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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3509/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Pt_1
Ferrato - ricorrente
E
, in qualità di titolare della responsabilità genitoriale nei confronti del CP_1
figlio minore , elettivamente domiciliata in Cosenza, Via A. Serra Persona_1
n. 14, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Caruso che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2022 del Tribunale di Cosenza-
Sezione Lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… chiede declaratoria di cessata materia del contendere,
con compensazione delle spese di lite …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si associa alla richiesta di cessata materia del
contendere chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite …”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte resistente nell'odierno giudizio di opposizione ha agito in via monitoria assumendo che era stato riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di frequenza dal
21.5.2021 con decreto di omologa;
che l' non aveva corrisposto la prestazione Pt_1
nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.;
che spettava la somma di €. 3.468,08.
Il Giudice, con il decreto ingiuntivo opposto, ha ingiunto il pagamento della somma indicata, oltre interessi come per legge, autorizzando la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L' ha proposto opposizione assumendo l'improponibilità, inammissibilità ed Pt_1
infondatezza della domanda e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La parte resistente si è costituita in giudizio assumendo l'infondatezza delle contestazioni dell' e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
All'udienza del 2.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza dell' di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Nel corso del giudizio l' ha affermato l'intervenuto riconoscimento della prestazione Pt_1
oggetto di giudizio.
All'udienza del 24.1.2025 le parti comparse in giudizio hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
In ragione dell'avvenuto riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio e delle concordi affermazioni di parte, deve dirsi che non residua alcun interesse alla pronuncia del Giudice e che la materia del contendere è cessata.
In ordine alle spese di lite, da regolare secondo il principio di soccombenza virtuale,
occorre rilevare che con il provvedimento di riconoscimento della prestazione, che non risulta comunicato prima dell'introduzione del giudizio, l' ha di fatto confermato la Pt_1
fondatezza delle argomentazioni della parte resistente nell'odierno giudizio di opposizione.
2 Per tale motivo, l' deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si Pt_1
liquidano come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in Pt_1
favore di parte resistente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 24.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3509/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Pt_1
Ferrato - ricorrente
E
, in qualità di titolare della responsabilità genitoriale nei confronti del CP_1
figlio minore , elettivamente domiciliata in Cosenza, Via A. Serra Persona_1
n. 14, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Caruso che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2022 del Tribunale di Cosenza-
Sezione Lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… chiede declaratoria di cessata materia del contendere,
con compensazione delle spese di lite …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si associa alla richiesta di cessata materia del
contendere chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite …”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte resistente nell'odierno giudizio di opposizione ha agito in via monitoria assumendo che era stato riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di frequenza dal
21.5.2021 con decreto di omologa;
che l' non aveva corrisposto la prestazione Pt_1
nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.;
che spettava la somma di €. 3.468,08.
Il Giudice, con il decreto ingiuntivo opposto, ha ingiunto il pagamento della somma indicata, oltre interessi come per legge, autorizzando la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L' ha proposto opposizione assumendo l'improponibilità, inammissibilità ed Pt_1
infondatezza della domanda e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La parte resistente si è costituita in giudizio assumendo l'infondatezza delle contestazioni dell' e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
All'udienza del 2.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza dell' di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Nel corso del giudizio l' ha affermato l'intervenuto riconoscimento della prestazione Pt_1
oggetto di giudizio.
All'udienza del 24.1.2025 le parti comparse in giudizio hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
In ragione dell'avvenuto riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio e delle concordi affermazioni di parte, deve dirsi che non residua alcun interesse alla pronuncia del Giudice e che la materia del contendere è cessata.
In ordine alle spese di lite, da regolare secondo il principio di soccombenza virtuale,
occorre rilevare che con il provvedimento di riconoscimento della prestazione, che non risulta comunicato prima dell'introduzione del giudizio, l' ha di fatto confermato la Pt_1
fondatezza delle argomentazioni della parte resistente nell'odierno giudizio di opposizione.
2 Per tale motivo, l' deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si Pt_1
liquidano come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in Pt_1
favore di parte resistente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 24.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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