TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/08/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G.13612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. 13612/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza depositate in atti,
[...]
( ), rappresentato e difeso come da procura alle liti in calce Parte_1 CodiceFiscale_1 all'atto introduttivo dall'avv. Francesco Papapicco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bari Strada Barone 9, presso lo Studio Corbascio, (pec ; Email_1
-Attore - contro
( ), in persona del in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, come in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Stefano De Stefano n. 23,presso il proprio procuratore costituito avv. Lucia Anna D'Alessandro (pec
); Email_2
– Convenuta –
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.5.2025 assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c..
***** Con atto di citazione in riassunzione ha proposto opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 014.2023.9005809842.000 notificata il 13 luglio 2023 con cui l' Controparte_1
aveva richiesto il pagamento della somma di €.5.564,37= emessa a seguito di omesso
[...] pagamento delle seguenti:
1) cartella di pagamento n.014.2008.0005832666 per l'importo di €.2.527,85 emessa per il recupero di un'ammenda relativa a sanzione dell'anno 2007 in favore dell'Amministrazione giudiziaria di cui l'ente impositore, interpellato prima dell'introdotto giudizio, aveva dichiarato di non avere copia della notifica (indicata successivamente come eseguita in data 7 maggio 2009). Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato all'opposizione; ha chiesto e ottenuto dall'Ente la rateazione del credito.
2) cartella di pagamento n.014.2011.0048535379 per l'importo di €.2.979,53 emessa per il recupero in favore della di una sanzione amministrativa comminata ai sensi Controparte_2 della L.689/81 risalente all'anno 2010. E' stata contestata la ritualità della notifica per irreperibilità in quanto, dopo il primo accesso negativo del 17 febbraio 2014, sarebbe stata richiesta la visura. All'esito, il messo notificatore, senza indicare il tipo di ricerca eseguito, aveva ritenuto l'impossibilità di notificare e quindi proceduto alla successiva notifica per irreperibilità essendo l'indirizzo insufficiente. L'attore ha dedotto che da una mera visura storica anagrafica sarebbe risultata la residenza in Viale delle Regioni 21/G piano 3 i.15.
Concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
nel merito di: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per nullità degli atti presupposti e, per l'effetto, annullarlo;
condannare l' , in persona del Direttore Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese processuali da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 20.02.2024 si è costituita l' di Controparte_3
Bari.
Ha esposto e dedotto: l'improcedibilità dell'azione per decorrenza del termine di 10 giorni ai sensi dell'art.165 c.p.c. dalla data di notificazione della citazione al convenuto a quella dell'iscrizione a ruolo(rispettivamente del 30.11.2023 e dell'iscrizione del 13.12.2023); l'inammissibilità dell'azione proposta per poter proporre l'opposizione solo per i vizi “propri” della intimazione di pagamento e non per quelli concernenti i vizi attinenti alla regolarità degli atti prodromici divenuti definitivi con il decorso del termine di impugnazione;
la ritualità della notifica delle cartelle, la nr. 01420080005832666000, notificata il 07.05.2009, a qualificatasi come madre Persona_1 del sig. ; la nr. 01420110048535379000, notificata per irreperibilità mediante Parte_1 deposito nella Casa comunale in data 07.06.2014, per avere avuto esito infruttuoso il doppio accesso presso l'indirizzo di residenza del sig. , sito in Bari al V.le delle Regioni Parte_1
n.21.
Concludeva chiedendo dichiararsi: il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli sottesi per l'insussistenza delle condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora; l' improcedibilità della domanda per violazione del termine ex art.165 c.p.c.; il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
la condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Assegnati i termini di cui all'art.171 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è infondata per i motivi che di seguito si indicano.
Preliminarmente si osserva che avendo parte opponente, dato atto dell'avvenuta conoscenza della ritualità della notifica della cartella di pagamento n.014.2008.0005832666, ha dichiarato di rinunciare all'opposizione limitando la disamina solo alla cartella di pagamento n.014.2011.0048535379.
Per la prima era evidente la ritualità della notifica per cui l'opposizione sarebbe stata rigettata.
All'attualità deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite fatte sale le disposizioni in merito alla condanna delle spese processuali ove non convenute ( ord. Cass.civ. 17.1.2023 n.1257).
Infondata è l'eccezione dell'omesso rispetto dei termini di cui all'art. 165 c.p.c. per avere il ricorrente iscritto a ruolo ritualmente.
Quanto alla notifica della cartella di pagamento n.014.2011.0048535379 si osserva che in caso di contestazione della notifica di una cartella esattoriale, la legge pone l'onere della prova a carico dell'ente di riscossione, che deve dimostrare di aver correttamente eseguito la notifica.
Laddove si discuta dell'operata notifica della cartella esattoriale, la procedura di notifica non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, secondo cui nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, va applicato l'art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del d.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, u.c., del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa (Cass.9 maggio 2018, n. 11057;
Cass. 19 aprile 2018, n. 9782 Cass. 26 novembre 2014, n. 25079).
Va quindi precisato preliminarmente che la Corte di Cassazione ha esplicitato il principio secondo cui “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o
l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”.( ordinanza n.1172 del 11.1.2024
Cass.Sez. tributaria).
Effettuata la differenza tra l'ipotesi di irreperibilità assoluta e relativa ha acclarato che “ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del
1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto”.
Pertanto in caso di temporanea assenza del destinatario ed assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione dovrà essere effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
• deposito dell'atto presso la casa comunale;
• affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione/ufficio/azienda del destinatario;
• invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
Orbene seppure nella relata è solo indicato l'indirizzo di in Bari al V.le delle Regioni Parte_1
n.21 e non anche il piano o l'interno, il messo ha indicato e dichiarato l'irreperibilità del destinatario dopo avere eseguito l'accesso, effettuato la visura e depositato l'avviso di deposito presso la CP_4
Comunale.
Va osservato che il messo notificatore riveste la qualità di pubblico ufficiale e se da un canto ha la responsabilità di garantire che la notifica avvenga correttamente e secondo le normative dall'altro le sue attestazioni devono essere impugnate con la procedura di querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in €.3.376,00 ( fase studio €.919,00; fase introduttiva €. 777,00; fase trattazione €. 1.701,00).
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1. dichiara cessata la materia del contendere del presente giudizio promosso da
[...]
relativamente alla cartella di pagamento n.014.2008.0005832666 per l'importo di Pt_1
€.2.527,85;
2. rigetta l'opposizione spiegata relativamente alla cartella di pagamento n.014.2011.0048535379 per l'importo di €.2.979,53 per essere stata ritualmente notificata confermando per tale importo l'intimazione di pagamento.
3. condanna al pagamento della somma di €. 3.376,00 oltre oneri accessori( Parte_1 spese forf.15%; IVA e Cassa) in favore dell'avv. Lucia Anna D'Alessandro dichiaratasi antistataria.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari 8 Agosto 2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. 13612/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza depositate in atti,
[...]
( ), rappresentato e difeso come da procura alle liti in calce Parte_1 CodiceFiscale_1 all'atto introduttivo dall'avv. Francesco Papapicco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bari Strada Barone 9, presso lo Studio Corbascio, (pec ; Email_1
-Attore - contro
( ), in persona del in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, come in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Stefano De Stefano n. 23,presso il proprio procuratore costituito avv. Lucia Anna D'Alessandro (pec
); Email_2
– Convenuta –
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.5.2025 assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c..
***** Con atto di citazione in riassunzione ha proposto opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 014.2023.9005809842.000 notificata il 13 luglio 2023 con cui l' Controparte_1
aveva richiesto il pagamento della somma di €.5.564,37= emessa a seguito di omesso
[...] pagamento delle seguenti:
1) cartella di pagamento n.014.2008.0005832666 per l'importo di €.2.527,85 emessa per il recupero di un'ammenda relativa a sanzione dell'anno 2007 in favore dell'Amministrazione giudiziaria di cui l'ente impositore, interpellato prima dell'introdotto giudizio, aveva dichiarato di non avere copia della notifica (indicata successivamente come eseguita in data 7 maggio 2009). Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato all'opposizione; ha chiesto e ottenuto dall'Ente la rateazione del credito.
2) cartella di pagamento n.014.2011.0048535379 per l'importo di €.2.979,53 emessa per il recupero in favore della di una sanzione amministrativa comminata ai sensi Controparte_2 della L.689/81 risalente all'anno 2010. E' stata contestata la ritualità della notifica per irreperibilità in quanto, dopo il primo accesso negativo del 17 febbraio 2014, sarebbe stata richiesta la visura. All'esito, il messo notificatore, senza indicare il tipo di ricerca eseguito, aveva ritenuto l'impossibilità di notificare e quindi proceduto alla successiva notifica per irreperibilità essendo l'indirizzo insufficiente. L'attore ha dedotto che da una mera visura storica anagrafica sarebbe risultata la residenza in Viale delle Regioni 21/G piano 3 i.15.
Concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
nel merito di: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per nullità degli atti presupposti e, per l'effetto, annullarlo;
condannare l' , in persona del Direttore Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese processuali da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 20.02.2024 si è costituita l' di Controparte_3
Bari.
Ha esposto e dedotto: l'improcedibilità dell'azione per decorrenza del termine di 10 giorni ai sensi dell'art.165 c.p.c. dalla data di notificazione della citazione al convenuto a quella dell'iscrizione a ruolo(rispettivamente del 30.11.2023 e dell'iscrizione del 13.12.2023); l'inammissibilità dell'azione proposta per poter proporre l'opposizione solo per i vizi “propri” della intimazione di pagamento e non per quelli concernenti i vizi attinenti alla regolarità degli atti prodromici divenuti definitivi con il decorso del termine di impugnazione;
la ritualità della notifica delle cartelle, la nr. 01420080005832666000, notificata il 07.05.2009, a qualificatasi come madre Persona_1 del sig. ; la nr. 01420110048535379000, notificata per irreperibilità mediante Parte_1 deposito nella Casa comunale in data 07.06.2014, per avere avuto esito infruttuoso il doppio accesso presso l'indirizzo di residenza del sig. , sito in Bari al V.le delle Regioni Parte_1
n.21.
Concludeva chiedendo dichiararsi: il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli sottesi per l'insussistenza delle condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora; l' improcedibilità della domanda per violazione del termine ex art.165 c.p.c.; il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
la condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Assegnati i termini di cui all'art.171 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è infondata per i motivi che di seguito si indicano.
Preliminarmente si osserva che avendo parte opponente, dato atto dell'avvenuta conoscenza della ritualità della notifica della cartella di pagamento n.014.2008.0005832666, ha dichiarato di rinunciare all'opposizione limitando la disamina solo alla cartella di pagamento n.014.2011.0048535379.
Per la prima era evidente la ritualità della notifica per cui l'opposizione sarebbe stata rigettata.
All'attualità deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite fatte sale le disposizioni in merito alla condanna delle spese processuali ove non convenute ( ord. Cass.civ. 17.1.2023 n.1257).
Infondata è l'eccezione dell'omesso rispetto dei termini di cui all'art. 165 c.p.c. per avere il ricorrente iscritto a ruolo ritualmente.
Quanto alla notifica della cartella di pagamento n.014.2011.0048535379 si osserva che in caso di contestazione della notifica di una cartella esattoriale, la legge pone l'onere della prova a carico dell'ente di riscossione, che deve dimostrare di aver correttamente eseguito la notifica.
Laddove si discuta dell'operata notifica della cartella esattoriale, la procedura di notifica non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, secondo cui nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, va applicato l'art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del d.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, u.c., del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa (Cass.9 maggio 2018, n. 11057;
Cass. 19 aprile 2018, n. 9782 Cass. 26 novembre 2014, n. 25079).
Va quindi precisato preliminarmente che la Corte di Cassazione ha esplicitato il principio secondo cui “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o
l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”.( ordinanza n.1172 del 11.1.2024
Cass.Sez. tributaria).
Effettuata la differenza tra l'ipotesi di irreperibilità assoluta e relativa ha acclarato che “ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del
1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto”.
Pertanto in caso di temporanea assenza del destinatario ed assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione dovrà essere effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
• deposito dell'atto presso la casa comunale;
• affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione/ufficio/azienda del destinatario;
• invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
Orbene seppure nella relata è solo indicato l'indirizzo di in Bari al V.le delle Regioni Parte_1
n.21 e non anche il piano o l'interno, il messo ha indicato e dichiarato l'irreperibilità del destinatario dopo avere eseguito l'accesso, effettuato la visura e depositato l'avviso di deposito presso la CP_4
Comunale.
Va osservato che il messo notificatore riveste la qualità di pubblico ufficiale e se da un canto ha la responsabilità di garantire che la notifica avvenga correttamente e secondo le normative dall'altro le sue attestazioni devono essere impugnate con la procedura di querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in €.3.376,00 ( fase studio €.919,00; fase introduttiva €. 777,00; fase trattazione €. 1.701,00).
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1. dichiara cessata la materia del contendere del presente giudizio promosso da
[...]
relativamente alla cartella di pagamento n.014.2008.0005832666 per l'importo di Pt_1
€.2.527,85;
2. rigetta l'opposizione spiegata relativamente alla cartella di pagamento n.014.2011.0048535379 per l'importo di €.2.979,53 per essere stata ritualmente notificata confermando per tale importo l'intimazione di pagamento.
3. condanna al pagamento della somma di €. 3.376,00 oltre oneri accessori( Parte_1 spese forf.15%; IVA e Cassa) in favore dell'avv. Lucia Anna D'Alessandro dichiaratasi antistataria.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari 8 Agosto 2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini