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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2173/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 nato a [...], il [...], C.F. Codice Fiscale_1 ivi residente in via
Algeri n. 64 pal. H piano 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Vita;
OPPONENTE
CONTRO
P.Iva Gruppo Kruk Italia P.IVA_1 C.f. P.IVA_2 con sede legale in Controparte_1
Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 19 luglio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.,
veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 199/2022 emesso il 21 febbraio 2022 con il quale gli veniva ingiunto di pagare a favore della Controparte_1 la somma di € 50.793,03 oltre interessi come indicati in domanda e le spese e i compensi professionali liquidati, in forza di contratto di finanziamento n. 40044207 stipulato con
ND NC s.p.a..
Eccepiva in primo luogo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di valida procura conferita dalla ricorrente e l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi credito vantato dall'opposta. Deduceva inoltre che CP_1 non avrebbe fornito prova della titolarità dell'asserito credito, dell'avvenuta cessione del credito tra ND NC s.p.a., originaria contraente, e la stessa NC IF spa;
deduceva la violazione dell'art. 58 co. II TUB. come novellato per effetto del D.Lgs.
17 gennaio 2003 n. 6, inserito dall'art. 2 comma 1 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame essendo le asserite cessioni avvenute nel 2017) che prevede che "la banca cessionaria da notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La NC d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità".
Deduceva ancora la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di documentazione "priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento” nonché per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, non essendo stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla banca.
Rilevava infine che la creditrice aveva agito senza esserne legittimata, pretendendo peraltro l'intero credito senza la corretta dichiarazione (per entrambi gli asseriti crediti) di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ..
Deducendo questi motivi chiedeva ritenere e dichiarare nullo il contratto di finanziamento oggetto di causa, in ogni caso prescritta inesigibile e comunque infondata la pretesa creditoria vantata dall'opposta, e disporre la revoca del decreto opposto, con il rigetto della domanda creditoria e con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva in giudizio la CP_1 contestando in fatto e in diritto la opposizione, chiedeva quindi il termine per l'esperimento della procedura di mediazione, la concessione della provvisoria esecutorietà, e infine il rigetto dell'opposizione.
Decorso vanamente il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e concessa la provvisoria esecutorietà con decreto del 19 luglio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., decisa come da dispositivo che segue.
********
Va disattesa la eccezione relativa alla incompetenza territoriale dell'organismo adito nel procedimento di mediazione.
La domanda di mediazione va proposta presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
Nel caso di specie pur avendo l'organismo di mediazione adito la sede principale a Pisa, ha in essere un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 6, lett. t), del Decreto Ministeriale n.150 del
31.10.2023, con l'organismo Concordia Mediazione srl che possiede una sede distaccata regolarmente accreditata a Siracusa, tale per cui al primo organismo è consentito svolgere attività di mediazione a Siracusa avvalendosi della Concordia. Deduce inoltre la opponente la mancanza di prova della titolarità in capo alla odierna opposta del credito oggetto dell'opposto monitorio, elemento costitutivo del diritto azionato che, come tale, dev'essere oggetto di allegazione e di prova da parte dell'attore.
Sul punto va rilevato che secondo le Sezioni Unite "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità" (cfr. Cass.
n. 2951/2016).
Conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n.
9073/2025;) "una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera si la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass.n. 22151/2019).
Nel caso in cui venga contestata l'effettiva conclusione di un atto di cessione tra il creditore originario e la parte attrice, la questione attiene all'esistenza stessa del titolo giuridico in forza del quale la parte attrice assume di essere succeduta al creditore originario nella titolarità del rapporto obbligatorio, evidenziando quindi un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, la cui prova grava integralmente sulla cessionaria.
Alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale quindi la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha la sola funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non costituisce in sé prova del perfezionamento dell'atto traslativo.
Ne consegue che in caso di contestazione sull'esistenza della cessione del credito azionato con il monitorio, colui che agisce per l'adempimento è onerato a fornire la prova dell'avvenuto trasferimento del credito, eventualmente anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non potendosi limitare alla produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U.
Persiste ancora l'onere della prova da parte della cessionaria qualora sia contestata la inclusione del credito ingiunto nell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e può essere superato solo a condizione che quest'ultimo contenga elementi oggettivi e non equivoci, tali da rendere possibile l'individuazione del credito dedotto in giudizio e che possono consistere, ad esempio, nella tipologia del rapporto ceduto, nel numero identificativo del contratto, nei dati anagrafici del debitore, nell'importo o nella data del credito, mancando le quali l'avviso pubblicato non può considerarsi idoneo a soddisfare l'onere probatorio richiesto.
Nel caso di specie va rilevato che parte opponente ha diffusamente e tempestivamente contestato l'esistenza delle cessioni richiamate nel ricorso monitorio nel quale la società opposta assume la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da ND SP poi ceduto - secondo l'assunto della stessa opposta - a NC IF e infine da quest'ultima a CP_1
Va tuttavia rilevato che risulta documentalmente provata tale ultima cessione del credito da NC
IF a CP_1 per come risulta dal contratto di acquisto di crediti del 16 gennaio 2017, in cui si attesta espressamente tanto l'esistenza dell'operazione di cessione, quanto l'inclusione del credito in oggetto nella massa ceduta, nonché la lettera di comunicazione di cessione dei crediti del 30.03.2017.
Di contro carente di prova è rimasta, nonostante la espressa contestazione della opposta, la cessione del credito azionato da Toyota Financial Services PLC a NC IF, carenza senz'altro decisiva, in quanto interrompe la continuità dei trasferimenti e rende, quindi, non dimostrata la titolarità del credito in capo alla società opposta, come invece richiesto, non potendo ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così Cass. 17944/2023)
A fronte di tali assorbenti argomenti va accolta la opposizione e revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta ed in favore dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della causa e del minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2173/2022 R.G., in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di
CP_1 così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 199/2022 R.G. n. del 21.02.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa.
- Condanna la alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite che siCP_1 liquidano nella complessiva somma di euro 3.809,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 21 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2173/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 nato a [...], il [...], C.F. Codice Fiscale_1 ivi residente in via
Algeri n. 64 pal. H piano 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Vita;
OPPONENTE
CONTRO
P.Iva Gruppo Kruk Italia P.IVA_1 C.f. P.IVA_2 con sede legale in Controparte_1
Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 19 luglio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.,
veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 199/2022 emesso il 21 febbraio 2022 con il quale gli veniva ingiunto di pagare a favore della Controparte_1 la somma di € 50.793,03 oltre interessi come indicati in domanda e le spese e i compensi professionali liquidati, in forza di contratto di finanziamento n. 40044207 stipulato con
ND NC s.p.a..
Eccepiva in primo luogo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di valida procura conferita dalla ricorrente e l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi credito vantato dall'opposta. Deduceva inoltre che CP_1 non avrebbe fornito prova della titolarità dell'asserito credito, dell'avvenuta cessione del credito tra ND NC s.p.a., originaria contraente, e la stessa NC IF spa;
deduceva la violazione dell'art. 58 co. II TUB. come novellato per effetto del D.Lgs.
17 gennaio 2003 n. 6, inserito dall'art. 2 comma 1 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame essendo le asserite cessioni avvenute nel 2017) che prevede che "la banca cessionaria da notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La NC d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità".
Deduceva ancora la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di documentazione "priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento” nonché per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, non essendo stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla banca.
Rilevava infine che la creditrice aveva agito senza esserne legittimata, pretendendo peraltro l'intero credito senza la corretta dichiarazione (per entrambi gli asseriti crediti) di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ..
Deducendo questi motivi chiedeva ritenere e dichiarare nullo il contratto di finanziamento oggetto di causa, in ogni caso prescritta inesigibile e comunque infondata la pretesa creditoria vantata dall'opposta, e disporre la revoca del decreto opposto, con il rigetto della domanda creditoria e con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva in giudizio la CP_1 contestando in fatto e in diritto la opposizione, chiedeva quindi il termine per l'esperimento della procedura di mediazione, la concessione della provvisoria esecutorietà, e infine il rigetto dell'opposizione.
Decorso vanamente il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e concessa la provvisoria esecutorietà con decreto del 19 luglio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., decisa come da dispositivo che segue.
********
Va disattesa la eccezione relativa alla incompetenza territoriale dell'organismo adito nel procedimento di mediazione.
La domanda di mediazione va proposta presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
Nel caso di specie pur avendo l'organismo di mediazione adito la sede principale a Pisa, ha in essere un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 6, lett. t), del Decreto Ministeriale n.150 del
31.10.2023, con l'organismo Concordia Mediazione srl che possiede una sede distaccata regolarmente accreditata a Siracusa, tale per cui al primo organismo è consentito svolgere attività di mediazione a Siracusa avvalendosi della Concordia. Deduce inoltre la opponente la mancanza di prova della titolarità in capo alla odierna opposta del credito oggetto dell'opposto monitorio, elemento costitutivo del diritto azionato che, come tale, dev'essere oggetto di allegazione e di prova da parte dell'attore.
Sul punto va rilevato che secondo le Sezioni Unite "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità" (cfr. Cass.
n. 2951/2016).
Conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n.
9073/2025;) "una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera si la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass.n. 22151/2019).
Nel caso in cui venga contestata l'effettiva conclusione di un atto di cessione tra il creditore originario e la parte attrice, la questione attiene all'esistenza stessa del titolo giuridico in forza del quale la parte attrice assume di essere succeduta al creditore originario nella titolarità del rapporto obbligatorio, evidenziando quindi un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, la cui prova grava integralmente sulla cessionaria.
Alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale quindi la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha la sola funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non costituisce in sé prova del perfezionamento dell'atto traslativo.
Ne consegue che in caso di contestazione sull'esistenza della cessione del credito azionato con il monitorio, colui che agisce per l'adempimento è onerato a fornire la prova dell'avvenuto trasferimento del credito, eventualmente anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non potendosi limitare alla produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U.
Persiste ancora l'onere della prova da parte della cessionaria qualora sia contestata la inclusione del credito ingiunto nell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e può essere superato solo a condizione che quest'ultimo contenga elementi oggettivi e non equivoci, tali da rendere possibile l'individuazione del credito dedotto in giudizio e che possono consistere, ad esempio, nella tipologia del rapporto ceduto, nel numero identificativo del contratto, nei dati anagrafici del debitore, nell'importo o nella data del credito, mancando le quali l'avviso pubblicato non può considerarsi idoneo a soddisfare l'onere probatorio richiesto.
Nel caso di specie va rilevato che parte opponente ha diffusamente e tempestivamente contestato l'esistenza delle cessioni richiamate nel ricorso monitorio nel quale la società opposta assume la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da ND SP poi ceduto - secondo l'assunto della stessa opposta - a NC IF e infine da quest'ultima a CP_1
Va tuttavia rilevato che risulta documentalmente provata tale ultima cessione del credito da NC
IF a CP_1 per come risulta dal contratto di acquisto di crediti del 16 gennaio 2017, in cui si attesta espressamente tanto l'esistenza dell'operazione di cessione, quanto l'inclusione del credito in oggetto nella massa ceduta, nonché la lettera di comunicazione di cessione dei crediti del 30.03.2017.
Di contro carente di prova è rimasta, nonostante la espressa contestazione della opposta, la cessione del credito azionato da Toyota Financial Services PLC a NC IF, carenza senz'altro decisiva, in quanto interrompe la continuità dei trasferimenti e rende, quindi, non dimostrata la titolarità del credito in capo alla società opposta, come invece richiesto, non potendo ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così Cass. 17944/2023)
A fronte di tali assorbenti argomenti va accolta la opposizione e revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta ed in favore dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della causa e del minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2173/2022 R.G., in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di
CP_1 così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 199/2022 R.G. n. del 21.02.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa.
- Condanna la alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite che siCP_1 liquidano nella complessiva somma di euro 3.809,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 21 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore