Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1294/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 24.06.2025, avente per oggetto: Regolamentazione congiunta figli naturali
TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Dora RE e , C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_2
Mariangela Cassano e Gianluigi Lembo;
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.06.2025, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti le figlie (14.11.2013) e Iva (20.08.2017), nate dalla loro relazione sentimentale, in seguito Per_1 venuta a cessare, alle seguenti condizioni: “1) affidare i minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nell'abitazione sita in via XI Febbraio, di proprietà di , fino al compimento Parte_2 della maggiore età ovvero fino al raggiungimento della indipendenza economica;
2) Il padre potrà tenere con
1
sé le minori dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 compresa la cena, il martedì ed il giovedì (in caso di giorno non scolastico e/o durante il periodo di vacanza estiva e natalizia, il padre potrà tenere con sé le minori dalle ore 09:00 alle ore 21:00). Inoltre il padre terrà con sé le figlie il primo, terzo ed eventualmente quinto fine settimana di ogni mese, dall'uscita di scuola del venerdì (o se è un giorno non scolastico dalle ore 15:00) fino alla domenica alle ore 21:00 dopo cena, allorquando le riaccompagnerà presso la madre;
3) Per le festività comandate i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti da definire a mezzo SMS o WhatsApp almeno venti giorni prima della festività. Per l'anno 2025 le parti concordano diseguire ilseguente calendario: • il 2 giugno le minori resteranno presso la madre;
• Ferragosto il padre terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore 10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle ore 21.30; • il primo novembre le minori resteranno con la madre;
• il giorno dell' il padre terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore Per_2
10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle ore 21:00; • il giorno della Vigilia di Natale le minori resteranno con la mamma. Nell'anno successivo, di competenza del padre, il GN prenderà le minori con sé alle ore 11:00 del mattino del 24 dicembre, la terrà per Parte_2 la notte e la riaccompagnerà presso la madre il mattino del 25 dicembre entro le ore 11:00; • il giorno di
Natale ed il giorno di Santo Stefano di quest'anno, il padre terrà con sé la minori, prelevandole presso la madre alle ore 11:00 del giorno di Natale, tenendole con sé fino al giorno di Santo Stefano riportandola presso la madre per la cena alle ore 21:00; • la vigilia di Capodanno il padre terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore 11.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle 11.00 del mattino successivo;
• il giorno di Capodanno (anno 2026) le minori resteranno presso la madre. Nell'anno di spettanza del padre, il GN terrà con sé le minori, prelevandole presso la Parte_2 madre alle ore 11.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle ore 22:00; • il giorno della Befana (anno 2026) il padre terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore 10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle 21:00;
• il giorno di Carnevale (anno 2026) le minori resteranno presso la madre. Nell'anno di spettanza del padre, il GN terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore 11.00, tenendole con sé sia Parte_2 per il pranzo che per la cena e riportandole presso la madre alle ore 21:00; • il giorno delle Palme 2026 le minori lo festeggeranno con il padre il quale preleverà le figlie alle ore 10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle 21:00. Per l'anno 2027 le minori festeggeranno le Palme con la mamma seguendo il criterio dell'alternanza; • il giorno della Santa Pasqua 2026 la minore resterà con la mamma;
• il Lunedì Albis (Pasquetta) 2026 il papà preleverà le minori alle ore 10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle ore 21:00; • il 25 aprile 2026 le minori resteranno presso la madre;
• il primo maggio 2026 il padre terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore 10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena, riportandole presso la madre alle 21.00; durante il periodo estivo (giugno, luglio, agosto e settembre) il padre potrà tenere con sé le bambine per una settimana (dalle ore 10:00 del sabato alle ore 22:00 della successiva domenica) per ciascun
2 R.V.G. 1294/2025
mese da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. 4) I genitori, nei periodi di loro spettanza, si impegnano ad informare preventivamente e • il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano di quest'anno, il padre terrà con sé la minori, prelevandole presso la madre alle ore 11:00 del giorno di Natale, tenendole con sé fino al giorno di Santo Stefano riportandola presso la madre per la cena alle ore 21:00; • la vigilia di Capodanno il padre terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore 11.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle 11.00 del mattino successivo;
• il giorno di Capodanno (anno 2026) le minori resteranno presso la madre. Nell'anno di spettanza del padre, il
GN terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore 11.00, tenendole con sé sia per Parte_2 il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle ore 22:00; • il giorno della Befana (anno 2026) il padre terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore 10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle 21:00; • il giorno di Carnevale (anno 2026) le minori resteranno presso la madre. Nell'anno di spettanza del padre, il GN terrà con sé le minori, Parte_2 prelevandole presso la madre alle ore 11.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e riportandole presso la madre alle ore 21:00; • il giorno delle Palme 2026 le minori lo festeggeranno con il padre il quale preleverà le figlie alle ore 10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle 21:00. Per l'anno 2027 le minori festeggeranno le Palme con la mamma seguendo il criterio dell'alternanza; • il giorno della Santa Pasqua 2026 la minore resterà con la mamma;
• il Lunedì Albis
(Pasquetta) 2026 il papà preleverà le minori alle ore 10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandole presso la madre alle ore 21:00; • il 25 aprile 2026 le minori resteranno presso la madre;
• il primo maggio 2026 il padre terrà con sé le minori, prelevandole presso la madre alle ore 10.00, tenendole con sé sia per il pranzo che per la cena, riportandole presso la madre alle 21.00; durante il periodo estivo
(giugno, luglio, agosto e settembre) il padre potrà tenere con sé le bambine per una settimana (dalle ore 10:00 del sabato alle ore 22:00 della successiva domenica) per ciascun mese da concordare con la madre entro il
30 maggio di ciascun anno. 4) I genitori, nei periodi di loro spettanza, si impegnano ad informare preventivamente egenitore. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. 12) L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
13) In ragione del lavoro attualmente svolto dalla madre, la RA si impegna a comunicare Parte_1 tempestivamente i turni al GN e, a parziale modifica dell'organizzazione sopra indicata, il padre Parte_2 terrà con sé le minori dalla sera precedente il turno della madre, fino al fine turno della RA . Parte_1
14) Per il periodo estivo 2025 qualora la RA , per esigenze lavorative, dovesse recarsi fuori Parte_1 regione, durante tale periodo le minori rimarranno con il padre presso la sua abitazione il quale, durante tale periodo, non verserà il mantenimento alla RA . Durante tale periodo, qualora la RA Parte_3
dovesse avere la possibilità di rientrare a Felitto per qualche giorno di ferie, previa comunicazione Parte_1 al GN , le bambine potranno pernottare e restare con la madre per tutto il tempo che la stessa Parte_2 resterà a Felitto. Al rientro dal periodo di lavoro della signora presso la sua residenza a Felitto Parte_1 le minori rientreranno a casa con la mamma e verrà ripreso il calendario innanzi pattuito. Tutte le volte per
3 R.V.G. 1294/2025
le quali la RA per esigenze lavorative e/o personali si dovrà recare fuori dalla Regione Parte_1
Campania, le minori rimarranno con il padre, presso la sua attuale abitazione per tutta la durata dell'assenza della madre. Se tale assenza supera nr. 14 giorni in un mese (anche non consecutivi) il GN RE non verserà per il mese di riferimento il mantenimento alla RA , e se già versato sarà compensato Parte_1 con la rata di mantenimento del mese successivo. Le spese si intendono compensate tra le parti.”
All'udienza del 24.06.2025, il Giudice delegato dal Collegio, sentite le parti ed i loro difensori, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse delle minori e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede: Per 1. dispone che l'affidamento delle figlie e ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Per_1 regolati in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 25.06.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
4