Sentenza 17 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02307/2026REG.PROV.COLL.
N. 01805/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2024, proposto da
M.B.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n.22;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01051/2023, resa tra le parti, annullamento
quanto al ricorso introduttivo
del provvedimento prot. 2013.469352 del 28.10.13, notificato il 6.11.13, con il quale il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia Servizio Condono Edilizio del Comune di Venezia ha annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 60151 del 11.1.07 relativo ad un immobile in Venezia San Marco 1520/A, nonché di ogni atto annesso, connesso e presupposto;
quanto ai primi motivi aggiunti
1) del provvedimento PROT. 2013.541181 DEL 11.12.13, notificato il 13.1.14, con il quale il Direttore della Direzione Sportello Unico Edilizia Servizio Condono Edilizio del Comune di Venezia ha respinto la domanda di definizione degli illeciti edilizi relativa ad un immobile in Venezia San Marco 1520/A;
2) del provvedimento prot. 22053 del 16.1.14, notificato il 20 - 24.1.14, con il quale il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha annullato la DIA – Denuncia di Inizio Attività prot. 2005/122686 del 29.3.05 relativa ad opere interne realizzate nell'immobile di cui sub 1);
3) del provvedimento prot. 22021 del 16.1.14, notificato il 20- 24.1.14, con il quale il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha annullato la DIA – Denuncia di Inizio Attività prot. 2005/203474 del 25.5.05 relativa ad opere interne al piano secondo in variante alla DIA di cui sub 2);
4) del provvedimento prot. 21953 del 16.1.14, notificato il 20- 24.1.14, con il quale il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha annullato la DIA – Denuncia di Inizio Attività prot. 2005/322972 del 10.8.05 relativa ad opere interne ed esterne in variante alle DIA di cui sub 2) e 3);
5) di ogni atto annesso, connesso e presupposto;
quanto ai secondi motivi aggiunti
1) del provvedimento fascicolo 2019.XII/2/1.4389 rif. Prat. PG2019/319039 del 24.6.19 ID 1535536 del 1.3.21 con il quale il Dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha respinto la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente il 24.6.19;
2) di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
quanto ai terzi motivi aggiunti
1) del provvedimento prot. 2022/28275 del 20.1.22 con il quale il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita, Sportello Unico Commercio, Servizio Sportello Unico Commercio 2 del Comune di Venezia ha respinto la domanda presentata il 27.12.21 volta ad ottenere la proroga del termine per sospendere l'attività ricettiva complementare di alloggio turistico nell'immobile in Venezia San Marco 1520/A di cui al provvedimento del medesimo Ufficio prot. 120222 del 7.3.18;
2) del provvedimento prot. 2022/7030 del 14.2.22 con il quale il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita, Settore Autorizzazioni e Servizi Alimentari, Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue del Comune di Venezia ha respinto la domanda presentata il 15.11.21 volta all'approvazione di un progetto di trattamento delle acque reflue dell'immobile in Venezia San Marco 1520/A;
3) di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
quanto ai quarti motivi aggiunti
del provvedimento prot. n. 184080/2022 del 26.4.22 con il, quale il dirigente dell'Area Economia e Finanza – Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore conservazione e valorizzazione dei beni immobili del Comune di Venezia ha respinto la domanda presentata dal ricorrente volta ad ottenere la concessione di suolo pubblico in Venezia San Marco Calle Contarina 1520/A per la costruzione di una fossa settica nel sottosuolo, nonché di ogni atto annesso, connesso e presupposto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. VI ON e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado, la M.B.M. S.r.l. ha impugnato con ricorso introduttivo: il provvedimento prot. n. 2013.469352 del 28 ottobre 2013, con cui il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia Servizio Condono Edilizio del Comune di Venezia ha annullato il permesso di costruire in sanatoria del 11 gennaio 2007, n. 60151, relativo ad un immobile in Venezia San Marco 1520/A.
