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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 2677/2024 tra:
, nato l'[...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Cocilovo (c.f. – C.F._2
, Email_1
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 13.11.2024
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 1° ottobre 2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.5.2024, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ardea (RM) con la signora CP_2
il 15.12.2016, iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto comune, al n. 80,
[...]
P. 1, anno 2016, rappresentando che dall'unione coniugale non erano nati figli. Esponeva sulla continuità della separazione per mutuo consenso dei coniugi, pronunciata con sentenza di questo
Tribunale n. 1995/2023 pubbl. il 17/10/2023 (RG n. 2861/2023), che ha omologato gli accordi tra gli stessi intervenuti, essendo definitivamente venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale adito, stante rinuncia all'udienza di comparizione da parte del sig. con contestuale richiesta di Parte_1 trattazione scritta ex art. 473-bis 51 c.p.c, voglia fissare la prima udienza di comparizione e a tal fine si chiede che la stessa e il connesso tentativo di conciliazione, si svolgano con modalità cartolare e tramite il deposito di note scritte, avendo già le parti anticipato e ribadito di non volersi riconciliare
e Voglia pertanto il Tribunale: confermare le condizioni di separazione e dichiarare la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio nei confronti del sig. come Parte_1 identificato. 3) dichiarare che le parti non hanno formulato alcuna reciproca richiesta economica Le spese del giudizio, essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato, dovranno ritenersi a carico dell'erario”.
2. La resistente, nonostante rituale notifica consegnata, non si è costituita in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia.
3. Alla prima udienza di comparizione fissata per l'1.10.2025, parte resistente compariva personalmente senza difesa tecnica e dichiarava di aderire alla domanda sullo status.
4. All'esito della predetta udienza, il Giudice relatore, applicato l'art 473 bis.21 ultimo comma c.p.c., ha formulato la seguente proposta conciliativa: “Pronuncia sullo status
Spese irripetibili in ragione della natura costitutiva della domanda e della non opposizione della convenuta”.
5. A seguito dell'accettazione della prefata proposta dal ricorrente, il giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
6. Tanto premesso, la domanda, che deve essere qualificata come scioglimento del matrimonio, in quanto celebrato con il rito civile, deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda divorzile, del termine di legge rispetto al giudizio di separazione personale consensuale definito con la sentenza che ha omologato gli accordi tra le parti.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, non essendovi sul punto contestazione da parte della resistente.
7. Le spese di lite irripetibili in ragione della natura costitutiva della domanda e della non opposizione della convenuta.
La presente sentenza sarà trasmessa a cura della Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la contumacia della signora;
CP_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato Parte_1
l'8.1.1996 a Palermo (c.f. ) e , nata il [...] a C.F._1 CP_1
Roma (c.f. ), in Ardea (RM) con la signora il 15.12.2016, C.F._3 CP_2 iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto comune, al n. 80, P. 1, anno 2016;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ardea (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
4) Spese irripetibili.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 2677/2024 tra:
, nato l'[...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Cocilovo (c.f. – C.F._2
, Email_1
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 13.11.2024
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 1° ottobre 2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.5.2024, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ardea (RM) con la signora CP_2
il 15.12.2016, iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto comune, al n. 80,
[...]
P. 1, anno 2016, rappresentando che dall'unione coniugale non erano nati figli. Esponeva sulla continuità della separazione per mutuo consenso dei coniugi, pronunciata con sentenza di questo
Tribunale n. 1995/2023 pubbl. il 17/10/2023 (RG n. 2861/2023), che ha omologato gli accordi tra gli stessi intervenuti, essendo definitivamente venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale adito, stante rinuncia all'udienza di comparizione da parte del sig. con contestuale richiesta di Parte_1 trattazione scritta ex art. 473-bis 51 c.p.c, voglia fissare la prima udienza di comparizione e a tal fine si chiede che la stessa e il connesso tentativo di conciliazione, si svolgano con modalità cartolare e tramite il deposito di note scritte, avendo già le parti anticipato e ribadito di non volersi riconciliare
e Voglia pertanto il Tribunale: confermare le condizioni di separazione e dichiarare la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio nei confronti del sig. come Parte_1 identificato. 3) dichiarare che le parti non hanno formulato alcuna reciproca richiesta economica Le spese del giudizio, essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato, dovranno ritenersi a carico dell'erario”.
2. La resistente, nonostante rituale notifica consegnata, non si è costituita in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia.
3. Alla prima udienza di comparizione fissata per l'1.10.2025, parte resistente compariva personalmente senza difesa tecnica e dichiarava di aderire alla domanda sullo status.
4. All'esito della predetta udienza, il Giudice relatore, applicato l'art 473 bis.21 ultimo comma c.p.c., ha formulato la seguente proposta conciliativa: “Pronuncia sullo status
Spese irripetibili in ragione della natura costitutiva della domanda e della non opposizione della convenuta”.
5. A seguito dell'accettazione della prefata proposta dal ricorrente, il giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
6. Tanto premesso, la domanda, che deve essere qualificata come scioglimento del matrimonio, in quanto celebrato con il rito civile, deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda divorzile, del termine di legge rispetto al giudizio di separazione personale consensuale definito con la sentenza che ha omologato gli accordi tra le parti.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, non essendovi sul punto contestazione da parte della resistente.
7. Le spese di lite irripetibili in ragione della natura costitutiva della domanda e della non opposizione della convenuta.
La presente sentenza sarà trasmessa a cura della Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la contumacia della signora;
CP_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato Parte_1
l'8.1.1996 a Palermo (c.f. ) e , nata il [...] a C.F._1 CP_1
Roma (c.f. ), in Ardea (RM) con la signora il 15.12.2016, C.F._3 CP_2 iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto comune, al n. 80, P. 1, anno 2016;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ardea (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
4) Spese irripetibili.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi