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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/12/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2915/2023 r.g.
TRA
con sede a Siracusa (P.IVA Parte_1
) ) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Catania P.IVA_1
V.le V. Veneto n.97 presso lo studio dell'Avv. Sergio Accetta che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in atti.
ATTORE
CONTRO
in persona del Direttore generale pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Nicola Seminara, presso cui elegge domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni relative al giudizio
CONVENUTO
Avente ad oggetto: condannatorio somme
All'udienza del 30 ottobre 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione all'esito dei decorsi termini ex art. 189 cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi al tribunale di Siracusa l' Controparte_1
- sin da ora - e premesso di aver con la stessa stipulato una convenzione avente ad oggetto CP_2 prestazioni sanitarie inerenti alla specializzazione di competenza, remunerate mensilmente da parte Cont dell' previa presentazione della ricetta, esponeva che con decreto dell'Assessorato regionale della Salute del 7.5.2015 era stato approvato il nuovo nomenclatore tariffario che aveva disposto l'incompatibilità (non associabilità) fra di loro delle prestazioni afferenti alla branca di cardiologia contrassegnate con i codici 88721 - 88722 e 88723 rispettivamente ecografia cardiaca, ecodopplergrafia cardiaca e ecocolordopplergrafia cardiaca;
che la impugnazione proposta da alcune strutture avverso questo decreto assessoriale innanzi al giudice amministrativo era stata definitivamente respinta con la sentenza n. 774/2019 del CGA e che con nota in data 11.12.2019 2
n.78622 l'Assessorato alla Salute aveva invitato le aziende sanitarie a recuperare la parte dei compensi ritenuti non dovuti, precisando che “ …Gli importi da recuperare riguardano le prestazioni erogate allo stesso paziente nella stessa giornata (sia prescritta con unica ricetta sia prescritta su più ricette) con addebito della prestazione di minore importo..” direttamente corrisposti alle strutture (e cioè al netto dell'eventuale ticket pagato dall'utente)”.
Esponeva la difesa della odierna attrice che per gli anni 2015 e 2016 per la determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato e per il pagamento delle prestazioni rese, erano stati emanati due decreti dall'Assessorato alla Salute : a) D.A.24.12.2015 valido per il 2015;
b) valido per il 2016, che avevano entrambi fatto espresso rinvio al D.A.n.924/2013 Persona_1 con il quale era stato adottato in Sicilia il tariffario nazionale di cui al D.M.18.10.2012 che consentiva l'associabilità tra le suddette prestazioni ecografiche;
che invece solo i decreti assessoriali emanati negli anni 2017, 2018 e 2019 avevano rinviato al nuovo tariffario regionale introdotto dal
D.A.7.5.2015; che di conseguenza l'assessorato alla Salute aveva consegnato alle singole aziende sanitarie gli archivi informatici contenenti i dati e le somme da recuperare da ciascuna struttura convenzionata in modo che ogni azienda sanitaria avrebbe provveduto a ricalcolare tutte le prestazione erogate nel quinquennio, emettendo il provvedimento con cui si confermava la somma indicata dall'Assessorato, ovvero la si annullava, totalmente o parzialmente.
Rilevava la odierna attrice che solo con nota del 15.6.2021 l'assessorato le aveva comunicato che l'importo da recuperare ammontava complessivamente ad €.126.493,00 specificando che “…..Il superiore importo si intende al netto della differenza del ticket che sarà cura di codesta struttura restituire all'utente ove richiesto” e che a far tempo dal mese di settembre del 2021 l'
[...]
aveva dato inizio al recupero dell'importo, operando una trattenuta mensile Controparte_1 di un quinto sui corrispettivi mensilmente maturati dalla struttura.
Contestava l'attrice la fondatezza della pretesa azionata dall' per gli anni 2015 e 2016 CP_1 evidenziando che per quegli anni l'Assessorato alla Salute aveva emanato due decreti - il
D.A.24.12.2015 valido per il 2015 e il D.A.28.12.2016 valido per il 2016 - che facevano espresso rinvio al D.A.n.924/2013, con i quali aveva stabilito gli aggregati di spesa nonché i criteri ed il tariffario per il pagamento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali adottando in Sicilia il tariffario nazionale di cui al D.M.18.10.2012 che consentiva l'associabilità tra le prestazioni ecografiche, senza che venisse apposta una condizione o una riserva di ripetere quanto eventualmente pagato in eccedenza ove il giudizio di impugnazione pendente innanzi al giudice amministrativo si fosse concluso negativamente.
Deduceva ancora di non essere fra le strutture convenzionate che avevano proposto impugnativa del decreto assessoriale del 7.5.2015 dinnanzi al giudice amministrativo;
che la richiesta di rimborso 3
operata mensilmente dalla struttura all' in ordine alle prestazioni erogate in quegli Controparte_1 anni in violazione della non associabilità era avvenuta in buona fede e che l' ( e Controparte_1 lo stesso Assessorato) avevano eseguito i pagamenti alle strutture convenzionate senza alcuna riserva di ripetizione, che non era stata apposta neanche nei contratti di fornitura ovvero negli atti normativi o nei provvedimentali emanati dall'Assessorato alla Salute o dall' . Controparte_3
Contestava in ogni caso l'ammontare della somma di cui l' azienda sanitaria aveva chiesto la restituzione, evidenziando che peraltro, con nota del 7.5.2020 inviata alle strutture, aveva richiesto una revisione dei conteggi, riscontrando alcune difformità nei dati trasmessi dall'Assessorato.
Concludeva l'odierna attrice quindi affermando che nessuna somma era tenuta a dare in quanto, operata una rivalutazione diretta delle ricette contenenti la doppia prescrizione ecografica (“non associabile”), acquisite con apposito procedimento innanzi al Tar di Catania, aveva riscontrato che: le prestazioni irregolari ammontavano alla somma di €.50.605,48; le prestazioni non pagate era pari ad €.52.038,76 e copriva per intero la somma oggetto di recupero, essendo le prestazioni effettivamente erogate e validate, risultanti dagli atti di liquidazione emessi mensilmente, era pari alla somma di €.767.795,34 di cui l' ne aveva pagate solo la somma di €.766.362,06 CP_1
Tanto premesso chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di €.126.493,04 chiesta dall'
[...]
e per l'effetto condannarla alla restituzione di quanto trattenuto Controparte_1
(oggi ammontante ad €.45538,11 – ultimo cedolino è del mese di aprile 2023 ) e di quanto andrà a recuperare sui compensi mensilmente maturati dalla Società, il tutto maggiorato dagli interessi moratori ex D.leg.vo 231/02 dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto della domanda e chiedendone il rigetto .
Rilevava che il D.A. 7-5-2015 aveva posto l'obbligo di applicare il 'Catalogo' a far data dall'1-6-
2015, data dalla quale non potevano più essere prescritte e rimborsate le prestazioni di cui era prevista la non associabilità, sicchè la prescrizione e il pagamento delle prestazioni non associabili non poteva dar titolo ad alcuna irrevocabilità, a fronte del diritto/dovere dell' di ripetere il pagamento CP_2 effettuato.
Deduceva ancora che il fatto di non aver impugnato il D.A. 7- 5-2015 evidenziava che vi aveva prestato acquiescenza e quindi avrebbe dovuto prestarvi ottemperanza;
che nessun principio di affidamento violato poteva ritenersi leso, dal momento che l' attrice aveva chiesto il rimborso di prestazioni specialistiche che non potevano essere prescritte cumulativamente, in violazione del
'Catalogo' approvato col D.A. 7-5-2015, e che in ogni caso il pagamento da parte dell' era CP_2 avvenuto in violazione di un provvedimento comunque avente carattere generale, il D.A. 7-5-2015. 4
In ordine alla somma di € 126.493,04 oltre interessi, richiesta con nota del 15-6-2021, la difesa dell'azienda sanitaria deduceva di aver più volte sollecitato, vanamente, il Centro diagnostico odierna parte in causa a partecipare al procedimento volto alla determinazione dell'importo in questione;
deduceva che il prospetto riportato nell'atto di citazione con le voci “Prestazioni erogate e validate”,
“Pagamento effettuato” e “Prestazioni validate e non pagate”, non era chiaro in quanto mancava della necessaria indicazione dei pagamenti relativi alle prestazioni svolte in violazione del divieto di cumulo introdotto dal decreto assessoriale del 7.5.2015 ovvero di quelle che la stessa attrice qualificava come irregolari.
All'esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale veniva disposta con ordinanza in data 4 gennaio 2025 la nomina di CTU contabile, la causa , concessi i termini di cui all'art. 189 cpc e all'esito delle prescritte note, veniva rimessa in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 e definita come segue.
*********
Con la domanda proposta il chiede accertarsi la Parte_1
Cont infondatezza della pretesa restitutoria indirizzatale dall' di Siracusa con nota del 15-6-2021 volta al pagamento di € 126.493,04 oltre interessi, quale somma indebitamente corrispostale per la remunerazione di alcune prestazioni specialistiche cardiologiche, erogate fino all'anno 2019, contravvenendo alla previsione del decreto assessoriale del 7.5.2015 che ne ha disposto la reciproca non associabilità .
La domanda merita accoglimento, seppur nei limiti di seguito espressi.
Ai fini della decisione va rilevato che il regime della “non associabilità” delle prestazioni specialistiche erogate, posto a fondamento della pretesa restitutoria azionata dall'azienda sanitaria odierna parte in causa, trova titolo nel decreto dell'Assessorato della Sanità del 7.5.2015, atto normativo avente portata generale, destinato a disciplinare la posizione di un indistinto numero di soggetti, che ha anche espressamente stabilito il momento a partire da quando (1 giugno 2015) il nuovo regime normativo sarebbe entrato in vigore.
La portata normativa di tale atto nell'ambito riguarda la erogazione delle prestazioni sanitarie nel territorio della Regione Sicilia e attiene alla introduzione di una nuova disciplina che ha introdotto l'obbligo di attenersi al nomenclatore delle prestazioni (il “Catalogo”) e in particolare quanto alla branca della cardiologia la “ non associabilità” fra di loro delle prestazioni contrassegnate dai codici
88721, 88722 e 88723, rispettivamente ecografia cardiaca, ecodopplergrafia cardiaca e ecocolordopplergrafia cardiaca. 5
Non può allora sostenersi che la efficacia normativa promanante dal richiamato decreto assessoriale del 7.5.2015, espressione dell'indirizzo politico amministrativo della Regione Sicilia nel settore della sanità pubblica e convenzionata, possa essere neutralizzata dalla linea operativa decisa dall'Assessorato alla Salute che, anche dopo la entrata in vigore di quel decreto assessoriale, avrebbe continuato per un certo periodo a remunerare ugualmente le strutture specialistiche per le prestazioni non più associabili eseguite in violazione del “Catalogo”, incidendo tale fatto eventualmente solo su profili di responsabilità contabile.
Non può neanche dedursi allora la non operatività del detto decreto assessoriale del 7.5.2015 per il solo fatto che non ne sia stato fatto alcun richiamo in sede di approvazione degli aggregati di spesa.
Quanto al riferimento ai principi dell'affidamento incolpevole, basti solo considerare che presuppone un assetto di interessi avente la propria fonte meramente in un programma contrattuale delineato dalle parti stipulanti e non in atti normativi di portata generale promananti da un organo di indirizzo politico, quale è per l'appunto l'assessorato alla Salute che ha emanato il decreto del
7.5.2015 di cui si discute.
Si aggiunga poi che in ogni caso la stabilità dell'assetto di interessi promanante da tale atto normativo
è ormai conclamata dall'esito del giudizio di impugnazione conclusosi innanzi al CGA che con sentenza ( n. 774/2019) ha definitivamente disatteso le censure di annullabilità ivi sollevate.
Si aggiunga poi che non avendo la odierna attrice proposto alcuna impugnazione avverso quel decreto assessoriale - prestandone sostanzialmente acquiescenza- una eventuale pronuncia di annullamento non avrebbe potuto produrre effetti verso i terzi se non a seguito di un altro atto normativo di portata generale, nel caso non emanato.
A fronte di ciò devono essere disattesi tutti gli argomenti svolti dalla odierna attrice al fine di accertare la insussistenza del diritto della convenuta a conseguire dalla struttura la ripetizione Controparte_1 delle somme erogate in violazione del catalogo introdotto dal richiamato decreto assessoriale del
7.5.2015
Va invece accolta la domanda di parte attrice laddove deduce che l'ammontare dell'importo oggetto della pretesa restitutoria azionata dall' Siracusa con la nota del 15-6-2021 (nonché con la CP_3 nota 16.5.24 riguardo alla somma di €.134.916,41) non solo non sia dovuto ma che per gli importi già recuperati mensilmente sarebbe avvenuto in misura eccedente quella dovuta, e quindi chiede la condanna dell'Azienda sanitaria convenuta alla restituzione degli importi recuperati in eccedenza per come si evince dai cedolini di liquidazione, non pagando le prestazioni dalla erogate Società in favore del S.S.R.
Con la proposizione della domanda in esame, da qualificarsi di accertamento negativo, la odierna attrice può quindi ritenersi aver assolto pienamente ai propri incombenti probatori, avendo versato 6
in atti le ricette che erano state inviate all'Azienda sanitaria competente e quindi all'assessorato per individuare le prestazioni specialistiche erogate in convenzione e ottenere così il pagamento del compenso dovutole.
Nessuna contestazione in ordine alla idoneità dimostrativa di tale documentazione può essere fondatamente opposta dall'azienda sanitaria odierna parte in causa in quanto le ricette richiamate dalla attrice a sostegno del proprio assunto - e poste come vedremo dal nominato CTU a fondamento della ricostruzione delle reciproche spettanze di dare e avere - sono state dalla stessa ritualmente acquisite all'esito di apposito giudizio promosso innanzi al giudice amministrativo per avere Cont l'accesso agli atti conclusosi con la consegna da parte dell' di tutte le ricette relative alla prestazioni non associabili di cui alla sentenza del CGA 774/19.
A fronte di ciò non può essere condiviso l'assunto di parte convenuta secondo cui la ricostruzione della pretesa restitutoria della odierna azienda sanitaria non potrebbe basarsi solo su questa documentazione, le ricette prodotte dall'attrice, trattandosi di atti aventi provenienza unilaterale, dovendosi invece tener conto dei conteggi dell' immateriali Controparte_4 Pt_2 Parte_3 telematicamente dalle stesse strutture, elaborati con sistemi elettronici dell'Assessorato, che comunica all' il dato sintetico finale del “c.d. 'Flusso M'. CP_2
Ritiene questo giudice che tale deduzione difensiva si fondi su affermazioni meramente labiali, che negano genericamente la esaustività e la rilevanza dimostrativa della documentazione versata in atti dalla attrice, limitandosi ad invocare, senza fornirne alcuna concreta prova , la esigenza che una completa rilevazione dei dati avrebbe dovuto svolgersi su elementi quali: “codice struttura;
codice prestazione;
data di erogazione;
codice fiscale dell'assistito; importo tariffario;
identificativo della ricetta” che mensilmente “ogni struttura accreditata trasmette all'Assessorato regionale alla
Salute”.
I dati correlati ai “ Flussi M”, per come riconosciuto dalla stessa difesa dell'azienda sanitaria, sono dati che le singole strutture convenzionate trasmettono mensilmente all'Assessorato, unico competente al monitoraggio e alla valutazione e che vengono trasfusi in appositi tabulati.
Ne deriva allora che tali dati, la cui rilevanza dimostrativa è invocata come dirimente dalla difesa di parte convenuta - anche al fine di contestare la esaustività dei dati provenienti dalle ricette in ordine alla individuazione delle prestazioni “ irregolari” - avrebbero dovuto essere versati in atti dalla stessa azienda sanitaria, in osservanza ad un ben preciso onere sulla stessa gravante, ben potendone avere la disponibilità quantomeno in forza del principio di vicinanza della prova, in quanto correlati al rapporto intercorrente fra singola azienda sanitaria e assessorato alla salute.
Ugualmente non può essere condiviso l'assunto della difesa aziendale, con cui si deduce la incompletezza delle ricette versate in atti dalla attrice in quanto il solo fatto di dedurre genericamente 7
la incompletezza, senza specificare, come avrebbe dovuto, il numero delle ricette asseritamente mancanti e comunque individuarle, rende tale argomento del tutto ininfluente.
Ritiene questo giudice che la ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le odierne parti, necessaria ai fini della odierna decisione, possa trovare ampio fondamento nella relazione depositata dal CTU nominato con ordinanza del 4.1.2025 che correttamente ha individuato l'ammontare delle
“prestazioni irregolari” riferibili alla società attrice – ovverosia quelle disposte in violazione del
'catalogo' stabilito con il decreto assessoriale del 7.5.2015 - quantificandole nella somma di €
64.884,56, e successivamente , riscontrando i dati del fatturato prodotto dalla parte attrice nella somma di € 818.400,82; le somme inizialmente liquidate dall' in € 766.392,49; le Controparte_1 somme successivamente recuperate nella somma di € 82.908,09; le somme complessivamente riconosciute e liquidate dall' in euro 683.484,41, ha individuato nella somma di Controparte_1
€ 70.031,85 l'importo di cui l' risulta essere debitrice nei Controparte_1 Controparte_1 confronti del per averle indebitamente recuperate. Parte_1
Nella relazione del CTU depositata in data 14.5.2025 – le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico - si è addivenuti innanzitutto alla determinazione del quantum a cui corrispondono le prestazioni “non associabili”, sulla scorta delle ricette prodotte dall'attrice, nella somma di € 64.884,56, condivisibilmente disattendendo il rilievo critico di incompletezza di tale dato - in quanto non correlato ai “ flussi M” essendo tali flussi un dato del tutto estraneo al giudizio .
Va quindi ampiamente condiviso il metodo operativo posto dall'ausiliario nominato a fondamento dell'assolvimento del mandato per la determinazione delle somme riferite alle “prestazioni irregolari” erogate nel periodo 01/06/2015 – 30/09/2019, laddove ha fatto riferimento alle ricette presenti nel fascicolo telematico, previa individuazione delle prestazioni incompatibili tra di loro, prescritte (nella stessa ricetta o su ricette diverse) ed erogate allo stesso paziente, nella stessa seduta
( vedi relazione del CTU pag. 16 e 17), distinguendo fra prestazioni esenti e prestazioni soggette
a ticket e individuando con riferimento alla singola tipologia di prestazione, il minore importo ecocardiografia (Codice 88721) con ecodopplergrafia (Codice 88722) e la somma da rimborsare in quella di € 51,65 (quella di minore importo tra le due prestazioni erogate);
Del tutto condivisibile deve ritenersi anche il metodo di analisi attuato dal CTU per identificare le prestazioni tra di loro incompatibili laddove ha previsto che le ricette fossero organizzate in ordine alfabetico, in modo da individuare le prestazioni prescritte (nella stessa ricetta o su ricette diverse) ed erogate, nella stessa seduta, allo stesso paziente ( così relazione pag. 20).
Il CTU ha poi precisato ( vedi relazione Tabella 1,Allegato 3) che, nel periodo 01/06/2015 –
30/09/2019 le somme liquidate, riferite alle prestazioni irregolari ammontano ad € 64.884,56, così 8
suddivise per anno: Anno 2015 € 8.304,32; Anno 2016 € 14.669,01; Anno 2017 € 19.113,83; Anno
2018 € 18.169,44; Anno 2019 € 4.627,96.
Il CTU ha poi determinato le somme liquidate dall'
[...]
( vedi relazione par. 3 pag. 21) per il periodo Controparte_5
2015-2019 nella somma di € 683.484,41, ricavandole dalla differenza fra quanto inizialmente liquidato € 766.392,49 e quanto successivamente recuperato € 82.908,09.
Infine il CTU ha determinato le somme che l' deve rimborsare in € Controparte_1
70.031,85 ( vedi relazione peritale pag. 22 tabella in basso) importo ottenuto dalla differenza fra le Cont somme liquidate inizialmente dall' pari a € 766.392,49, e le somme recuperate in seguito pari a
€ 82.908,09, come indicate nella “Memoria di replica” del 13/11/2024 e nello schema ivi riportato che evoca (con aggiornamento delle ultime due voci) la nota del 21.5.24 (a riscontro di quella Cont dell' del 16.5.24) dati non contestati specificatamente ex adverso.
In particolare il CTU, dopo aver determinato l'importo effettivo erogato dall'
[...]
al per il periodo 2015- Controparte_1 Pt_1 Parte_1
2019 in € 683.484,41( importo ottenuto dalla differenza fra quanto inizialmente liquidato pari a €
766.392,49 e quanto successivamente recuperato pari a € 82.908,09) ha ricostruito i rapporti di dare e avere fra le parti odierne in riferimento al periodo 2015-2019, considerato che:
• il fatturato prodotto dalla parte attrice è pari a € 818.400,82;
• le somme inizialmente liquidate dall' ammontavano a € 766.392,49; Controparte_1
• le somme successivamente recuperate dall' ammontavano pari a € 82.908,09; Controparte_1
• le somme complessivamente riconosciute e liquidate dall'Azienda sono pari a € 683.484,41;
• le somme riferite alle “prestazioni irregolari” erogate ammontano a € 64.884,56;
• il valore della produzione nel periodo 2015-2019 non è quindi pari a € 683.484,41, bensì è pari a
€ 753.516,26.
Conclude il CTU specificando che le somme che l' deve rimborsare in favore del Controparte_1
Centro diagnostico quali somme indebitamente recuperate ammontano alla somma di € 70.031,85.
Nessuna censura può essere mossa quindi sulla quantificazione di tale importo - mentre invece la difesa dell'azienda sostiene che la somma che l'Azienda dovrebbe restituire all'attrice sia quella di € Cont 18.023,53, ovvero la differenza tra 82.908,09 e 64.884,56- in considerazioni del fatto che l' sulla base dei ricalcoli effettuati, a fronte di un valore da rimborsare di € 683.484,41 ha liquidato €
766.392,49, e che la somma di € 82.908,09, eccedenza liquidata, risulta essere stata integralmente recuperata, fino all'azzeramento dell'importo dovuto (memoria di replica del 13.11.2024 . 9
Deve quindi ritenersi in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dal
[...]
dichiararsi non dovuta la somma pretesa dall' Parte_1 Controparte_1 con nota del 15.6.2021 ( €.126.493,04 ovvero €.134.916,41) con la successiva del 16-5-2024.
Condanna l' al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro €.70.031,85 . Parte_1
Chiede la attrice la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento sulle somme oggetto del condannatorio degli interessi moratori ex D.leg.vo 231/02 dalle singole trattenute ovvero, in subordine, degli interessi ai sensi dell'art. 1284 co.4 cc. dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Va osservato che nel caso di specie non si fa questione in ordine al ritardo nella erogazione del corrispettivo, da parte dell'azienda sanitaria obbligata, fatto questo che determina la spettanza degli interessi legali di mora, in applicazione dell'art. 5, del d.lgs. n. n. 231/2002 in favore delle strutture private (cfr. Cass. civ., SS.UU n.35092 /2023) .
Va rilevato però che oggetto dell'odierno condannatorio sono importi illegittimamente trattenuti da parte dell' dai compensi dovuti alla struttura privata convenzionata sul presupposto Controparte_1 che questa in precedenza avesse già percepito pagamenti non dovuti in forza del rapporto di convenzione e che fosse già stata sottoposta a prelievi mensili per la restituzione di quanto dovuto.
Quindi se è vero che non si fa questione della erogazione ( in ritardo) del corrispettivo dovuto alla struttura convenzionata dall'azienda sanitaria, sì da determinare l'applicazione diretta dell'art. 5, del d.lgs. n. n. 231/2002, è anche vero che in ogni caso il condannatorio concerne un errore nella determinazione delle reciproche spettanze di dare e avere che comunque trovano titolo nel rapporto contrattuale di convenzione, essendovi alla base un errore nella quantificazione dei pagamenti indebiti percepiti dalla società attrice in forza della convenzione, a cui hanno fatto seguito prelievi errati, eccedenti il dovuto, operati da parte dell'azienda sanitaria in fase di recupero.
Va quindi riconosciuto il diritto agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo, trovando integrale applicazione il principio espresso dal Supremo
Collegio n7677 /2025, dovendosi determinare il saggio nella misura che è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( così anche
Cass. n. 8402/2024).
Quanto alle spese processuali - ivi comprese quelle della CTU liquidate separatamente- seguono la soccombenza prevalente dell'azienda sanitaria convenuta, che seppur avendo diritto al recupero delle somme erogate per le prestazioni “ irregolari” , remunerate anche se eseguite in violazione del regime della non associabilità, ha tuttavia errato nel procedere al recupero in eccedenza rispetto a quanto dovutole, e vanno quindi poste a carico dell' sanitaria limitatamente ai due terzi, CP_1 disponendosene la compensazione per la residua parte. 10
Le spese processuali vanno liquidate per l'intero come da dispositivo che segue, ai sensi del dm n.
55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, limitatamente al decisum, e all'attività difensiva prestata.
PQM
Il Giudice del tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2915/2023 r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' così Parte_1 Controparte_1 dispone:
- dichiara non dovuta la somma richiesta da quest'ultima al Parte_4
nota del 15-6-2021 e con altra nota del 16-5-2024;
[...]
- condanna l' al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro €.70.031,85, oltre su tale somma Parte_1 gli interessi al saggio da determinarsi ai sensi dell'art. 1284 co.4 cc. dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa al rimborso in favore del Parte_1 delle spese processuali limitatamente a due terzi, liquidandosi per l'intero nella complessiva somma di euro 14.103,00 , oltre al rimborso spese generali , iva e CPA, e disponendosene per il residuo la compensazione;
- PONE in via definitiva i compensi liquidati in favore del CTU come da separato decreto a carico dell' Controparte_1
Siracusa 6 dicembre 2025 Il Giudice
C.Maiore
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2915/2023 r.g.
TRA
con sede a Siracusa (P.IVA Parte_1
) ) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Catania P.IVA_1
V.le V. Veneto n.97 presso lo studio dell'Avv. Sergio Accetta che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in atti.
ATTORE
CONTRO
in persona del Direttore generale pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Nicola Seminara, presso cui elegge domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni relative al giudizio
CONVENUTO
Avente ad oggetto: condannatorio somme
All'udienza del 30 ottobre 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione all'esito dei decorsi termini ex art. 189 cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi al tribunale di Siracusa l' Controparte_1
- sin da ora - e premesso di aver con la stessa stipulato una convenzione avente ad oggetto CP_2 prestazioni sanitarie inerenti alla specializzazione di competenza, remunerate mensilmente da parte Cont dell' previa presentazione della ricetta, esponeva che con decreto dell'Assessorato regionale della Salute del 7.5.2015 era stato approvato il nuovo nomenclatore tariffario che aveva disposto l'incompatibilità (non associabilità) fra di loro delle prestazioni afferenti alla branca di cardiologia contrassegnate con i codici 88721 - 88722 e 88723 rispettivamente ecografia cardiaca, ecodopplergrafia cardiaca e ecocolordopplergrafia cardiaca;
che la impugnazione proposta da alcune strutture avverso questo decreto assessoriale innanzi al giudice amministrativo era stata definitivamente respinta con la sentenza n. 774/2019 del CGA e che con nota in data 11.12.2019 2
n.78622 l'Assessorato alla Salute aveva invitato le aziende sanitarie a recuperare la parte dei compensi ritenuti non dovuti, precisando che “ …Gli importi da recuperare riguardano le prestazioni erogate allo stesso paziente nella stessa giornata (sia prescritta con unica ricetta sia prescritta su più ricette) con addebito della prestazione di minore importo..” direttamente corrisposti alle strutture (e cioè al netto dell'eventuale ticket pagato dall'utente)”.
Esponeva la difesa della odierna attrice che per gli anni 2015 e 2016 per la determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato e per il pagamento delle prestazioni rese, erano stati emanati due decreti dall'Assessorato alla Salute : a) D.A.24.12.2015 valido per il 2015;
b) valido per il 2016, che avevano entrambi fatto espresso rinvio al D.A.n.924/2013 Persona_1 con il quale era stato adottato in Sicilia il tariffario nazionale di cui al D.M.18.10.2012 che consentiva l'associabilità tra le suddette prestazioni ecografiche;
che invece solo i decreti assessoriali emanati negli anni 2017, 2018 e 2019 avevano rinviato al nuovo tariffario regionale introdotto dal
D.A.7.5.2015; che di conseguenza l'assessorato alla Salute aveva consegnato alle singole aziende sanitarie gli archivi informatici contenenti i dati e le somme da recuperare da ciascuna struttura convenzionata in modo che ogni azienda sanitaria avrebbe provveduto a ricalcolare tutte le prestazione erogate nel quinquennio, emettendo il provvedimento con cui si confermava la somma indicata dall'Assessorato, ovvero la si annullava, totalmente o parzialmente.
Rilevava la odierna attrice che solo con nota del 15.6.2021 l'assessorato le aveva comunicato che l'importo da recuperare ammontava complessivamente ad €.126.493,00 specificando che “…..Il superiore importo si intende al netto della differenza del ticket che sarà cura di codesta struttura restituire all'utente ove richiesto” e che a far tempo dal mese di settembre del 2021 l'
[...]
aveva dato inizio al recupero dell'importo, operando una trattenuta mensile Controparte_1 di un quinto sui corrispettivi mensilmente maturati dalla struttura.
Contestava l'attrice la fondatezza della pretesa azionata dall' per gli anni 2015 e 2016 CP_1 evidenziando che per quegli anni l'Assessorato alla Salute aveva emanato due decreti - il
D.A.24.12.2015 valido per il 2015 e il D.A.28.12.2016 valido per il 2016 - che facevano espresso rinvio al D.A.n.924/2013, con i quali aveva stabilito gli aggregati di spesa nonché i criteri ed il tariffario per il pagamento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali adottando in Sicilia il tariffario nazionale di cui al D.M.18.10.2012 che consentiva l'associabilità tra le prestazioni ecografiche, senza che venisse apposta una condizione o una riserva di ripetere quanto eventualmente pagato in eccedenza ove il giudizio di impugnazione pendente innanzi al giudice amministrativo si fosse concluso negativamente.
Deduceva ancora di non essere fra le strutture convenzionate che avevano proposto impugnativa del decreto assessoriale del 7.5.2015 dinnanzi al giudice amministrativo;
che la richiesta di rimborso 3
operata mensilmente dalla struttura all' in ordine alle prestazioni erogate in quegli Controparte_1 anni in violazione della non associabilità era avvenuta in buona fede e che l' ( e Controparte_1 lo stesso Assessorato) avevano eseguito i pagamenti alle strutture convenzionate senza alcuna riserva di ripetizione, che non era stata apposta neanche nei contratti di fornitura ovvero negli atti normativi o nei provvedimentali emanati dall'Assessorato alla Salute o dall' . Controparte_3
Contestava in ogni caso l'ammontare della somma di cui l' azienda sanitaria aveva chiesto la restituzione, evidenziando che peraltro, con nota del 7.5.2020 inviata alle strutture, aveva richiesto una revisione dei conteggi, riscontrando alcune difformità nei dati trasmessi dall'Assessorato.
Concludeva l'odierna attrice quindi affermando che nessuna somma era tenuta a dare in quanto, operata una rivalutazione diretta delle ricette contenenti la doppia prescrizione ecografica (“non associabile”), acquisite con apposito procedimento innanzi al Tar di Catania, aveva riscontrato che: le prestazioni irregolari ammontavano alla somma di €.50.605,48; le prestazioni non pagate era pari ad €.52.038,76 e copriva per intero la somma oggetto di recupero, essendo le prestazioni effettivamente erogate e validate, risultanti dagli atti di liquidazione emessi mensilmente, era pari alla somma di €.767.795,34 di cui l' ne aveva pagate solo la somma di €.766.362,06 CP_1
Tanto premesso chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di €.126.493,04 chiesta dall'
[...]
e per l'effetto condannarla alla restituzione di quanto trattenuto Controparte_1
(oggi ammontante ad €.45538,11 – ultimo cedolino è del mese di aprile 2023 ) e di quanto andrà a recuperare sui compensi mensilmente maturati dalla Società, il tutto maggiorato dagli interessi moratori ex D.leg.vo 231/02 dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto della domanda e chiedendone il rigetto .
Rilevava che il D.A. 7-5-2015 aveva posto l'obbligo di applicare il 'Catalogo' a far data dall'1-6-
2015, data dalla quale non potevano più essere prescritte e rimborsate le prestazioni di cui era prevista la non associabilità, sicchè la prescrizione e il pagamento delle prestazioni non associabili non poteva dar titolo ad alcuna irrevocabilità, a fronte del diritto/dovere dell' di ripetere il pagamento CP_2 effettuato.
Deduceva ancora che il fatto di non aver impugnato il D.A. 7- 5-2015 evidenziava che vi aveva prestato acquiescenza e quindi avrebbe dovuto prestarvi ottemperanza;
che nessun principio di affidamento violato poteva ritenersi leso, dal momento che l' attrice aveva chiesto il rimborso di prestazioni specialistiche che non potevano essere prescritte cumulativamente, in violazione del
'Catalogo' approvato col D.A. 7-5-2015, e che in ogni caso il pagamento da parte dell' era CP_2 avvenuto in violazione di un provvedimento comunque avente carattere generale, il D.A. 7-5-2015. 4
In ordine alla somma di € 126.493,04 oltre interessi, richiesta con nota del 15-6-2021, la difesa dell'azienda sanitaria deduceva di aver più volte sollecitato, vanamente, il Centro diagnostico odierna parte in causa a partecipare al procedimento volto alla determinazione dell'importo in questione;
deduceva che il prospetto riportato nell'atto di citazione con le voci “Prestazioni erogate e validate”,
“Pagamento effettuato” e “Prestazioni validate e non pagate”, non era chiaro in quanto mancava della necessaria indicazione dei pagamenti relativi alle prestazioni svolte in violazione del divieto di cumulo introdotto dal decreto assessoriale del 7.5.2015 ovvero di quelle che la stessa attrice qualificava come irregolari.
All'esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale veniva disposta con ordinanza in data 4 gennaio 2025 la nomina di CTU contabile, la causa , concessi i termini di cui all'art. 189 cpc e all'esito delle prescritte note, veniva rimessa in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 e definita come segue.
*********
Con la domanda proposta il chiede accertarsi la Parte_1
Cont infondatezza della pretesa restitutoria indirizzatale dall' di Siracusa con nota del 15-6-2021 volta al pagamento di € 126.493,04 oltre interessi, quale somma indebitamente corrispostale per la remunerazione di alcune prestazioni specialistiche cardiologiche, erogate fino all'anno 2019, contravvenendo alla previsione del decreto assessoriale del 7.5.2015 che ne ha disposto la reciproca non associabilità .
La domanda merita accoglimento, seppur nei limiti di seguito espressi.
Ai fini della decisione va rilevato che il regime della “non associabilità” delle prestazioni specialistiche erogate, posto a fondamento della pretesa restitutoria azionata dall'azienda sanitaria odierna parte in causa, trova titolo nel decreto dell'Assessorato della Sanità del 7.5.2015, atto normativo avente portata generale, destinato a disciplinare la posizione di un indistinto numero di soggetti, che ha anche espressamente stabilito il momento a partire da quando (1 giugno 2015) il nuovo regime normativo sarebbe entrato in vigore.
La portata normativa di tale atto nell'ambito riguarda la erogazione delle prestazioni sanitarie nel territorio della Regione Sicilia e attiene alla introduzione di una nuova disciplina che ha introdotto l'obbligo di attenersi al nomenclatore delle prestazioni (il “Catalogo”) e in particolare quanto alla branca della cardiologia la “ non associabilità” fra di loro delle prestazioni contrassegnate dai codici
88721, 88722 e 88723, rispettivamente ecografia cardiaca, ecodopplergrafia cardiaca e ecocolordopplergrafia cardiaca. 5
Non può allora sostenersi che la efficacia normativa promanante dal richiamato decreto assessoriale del 7.5.2015, espressione dell'indirizzo politico amministrativo della Regione Sicilia nel settore della sanità pubblica e convenzionata, possa essere neutralizzata dalla linea operativa decisa dall'Assessorato alla Salute che, anche dopo la entrata in vigore di quel decreto assessoriale, avrebbe continuato per un certo periodo a remunerare ugualmente le strutture specialistiche per le prestazioni non più associabili eseguite in violazione del “Catalogo”, incidendo tale fatto eventualmente solo su profili di responsabilità contabile.
Non può neanche dedursi allora la non operatività del detto decreto assessoriale del 7.5.2015 per il solo fatto che non ne sia stato fatto alcun richiamo in sede di approvazione degli aggregati di spesa.
Quanto al riferimento ai principi dell'affidamento incolpevole, basti solo considerare che presuppone un assetto di interessi avente la propria fonte meramente in un programma contrattuale delineato dalle parti stipulanti e non in atti normativi di portata generale promananti da un organo di indirizzo politico, quale è per l'appunto l'assessorato alla Salute che ha emanato il decreto del
7.5.2015 di cui si discute.
Si aggiunga poi che in ogni caso la stabilità dell'assetto di interessi promanante da tale atto normativo
è ormai conclamata dall'esito del giudizio di impugnazione conclusosi innanzi al CGA che con sentenza ( n. 774/2019) ha definitivamente disatteso le censure di annullabilità ivi sollevate.
Si aggiunga poi che non avendo la odierna attrice proposto alcuna impugnazione avverso quel decreto assessoriale - prestandone sostanzialmente acquiescenza- una eventuale pronuncia di annullamento non avrebbe potuto produrre effetti verso i terzi se non a seguito di un altro atto normativo di portata generale, nel caso non emanato.
A fronte di ciò devono essere disattesi tutti gli argomenti svolti dalla odierna attrice al fine di accertare la insussistenza del diritto della convenuta a conseguire dalla struttura la ripetizione Controparte_1 delle somme erogate in violazione del catalogo introdotto dal richiamato decreto assessoriale del
7.5.2015
Va invece accolta la domanda di parte attrice laddove deduce che l'ammontare dell'importo oggetto della pretesa restitutoria azionata dall' Siracusa con la nota del 15-6-2021 (nonché con la CP_3 nota 16.5.24 riguardo alla somma di €.134.916,41) non solo non sia dovuto ma che per gli importi già recuperati mensilmente sarebbe avvenuto in misura eccedente quella dovuta, e quindi chiede la condanna dell'Azienda sanitaria convenuta alla restituzione degli importi recuperati in eccedenza per come si evince dai cedolini di liquidazione, non pagando le prestazioni dalla erogate Società in favore del S.S.R.
Con la proposizione della domanda in esame, da qualificarsi di accertamento negativo, la odierna attrice può quindi ritenersi aver assolto pienamente ai propri incombenti probatori, avendo versato 6
in atti le ricette che erano state inviate all'Azienda sanitaria competente e quindi all'assessorato per individuare le prestazioni specialistiche erogate in convenzione e ottenere così il pagamento del compenso dovutole.
Nessuna contestazione in ordine alla idoneità dimostrativa di tale documentazione può essere fondatamente opposta dall'azienda sanitaria odierna parte in causa in quanto le ricette richiamate dalla attrice a sostegno del proprio assunto - e poste come vedremo dal nominato CTU a fondamento della ricostruzione delle reciproche spettanze di dare e avere - sono state dalla stessa ritualmente acquisite all'esito di apposito giudizio promosso innanzi al giudice amministrativo per avere Cont l'accesso agli atti conclusosi con la consegna da parte dell' di tutte le ricette relative alla prestazioni non associabili di cui alla sentenza del CGA 774/19.
A fronte di ciò non può essere condiviso l'assunto di parte convenuta secondo cui la ricostruzione della pretesa restitutoria della odierna azienda sanitaria non potrebbe basarsi solo su questa documentazione, le ricette prodotte dall'attrice, trattandosi di atti aventi provenienza unilaterale, dovendosi invece tener conto dei conteggi dell' immateriali Controparte_4 Pt_2 Parte_3 telematicamente dalle stesse strutture, elaborati con sistemi elettronici dell'Assessorato, che comunica all' il dato sintetico finale del “c.d. 'Flusso M'. CP_2
Ritiene questo giudice che tale deduzione difensiva si fondi su affermazioni meramente labiali, che negano genericamente la esaustività e la rilevanza dimostrativa della documentazione versata in atti dalla attrice, limitandosi ad invocare, senza fornirne alcuna concreta prova , la esigenza che una completa rilevazione dei dati avrebbe dovuto svolgersi su elementi quali: “codice struttura;
codice prestazione;
data di erogazione;
codice fiscale dell'assistito; importo tariffario;
identificativo della ricetta” che mensilmente “ogni struttura accreditata trasmette all'Assessorato regionale alla
Salute”.
I dati correlati ai “ Flussi M”, per come riconosciuto dalla stessa difesa dell'azienda sanitaria, sono dati che le singole strutture convenzionate trasmettono mensilmente all'Assessorato, unico competente al monitoraggio e alla valutazione e che vengono trasfusi in appositi tabulati.
Ne deriva allora che tali dati, la cui rilevanza dimostrativa è invocata come dirimente dalla difesa di parte convenuta - anche al fine di contestare la esaustività dei dati provenienti dalle ricette in ordine alla individuazione delle prestazioni “ irregolari” - avrebbero dovuto essere versati in atti dalla stessa azienda sanitaria, in osservanza ad un ben preciso onere sulla stessa gravante, ben potendone avere la disponibilità quantomeno in forza del principio di vicinanza della prova, in quanto correlati al rapporto intercorrente fra singola azienda sanitaria e assessorato alla salute.
Ugualmente non può essere condiviso l'assunto della difesa aziendale, con cui si deduce la incompletezza delle ricette versate in atti dalla attrice in quanto il solo fatto di dedurre genericamente 7
la incompletezza, senza specificare, come avrebbe dovuto, il numero delle ricette asseritamente mancanti e comunque individuarle, rende tale argomento del tutto ininfluente.
Ritiene questo giudice che la ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le odierne parti, necessaria ai fini della odierna decisione, possa trovare ampio fondamento nella relazione depositata dal CTU nominato con ordinanza del 4.1.2025 che correttamente ha individuato l'ammontare delle
“prestazioni irregolari” riferibili alla società attrice – ovverosia quelle disposte in violazione del
'catalogo' stabilito con il decreto assessoriale del 7.5.2015 - quantificandole nella somma di €
64.884,56, e successivamente , riscontrando i dati del fatturato prodotto dalla parte attrice nella somma di € 818.400,82; le somme inizialmente liquidate dall' in € 766.392,49; le Controparte_1 somme successivamente recuperate nella somma di € 82.908,09; le somme complessivamente riconosciute e liquidate dall' in euro 683.484,41, ha individuato nella somma di Controparte_1
€ 70.031,85 l'importo di cui l' risulta essere debitrice nei Controparte_1 Controparte_1 confronti del per averle indebitamente recuperate. Parte_1
Nella relazione del CTU depositata in data 14.5.2025 – le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico - si è addivenuti innanzitutto alla determinazione del quantum a cui corrispondono le prestazioni “non associabili”, sulla scorta delle ricette prodotte dall'attrice, nella somma di € 64.884,56, condivisibilmente disattendendo il rilievo critico di incompletezza di tale dato - in quanto non correlato ai “ flussi M” essendo tali flussi un dato del tutto estraneo al giudizio .
Va quindi ampiamente condiviso il metodo operativo posto dall'ausiliario nominato a fondamento dell'assolvimento del mandato per la determinazione delle somme riferite alle “prestazioni irregolari” erogate nel periodo 01/06/2015 – 30/09/2019, laddove ha fatto riferimento alle ricette presenti nel fascicolo telematico, previa individuazione delle prestazioni incompatibili tra di loro, prescritte (nella stessa ricetta o su ricette diverse) ed erogate allo stesso paziente, nella stessa seduta
( vedi relazione del CTU pag. 16 e 17), distinguendo fra prestazioni esenti e prestazioni soggette
a ticket e individuando con riferimento alla singola tipologia di prestazione, il minore importo ecocardiografia (Codice 88721) con ecodopplergrafia (Codice 88722) e la somma da rimborsare in quella di € 51,65 (quella di minore importo tra le due prestazioni erogate);
Del tutto condivisibile deve ritenersi anche il metodo di analisi attuato dal CTU per identificare le prestazioni tra di loro incompatibili laddove ha previsto che le ricette fossero organizzate in ordine alfabetico, in modo da individuare le prestazioni prescritte (nella stessa ricetta o su ricette diverse) ed erogate, nella stessa seduta, allo stesso paziente ( così relazione pag. 20).
Il CTU ha poi precisato ( vedi relazione Tabella 1,Allegato 3) che, nel periodo 01/06/2015 –
30/09/2019 le somme liquidate, riferite alle prestazioni irregolari ammontano ad € 64.884,56, così 8
suddivise per anno: Anno 2015 € 8.304,32; Anno 2016 € 14.669,01; Anno 2017 € 19.113,83; Anno
2018 € 18.169,44; Anno 2019 € 4.627,96.
Il CTU ha poi determinato le somme liquidate dall'
[...]
( vedi relazione par. 3 pag. 21) per il periodo Controparte_5
2015-2019 nella somma di € 683.484,41, ricavandole dalla differenza fra quanto inizialmente liquidato € 766.392,49 e quanto successivamente recuperato € 82.908,09.
Infine il CTU ha determinato le somme che l' deve rimborsare in € Controparte_1
70.031,85 ( vedi relazione peritale pag. 22 tabella in basso) importo ottenuto dalla differenza fra le Cont somme liquidate inizialmente dall' pari a € 766.392,49, e le somme recuperate in seguito pari a
€ 82.908,09, come indicate nella “Memoria di replica” del 13/11/2024 e nello schema ivi riportato che evoca (con aggiornamento delle ultime due voci) la nota del 21.5.24 (a riscontro di quella Cont dell' del 16.5.24) dati non contestati specificatamente ex adverso.
In particolare il CTU, dopo aver determinato l'importo effettivo erogato dall'
[...]
al per il periodo 2015- Controparte_1 Pt_1 Parte_1
2019 in € 683.484,41( importo ottenuto dalla differenza fra quanto inizialmente liquidato pari a €
766.392,49 e quanto successivamente recuperato pari a € 82.908,09) ha ricostruito i rapporti di dare e avere fra le parti odierne in riferimento al periodo 2015-2019, considerato che:
• il fatturato prodotto dalla parte attrice è pari a € 818.400,82;
• le somme inizialmente liquidate dall' ammontavano a € 766.392,49; Controparte_1
• le somme successivamente recuperate dall' ammontavano pari a € 82.908,09; Controparte_1
• le somme complessivamente riconosciute e liquidate dall'Azienda sono pari a € 683.484,41;
• le somme riferite alle “prestazioni irregolari” erogate ammontano a € 64.884,56;
• il valore della produzione nel periodo 2015-2019 non è quindi pari a € 683.484,41, bensì è pari a
€ 753.516,26.
Conclude il CTU specificando che le somme che l' deve rimborsare in favore del Controparte_1
Centro diagnostico quali somme indebitamente recuperate ammontano alla somma di € 70.031,85.
Nessuna censura può essere mossa quindi sulla quantificazione di tale importo - mentre invece la difesa dell'azienda sostiene che la somma che l'Azienda dovrebbe restituire all'attrice sia quella di € Cont 18.023,53, ovvero la differenza tra 82.908,09 e 64.884,56- in considerazioni del fatto che l' sulla base dei ricalcoli effettuati, a fronte di un valore da rimborsare di € 683.484,41 ha liquidato €
766.392,49, e che la somma di € 82.908,09, eccedenza liquidata, risulta essere stata integralmente recuperata, fino all'azzeramento dell'importo dovuto (memoria di replica del 13.11.2024 . 9
Deve quindi ritenersi in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dal
[...]
dichiararsi non dovuta la somma pretesa dall' Parte_1 Controparte_1 con nota del 15.6.2021 ( €.126.493,04 ovvero €.134.916,41) con la successiva del 16-5-2024.
Condanna l' al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro €.70.031,85 . Parte_1
Chiede la attrice la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento sulle somme oggetto del condannatorio degli interessi moratori ex D.leg.vo 231/02 dalle singole trattenute ovvero, in subordine, degli interessi ai sensi dell'art. 1284 co.4 cc. dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Va osservato che nel caso di specie non si fa questione in ordine al ritardo nella erogazione del corrispettivo, da parte dell'azienda sanitaria obbligata, fatto questo che determina la spettanza degli interessi legali di mora, in applicazione dell'art. 5, del d.lgs. n. n. 231/2002 in favore delle strutture private (cfr. Cass. civ., SS.UU n.35092 /2023) .
Va rilevato però che oggetto dell'odierno condannatorio sono importi illegittimamente trattenuti da parte dell' dai compensi dovuti alla struttura privata convenzionata sul presupposto Controparte_1 che questa in precedenza avesse già percepito pagamenti non dovuti in forza del rapporto di convenzione e che fosse già stata sottoposta a prelievi mensili per la restituzione di quanto dovuto.
Quindi se è vero che non si fa questione della erogazione ( in ritardo) del corrispettivo dovuto alla struttura convenzionata dall'azienda sanitaria, sì da determinare l'applicazione diretta dell'art. 5, del d.lgs. n. n. 231/2002, è anche vero che in ogni caso il condannatorio concerne un errore nella determinazione delle reciproche spettanze di dare e avere che comunque trovano titolo nel rapporto contrattuale di convenzione, essendovi alla base un errore nella quantificazione dei pagamenti indebiti percepiti dalla società attrice in forza della convenzione, a cui hanno fatto seguito prelievi errati, eccedenti il dovuto, operati da parte dell'azienda sanitaria in fase di recupero.
Va quindi riconosciuto il diritto agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo, trovando integrale applicazione il principio espresso dal Supremo
Collegio n7677 /2025, dovendosi determinare il saggio nella misura che è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( così anche
Cass. n. 8402/2024).
Quanto alle spese processuali - ivi comprese quelle della CTU liquidate separatamente- seguono la soccombenza prevalente dell'azienda sanitaria convenuta, che seppur avendo diritto al recupero delle somme erogate per le prestazioni “ irregolari” , remunerate anche se eseguite in violazione del regime della non associabilità, ha tuttavia errato nel procedere al recupero in eccedenza rispetto a quanto dovutole, e vanno quindi poste a carico dell' sanitaria limitatamente ai due terzi, CP_1 disponendosene la compensazione per la residua parte. 10
Le spese processuali vanno liquidate per l'intero come da dispositivo che segue, ai sensi del dm n.
55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, limitatamente al decisum, e all'attività difensiva prestata.
PQM
Il Giudice del tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2915/2023 r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' così Parte_1 Controparte_1 dispone:
- dichiara non dovuta la somma richiesta da quest'ultima al Parte_4
nota del 15-6-2021 e con altra nota del 16-5-2024;
[...]
- condanna l' al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro €.70.031,85, oltre su tale somma Parte_1 gli interessi al saggio da determinarsi ai sensi dell'art. 1284 co.4 cc. dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa al rimborso in favore del Parte_1 delle spese processuali limitatamente a due terzi, liquidandosi per l'intero nella complessiva somma di euro 14.103,00 , oltre al rimborso spese generali , iva e CPA, e disponendosene per il residuo la compensazione;
- PONE in via definitiva i compensi liquidati in favore del CTU come da separato decreto a carico dell' Controparte_1
Siracusa 6 dicembre 2025 Il Giudice
C.Maiore