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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/10/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 913 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 913 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...](C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BRIGHI NICOLETTA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. LA MAIDA PAMELA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i Sig.ri e continueranno a vivere separati con l'impegno al mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. l'abitazione sita in Riccione, Via Daniele Manin n. 3, già adibita a casa coniugale e di comproprietà dei ricorrenti è stata medio tempore alienata e il ricavato è stato suddiviso tra le parti, in ottemperanza a quanto pattuito in sede di separazione;
3. a modifica di quanto stabilito in sede di separazione il Sig. i impegna ed obbliga a corrispondere Parte_1
a favore della Sig.ra che accetta, con decorrenza dal mese di maggio 2025, l'importo di € Parte_2
300,00 mensili, annualmente rivalutabile, a titolo di mantenimento;
4. le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatte e di non vantare, l'uno nei confronti dell'altra, ulteriori crediti e/o pretese economiche a qualsivoglia titolo e/o ragione;
5. la Sig.ra perde il diritto di aggiungere il cognome del marito al proprio. Parte_2
6. le parti, inoltre, rinunziano sin d'ora ad impugnare la sentenza che recepirà il presente accordo divorzile.
7. le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, le quali provvederanno in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali dei rispettivi difensori;
8. le parti inoltre si esonerano reciprocamente dalla produzione di tutti i documenti indicati ex artt. 473 bis.47 ss. c.p.c. e dall'art. 473 bis.12 c.p.c., dichiarandosi edotti l'uno della situazione economico-patrimoniale dell'altra e viceversa, con impegno a produrli in caso di richiesta da parte del Tribunale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 24.02.1979 in Rocca San Casciano (FC) alle condizioni di cui sopra da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca San Casciano (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1979 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 913 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...](C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BRIGHI NICOLETTA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. LA MAIDA PAMELA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i Sig.ri e continueranno a vivere separati con l'impegno al mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. l'abitazione sita in Riccione, Via Daniele Manin n. 3, già adibita a casa coniugale e di comproprietà dei ricorrenti è stata medio tempore alienata e il ricavato è stato suddiviso tra le parti, in ottemperanza a quanto pattuito in sede di separazione;
3. a modifica di quanto stabilito in sede di separazione il Sig. i impegna ed obbliga a corrispondere Parte_1
a favore della Sig.ra che accetta, con decorrenza dal mese di maggio 2025, l'importo di € Parte_2
300,00 mensili, annualmente rivalutabile, a titolo di mantenimento;
4. le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatte e di non vantare, l'uno nei confronti dell'altra, ulteriori crediti e/o pretese economiche a qualsivoglia titolo e/o ragione;
5. la Sig.ra perde il diritto di aggiungere il cognome del marito al proprio. Parte_2
6. le parti, inoltre, rinunziano sin d'ora ad impugnare la sentenza che recepirà il presente accordo divorzile.
7. le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, le quali provvederanno in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali dei rispettivi difensori;
8. le parti inoltre si esonerano reciprocamente dalla produzione di tutti i documenti indicati ex artt. 473 bis.47 ss. c.p.c. e dall'art. 473 bis.12 c.p.c., dichiarandosi edotti l'uno della situazione economico-patrimoniale dell'altra e viceversa, con impegno a produrli in caso di richiesta da parte del Tribunale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 24.02.1979 in Rocca San Casciano (FC) alle condizioni di cui sopra da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca San Casciano (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1979 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3