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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7651/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dott.ssa TO TE Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa LI NI Giudice Rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 7651/2025
promossa dai coniugi:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2 nata a [...] [...], entrambi con il patrocinio dell'Avv. GIORIO ENRICO, presso cui sono elettivamente dom.ti come da procura in atti;
Parte adottante nei confronti di:
, nato a [...] il [...]; CP_1
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/04/2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
, coniugati, adivano il Tribunale di Torino al fine di ottenere congiuntamente, esperiti i
[...] necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. . CP_1
I ricorrenti esponevano che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era loro intenzione adottare;
riferivano, in particolare di aver instaurato con CP_1 [...]
un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e tuttora perdurante (in CP_1 particolare, riferivano di aver accolto il ragazzo presso la loro abitazione, provvedendo al suo
1 mantenimento ed alla sua formazione, ricevendo da quest'ultimo sostegno in ogni loro necessità), e che gli stessi desideravano ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato degli adottanti e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 30.5.25 e del 30.6.25 le parti adottanti e la parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione, e prestavano altresì il loro assenso i genitori naturali dell'adottando,
e Persona_1 Persona_2
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere, la causa veniva trattenuta a decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero gli adottanti e hanno ampiamente Parte_1 Parte_2 superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo gli stessi nati rispettivamente nel 1945 e nel 1952 e l'adottando nel 2006 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: gli adottanti e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c..
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.
Quanto al cognome, si osserva come l'art. 299 co. 3 c.c. (a mente del quale “se l'adozione è compiuta dai coniugi, l'adottato assume il cognome del marito”) è stato dichiarato incostituzionale con la pronuncia Corte Cost. n. 131 del 31 maggio 2022, nella parte in cui statuisce ciò “anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”. Poiché nel caso di specie, le parti hanno richiesto che venisse anteposto al cognome dell'adottante il solo cognome per effetto Pt_1 dell'adozione, l'adottato assumerà tale cognome anteponendolo al proprio.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...] da CP_1 parte di , nato a [...] il [...] e di Parte_1 Pt_2
nata a [...] [...].
[...]
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio, Pt_1 così da risultare . Parte_3
2 DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 07/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LI NI TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dott.ssa TO TE Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa LI NI Giudice Rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 7651/2025
promossa dai coniugi:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2 nata a [...] [...], entrambi con il patrocinio dell'Avv. GIORIO ENRICO, presso cui sono elettivamente dom.ti come da procura in atti;
Parte adottante nei confronti di:
, nato a [...] il [...]; CP_1
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/04/2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
, coniugati, adivano il Tribunale di Torino al fine di ottenere congiuntamente, esperiti i
[...] necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. . CP_1
I ricorrenti esponevano che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era loro intenzione adottare;
riferivano, in particolare di aver instaurato con CP_1 [...]
un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e tuttora perdurante (in CP_1 particolare, riferivano di aver accolto il ragazzo presso la loro abitazione, provvedendo al suo
1 mantenimento ed alla sua formazione, ricevendo da quest'ultimo sostegno in ogni loro necessità), e che gli stessi desideravano ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato degli adottanti e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 30.5.25 e del 30.6.25 le parti adottanti e la parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione, e prestavano altresì il loro assenso i genitori naturali dell'adottando,
e Persona_1 Persona_2
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere, la causa veniva trattenuta a decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero gli adottanti e hanno ampiamente Parte_1 Parte_2 superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo gli stessi nati rispettivamente nel 1945 e nel 1952 e l'adottando nel 2006 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: gli adottanti e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c..
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.
Quanto al cognome, si osserva come l'art. 299 co. 3 c.c. (a mente del quale “se l'adozione è compiuta dai coniugi, l'adottato assume il cognome del marito”) è stato dichiarato incostituzionale con la pronuncia Corte Cost. n. 131 del 31 maggio 2022, nella parte in cui statuisce ciò “anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”. Poiché nel caso di specie, le parti hanno richiesto che venisse anteposto al cognome dell'adottante il solo cognome per effetto Pt_1 dell'adozione, l'adottato assumerà tale cognome anteponendolo al proprio.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...] da CP_1 parte di , nato a [...] il [...] e di Parte_1 Pt_2
nata a [...] [...].
[...]
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio, Pt_1 così da risultare . Parte_3
2 DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 07/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LI NI TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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