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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2883/2022
Udienza “cartolare” del 12.5.2025
Il Giudice, viste le conclusioni delle parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2883/2022 in materia di opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare, promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Persona_1 C.F._2
Ruggeri (C.F. e dall'avv. Dario Magni (C.F. ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via S. Egidio 16, come da procura allegata al ricorso in riassunzione.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Controparte_1 C.F._5
Cresci (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, C.F._6
Via Gustavo Modena 1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO OPPOSTO
E
C.F. e P. Iva ), con sede in Fidenza (PR), via San Michele Campagna CP_2 P.IVA_1
n. 25, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Sergio CP_3
Chiari (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, C.F._7
viale Mentana n.45, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
E
(C.F. ), con sede in Cuneo, Piazza Galimberti 5, Controparte_4 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante rag. , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia CP_5
Giunti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, C.F._8
Via San Lorenzo 23/15, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6 C.F._9
Tommaso Bendinelli (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._10
studio in Firenze, Via Giovan Filippo Mariti, 8, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO OPPOSTO
E
(C.F. e P.IVA ), con sede in Roma, Viale Piemonte n.38, Controparte_7 P.IVA_3
rappresentata dalla mandataria (C.F. e P. Iva Controparte_8
), con sede in Milano, via Valtellina 15/17, in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Nidiaci con studio in Firenze, Controparte_9
Corso Italia n. 8, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
E
(C.F. , con sede in Cuneo, Piazza Galimberti 5, in Controparte_10 P.IVA_5
persona del legale rappresentante rag. e CP_5 Controparte_11
(C.F. ), con sede in BRA (CN), Via Cavour 57, in persona del legale rappresentante P.IVA_6
rappresentate e difese dall'Avv. Giorgia Giunti (C.F. ) Controparte_12 C.F._8
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Genova, Via San Lorenzo 23/15, come da mandato allegato all'atto di intervento.
INTERVENUTA
E
(C.F. CP_13 C.F._11
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
E
(C.F. ) CP_14 C.F._12
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE Conclusioni delle parti: per l'attore: “in tesi accertare la proprietà in capo agli eredi della signora Persona_1 dell'immobile denominato “Ginoretta”, posto in Comune di Forte dei Marmi, viale Morin 76, rappresentato al NCEU del Comune di Forte dei Marmi al Foglio 19 particella 355 subalterni 1 e
2, con versamento alle aggiudicatarie e Abelia s.s., in ragione di un mezzo ciascuna, del CP_2
controvalore di riferimento ex art. art. 939, comma 2 c.c., da determinarsi, se del caso, mediante consulenza tecnica d'ufficio che , in via istruttoria, nuovamente si richiede e che il Giudice vorrà disporre;
- in ipotesi, accertata e dichiarata la piena proprietà in capo agli eredi della signora dell'immobile denominato “Ginoretta”, posto in Comune di Forte dei Marmi, Persona_1
viale Morin 76, rappresentato al NCEU del Comune di Forte dei Marmi al Foglio 19 particella 355 subalterni 1 e 2, assegnare alla parte terza opponente la porzione di detto immobile contraddistinta al C.U. del Comune di Forte dei Marmi al F.19 part 355 sub 2, previa determinazione della quota di comproprietà e accredito ad e Abelia s.s. (unite) del controvalore della medesima ex CP_2
art. 720 c.c.. Con vittoria integrale di tutte le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase sommaria dell'opposizione”.
Per la convenuta : “In via preliminare e pregiudiziale Dichiarare CP_7
improcedibile/inammissibile la domanda proposta dalla signora Nel merito: Persona_1
Respingere perché infondate, illogiche ed immotivate tutte le domande proposte dalla signora
Condannare ex art 96 cpc la signora , data non solo Persona_1 Persona_1
l'assoluta genericità ma anche l'assoluta infondatezza della domanda proposta Il tutto oltre competenze professionali”.
Per il convenuto “In via preliminare, dichiarare inammissibili e/o Controparte_1
improcedibili le domande avanzate da ora dal suo erede Persona_1 Parte_1
nel merito, rigettare le domande proposte da ora dal suo erede
[...] Persona_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, condannare Parte_1 [...]
quale erede di al pagamento, in favore del Dott. Parte_1 Persona_1 CP_1
di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Con
[...]
vittoria di spese e competenze di causa”.
Per il convenuto : “rigettare le domande svolte con l'atto introduttivo del Controparte_6
presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto;
e condannare la parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia, in ragione dell'evidente
mala fede/colpa grave con la quale la stessa ha introdotto e coltivato l'opposizione inopinatamente promossa avverso l'esecuzione n. 3/2020; e alla rifusione delle spese di lite”.
