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
PQM
10 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 857/24 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 4.862,20 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica nei termini indicati in parte motiva;
d) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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