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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28 ottobre 2024 da
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'avv. Alessio Veggiari, C.F. , con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_1
- ricorrente in riassunzione - contro
P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Morrico, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._3 Email_2
e dall'avv. Giosafat Riganò, C.F. , con domicilio C.F._4
digitale PEC
Email_3
- resistente in riassunzione -
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n.24801/2024 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n.230/2022 della Corte di Appello di Trieste.
In punto: retribuzione
Causa trattata all'udienza del 27 febbraio 2025.
Conclusioni per parte ricorrente in riassunzione: “applicare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24801 del
16.09.2024, ed in particolare i principi di diritto ivi contenuti alle seguenti conclusioni già formulate con il ricorso nel giudizio R.G. Lav. n. 114/2022
Corte d'Appello di Trieste, Sezione Lavoro, che vengono di seguito richiamate:
Riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine n.
46/2022 del 07.03.2022 nella parte in cui ha rigettato le domande formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con riferimento al diritto del sig. all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della Pt_1
retribuzione per il lavoro straordinario, per l'indennità di richiamo in servizio e per l'indennità di lavoro in riposo spostato e nella parte in cui ha integralmente compensato le spese del procedimento, per tutti i motivi e le causali di cui al presente atto e, conseguentemente, ferme tutte le ulteriori statuizioni dell'impugnata sentenza:
Nel merito:
pag. 2/11 - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, richiamo in servizio
e indennità di lavoro in riposto spostato a far data dall'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta o, in via subordinata, nei seguenti periodi: retribuzione per il lavoro straordinario negli anni dal 2005 al 2012, compresi, 2016, 2018 e 2019; indennità di richiamo in servizio negli anni dal 2017 al 2019, compresi;
indennità di lavoro in riposo spostato negli anni dal 2015 al 2020, compresi;
- Conseguentemente condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, a computare nella base di calcolo del T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente, a partire dall'assunzione a tempo indeterminato, tutte le somme indicate nel punto precedente. Con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CPA, Iva e R.F. di tutti
i gradi di giudizio.
In via istruttoria ... (vedasi pag.21 ricorso in riassunzione)”
Conclusioni per parte resistente in riassunzione Controparte_1
“si confida nel rigetto delle conclusioni avanzate da
[...]
controparte nel ricorso in riassunzione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Svolgimento del processo
Per quanto interessa in questa sede, con ricorso in appello Parte_1
impugnò la sentenza n.46/22 del giudice del lavoro del Tribunale
[...]
pag. 3/11 di Udine con la quale era stato accolta parzialmente la propria domanda, lamentando la mancata inclusione nell'accantonamento annuo del TFR della retribuzione per lavoro straordinario, per l'indennità di richiamo in servizio e per la indennità di lavoro in riposo spostato.
La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza 230/22 la pronuncia di primo grado venne solo parzialmente riformata in punto spese.
Avendo l'odierno ricorrente in riassunzione interposto ricorso per cassazione, con la sentenza n.24801 del 2024 la Corte di Cassazione, accolse il primo motivo di impugnazione col quale venne denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. e artt. 40 e 11 CCNL
Autostrade e Trafori, in quanto operata una valutazione unitaria e globale del dato della frequenza degli emolumenti non riconosciuti (lavoro straordinario, indennità di richiamo in servizio, e indennità del lavoro spostato) anziché la valenza annuale dell'incidenza degli stessi sul
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato nell'anno.
Ritenuto assorbito il secondo, relativo alla statuizione sulle spese, rinviò a questa Corte per il nuovo esame.
A seguito di rituale riassunzione ad opera del signor con ricorso Pt_1
depositato il 28 ottobre 2024, della rituale notificazione dell'atto in unione al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e della costituzione in data 26 febbraio 2025 della resistente in riassunzione con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso, la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo letto in udienza, sulle conclusioni delle parti in epigrafe.
Motivi della decisione pag. 4/11 1) Con la sentenza di primo grado il giudice friulano aveva dichiarato cessata la materia del contendere è cessata con riferimento alla voce retributiva “premio produttività”, espressamente esclusa dal calcolo del
TFR.
Quanto alle restanti voci, ha richiamato il principio orientatore della Corte di Cassazione (sentenza n. 21519/18) per cui in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120, co. 2, cod. civ., ai fini dell'individuazione della natura di retribuzione di una voce stipendiale deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che ha individuato ne: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la sottesa garanzia di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, f) il prelievo contributivo effettuato (la cui mancanza non può, tuttavia, deporre necessariamente nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva).
Nel caso in esame ha preso in considerazione la previsione del'art.43
CCNL che individuava determinate indennità anche ai fini del computo del
TFR, derivandone che quelle indicate nel ricorso non erano ricomprese.
Richiamato, altresì, l'art. 40 dello stesso CCNL, ha concluso che il mero rinvio alla previsione dell'art.2120 c.c., non consentiva una diversa conclusione.
Affermata, quindi, la valenza ai fini del computo del TFR di determinate voci, ha ritenuto che non potevano essere valorizzate altrettanto “…le
pag. 5/11 restanti voci stipendiali azionate con il ricorso introduttivo (lavoro straordinario, richiamo in servizio, indennità lavoro in riposo spostato) che, pur comparendo frequentemente nelle buste paga del dipendente, sono totalmente assenti in molte mensilità, non risultano erogate con regolarità
o con cadenze ripetitive (il numero di mensilità varia di anno in anno, i mesi in cui sono corrisposte non sono sempre gli stessi) e, perciò, non sono caratterizzate da una costanza e continuità che induca a ritenere che effettivamente non si trattasse di compensi erogati a fronte di prestazioni rese per sopperire ad esigenze transeunti o fortuite della parte datoriale.”.
Conforme alle conclusioni a cui è giunto il primo giudice è stata la pronuncia di appello, ritenendo che dalla disamina dei prospetti e documenti in atti le voci in discussione erano caratterizzate da occasionalità alla luce del complessivo esame dei singoli anni.
In ragione del motivo di impugnazione sopra ricordato, la Corte di
Cassazione ha enunciato i seguenti principi.
a) Nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale (Cass n. 14242/24; Cass.n. 29440/17; Cass.n.
16591/2014). b) Il principio segue e specifica ulteriormente quello che da tempo viene definito come principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo pag. 6/11 novellato dalla legge n. 297 del 1982, che, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco (Cass.n. 96/2003).
c) I criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell'emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese (anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità, con l'eccezione che la contrattazione collettiva possa derogare a tali criteri in modo assolutamente chiaro e con univoco significato.
Sulla base di tali enunciati, il giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte giuliana pur adottando un'interpretazione della norma contrattuale del tutto coerente rispetto al contenuto della stessa e alla scelta delle parti sociali e pur avendo correttamente individuato il criterio della onnicomprensività,
“ha poi escluso talune voci retributive, quali il lavoro straordinario,
l'indennità di richiamo in servizio e quella del lavoro spostato, valutando che la non ricorrenza puntuale di dette voci retributive portava ad escluderle ai fini del TFR, imponendosi “una valutazione globale ed unitaria del dato della frequenza di detti introiti e compensi”.
8) Con tale valutazione la corte di merito non ha svolto corretta sussunzione del dato concreto nei principi dalla stessa richiamati. Come già affermato da questa Corte, “il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza
pag. 7/11 delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del
2004; n. 9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).”.
Ha ulteriormente precisato che “…l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità.
Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si tratta di una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamente
pag. 8/11 da quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principio legale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale" (così
Cass.n.14242/2024; Cass. n. 18680 del 2014).”.
Ha concluso, quindi, affermando: “deve dunque ritenersi che erroneamente la Corte di merito ha escluso, dal calcolo in questione, le indicate voci retributive, certamente non ripetitive, ma comunque erogate in più occasioni e in corrispondenza di una specifica prestazione. La valutazione di merito richiesta doveva infatti essere improntata a siffatti principi in considerazione della annualità della ricorrenza, sia pur non continuativa, ma comunque presente quale corrispettivo della prestazione resa.”.
Alla luce di tali motivazioni il ricorrente in riassunzione ha riepilogato puntualmente la ricorrenza delle voci, nel corso del rapporto lavorativo per i singoli mesi (prospetti di pagg.5 e ss. del proprio atto), senza che rispetto a tale ricostruzione sia sorta contestazione.
Dalla loro disamina si ricava la puntuale conformità al criterio selettivo descritto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24801, in verità già positivamente affermato dalla stessa pronuncia, senza che possa essere introdotto nuovamente un sindacato sulla base dell'allegazioni della resistente che ha riproposto una propria spiegazione dei termini di inclusione di determinate voci ovvero di esclusione delle voci in discussione.
pag. 9/11 La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere parzialmente riformata affermando il diritto al computo nella base di calcolo anche della retribuzione riconosciuta per il lavoro straordinario, per l'indennità di richiamo in servizio e per l'indennità di lavoro in riposo spostato.
La sostanziale soccombenza della resistente impone l'integrale liquidazione delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio a favore del signor liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle Pt_1
successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel minimo (prima fascia valore indeterminato), tenuto conto dell'esame di un'unica questione sottesa alla decisione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda,
- in accoglimento del ricorso in riassunzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine n. 46/2022 dichiara il diritto del ricorrente in riassunzione all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione per il lavoro straordinario, per l'indennità di richiamo in servizio e per l'indennità di lavoro in riposo spostato;
- condanna la parte resistente in riassunzione al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio in favore del ricorrente in riassunzione liquidate quanto al primo grado di giudizio in €.3.689,00, quanto al grado di appello in €.3.473,00, al giudizio di Cassazione in €.3.544,00 e al giudizio di questa fase in €.3.544,00 oltre al 15 % spese generali, iva e cpa.
Venezia, 27 febbraio 2025
pag. 10/11 Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28 ottobre 2024 da
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'avv. Alessio Veggiari, C.F. , con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_1
- ricorrente in riassunzione - contro
P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Morrico, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._3 Email_2
e dall'avv. Giosafat Riganò, C.F. , con domicilio C.F._4
digitale PEC
Email_3
- resistente in riassunzione -
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n.24801/2024 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n.230/2022 della Corte di Appello di Trieste.
In punto: retribuzione
Causa trattata all'udienza del 27 febbraio 2025.
Conclusioni per parte ricorrente in riassunzione: “applicare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24801 del
16.09.2024, ed in particolare i principi di diritto ivi contenuti alle seguenti conclusioni già formulate con il ricorso nel giudizio R.G. Lav. n. 114/2022
Corte d'Appello di Trieste, Sezione Lavoro, che vengono di seguito richiamate:
Riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine n.
46/2022 del 07.03.2022 nella parte in cui ha rigettato le domande formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con riferimento al diritto del sig. all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della Pt_1
retribuzione per il lavoro straordinario, per l'indennità di richiamo in servizio e per l'indennità di lavoro in riposo spostato e nella parte in cui ha integralmente compensato le spese del procedimento, per tutti i motivi e le causali di cui al presente atto e, conseguentemente, ferme tutte le ulteriori statuizioni dell'impugnata sentenza:
Nel merito:
pag. 2/11 - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, richiamo in servizio
e indennità di lavoro in riposto spostato a far data dall'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta o, in via subordinata, nei seguenti periodi: retribuzione per il lavoro straordinario negli anni dal 2005 al 2012, compresi, 2016, 2018 e 2019; indennità di richiamo in servizio negli anni dal 2017 al 2019, compresi;
indennità di lavoro in riposo spostato negli anni dal 2015 al 2020, compresi;
- Conseguentemente condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, a computare nella base di calcolo del T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente, a partire dall'assunzione a tempo indeterminato, tutte le somme indicate nel punto precedente. Con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CPA, Iva e R.F. di tutti
i gradi di giudizio.
In via istruttoria ... (vedasi pag.21 ricorso in riassunzione)”
Conclusioni per parte resistente in riassunzione Controparte_1
“si confida nel rigetto delle conclusioni avanzate da
[...]
controparte nel ricorso in riassunzione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Svolgimento del processo
Per quanto interessa in questa sede, con ricorso in appello Parte_1
impugnò la sentenza n.46/22 del giudice del lavoro del Tribunale
[...]
pag. 3/11 di Udine con la quale era stato accolta parzialmente la propria domanda, lamentando la mancata inclusione nell'accantonamento annuo del TFR della retribuzione per lavoro straordinario, per l'indennità di richiamo in servizio e per la indennità di lavoro in riposo spostato.
La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza 230/22 la pronuncia di primo grado venne solo parzialmente riformata in punto spese.
Avendo l'odierno ricorrente in riassunzione interposto ricorso per cassazione, con la sentenza n.24801 del 2024 la Corte di Cassazione, accolse il primo motivo di impugnazione col quale venne denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. e artt. 40 e 11 CCNL
Autostrade e Trafori, in quanto operata una valutazione unitaria e globale del dato della frequenza degli emolumenti non riconosciuti (lavoro straordinario, indennità di richiamo in servizio, e indennità del lavoro spostato) anziché la valenza annuale dell'incidenza degli stessi sul
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato nell'anno.
Ritenuto assorbito il secondo, relativo alla statuizione sulle spese, rinviò a questa Corte per il nuovo esame.
A seguito di rituale riassunzione ad opera del signor con ricorso Pt_1
depositato il 28 ottobre 2024, della rituale notificazione dell'atto in unione al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e della costituzione in data 26 febbraio 2025 della resistente in riassunzione con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso, la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo letto in udienza, sulle conclusioni delle parti in epigrafe.
Motivi della decisione pag. 4/11 1) Con la sentenza di primo grado il giudice friulano aveva dichiarato cessata la materia del contendere è cessata con riferimento alla voce retributiva “premio produttività”, espressamente esclusa dal calcolo del
TFR.
Quanto alle restanti voci, ha richiamato il principio orientatore della Corte di Cassazione (sentenza n. 21519/18) per cui in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120, co. 2, cod. civ., ai fini dell'individuazione della natura di retribuzione di una voce stipendiale deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che ha individuato ne: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la sottesa garanzia di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, f) il prelievo contributivo effettuato (la cui mancanza non può, tuttavia, deporre necessariamente nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva).
Nel caso in esame ha preso in considerazione la previsione del'art.43
CCNL che individuava determinate indennità anche ai fini del computo del
TFR, derivandone che quelle indicate nel ricorso non erano ricomprese.
Richiamato, altresì, l'art. 40 dello stesso CCNL, ha concluso che il mero rinvio alla previsione dell'art.2120 c.c., non consentiva una diversa conclusione.
Affermata, quindi, la valenza ai fini del computo del TFR di determinate voci, ha ritenuto che non potevano essere valorizzate altrettanto “…le
pag. 5/11 restanti voci stipendiali azionate con il ricorso introduttivo (lavoro straordinario, richiamo in servizio, indennità lavoro in riposo spostato) che, pur comparendo frequentemente nelle buste paga del dipendente, sono totalmente assenti in molte mensilità, non risultano erogate con regolarità
o con cadenze ripetitive (il numero di mensilità varia di anno in anno, i mesi in cui sono corrisposte non sono sempre gli stessi) e, perciò, non sono caratterizzate da una costanza e continuità che induca a ritenere che effettivamente non si trattasse di compensi erogati a fronte di prestazioni rese per sopperire ad esigenze transeunti o fortuite della parte datoriale.”.
Conforme alle conclusioni a cui è giunto il primo giudice è stata la pronuncia di appello, ritenendo che dalla disamina dei prospetti e documenti in atti le voci in discussione erano caratterizzate da occasionalità alla luce del complessivo esame dei singoli anni.
In ragione del motivo di impugnazione sopra ricordato, la Corte di
Cassazione ha enunciato i seguenti principi.
a) Nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale (Cass n. 14242/24; Cass.n. 29440/17; Cass.n.
16591/2014). b) Il principio segue e specifica ulteriormente quello che da tempo viene definito come principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo pag. 6/11 novellato dalla legge n. 297 del 1982, che, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco (Cass.n. 96/2003).
c) I criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell'emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese (anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità, con l'eccezione che la contrattazione collettiva possa derogare a tali criteri in modo assolutamente chiaro e con univoco significato.
Sulla base di tali enunciati, il giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte giuliana pur adottando un'interpretazione della norma contrattuale del tutto coerente rispetto al contenuto della stessa e alla scelta delle parti sociali e pur avendo correttamente individuato il criterio della onnicomprensività,
“ha poi escluso talune voci retributive, quali il lavoro straordinario,
l'indennità di richiamo in servizio e quella del lavoro spostato, valutando che la non ricorrenza puntuale di dette voci retributive portava ad escluderle ai fini del TFR, imponendosi “una valutazione globale ed unitaria del dato della frequenza di detti introiti e compensi”.
8) Con tale valutazione la corte di merito non ha svolto corretta sussunzione del dato concreto nei principi dalla stessa richiamati. Come già affermato da questa Corte, “il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza
pag. 7/11 delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del
2004; n. 9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).”.
Ha ulteriormente precisato che “…l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità.
Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si tratta di una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamente
pag. 8/11 da quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principio legale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale" (così
Cass.n.14242/2024; Cass. n. 18680 del 2014).”.
Ha concluso, quindi, affermando: “deve dunque ritenersi che erroneamente la Corte di merito ha escluso, dal calcolo in questione, le indicate voci retributive, certamente non ripetitive, ma comunque erogate in più occasioni e in corrispondenza di una specifica prestazione. La valutazione di merito richiesta doveva infatti essere improntata a siffatti principi in considerazione della annualità della ricorrenza, sia pur non continuativa, ma comunque presente quale corrispettivo della prestazione resa.”.
Alla luce di tali motivazioni il ricorrente in riassunzione ha riepilogato puntualmente la ricorrenza delle voci, nel corso del rapporto lavorativo per i singoli mesi (prospetti di pagg.5 e ss. del proprio atto), senza che rispetto a tale ricostruzione sia sorta contestazione.
Dalla loro disamina si ricava la puntuale conformità al criterio selettivo descritto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24801, in verità già positivamente affermato dalla stessa pronuncia, senza che possa essere introdotto nuovamente un sindacato sulla base dell'allegazioni della resistente che ha riproposto una propria spiegazione dei termini di inclusione di determinate voci ovvero di esclusione delle voci in discussione.
pag. 9/11 La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere parzialmente riformata affermando il diritto al computo nella base di calcolo anche della retribuzione riconosciuta per il lavoro straordinario, per l'indennità di richiamo in servizio e per l'indennità di lavoro in riposo spostato.
La sostanziale soccombenza della resistente impone l'integrale liquidazione delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio a favore del signor liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle Pt_1
successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel minimo (prima fascia valore indeterminato), tenuto conto dell'esame di un'unica questione sottesa alla decisione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda,
- in accoglimento del ricorso in riassunzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine n. 46/2022 dichiara il diritto del ricorrente in riassunzione all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione per il lavoro straordinario, per l'indennità di richiamo in servizio e per l'indennità di lavoro in riposo spostato;
- condanna la parte resistente in riassunzione al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio in favore del ricorrente in riassunzione liquidate quanto al primo grado di giudizio in €.3.689,00, quanto al grado di appello in €.3.473,00, al giudizio di Cassazione in €.3.544,00 e al giudizio di questa fase in €.3.544,00 oltre al 15 % spese generali, iva e cpa.
Venezia, 27 febbraio 2025
pag. 10/11 Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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