Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 40450/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. FORNELLI Parte_1 P.IVA_1
EMANUELE ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore
INTIMANTE-RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._1
INTIMATO-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI DI PARTE INTIMANTE-RICORRENTE:
NEL MERITO
- ACCERTARE e DICHIARARE l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 3.2.2023, regolarmente registrato, come meglio identificato e per tutte le ragioni esposte nel presente atto, relativamente all'unità immobiliare sopra descritta sito in Milano alla via Plinio n. 39, per inadempimento di importante rilevanza del sig. persistendo Controparte_1 alla data odierna la morosità in capo al medesimo soggetto per canoni di locazione e spese a far data dal mese di maggio 2024 in poi;
per l'effetto:
- CONDANNARE il conduttore, sig. al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 18.977,96 oltre
[...]
1
o a quella maggiore o minore somma nei limiti del contributo unificato versato che verrà accertata nel corso del presente giudizio e ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adìto, anche per effetto dell'art. 1226 c.c., per tutte le ragioni esposte e documentate dal locatore nel presente giudizio;
- CONDANNARE, altresì, il conduttore sig. all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile oggetto di causa sito in Milano alla via Plinio n. 39, composta di tre locali e doppi servizi e dotata di cucina equipaggiata ed identificato catastalmente in premessa al paragrafo n.
1), lasciandolo libero da cose e/o persone, fissando a breve la data dell'esecuzione, per tutte le ragioni esposte e documentate nel presente atto;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Pa
1. Con atto di citazione a intimato a o sfratto per Parte_1 Controparte_1 morosità relativamente all'immobile sito in Milano, alla via Plinio n. 39, condotto in locazione dalla parte intimata ad uso abitativo in forza di contratto di locazione sottoscritto il 3 FEBBRAIO 2023, esponendo che erano impagati canoni ed oneri accessori a partire dal mese di maggio 2024 a quello di settembre 2024, per complessivi € 12.177,96. Ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento.
L'intimato non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di convalida.
Il giudice, stante la irreperibilità del conduttore, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, fissando l'odierna udienza per la discussione. Solo l'intimante depositava memoria integrativa, nella quale ribadiva le originarie domande e precisava l'ammontare del credito, comprensivo del corrispettivo nelle more maturato, in complessivi € 20.688,16, compresa la mensilità di febbraio 2025.
Previa declaratoria di contumacia del resistente, all'odierna udienza la causa, istruita documentalmente,
è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande di risoluzione contrattuale e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento del corrispettivo negoziale meritano accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione in data 3 febbraio 2023, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato (doc. 1).
L'intimante ha così assolto l'onere probatorio di cui è gravato in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda
2 Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la controparte non ha allegato né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in lite.
Tenuto conto della durata dell'inadempimento (da maggio 2024) e dell'ammontare complessivo del debito sino ad oggi maturato (oltre € 20.680,00), in relazione a quello del canone e delle spese forfetarie mensili (€ 1.700,00), l'inadempimento della parte conduttrice alla principale obbligazione derivante dal contratto di locazione – quella di pagamento del corrispettivo negoziale - è senz'altro grave, avendo provocato un evidente e considerevole squilibrio del sinallagma contrattuale: a fronte del godimento dell'immobile e quindi del pieno adempimento dell'obbligazione da parte della locatrice, il conduttore non ha effettuato la principale prestazione cui si era obbligato, versare il corrispettivo nell'ammontare ed alle scadenze pattuite. Peraltro, trattandosi di locazione abitativa la gravità dell'inadempimento è predeterminata legislativamente in una mensilità del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza negoziale (art. 5 L. n. 392/1978).
Il contratto deve perciò essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La parte conduttrice va altresì condannata alla restituzione dell'immobile in favore della ricorrente, essendo venuto meno il titolo della detenzione. Tenuto conto della durata dell'inadempimento e dell'ammontare del debito, come pure della irreperibilità del conduttore sia presso l'immobile locato, sia presso la residenza anagrafica, l'ordine di rilascio viene pronunciato con decorrenza immediata.
Il resistente deve infine essere condannato al pagamento del corrispettivo negoziale non versato, che ammonta, ad oggi, a complessivi € 12.177,96 per canoni e oneri accessori forfetari, oltre canoni e spese accessorie maturandi sino all'effettivo rilascio ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, della natura documentale della controversia e della contumacia della parte resistente, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento di l contratto di locazione sottoscritto in Controparte_1
data 3 febbraio 2023, relativo all'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Milano, alla via Plinio n. 39;
3 2) condanna a rilasciare immediatamente libero da persone e cose, nella Controparte_1
disponibilità della parte intimante, l'immobile suddetto;
3) condanna, inoltre, a pagare alla parte intimante la somma di € 12.177,96, Controparte_1
oltre al corrispettivo negoziale maturato e maturando sino al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di giudizio, liquidate in € 1.800,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, se dovute, e € 226,52 per esborsi.
Milano, 20/02/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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