Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 23646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23646 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
UC PI AN MA RENATA SESSA IRENE SCORDAMAGLIA
IA LO
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23646/2025 Roma, li, 24/06/2025
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 597/2025 CC 23/04/2025 R.G.N. 8059/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIULIO MONFERINI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 8.1.2025, la Corte di Appello di Milano, all'esito di trattazione scritta, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di CO IA, che l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
596014732671ed13 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d812880d
Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: UC PI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc440876015f
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale in tema di scriminante della legittima difesa e di eccesso colposo di legittima difensa (52 e 55 cod. pen.) e vizi di motivazione, avendo la Corte territoriale, da una parte, riconosciuto che l'imputato fosse stato aggredito e, dall'altra, affermato che non si era sottratto alla colluttazione ma avesse accettato la sfida invece di fuggire, senza una adeguata motivazione in concreto idonea a vagliare se tale possibilità di scelta gli fosse effettivamente
consentita.
3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - in assenza di istanza di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la pronuncia impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1.Il ricorso è fondato.
La motivazione del provvedimento impugnato, come evidenzia la difesa in ricorso, si profila in parte difforme rispetto alla ricostruzione del fatto offerta dal giudice di primo grado, nel riconoscere che l'imputato era stato vittima di una aggressione, ciò nonostante non chiarisce adeguatamente se egli avesse volontariamente e preordinatamente accettato una sfida (si veda Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861-01, secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo). Nel confermare la sussistenza della penale responsabilità del ricorrente, con esclusione della applicazione della scriminante della legittima difesa, la Corte di merito offre una motivazione apodittica e poco chiara circa la possibilità che l'imputato aveva di darsi alla fuga e alla circostanza che non avendolo fatto avrebbe nella immediatezza della situazione accettato la sfida lanciatagli dagli aggressori.
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Ciò, nonostante l'appello della difesa sul punto fosse stato specifico e puntuale, ricostruendo il fatto alla luce della versione dell'imputato e dei riscontri emersi a suo sostegno. Con tale impostazione è, come si evidenzia in ricorso e sottolinea anche il Procuratore generale nella requisitoria scritta, mancato un effettivo confronto, che vieppiù si imponeva una volta sposata, sia pure in parte, la prospettiva difensiva che sosteneva, a differenza di quanto ricostruito nella sentenza di primo grado che aveva invece dato credito in toto alla ricostruzione delle persone offese, che non fosse stato l'imputato a dare origine all'aggressione; origine dell'aggressione rimasta invece non chiara. Dalla stessa pronuncia impugnata si evince come l'atto di appello avesse posto sul tappeto una serie di circostanze e di argomenti sviluppando un articolato discorso in ordine alla prospettata causa di giustificazione, ravvisabile se del caso anche nella forma dell'eccesso colposo. A fronte dell'argomentata impostazione difensiva, che riporta specifici agganci al tessuto probatorio, la sentenza impugnata - esaurendo in buona sostanza la sua portata nell'ampio excursus sulla ricostruzione svolta in primo grado e sui motivi di appello - si limita ad osservare, come giustamente stigmatizza il ricorso, che "[n]el caso di specie appare evidente come il CO ben avrebbe potuto fare nuovamente ingresso negli uffici della Ortolog e da li chiamare i soccorsi, invece che ingaggiare questo scontro con i NZ. Quanto ai tentativi della difesa di dimostrare come il pregresso scontro avvenuto all'area di servizio di Montepulciano dimostrasse come a provare avversione nei confronti del CO fossero i NZ e non viceversa, va sottolineato come la Suprema Corte abbia recentemente chiarito che pregresse tensioni tra vittima e aggressore rendono impossibile riconoscere la legittima difesa". Appare evidente che l'avere esaurito la risposta alle molteplici argomentazioni svolte dalla difesa con l'atto di appello in tali poche righe non ha consentito in alcun modo di comprendere le ragioni della conferma della condanna a fronte dei consistenti rilievi difensivi. In particolare, la difesa coglie nel segno nell'evidenziare come la motivazione sia del tutto carente e, omettendo di confrontarsi con una puntuale ricostruzione della dinamica del fatto, non consente di comprendere, con una valutazione ex ante, se e come l'imputato avrebbe potuto comodamente darsi alla fuga e non invece, come ha fatto, affrontare gli aggressori. Non risulta invero spiegato e motivato se l'imputato fosse già stato colpito e abbia reagito per necessità, né se lo strumento utilizzato per difendersi fosse stato, o meno, reperito occasionalmente sul posto a seguito della aggressione già in corso, così da fornire una adeguata spiegazione sulle ragioni per cui non si sia ritenuta sussistere nella condotta
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contestata la necessità di salvare se stesso dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti evitabile.
Da questo punto di vista manca nella motivazione del provvedimento impugnato la ricostruzione della condotta all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione. (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Rv. 273401 - 01; Sez. 5 n. 41528/2024 up 20/9/2024).
Né si rinviene come sottolinea il P.G. nella requisitoria scritta - alcuna argomentazione per escludere, posto che è stato riconosciuto che l'imputato aveva subito una aggressione, l'eccesso colposo di legittima difesa. In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse, e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Rv. 279964-01);
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che vorrà rendere risposte adeguate e congrue rispetto agli argomentati motivi di appello all'epoca articolati dalla difesa.
Non si è disposto l'oscuramento dei dati sensibili, perché nella presente sentenza non vi è alcun riferimento alle lesioni eventualmente subite dalle parti.
P.Q.M.
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Così deciso il 23/04/2025. sezione della Corte di appello di Milano. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra
RENATA SESSA Il Consigliere estensore
II Presidente
UC PI
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