1.1 A seguire, con un primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato: il provvedimento prot. 2013.541181 del 11 dicembre 2013, con cui il Direttore della Direzione Sportello Unico Edilizia Servizio Condono Edilizio del Comune di Venezia ha respinto la domanda di definizione degli illeciti edilizi relativa ad un immobile in Venezia San Marco 1520/A; Il provvedimento prot. 22053 del 16 gennaio 2014, mediante il quale il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha annullato la DIA – Denuncia di Inizio Attività prot. 2005/122686 del 29 marzo 2005, afferente a opere interne realizzate nell’immobile di cui sub 1); Il provvedimento prot. 22021 del 16 gennaio 2014, con cui il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha annullato la DIA – Denuncia di Inizio Attività prot. 2005/203474 del 25 maggio 2005, riguardante opere interne al piano secondo in variante alla DIA di cui sub 2); Il provvedimento prot. 21953 del 16 gennaio 2014, con cui il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha annullato la DIA – Denuncia di Inizio Attività prot. 2005/322972 del 10 agosto 2005 relativa ad opere interne ed esterne in variante alle DIA di cui sub 2) e 3).
1.2 Con un secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato: il provvedimento con il quale il Dirigente dell’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha respinto la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dall’appellante in data 24 giugno 2019.
1.3 Con un terzo ricorso per motivi aggiunti ha altresì impugnato: il provvedimento con cui il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita, Sportello Unico Commercio, Servizio Sportello Unico Commercio 2 del Comune di Venezia ha respinto la domanda presentata il 27 dicembre 2021, finalizzata a ottenere la proroga del termine per sospendere l’attività ricettiva complementare di alloggio turistico nell’immobile in Venezia San Marco 1520/A di cui al provvedimento del medesimo Ufficio prot. 120222 del 7 marzo 2018; il provvedimento con cui il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita, Settore Autorizzazioni e Servizi Alimentari, Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue del Comune di Venezia ha respinto la domanda presentata il 15 novembre 2021, finalizzata all’approvazione di un progetto di trattamento delle acque reflue dell’immobile in Venezia San Marco 1520/A.
1.4 Infine, con un quarto ricorso per motivi aggiunti ha impugnato: il provvedimento prot. n. 184080/2022 del 26 aprile 2022, con cui il dirigente dell’Area Economia e Finanza – Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore conservazione e valorizzazione dei beni immobili del Comune di Venezia ha respinto l’istanza avanzata dall’appellante, tesa al rilascio della concessione di suolo pubblico in Venezia San Marco Calle Contarina 1520/A per la costruzione di una fossa settica nel sottosuolo, nonché di ogni atto annesso, con-nesso e presupposto.
2. Dall’analisi degli atti di causa emerge che la M.B.M. S.r.l. ha acquistato un immobile sito in Venezia S. Marco 1520/A, adibito ad affittacamere. All’atto di compravendita è stata allegata una planimetria catastale del 1999, a correzione di una precedente planimetria del 1939.
Attesa l’esistenza di alcune difformità interne all’immobile rispetto alla planimetria, nel 2004 la proprietaria ha chiesto al Comune il rilascio del provvedimento di sanatoria edilizia, ai sensi dell’art. 32, della legge n. 326/2003. Nel frattempo, mediante la presentazione di diverse DIA, tutte assentite dal Comune stesso, la proprietaria ha realizzato talune opere interne, rispetto alle quali ha anche ottenuto il certificato di agibilità in data 12 ottobre 2006 e il provvedimento conclusivo del procedimento unico del 20 novembre 2006.
In data 11 gennaio 2007, la M.B.M. S.r.l. ha anche ottenuto l’accoglimento della domanda di sanatoria.
Successivamente il Comune di Venezia, oltre ad aver comunicato all’odierna appellante che “all’esito di non meglio specificate verifiche della Procura della Repubblica (presso il Tribunale di Venezia), sarebbe stata evidenziata una manomissione della scheda catastale n. 9610271 del 7.3.40 presentata a supporto delle DIA di cui si è detto quale legittimante lo stato dell’immobile”, ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela del titolo edilizio rilasciato in data 11 gennaio 2007.
