Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/12/2025, n. 22301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22301 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2025, proposto da
OP RT, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Andena, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, non costituito in giudizio;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3605 del 26.11.2024, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla partecipazione per la classe di concorso A027 alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale del MIM AOODPIT n. 2575 del 6.12.2023;
- dello stesso decreto MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, AOODPIT n. 2575 del 6.12.2023, per la parte in cui, all’art. 4 relativo ai requisiti di ammissione al concorso, rinvia al possesso di un titolo di studio coerente alle classi di concorso vigenti se e nel caso in cui si debba perciò intendere far riferimento, ai fini della succitata coerenza, al D.P.R. 14.2.2016 n. 19 - Tabella A quanto alla citata classe di concorso A027;
- occorrendo e negli stessi termini di cui sopra dell’art. 3 del decreto MIM 26.10.2023 n. 205, in quanto richiamato dal provvedimento di esclusione, che dispone in merito ai requisiti di ammissione similmente al decreto MIM n. 2575/2023;
- del D.P.R. 19/2016 - allegato Tabella A, per la parte in cui non contempla la laurea in ingegneria elettrica tra i titoli di accesso per l’insegnamento sulla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”, se e nella misura in cui lo stesso non debba intendersi già annullato in parte qua con effetti ex tunc et erga omnes dalla sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione III bis, 18.5.2022 n. 6360, divenuta definitiva;
- dei verbali e delle operazioni di ammissione compiute nonché degli atti istruttori tutti, allo stato ignoti, preordinati o da cui risulti la motivazione della sua esclusione;
- per quanto occorra, della nota del MIM - USR Lombardia in data 19.11.2024 con la quale è stato avviato il procedimento di esclusione e della replica alle osservazioni presentate dal ricorrente, comunicata a quest’ultimo in data 25.12.2024;
in parte qua
di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, siccome attuativi dell’esito della procedura e, in particolare:
- dell’elenco degli esclusi allegato all’anzidetto decreto n. 3605/2024;
- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3609 del 27.11.2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di merito per la Regione Lombardia del concorso di cui si tratta e la graduatoria allo stesso allegata;
- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3623 del 28.11.2024 di rettifica della graduatoria anzidetta;
- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3771 del 16.12.2024 recante l’individuazione dei destinatari di contratto a decorrere dall’a.s. 2024/2025 sulla classe di concorso A027 a seguito di rinunce e scorrimenti, parzialmente modificato con decreto 13.1.2025 n. 1501;
- di tutti gli avvisi di manifestazione di interesse e delle convocazioni con cui sono state disposte le procedure di interpello per le assegnazioni di incarichi, nella parte e nella misura in cui hanno escluso il ricorrente, nonché di tutte le eventuali ulteriori integrazioni e rettifiche della graduatoria finale, allo stato ignote al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa RA LL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia prot. n. 3605 del 26 novembre 2024, con cui è stata disposta la sua esclusione, per la classe di concorso A027, alla procedura concorsuale bandita con D.D. n. 2575/2023 per “ titolo non valido ai sensi della normativa vigente ” (doc. 1).
1.1 Nello specifico, come emerge dall’avviso di avvio del procedimento di esclusione (doc. 5), la Laurea conseguita dal candidato è stata ritenuta non rientrante “ tra i titoli di accesso per la classe di concorso A027 ai sensi del D.P.R. 19/2016 ”.
1.2 Nelle controdeduzioni al predetto avviso (doc. 5), il ricorrente ha osservato che “ il D.P.R. 19/2016, che sancisce i titoli di accesso al concorso, garantisce per la mia laurea (LM 28) l’accesso all’insegnamento di Matematica (A26) e Fisica (A20), per cui è logica conseguenza la possibilità di insegnare tali discipline contemporaneamente ” e che “ il Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, entrato in vigore prima del termine della presentazione della domanda dell’attuale procedura concorsuale, garantisce l’insegnamento congiunto di Matematica e Fisica per la mia laurea ”.
2. In data 3 febbraio 2025, si sono costituite le Amministrazioni resistenti con atto di stile.
3. In data 4 febbraio 2025, la difesa erariale ha depositato nota dell’intimata Presidenza della Repubblica con la quale questa ha rappresentato il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere gli atti impugnati ascrivibili a sue determinazioni.
4. Con ordinanza n. 3799 adottata all’esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2025, il Collegio ha disposto la conversione del rito, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione resistente. La richiesta, rimasta inevasa, è stata reiterata con ordinanza n. 5616 adottata all’esito della successiva camera di consiglio del 18 marzo 2025.
5. Con ordinanza n. 2397 del 30 aprile 2025, il Collegio ha infine accolto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che il ricorrente, che espone di essere abilitato all’insegnamento per la classe di concorso A26-matematica (pag. 7, punto 5 del ricorso) e per la classe di concorso A20-fisica (pag. 7, punto 4 del ricorso), afferma di avere superato le prove concorsuali con il conseguimento di un punteggio idoneo a collocarlo tra i vincitori per la classe di concorso A27 (matematica e fisica); Rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con atto formale, ha depositato una sintetica nota in cui deduce che l’esclusione del ricorrente è avvenuta nel pieno ossequio della normativa di riferimento; Considerato che con ordinanza n. 3799 adottata all’esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2025, il Collegio ha chiesto all’Amministrazione chiarimenti scritti maggiormente articolati sui fatti di causa; Considerato, altresì, che con ordinanza n. 5616 adottata all’esito della camera di consiglio del 18 marzo 2025, constatato l’inadempimento al sopra citato ordine istruttorio, il Collegio ha disposto nuovamente l’incombente; Rilevato che l’Amministrazione non ha depositato quanto richiesto; Ritenuto, per quanto attiene al profilo del fumus boni iuris, di dover valutare tale comportamento processuale ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., secondo cui “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”; Ritenuto, in ordine al periculum in mora, che sia meritevole di favorevole considerazione la prospettazione fornita dalla parte ricorrente, la quale deduce che “i provvedimenti impugnati precludono gravemente ed irreparabilmente l’accesso al lavoro e alla carriera del ricorrente”; Ritenuto, quindi, di accogliere la domanda di misura cautelare ”.
6. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande, affermando, altresì, che “ con decreto AOODRLO U. 0000933 del 14.7.2025 la Direzione Generale dell’USR Lombardia, in via di mera esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2397/2025 (ibidem: “considerata la necessità di darvi esecuzione”), ha inserito provvisoriamente e con riserva l’ing. RT nella graduatoria di merito per la classe A027 del concorso indetto con D.D.G. 2575/2023 con il punteggio di 187,75 (doc. 28). Per l’effetto al ricorrente è stata assegnata la sede presso il Liceo “Sofonisba Anguissola” di Cremona, accettata dall’ing. RT, dove dall’1.9.2025 lo stesso insegna Matematica e Fisica (classe di concorso A027) (doc. 29) con piena soddisfazione dell’istituto scolastico ”.
7. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene, in via preliminare, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale in ordine all’intimata Presidenza della Repubblica, nei confronti della quale deve essere pertanto dichiarata l’estromissione dal giudizio.
9. Quanto sopra posto, è possibile procedere alla delibazione del ricorso, che è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ Violazione degli artt. 4, 35 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 64, comma 4, D.L. 25.6.2008 n. 112. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di proporzionalità, di legittimo affidamento e del buon andamento. Motivazione carente. Violazione di giudicato. Violazione dei principi del risultato e della fiducia ”.
Il ricorrente, che ha superato le prove ed ha conseguito un punteggio che gli avrebbe consentito di figurare tra i vincitori, sostiene l’irragionevolezza della disciplina di riferimento che non gli permette, pur potendo insegnare disgiuntamente Matematica (A26) e Fisica (A20), di farlo congiuntamente per la classe di concorso A27 (Matematica e Fisica).
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
10.1 Questa Sezione ha già più volte sottolineato “ il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 6350/2022).
È stata, quindi, rilevata l’irragionevolezza insita nel fatto che “ sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l’attuale d.P.R. n. 19/2016, quest’ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (…), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l’accesso alla classe di concorso A027 (…) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 6350/2022).
Non risulta d’altro canto spiegata la correlazione della ritenuta inidoneità del titolo per cui è questione con il percorso universitario seguito, considerato anche l’ “approccio interdisciplinare” che caratterizza gli studi di Ingegneria.
Il Collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento sulla classe A027 da parte dei laureati in Ingegneria, ovviamente, tuttavia, facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare Fisica sia quelli per insegnare Matematica, così come previsti dal medesimo D.P.R. n. 19/2016, modificato dal D.M. n. 259/2017 (cfr, ex multis , TAR Lazio, Roma, sent. n. 13452/2023 e sent. n. 15049/2024).
11. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della gravata esclusione e della gravata graduatoria di merito (nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente) riferite alla classe di concorso A27 (Matematica e Fisica), fatta ovviamente salva la verifica da parte dell’Amministrazione del possesso, in capo all’istante, dei requisiti per insegnare nella classe di concorso A26 (Matematica) e nella classe di concorso A20 (Fisica).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica con conseguente sua estromissione dal giudizio, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA TT, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA LL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL BA | SA TT |
IL SEGRETARIO