Per le convenute e : “1) dichiarare Controparte_15 Controparte_16
inammissibile e/o improcedibile o come meglio ritenuto l'opposizione proposta dalla dott.ssa
2) in subordine, nel merito, respingere le domande tutte formulate dalla Persona_1
dott.ssa 3) in ogni caso: condannare la dott.ssa al Persona_1 Persona_1
pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio nonché al pagamento in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra e di Controparte_15 CP_5
, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , di Controparte_16 Controparte_12 una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in misura da determinarsi equitativamente”.
Per la convenuta “In via principale nel merito Rigettare le domande attoree tutte, in CP_2
quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, nulle e/o annullabili o come meglio ritenuto di giustizia, per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa unitamente alle produzioni documentali, in ogni caso condannando l'attrice al risarcimento del danno calcolato in via equitativa ex art. 96 c.p.c. In ogni caso Con vittoria di spese di lite, determinate ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, I.v.a. 22% se ed in quanto dovuta e successive spese occorrende”.
Per la convenuta Abelia: “1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile o come meglio ritenuto
l'opposizione proposta dalla dott.ssa 2) in subordine, nel merito, respingere le Persona_1
domande tutte formulate dalla dott.ssa 3) in ogni caso: condannare il dott. Persona_1
quale erede della dott.ssa al pagamento di tutte le spese, diritti Parte_1 Persona_1
ed onorari di giudizio nonché al pagamento in favore di , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro-tempore sig.ra , di una somma ai sensi dell'art. 96 comma CP_5
3 c.p.c. in misura da determinarsi equitativamente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.12.2019, notificava a atto di pignoramento Controparte_1 Parte_1
immobiliare, con il quale veniva pignorata la porzione del fabbricato denominato “Ginoretta” identificata al NCEU foglio 19, mapp. 355, sub. 2, inserita nel complesso immobiliare denominato
“Villa Ginori” sito in Forte dei Marmi.
, promuoveva opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare n. 3/2020 R.G.E., Persona_1
sostenendo di essere comproprietaria della Ginoretta e contestando l'illegittimità del pignoramento, dal momento che aveva ad oggetto una porzione della Ginoretta destinata ad unica unità abitativa e quindi infrazionabile. Chiedeva la sospensione dell'esecuzione e lo scioglimento della comunione esistente con . Parte_1
Il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
con decreto di trasferimento del 16.05.22 la proprietà della porzione della Ginoretta oggetto di pignoramento veniva trasferita ad e ad Abelia s.s. per la quota di ½ ciascuna. CP_2
La introduceva il giudizio di merito, contestando l'infrazionabilità strutturale, funzionale Per_1
e urbanistica delle due porzioni della Ginoretta, che sosteneva essere l'una di sua proprietà (sub 1) e l'altra di proprietà di (sub 2) e che ciò determinava la proprietà comune dell'intero Parte_1
immobile.
Chiedeva l'accertamento dell'acquisto della proprietà anche della porzione pignorata della
Ginoretta per commistione o in subordine l'assegnazione della stessa ex art. 720 c.c., oltre al risarcimento del danno a carico di per l'illegittimo pignoramento. Controparte_1
Si costituivano in giudizio Abelia s.s. e e intervenivano Controparte_1 Controparte_17
, eccependo l'inammissibilità delle domande formulate dall'opponente nella
[...]
fase di merito, in quanto domande nuove rispetto alla fase cautelare. In ogni caso, affermavano l'infondatezza dell'opposizione nel merito, per l'inesistenza del diritto di proprietà dell'attrice sulla porzione sub. 1 della Ginoretta, aggiudicata dalle società e in altra procedura esecutiva CP_15 CP_11
e per l'insussistenza dello stato di comunione le due porzioni censite al sub 1 e al sub 2, essendo distinte sia dal punto di vista giuridico che strutturale ed infatti acquistate con autonomi atti di compravendita. Inoltre, rilevavano l'inapplicabilità dell'art. 939 comma 2 c.c. ai beni immobili.
Abelia, e eccepivano altresì l'improcedibilità della domanda di CP_15 Controparte_16
divisione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'opponente, non essendo CP_2
proprietaria della porzione della Ginoretta censita al sub 1; l'inammissibilità delle domande nuove;
l'improcedibilità della domanda di divisione;
l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
, e chiedevano l'integrazione del contraddittorio CP_15 Controparte_16 Controparte_1
nei confronti degli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva, che veniva disposta dal
Giudice all'udienza del 21.02.23.
Si costituivano e , chiedendo il rigetto delle domande di parte CP_7 Controparte_6 attrice per la loro infondatezza nel merito;
contestava altresì l'inammissibilità delle CP_7
domande nuove. In data 08.05.23, il processo veniva interrotto per il decesso dell'attrice e con ricorso del 27.07.23 veniva riassunto da quale erede della Parte_1 Per_1
All'udienza del 21.02.24, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli della e anch'essi chiamati all'eredità, che non si Per_1 CP_13 CP_14
costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Dopo l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo, la causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dalla nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione. Per_1
L'opponente nella fase cautelare ha chiesto unicamente lo scioglimento della comunione che sosteneva sussistere con riferimento alle due porzioni della Ginoretta, mentre ha introdotto la fase di merito proponendo due nuove domande: l'accertamento dell'acquisto della proprietà dell'intero fabbricato denominato Ginoretta per commistione e il risarcimento del danno nei confronti di per l'illegittimità del pignoramento. Controparte_1
Le domande di risarcimento del danno e di accertamento dell'acquisto della proprietà per commistione devono essere dichiarate inammissibili in quanto domande nuove, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle convenute.
La recente Cass. 9226 del 22 marzo 2022, ha affrontato proprio il tema dell'ammissibilità delle domande ed eccezioni nuove rispetto a quelle formulate nell'atto introduttivo dell'opposizione all'esecuzione, optando per la soluzione negativa e così ponendosi in linea di continuità con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
La pronuncia citata richiama la propria precedente giurisprudenza, tra cui Cass. Sez. Un.
19889/2019, e ribadisce che “non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo”.
Precisa inoltre che deve altresì escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
La domanda di attribuzione all'attrice della porzione pignorata della Ginoretta, previa determinazione della quota di comproprietà, con versamento alle società aggiudicatarie del controvalore, non deve essere invece considerata nuova, ma soltanto una precisazione della domanda di scioglimento della comunione già formulata in sede cautelare.
Nel merito, l'opposizione è infondata, dal momento che la porzione di immobile di cui viene contestato il pignoramento è catastalmente individuata e funzionalmente indipendente, ed inoltre, le due porzioni che compongono l'immobile denominato “Ginoretta” (foglio 19, part. 355 sub 1 e part. 355 sub. 2) sono di proprietà di soggetti diversi.
e la moglie nel 1991 hanno acquistato ognuno in piena ed Parte_1 Persona_1
esclusiva proprietà una delle due porzioni ben distinte ed autonome della , che era Parte_3
stata frazionata senza titolo in due unità abitative dal loro dante causa;
il frazionamento, infatti, non
è mai stato autorizzato dal Comune di Forte dei Marmi, e come evidenzia il perito nel decreto di trasferimento l'immobile è sanabile solo fondendo le due porzioni a suo tempo scisse.
L'immobile, quindi, non è conforme sotto l'aspetto edilizio ed urbanistico, ma questo non implica affatto la sua impignorabilità, e nemmeno la sua incommerciabilità, testimoniata dal suo acquisto a suo tempo effettuato da parte dell'attore.
Allo stato non sussiste alcuna comproprietà, vi sono semplicemente due porzioni della stessa unità abitativa, ognuna ben determinata e singolarmente vendibile e di proprietà di soggetti diversi.
La non conformità dell'immobile rispetto alle norme edilizie (di cui si dà atto nella perizia redatta nella procedura esecutiva) non comporta la nullità del pignoramento, ma unicamente un suo minor valore;
la circostanza peraltro non ha impedito la sua vendita ad un prezzo molto superiore rispetto alla opportunamente prudenziale base d'asta.
L'opposizione è pertanto infondata e da respingere;
è di conseguenza da rigettare la domanda di scioglimento della comunione, mentre devono essere dichiarate inammissibili le domande di risarcimento del danno e di accertamento dell'acquisto della proprietà dell'intero fabbricato denominato Ginoretta per commistione. La pretestuosità dei motivi di opposizione e delle altre domande formulate da parte opponente giustifica la sua condanna ex art. 96 cpc in favore dei convenuti che ne hanno fatto domanda.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in contumacia di in proprio, definitivamente decidendo: Parte_1 - dichiara inammissibili le domande di risarcimento del danno e di accertamento dell'acquisto della proprietà dell'intero fabbricato denominato Ginoretta per commistione, formulate dall'opponente;
- rigetta integralmente l'opposizione e le altre domande di parte opponente;
- condanna , in proprio e quale erede di , al pagamento Parte_1 Persona_1
delle spese di lite in favore di , , , Controparte_1 Controparte_15 Parte_2
, liquidate per ogni parte Controparte_16 Controparte_7 Controparte_18
costituita in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Condanna al pagamento di € 3.000,00 ex art. 96 c.p.c. in favore di Parte_1 CP_1
, ,
[...] Controparte_17 Parte_2 CP_7
[...] Controparte_18
Il Giudice
Giacomo Lucente