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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 20200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20200 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PILLARI RD AN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Cimmino che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20200 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 30/04/2024 7-5259-2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato il decreto, emesso il 12 febbraio 2015 dal Tribunale del medesimo capoluogo, con cui era stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni. Il ricorrente annovera numerose condanne per delitti contro il patrimonio (soprattutto furti in abitazione) ed in materia di stupefacenti. E' stata quindi valorizzata la diuturna dedizione al crimine a sfondo patrimoniale, come si evince dalle condanne riportate nel casellario giudiziario, che costituisce per il proposto unica fonte di sostentamento. La Corte di appello, nell'offrire risposta argomentativa al motivo di gravame con il quale si censurava il decreto di primo grado, ha valorizzato, in tema di attualità del giudizio di pericolosità sociale, la condotta tenuta in epoca successiva all'intervallo detentivo, la mancata dedizione al lavoro e la scelta di rendersi irreperibile alla esecuzione dei provvedimenti della giurisdizione. 2. Avverso tale decreto ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione DO Pillari, a ministero del difensore di ufficio, articolando unico motivo di censura al provvedimento di secondo grado, per violazione della legge di prevenzione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 14, comma 2 ter, del d.lgs. n. 159 del 2011), attesa la motivazione solo apparente circa la attualità della ritenuta pericolosità sociale qualificata, ad onta del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti indizianti e dell'intervallo detentivo sofferto. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 12 aprile 2024, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, giacché, al di là della rubrica, non prospetta una chiara violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), ma solo vizi della motivazione (esistente e non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte. 1.1. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque 1 7-5259-2024 esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 24585, del 9/2/2018, Rv. 272937-01; Sez. 6, n. 10248, del 11/10/2017 deo. 2018, Rv. 272723; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Rv. 266184). Se infatti non esiste incompatibilità, né ontologica né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro (così, Corte cost. n. 6 del 2013). Secondo il giudice delle leggi, la rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo". In termini del tutto sovrapponibili si esprime oggi il legislatore che ha interpolato il testo unico in materia antimafia (D. L.gs. n. 159/2011, cit.) aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'art. 14. 1.2. Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781). 1.3. In tale articolato quadro di riferimento la Corte di appello di Milano ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. La Corte territoriale ha infatti valorizzato, al fine di ritenere attuale la manifestazione di pericolosità del prevenuto, la sua condizione di irreperibilità, giacché questi si è sottratto alla esecuzione della misura di prevenzione, e la immanente inoccupazione, che aveva determinato in passato la ineludibilità della scelta criminale, quale modalità ordinaria di sostentamento personale. Tale argomentare, fondato su dati storici non controversi, non può essere censurato nella sede di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2124.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Cimmino che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20200 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 30/04/2024 7-5259-2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato il decreto, emesso il 12 febbraio 2015 dal Tribunale del medesimo capoluogo, con cui era stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni. Il ricorrente annovera numerose condanne per delitti contro il patrimonio (soprattutto furti in abitazione) ed in materia di stupefacenti. E' stata quindi valorizzata la diuturna dedizione al crimine a sfondo patrimoniale, come si evince dalle condanne riportate nel casellario giudiziario, che costituisce per il proposto unica fonte di sostentamento. La Corte di appello, nell'offrire risposta argomentativa al motivo di gravame con il quale si censurava il decreto di primo grado, ha valorizzato, in tema di attualità del giudizio di pericolosità sociale, la condotta tenuta in epoca successiva all'intervallo detentivo, la mancata dedizione al lavoro e la scelta di rendersi irreperibile alla esecuzione dei provvedimenti della giurisdizione. 2. Avverso tale decreto ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione DO Pillari, a ministero del difensore di ufficio, articolando unico motivo di censura al provvedimento di secondo grado, per violazione della legge di prevenzione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 14, comma 2 ter, del d.lgs. n. 159 del 2011), attesa la motivazione solo apparente circa la attualità della ritenuta pericolosità sociale qualificata, ad onta del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti indizianti e dell'intervallo detentivo sofferto. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 12 aprile 2024, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, giacché, al di là della rubrica, non prospetta una chiara violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), ma solo vizi della motivazione (esistente e non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte. 1.1. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque 1 7-5259-2024 esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 24585, del 9/2/2018, Rv. 272937-01; Sez. 6, n. 10248, del 11/10/2017 deo. 2018, Rv. 272723; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Rv. 266184). Se infatti non esiste incompatibilità, né ontologica né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro (così, Corte cost. n. 6 del 2013). Secondo il giudice delle leggi, la rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo". In termini del tutto sovrapponibili si esprime oggi il legislatore che ha interpolato il testo unico in materia antimafia (D. L.gs. n. 159/2011, cit.) aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'art. 14. 1.2. Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781). 1.3. In tale articolato quadro di riferimento la Corte di appello di Milano ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. La Corte territoriale ha infatti valorizzato, al fine di ritenere attuale la manifestazione di pericolosità del prevenuto, la sua condizione di irreperibilità, giacché questi si è sottratto alla esecuzione della misura di prevenzione, e la immanente inoccupazione, che aveva determinato in passato la ineludibilità della scelta criminale, quale modalità ordinaria di sostentamento personale. Tale argomentare, fondato su dati storici non controversi, non può essere censurato nella sede di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2124.