Nonostante la presentazione delle osservazioni, il Comune ha annullato nel 2013 il provvedimento di sanatoria, ha respinto la domanda di condono e ha annullato le DIA del 2005.
La società ha proposto ricorso per l’annullamento giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto.
La M.B.M. S.r.l., avendo a suo dire verificato e accertato che lo stato architettonico e volumetrico dell’immobile fosse conforme al titolo edilizio del 1948 e ritenendo dunque che l’immobile fosse legittimo già da prima delle domande annullate, ha chiesto al Comune di riconoscere la non abusività delle opere.
A partire dal 2018, il Comune di Venezia ha avviato un procedimento sanzionatorio per opere ritenute abusive, anche a seguito dell’annullamento dei precedenti titoli.
Risulta dalla ricostruzione fatta dalla società nell’appello che la M.B.M. S.r.l. ha presentato, in data 21 dicembre 2018, la domanda di compatibilità paesaggistica con riguardo alle opere ritenute non legittimate (accolta con provvedimento del 2 maggio 2019) e, in data 24 giugno 2019, domanda di permesso di costruire in sanatoria.
Dopo varie richieste di integrazione documentale, con “ provvedimento fascicolo 2019.XII/2/1.4389 rif. Prat. PG2019/319039 del 24.6.19 ID 1535536 del 1.3.21 ”, il Comune ha respinto “ la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata il 24.6.19 richiamando il parere del 29.6.20 del Settore Autorizzazioni Ambientali secondo il quale il diverso distributivo interno dell’immobile rispetto a quello relativamente al quale erano stati rilasciati provvedimenti autorizzativi ambientali imponeva l’adeguamento dell’impianto fognario in relazione alla destinazione d’uso ricettiva e non residenziale secondo quanto previsto dalla L. 31.5.95 n. 206, eccependo l’irrilevanza della presenza dell’attività di affittacamere anteriore alla citata L. 31.5.95 n. 206, osservando che l’agibilità rilasciata il 9.5.00 non assumeva valore legittimante ai fini igienico sanitari e considerando infine che nessun affidamento poteva essersi determinato in capo alla ricorrente a fronte dell’intervenuto annullamento dei titoli edilizi per falsa rappresentazione dello stato di fatto ”.
Tale provvedimento è stato parimenti impugnato dinnanzi al TAR Veneto.
La M.B.M. S.r.l., ritenendo di poter risolvere le problematiche ostative al rilascio del permesso in sanatoria, ha presentato diversi progetti per l’installazione di una fossa settica, dichiarati inammissibili o comunque respinti (i provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al TAR).
Il Comune ha anche intimato la sospensione dell’attività ricettiva svolta nell’immobile per carenza dei requisiti edilizi e igienico-sanitari. Anche tale provvedimento è stato oggetto di ricorso al TAR.
2. All’esito del giudizio di primo grado è stata adottata la sentenza qui appellata.
2.1 In via preliminare, il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, atteso che i provvedimenti originariamente impugnati risultano superati dalla successiva istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente, oggetto di autonomo diniego impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
2.2 Ciò posto, il Collegio ha ritenuto infondato il secondo ricorso per motivi aggiunti. E infatti, la ricorrente sosteneva che l’immobile, da tempo destinato ad attività ricettiva di affittacamere, potesse beneficiare di una precedente attestazione, risalente al 2000, relativa all’impossibilità di adeguare gli scarichi fognari, altresì affermando che tale attestazione fosse ancora valida, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento edilizio comunale.
Il TAR ha chiarito che la clausola di salvaguardia prevista dal regolamento riguarda esclusivamente le “attestazioni di invarianza” relative a immobili residenziali non turistici, mentre gli immobili destinati ad attività ricettiva imprenditoriale, come quello dell’odierna appellante, rimangono soggetti all’obbligo di messa a norma degli scarichi. Inoltre, gli interventi abusivi realizzati (tra cui la creazione di nuovi servizi igienici) hanno comportato modifiche rilevanti sotto il profilo degli scarichi.
