Articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139
Articolo 3Articolo 5
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21 febbraio 1992
Art. 4. 1. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, approvato dal consiglio regionale della regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992
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