Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 560/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 560/2025 promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ALESSANDRO MASSAI ed elettivamente domiciliata in Torrita di Siena (SI), Loc. Foenna n. 10
e da
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
FEDERICO MATTESINI ed elettivamente domiciliato in Poppi (AR), via Vittorio Veneto n. 14
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori, non Per_1 Per_2
essendovi motivi ostativi in tal senso. 2) I figli e verranno collocati prevalentemente Per_1 Per_2
presso la residenza della madre, già residenza familiare, posta in Montevarchi (AR) in Via Gramsci
n. 66. 3) Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre, terrà i figli con sé secondo le seguenti modalità: a) I bambini staranno con il padre a weekend alterni – laddove per weekend deve intendersi i giorni di venerdì e di sabato (due notti) – lo stesso prenderà quindi i bambini dal venerdì sera alle ore 19:00 e li riporterà alla madre la domenica mattina alle ore 12:00; b) Nella settimana in cui il padre terrà i minori nel weekend, egli terrà con sé i figli anche il martedì dall'uscita di scuola e sino alla mattina successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
c) Nella settimana in cui il padre non terrà i minori con sé nel weekend, egli terrà con sé i figli il mercoledì dall'uscita di scuola e sino alla mattina successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola. 4) Le vacanze natalizie, così come quelle pasquali, verranno godute, salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto del suddetto calendario di visita, seppur con l'osservanza del criterio dell'alternanza annuale relativamente ai cd. giorni rossi (quali Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Festa della Liberazione,
Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Ognissanti, Natale, Santo Stefano). 5) Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. 6) Per la Festa del Papà i minori staranno con il padre (se infrasettimanale si intende a cena) e per la Festa della Mamma con la madre;
7) Per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza tra pranzo e cena con la possibilità di compresenza in caso di festeggiamenti con gli amici, salvo diverso accordo tra i genitori;
8) Per le altre festività, i figli staranno con il genitore presso il quale è collocata il giorno in cui ricorrono, salvo diverso accordo tra i genitori;
9) Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
10) Quando al contributo per il mantenimento dei figli e il Sig. corrisponderà Per_1 Per_2 Parte_2
alla Sig.ra un contributo per il mantenimento in favore dei figli pari ad euro Parte_1
150,00 cadauno mensili, per una somma complessiva di euro 300,00 mensili, con previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita relativo all'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, tali intendendosi, le spese elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di
Arezzo, con la precisazione che dovranno essere debitamente documentate e il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo, eseguiti i conguagli tra i genitori;
11)
Le parti concordemente stabiliscono l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per i figli verrà percepito al 100% dalla madre;
12) I genitori concordano che sarà la madre ad usufruire per il
100% delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali riconosciute dalla normativa vigente in materia di famiglia;
13) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della responsabilità e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
14) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
15) Le parti prestano altresì sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità, valida per l'espatrio e del passaporto dei minori;
16) Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato (Doc.
6 Piano genitoriale); 17) Le parti dichiarano entrambe di accettare le predette condizioni e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 12.03.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni