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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Alda Colesanti Consigliere
Dr. Maria Aversano Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 96 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. BARTOLETTI Parte_1 C.F._1
CRISTIANO (c.f. ); C.F._2
Appellante
E
, in persona del Sindaco in carica pro tempore, difesa dall'Avvocatura CP_1
Capitolina in alla Via del Tempio di Giove n. 21, Avv. Sergio Siracusa (Cod. Fisc. CP_1
pec: oma.it.); C.F._3 Emai_1 Email_2 CP_2
Appellata
E
subentrata, a Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Paolo
[...]
Ceci (C.F. ); C.F._4
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13044/2019 Tribunale di Roma pubblicata in data 20.6.2019
1 FATTO E DIRITTO
§1.La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata n. 13044/2019:
La SI.ra conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1 CP_1 CP_1 nonché la al fine di sentire accertare e dichiarare come false tutte le relate Controparte_5 di notificazione relative ai verbali di accertamento di violazione amministrativa, presupposto delle cartelle di pagamento oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con la quale le veniva comunicato che non risultava pagato l'importo di euro 105.785.61.
Parte appellante asseriva di non aver mai ricevuto né i verbali né le cartelle esattoriali e, in ragione di ciò, proponeva querela di falso ex art 221 c.p.c. sul presupposto che la stessa non poteva aver ricevuto gli atti in questione non essendo presente nella propria abitazione a causa degli impegni di lavoro.
Inoltre, per parte appellante tale circostanza risultava essere ulteriormente provata dal fatto che nessuna delle relate di notifica impugnate riportava l'apposizione della propria sottoscrizione “per ricevuta”.
La querela di falso avverso le relate di notifica in cui veniva attestata la consegna dell'atto a presso la propria abitazione veniva rigettata per difetto di prova e per Parte_1 irrilevanza dell'assenza di sottoscrizione del destinatario nelle notifiche a mezzo agente notificatore, e dichiarata l'inammissibilità della querela con riferimento alle altre relate in cui la notifica si era compiuta per giacenza o in cui l'atto era stato consegnato ad un familiare dell'odierno appellante.
La SI.ra impugnava la sentenza sopracitata, lamentando l'omissione da parte del Parte_1
Giudice di primo grado nella valutazione dei documenti in atti, la mancata valorizzazione della prova testimoniale assunta nonché l'erroneità della pronuncia sull'inammissibilità della querela di falso.
e , costituitesi, contestavano quanto CP_1 Controparte_6 ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'appello.
La Corte, all'udienza del 19 giugno 2024, tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§2. L'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce: “Omessa valutazione dei documenti in atti e la mancata valorizzazione della prova testimoniale”.
2 Parte appellante, allega di non aver ricevuto personalmente la notifica dei verbali di accertamento relativi a ripetute violazioni al Codice della strada in quanto, negli anni in cui sono state eseguite le notifiche si trovava, per ragioni lavorative, a dover svolgere per conto della cooperativa Copat, funzioni di controllo e monitoraggio delle presenze presso le numerose sedi Telecom sparse su tutto il territorio regionale.
La SInora produceva in giudizio i contratti di lavoro sottoscritti con la cooperativa Parte_1 su menzionata, così da dimostrare la non veridicità delle relate, in virtù di un impegno lavorativo di 40 ore settimanali, con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 articolato su cinque giorni.
Nella prospettazione dell'appellante, lo svolgimento dell'attività lavorativa in parola sarebbe stato incompatibile con la sua presenza in casa al momento delle notifiche e, quindi, sarebbe stato di per sé sufficiente a dimostrare la falsità della ricezione degli atti in contestazione.
Inoltre, il Presidente della cooperativa aveva testimoniato che, pur essendo impiegato nella sede Torinese, la signora lavorava presso le sedi della Copat di con l'orario Parte_1 CP_1 di lavoro da lei riferito.
Il Tribunale, poi, oltre ad aver valutato erroneamente tale testimonianza, avrebbe omesso di valorizzare le altre evidenze documentali quali il certificato di servizio, le buste paga contenenti il rimborso chilometrico nonché la mancata apposizione della sottoscrizione “per ricevuta” della SI.ra nelle relate di notifica. Parte_1
La doglianza non può esser accolta.
Nella fattispecie in esame, poiché le notifiche sono state effettuate direttamente dal vigile urbano che, in qualità di pubblico ufficiale, ha attestato la consegna dell'atto alla destinataria
, qualificatasi per tale, può ritenersi coperta da pubblica fede l'attestazione da Parte_1 parte dell'agente notificatore della consegna al soggetto destinatario, in quanto frutto di una diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione, non essendo necessaria, in tali casi, la sottoscrizione della relata da parte del destinatario(Cass n. 2486/2018).
Conformemente al principio sancito dall'art. 2697 c.c. - che distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda e in forza del quale, ad eccezione di casi tassativamente previsti ex lege, alla base della decisione del Giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento – l'onere della prova del falso non può che incombere sulla parte che assume tale falsità, che a tal fine può valersi di ogni mezzo ordinario di prova
(Cass. n. 2126/2019).
3 La Corte, nel condividere le conclusioni del Tribunale, ritiene che per superare la dichiarazione fidefacente del pubblico ufficiale, parte appellante avrebbe dovuto fornire prova specifica della presenza in ufficio in ciascuna delle giornate in cui la notifica dei verbali di accertamento è stata eseguita e ciò anche in considerazione del fatto che molti dei numerosi verbali sono stati notificati tutti insieme in un medesimo giorno, con conseguente minor gravosità dell'onere probatorio.
Le circostanze indiziarie addotte da parte appellante volte a dimostrare che, a causa degli impegni di lavoro comprovati dal rimborso chilometrico risultate dalle buste paga, la stessa non potesse aver ricevuto gli atti, essendo impegnata nello svolgimento di funzioni di controllo e monitoraggio presenze presso le sedi Telecom dislocate sul territorio Regionale, non essendo collegate ad un fatto certo, non appaiono sufficienti a fornire una prova sufficientemente idonea ad escludere la riferibilità della notifica alla SInora Il Parte_1 rimborso chilometrico, mancando dello specifico riferimento a tempi, luoghi e modalità di calcolo, da solo non è atto a dimostrare l'asserito allontanamento della SI.ra dalla Parte_1 propria abitazione nei giorni in cui sono avvenute le notifiche.
Parimenti, la dichiarazione di servizio volta ad attestare che l'appellante avrebbe svolto una attività lavorativa con orario 9.00/18.00, oltre ad essere in contrasto con il dato contrattuale, non è idonea ad escludere che, nell'ambito del predetto orario, l'attività lavorativa potesse essere svolta anche presso l'abitazione della stessa appellante. Infatti, all'art. 3 del contratto rubricato “Modalità di esecuzione delle prestazioni” si legge che “ Il collaboratore a progetto sarà libero di utilizzare sia gli uffici del committente che altre strutture che ritenga idonee allo scopo, senza vincolo alcuno di orario, salvo il rispetto degli orari di apertura delle strutture medesime”. Da un esame attento della copiosa documentazione versata in atti si evince, quindi, che i contratti di lavoro prodotti non sono indicativi di un rigoroso vincolo di subordinazione e di una necessità di presenza fisica del collaboratore presso la sede di lavoro del committente né di un orario definito.
Quanto alla documentazione relativa al contrassegno invalidi, indicata ad ulteriore confutazione dell'illegittimità delle contestazioni stradali di passaggio in zone a traffico limitato che l'appellante ben avrebbe potuto contestare se ne avesse avuto notizia, se ne osserva l'irrilevanza ai fini di causa, dal momento che, come noto, il contrassegno in questione è assolutamente personale del titolare, unico soggetto autorizzato ad accedere a situazioni altrimenti interdette, come è dato evincere anche dal principio giurisprudenziale per cui In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11, comma quarto, e 12 d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed
4 attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cd.
Giudice di Pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada che circolava su una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici ma che, sul veicolo dalla stessa condotto, ospitava una persona disabile munita del
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le censure alla sentenza gravata sotto il profilo della valutazione probatoria non possano essere condivise, avendo il Giudice di prime cure posto alla base della propria decisione tutte le prove addotte da parte appellante ( attrice in primo grado) a sostegno delle proprie allegazioni, i contratti di lavoro, l'attestato di servizio, le buste paga e la testimonianza resa dal Presidente della cooperativa (ALL. 6 fascicolo di parte di primo grado), e la cui lettura porta anche la Corte alle medesime conclusioni.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla corretta valutazione della prova testimoniale resa in primo grado dal che, pur avendo confermato il rapporto Testimone_1 di lavoro della alle dipendenze della cooperativa da lui diretta presso la sede di Parte_1 in realtà ha dichiarato di lavorare stabilmente presso la sede di Torino, dal che il CP_1
Tribunale ha giustificatamente desunto l'assenza di una percezione diretta della sul Parte_1 luogo di lavoro e dunque la limitata rilevanza probatoria, ai fini di causa, di tali dichiarazioni.
Al che va anche aggiunto che la genericità della dichiarazione è comunque inidonea a contrastare la specifica circostanza della notifica presso l'abitazione della destinataria nello specifico giorno.
5 Ne consegue che le contestazioni di parte appellante sul punto dell'omessa valutazione delle risultanze documentali e probatorie da parte del Tribunale sono prive di fondamento e non possono essere accolte.
Con il secondo motivo di appello si eccepisce l'“Omessa valutazione del documento N.
4 in atti del fascicolo di parte della ai fini della erroneità della pronuncia di Parte_1 parziale inammissibilità della querela di falso”. Parte appellante assume di aver proposto querela di falso solo avverso i verbali a lei personalmente notificati e non anche nei confronti di quelli non notificati in mani proprie. Sul punto, alla luce delle argomentazioni di parte ricorrente come desumibili dal verbale di udienza relativo alla formulazione di querela ( v.
Doc. A appello), si osserva un meno ampio thema decidendum, ribadito da parte appellante anche in questo grado di giudizio, limitato alle sole relate di notifica attestanti come consegnate direttamente alla ma senza la sua sottoscrizione. Pertanto, la statuizione Parte_1 di inammissibilità relativa a relate di notifica differenti da quelle espressamente contestate va riformata.
In conclusione, si osserva che l'appello non può dirsi fondato non essendo stati forniti elementi idonei a superare la portata fidefacente e la presunzione di veridicità della circostanza dell'avvenuta notifica dei verbali nelle mani della stessa destinataria attestata dall'addetto alla notificazione.
L'appello va, dunque, rigettato con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il pagamento a carico di parte appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello limitatamente al capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata e rigetta per il resto;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge e spese generali;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese di li in favore di Controparte_6
liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in
[...] favore del procuratore antistatario.
6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Roma, 30.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Maria Aversano Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
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