Ne discende che la sanatoria edilizia non potrebbe essere rilasciata in assenza di opere conformi, tra l’altro, alla disciplina vigente in materia ambientale, costituendo detta conformità un presupposto imprescindibile per il rilascio del titolo edilizio.
2.3 Neppure è meritevole di accoglimento la censura relativa alla presunta lesione dell’affidamento della ricorrente: l’accertamento di conformità e il diniego di permesso di costruire in sanatoria sono espressione di un potere vincolato, rispetto al quale nessun rilievo assume l’eventuale affidamento ingeneratosi nel privato.
2.4 Il terzo ricorso per motivi aggiunti, afferente al diniego di approvazione del progetto di adeguamento degli scarichi con previsione di installazione di fossa settica su suolo pubblico, è stato anch’esso respinto. Il diniego si fondava su carenze formali e sostanziali della documentazione progettuale, nonché sulla mancata presentazione di una rituale istanza di concessione di suolo pubblico. Il Collegio ha così escluso che l’Amministrazione fosse tenuta ad attivare meccanismi di semplificazione procedimentale per supplire a carenze imputabili al privato.
2.5 Parimenti infondato è stato ritenuto il motivo relativo al diniego di proroga della sospensione dell’attività ricettiva. La proroga era stata inizialmente concessa in attesa della definizione della sanatoria, ma, a fronte del definitivo diniego e del protrarsi per anni dell’attività in assenza dei requisiti urbanistici e sanitari, l’Amministrazione ha legittimamente negato ulteriori proroghe.
2.6 Da ultimo, è stato respinto anche il quarto ricorso per motivi aggiunti, riguardante il diniego di concessione di suolo pubblico per la realizzazione della fossa settica nel sottosuolo. È stata esclusa l’incompetenza del dirigente che ha adottato il provvedimento, ritenuto competente in materia di concessioni di suolo pubblico e si è precisato che la richiesta non risultasse formalmente presentata secondo le modalità prescritte.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello M.B.M. S.r.l., articolando tre motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo è stato dedotto quanto segue: “Violazione dell’art. 88 cpa. Errata o mancata valutazione delle censure concernenti la violazione dell’art. 1 DL 29.3.95 n. 26 convertito in L. 31.5.95 n. 206, la violazione dell’art. 63 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”.
L’appellante ha segnalato che l’immobile di cui si discute è adibito da decenni ad attività di affittacamere, che esso nasce come “compatibile” con la destinazione residenziale vigente all’epoca e che nel 2000 il Comune di Venezia aveva attestato la legittimità degli interventi di manutenzione, riconoscendo l’impossibilità di adeguare gli scarichi fognari.
La M.B.M. S.r.l. si duole del fatto che solo nel 2019, in sede di esame di una nuova domanda di permesso in sanatoria per lievi difformità interne, il Comune abbia contestato per la prima volta la non conformità degli scarichi. La ricorrente sostiene che l’adeguamento degli scarichi non costituisce presupposto per il rilascio della sanatoria edilizia, che deve tenere conto solo della conformità urbanistico-edilizia.
Secondo la ricorrente la sentenza è errata perché ha ritenuto necessario l’adeguamento degli scarichi in sede di sanatoria, nonostante l’attività fosse legittima, l’impossibilità tecnica fosse già attestata e non vi fossero modifiche rilevanti ai fini del carico fognario.
3.2 Con il secondo motivo: “Violazione dell’art. 88 cpa. Mancata o errata valutazione della censura concernente l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e la violazione del principio di affidamento”.
L'appellante sostanzialmente ritiene che l’esistenza di un potere vincolato non faccia venir meno la necessità di tenere conto del legittimo affidamento ingeneratosi nel privato.
3.3 Con il terzo motivo, “Violazione dell’art. 88 cpa. Mancata o errata valutazione della censura concernente la violazione degli artt. 1, 14 e 19 bis L. 7.8.90 n. 241, l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e la violazione del principio di divieto di aggravio del procedimento amministrativo. Mancata o errata valutazione della censura concernente la violazione dell’art. 42 Dlvo 18.8.00 n. 267, l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti”.
L'appellante, dopo il rigetto dei progetti per installare una fossa settica nell’immobile, ha chiesto di collocarla nel sottosuolo pubblico. Il Comune, tuttavia, ha respinto la domanda, ritenendo non applicabile la procedura semplificata e sostenendo che l’occupazione avrebbe comportato la costituzione di una servitù, di competenza del Consiglio comunale.
Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo il diniego per carenze formali e progettuali. Secondo l’appellante, il Comune avrebbe errato nel non esaminare le richieste, cosa che avrebbe dovuto fare applicando i principi di semplificazione e coordinamento, senza respingere l’istanza per ragioni interne di competenza.
4. Il Comune appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026 la causa passava in decisione.
6. In relazione al primo motivo di appello, presupposto condiviso è la norma regolamentare (art 63 regolamento edilizio) a mente della quale per gli edifici destinati all’uso residenziale e direzionale sono fatte salve tutte le attestazioni di invarianza e impossibilità tecnica alla realizzazione della messa a norma degli scarichi reflui, comunque denominate, ad oggi rilasciate, finché permangono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
6.1 Il diniego oggetto di contestazione (datato 1 marzo 2021 ed impugnato con i secondi motivi aggiunti) aveva respinto la domanda di sanatoria presentata il 24 giugno 2019 in quanto l’immobile non era dotato di impianto fognario adeguato all’attività ricettiva secondo quanto previsto dalla L. 206/95.
6.2 Invero, appare condivisibile la decisione di prime cure laddove ha fatto piena applicazione della norma regolamentare nonché del principio fondamentale della necessaria doppia conformità.
In proposito, l’articolo 63, comma 5, del Regolamento Edilizio stabilisce: “ Gli immobili che, pur avendo destinazione urbanistica residenziale, sono adibiti a B&B, locazione turistica o altra forma di attività turistica ricompresa nella Legge regionale n.11/2013, gestita in forma imprenditoriale, sono soggetti all’obbligo della messa a norma di cui al precedente comma 1. Al medesimo obbligo sono altresì soggetti gli immobili adibiti ad attività di locazione turistica, gestita in forma non imprenditoriale, attivata successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento ”; “ la sanatoria delle opere edilizie realizzate potrebbe essere rilasciata solo se lo scarico risulta conforme alla disciplina vigente al momento del rilascio del titolo in sanatoria poiché la conformità delle opere alle prescrizioni del regolamento edilizio in materia di scarichi, pur avendo natura ambientale, costituisce precondizione per il rilascio dei titoli edilizi ”.
6.3 Pertanto, in piena coerenza con la necessità della regolarità edilizia e di agibilità, per gli immobili in cui si svolgono attività ricettive gestite in forma imprenditoriale, l’obbligo della messa a norma è prescritto indipendentemente dalla effettuazione di interventi edilizi, e nel caso di immobili con destinazione residenziale le attestazioni di invarianza rilasciate prima dell’entrata in vigore del Regolamento edilizio presuppongono il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
6.4 Nel caso di specie l’intervento sottoposto a sanatoria riguardava anche i servizi igienici, con la conseguenza che la relativa conformità e legittimità è stata correttamente sottoposta alla disciplina vigente ed alla verifica della doppia conformità. A quest’ultimo riguardo, va ricordato che, attesa la specifica finalità di tale certificazione per come descritta dall' articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 , non è possibile legittimamente rilasciare o mantenere un certificato di agibilità se non sussiste la conformità ai parametri normativi di carattere urbanistico e/o edilizio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VII, 16/12/2025, n. 9977).
Per il resto trovano piena condivisione le puntuali argomentazioni sul punto svolte in prime cure.
7. In relazione al secondo motivo, nessun legittimo affidamento su posizioni illegittime od abusive. 7.1 Se in generale l’affidamento evocato presuppone la correttezza del comportamento posto in essere dal privato, non potendo la p.a. legittimare comportamenti contra legem, in materia edilizia va ribadito che non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo o il pregresso silenzio non sanano.
Infatti, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem.
8. In relazione al terzo motivo, lo stesso appare fondato nei termini che seguono.
8.1 Parte appellante in data 15 novembre 2021 ha presentato la domanda di progetto di adeguamento dell’impianto stesso, proprio in considerazione del fatto che il Comune aveva respinto i progetti che prevedevano la installazione della fossa asettica all’interno dell’immobile e nell’impossibilità di reperire una diversa sistemazione; in particolare la domanda prevedeva, in coerenza coi luoghi, di poter collocare la fossa stessa sul suolo pubblico, sotto stante alla viabilità vicina all’immobile.
Quindi la domanda in questione, oltre a risultare autonoma dai precedenti atti, appare altresì coerente sia alla pregressa attività sino ad allora legittimamente svolta, sia alle posizioni comunali ostative al mutamento stante proprio la mancanza di adeguamento fognario.
8.2 Con nota interlocutoria 31 gennaio 2022 il Comune ha fatto presente che il richiamo all’art. 19 bis l. 241 del 1990 contenuto nella domanda e volto a concentrare i procedimenti amministrativi concernenti l’approvazione del progetto e il rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico non poteva essere acquisito in quanto sarebbe stata comunque necessaria l’autorizzazione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche ai sensi del DL 29.3.95 n. 26 allo scarico dei reflui non essendo quindi percorribile il procedimento di presentazione di una SCIA.
Con la stessa nota il Comune ha peraltro fatto presente che la documentazione veniva anticipata all’Ufficio Patrimonio del Comune stesso per la valutazione della possibilità di assentire l’occupazione del suolo pubblico.
L’odierna parte appellante con nota 9 febbraio 2022 confermava la volontà di procedere nel progetto di cui alla domanda.
8.3 Tuttavia con il provvedimento prot. 2022/70303 del 14 febbraio 2022 il Comune ha respinto la domanda di approvazione del progetto.
9. Tale diniego appare illegittimo, nei termini dedotti da parte appellante con il terzo motivo, in quanto era onere del Comune esaminarla nel merito e non limitarsi a respingerla in termini ipotetici.
9.1 Infatti, risulta adottato una sorta di diniego con formulazione condizionale che appare viziato in termini di contraddittorietà, illogicità e perplessità. A fronte della presentazione di un progetto specifico al Comune, risulta illegittimo il rigetto basato su di una generica e non specificata carenza documentale nonché sulla necessità di ripresentare la domanda sulla base di un previo futuro parere di un ufficio comunale. Piuttosto, in tali casi è onere dell’amministrazione coinvolgere tutti gli uffici ritenuti competenti in relazione alla domanda, provvedendo ad istruire compiutamente la stessa.
9.2 Il Comune deve pertanto esaminare la domanda coinvolgendo tutti i possibili uffici interessati, appartenenti alla stessa amministrazione, non potendosi limitare ad ipotizzare elementi ostativi od ulteriori facenti capo ad un ufficio diverso della medesima amministrazione.
9.3 Tale motivo ha carattere assorbente anche in relazione al successivo profilo di cui all’originario quarto ricorso per motivi aggiunti.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato limitatamente al terzo motivo di appello; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto il terzo ricorso per motivi aggiunti, afferente al diniego di approvazione del progetto di adeguamento degli scarichi, con conseguente annullamento dei provvedimenti prot. 2022/28275 del 20 gennaio 2022 e prot. 2022/70303 del 14 febbraio 2022.
11. Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il terzo ricorso per motivi aggiunti, afferente al diniego di approvazione del progetto di adeguamento degli scarichi, con conseguente annullamento dei provvedimenti prot. 2022/28275 del 20 gennaio 2022 e prot. 2022/70303 del 14 febbraio 2022.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ER, Presidente FF
VI ON, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | OR ER |
IL SEGRETARIO