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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente Nicolò Sesta ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CULEDDU DORE CATERINA (c.f.
[...]
) con studio in VIA CARLO FELICE N° 2 08015 C.F._2 MACOMER
– Parte principale –
(c.f. Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. COCCO RAFAELE (c.f. ), C.F._4 con studio in VIA SAN FRANCESCO 18 09170 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 114/2025 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo:
Il Pubblico Ministero ha concluso per il recepimento dell'ac- cordo.
Ragioni della decisione
(27 marzo 1982) e (4 gennaio Parte_1 Parte_2 1971) hanno contratto matrimonio il 29 dicembre 2007 ( atto Per_1 2 del 2007, parte I). Hanno un figlio, (13 dicembre 2013). La Per_2 famiglia viveva a in via Ferracciu 22. Per_1 L'8 febbraio 2025 la sig.ra ha presentato ricorso per se- Pt_1 pararsi a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di con collocazione prevalente Per_2 presso di sé e assegnazione a lei della casa familiare;
2) frequentazioni calendarizzate col padre;
3) 350 € al mese per il mantenimento di oltre metà spese Per_2 straordinarie. Costituitosi in giudizio, il sig. ha in buona parte aderito al Pt_2 ricorso, offrendo 250 € al mese per il mantenimento di e chie- Per_2 dendo di escludere dall'assegnazione della casa familiare un locale dell'immobile. Comparsi all'udienza del 25 giugno 2025, i coniugi hanno dichia- rato di aver raggiunto un accordo conforme alle conclusioni del sig.
. Pt_2 La sig.ra svolge l'attività di collaboratrice domestica con Pt_1 regolare contratto e percepisce 900 € al mese circa. Il sig. svolge Pt_2 l'attività di muratore e percepisce 1.200 € al mese circa. L'accordo si presenta quindi equo e conforme all'interesse del minore.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, dispone quanto segue:
— 2 — 1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
(Cuglieri, atto 2 del 2007, parte I), incaricando l'ufficiale Persona_3 dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, presso l'abita- zione familiare sita in alla via Nicolò Ferracciu n. 22. Per_1
3. Dispone che entrambi i genitori continuino ad esercitare la re- sponsabilità genitoriale sul figlio minore adottando sempre concorde- mente le decisioni di maggiore interesse per quest'ultimo tra cui, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività ricreative e sportive.
4. Assegna la casa coniugale sita in alla via Nicolò Fer- Per_1 racciu n. 22, alla ricorrente quale genitore collocatario del figlio minore, ad eccezione del locale al piano terra della casa familiare, c.d. “Can- tina”, che rimarrà ad uso di entrambi.
5. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la signora e nel ri- Pt_1 spetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. In caso di disaccordo, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi alla settimana, dalle ore 18,00 alle ore 21.00 e durante i fine settimana alternativamente dal sabato fino alla domenica alle ore 21.00, dopo cena. Durante le vacanze Natalizie i genitori si accorderanno per tenere con sé il figlio, alternativamente di anno in anno, il 25 ed il 26 un anno ed il 31 dicembre e 1° gennaio l'anno successivo. Durante le vacanze Pasquali il minore trascorrerà con ciascun ge- nitore, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun geni- tore almeno 2 settimane, anche non consecutive, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. 6. Dispone che il signor provveda a versare alla signora Pt_2
a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore Pt_1 [...] un assegno mensile pari ad euro 250,00 rivalutabile di anno in Per_4 anno secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del minore previamente concordate e documentate, salvo urgenza.
— 3 — Prende atto che, in relazione alle spese straordinarie di natura me- dica, le parti specificano che nelle stesse sono comprese le spese rela- tive alle cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, visite specialisti- che e acquisto di apparecchiature sanitarie/apparecchi ortodontici. In Contr ogni caso le parti faranno riferimento alle linee guida diramate dal in merito. 7. Prende atto che la signora percepirà integralmente Pt_1
l'assegno unico e universale (AUU) erogato dall'Inps.
8. Prende atto che il sig. , fino alla data del 10.09.2025 potrà Pt_2 utilizzare per 3 giorni alla settimana, l'autovettura “Megane” Tg. DW988ZJ, intestata alla signora Parte_1
9. Prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che cia- scuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
10. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —