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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa RG SS procedendo in trattazione scritta
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 471/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa – giusta procura depositata nel fascicolo telematico – dall'avv. Parte_1
UI NE, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15.
-ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, dell' COroparte_1 CP_2 [...]
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. COroparte_3
delegato dal dirigente dell' CP_4 COroparte_5 CP_6
, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
[...]
-convenuto
CONCLUSIONI: come da atti di costituzione in giudizio e note di trattazione scritta.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 10.02.2025, premesso di lavorare CO per il (nel seguito, per brevità, anche solo il “ ”) quale COroparte_1 docente, siccome assunto in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2014, ha convenuto CO in giudizio il chiedendo il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013, a fini “giuridici e previdenziali”, oltre che di progressione retributiva, con conseguente condanna del convenuto ad effettuare una nuova “ricostruzione integrale della carriera” includendovi anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e con anticipata attribuzione della fascia stipendiale superiore, nonché al pagamento delle differenze retributive. CO A base di tali richieste è stata posta l'erronea applicazione, da parte del , del cd. blocco degli scatti di anzianità, “che il Legislatore aveva introdotto in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013. In particolare, come noto,
l'art. 9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall'art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122, aveva previsto che nel suddetto periodo il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così addivenendosi ad un 'congelamento stipendiale' derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale”. Ebbene, ad avviso della ricorrente, “sulla scorta di un'erronea interpretazione del dettato normativo… l'Amministrazione resistente assumeva che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo della carriera del docente, sostanzialmente creando una fittizia interruzione in un iter invero unitario. In tal modo, quindi, si veniva a determinare la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, nonché finanche progressivi, siccome il mancato computo dell'annualità comportava la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera, con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia”. CO
Il si è ritualmente costituito in giudizio, con articolata memoria difensiva, contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone, pertanto, la reiezione. CO In particolare, il ha dedotto che l'anzianità di servizio relativa all'anno 2013 non è utile, conformemente alle previsioni di legge, per la maturazione delle posizioni stipendiali, ma è da esso considerata ad ogni diverso fine.
Il ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale del credito. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e nelle note di trattazione scritta il procuratore del CO
, ha ribadito “la pretestuosità della pretesa avversaria, ove nelle conclusione si domandano le differenze retributive a favore della ricorrente”. Per il resto, ha insistito come in memoria.
Parte ricorrente ha ribadito la permanenza dell'interesse processuale ad ottenere una sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali con espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate.
Alla parziale rinuncia, di cui sopra, consegue la reiezione della domanda rinunciata.
Le domande non rinunciate sono comunque infondate, per le ragioni che seguono.
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici tra le parti e comunque documentalmente provati.
In particolare, è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente lavori da tempo alle CO dipendenze del e che vi abbia lavorato anche nel 2013. CO È pacifico che l'annualità 2013 non sia stata considerata dal ai fini del riconoscimento alla ricorrente dei passaggi stipendiali automatici normativamente previsti per la dipendente (di ruolo).
5. Questa Sezione lavoro del Tribunale di Genova ha già affrontato questioni analoghe a quelle sollevate dalle odierne vertenze, nelle decisioni di cui infra, che appaiono tuttora attuali e condivisibili, cosicché ne è utile la parziale trascrizione, a costituire parte integrante della presente motivazione.
Secondo Tribunale di Genova, sezione lavoro, sent. 12.7.2024, rg. 3863/2023 (conf. Tribunale di
Genova, sent. 23.1.2025, rg. 3945/2024):
<… ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e
2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R.
n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del
14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi al 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi
“I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. […]
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024
n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n.
297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n.
96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte
Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n.
310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost.
n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013).
[…]
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non
è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina
è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina,
l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
[…]
I servizi prestati nell'anno 2013 restano utili ai soli fini giuridici>>.
La Corte di cassazione ha di recente confermato la correttezza delle delineate considerazioni di cui ai precedenti della Sezione.
Con sentenza n. 13618/2025 (conf. Cass. 13619/2025) la Suprema Corte ha infatti ritenuto
<<… maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni… la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 310/2013)… Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva >>.
7. Occorre ribadire e precisare che la ricorrente ha posto a base delle proprie domande il fatto CO che, nel provvedimento di ricostruzione di carriera predisposto dal non si sarebbe tenuto conto, a causa di una non corretta applicazione del “blocco stipendiale”, dell'annualità 2013, né al fine della maturazione delle fasce stipendiali [aspetto frattanto “abbandonato”], né ad altri fini (“giuridici” e
“previdenziali”, stando a quanto indicato nel ricorso). CO Il ha invece riaffermato che l'anzianità di servizio relativa all'anno 2013 viene da esso considerata, a (tutti i) fini diversi da quello del conseguimento delle progressioni stipendiali
(automatiche). Come pare ovvio, a fronte del tenore del co. 23 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010.
D'altra parte, nel decreto di ricostruzione di carriera prodotto da parte ricorrente si riconoscono i servizi dalla stessa resi nel 2013 (aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014) e si precisa che “l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non
è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. b D.P.R. 122/2013)”.
Ancora, parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, che pure ha rinunciato alle domanda “ di riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali”, ha insistito in quella volta al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, senza indicare, tuttavia, alcuna concreta ragione d'interesse, neppure di tipo “previdenziale” (v. generica menzione nel ricorso).
Non ha indicato, in particolare, quale concreta (negativa) incidenza abbia avuto o possa avere, su istituti diversi da quelli retributivi, la sterilizzazione dell'anzianità 2013 (ai fini della progressione di fascia stipendiale), di cui all'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, e all' art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 122/2013.
Neppure un cenno ad uno degli istituti (definiti “plurimi” dalla Suprema Corte, ma dalla stessa concretizzati, a prezzo di un certo sforzo ricognitivo seppure nominalmente “a titolo esemplificativo”, nei casi) della mobilità, delle selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, dell'individuazione delle posizioni eccedentarie e della partecipazione al concorso per dirigente scolastico;
o ad uno degli altri istituti menzionati nel precedente di questa Sezione (come per tutti i pubblici dipendenti, superamento del periodo di prova, conseguimento dei 5 anni necessari per usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione…).
D'altra parte, non si vede quali negative conseguenze di tipo previdenziale possano essere derivate dalla sterilizzazione de qua, se non per via della ritardata attribuzione delle progressioni economiche (e, quindi, del mancato innalzamento della retribuzione e della contribuzione); tuttavia legittima, al pari, dunque, dei detti riflessi.
9. E' noto che la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire, senza limiti di tempo,
a condizione che “… sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che
l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale [ove eccepita] cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n. 2232/2020).
Infatti, come indicato dai giudici di legittimità:
<<2.2. l'anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità…>> (Cass. ord. 10131/2018).
10. Ne consegue l'assenza di qualsivoglia interesse, in capo a parte attrice, all'accertamento
(della rilevanza dell'annualità 2013 e, per l'effetto,) della propria anzianità di servizio, a fini diversi dalla maturazione del diritto alle progressioni stipendiali.
Infatti, la ricorrente non ha neppure indicato un diritto diverso, (pur sempre) fondato sul servizio prestato (anche) in tale anno, da azionarsi in giudizio. CO E il non contesta la generale rilevanza del detto servizio (con il limite delle sole progressioni stipendiali), cosicché neppure può dirsi esistente una situazione di obiettiva incertezza.
11. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente respinto, perché in parte rinunciato dal difensore privo di procura speciale (secondo risalente ma incontestato insegnamento, la rinuncia ad una domanda, fatta dal procuratore costituito non munito di procura speciale, non costituisce valida rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e quindi non esclude il diritto della controparte di insistere per la pronuncia di rigetto della domanda nel merito - v. Cass. n. 4488/1981) e in parte inammissibile e comunque infondato.
12. Quanto alle spese di lite, ne appare equa la compensazione, tra le parti, nella misura di 2/3, tenuto conto della particolare novità della questione al momento del deposito dei ricorsi;
novità da riferirsi, in particolare, al tema della rilevanza dell'anzianità 2013 ai fini della maturazione delle (successive) progressioni stipendiali (non essendosi, invero, mai dubitato che il servizio reso in detto anno sia per il resto pienamente valutabile e valutato, fatte salve eventuali e peculiari fattispecie, di cui qui non v'è traccia). Per la parte residua, vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale, e previa riduzione del 20% ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.; e poste, in base alla soccombenza,
a carico della ricorrente, avendo insistito, nella richiesta, evidentemente (e ab origine) infondata e comunque non assistita dall'interesse ad agire, di riconoscimento del servizio prestato nel 2013 a fini a fini giuridici, di carriera e previdenziali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge i ricorsi;
compensa per due terzi, tra le parti, le spese di lite;
condanna la ricorrente a rifondere al la frazione residua COroparte_1 delle spese, che liquida in complessivi 358,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Genova, 12/11/2025
IL GIUDICE
RG SS