TRIB
Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 130 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2016 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTO VINCENZO e COSTA Parte_1
DANIELA, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Giacinto Greco e
Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
Oggetto: giudizio recante R.g. n. 130/2016 avente ad oggetto impugnazione verbale ispettivo dell' n. 000520788/DDL del 31.07.2015 al quale è riunito il procedimento recante R.g. n. 38/17 CP_1 avente ad oggetto opposizione all'avviso di addebito n. 33020160001423569000, contenente l'intimazione di pagare i contributi e relative sanzioni civili dovuti in forza del predetto verbale ispettivo provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, società , con ricorso depositato in data 21.01.2016, impugnava il Parte_1 verbale ispettivo emesso dall' n. 000520788/DDL del 31.07.2015, con il quale era stato intimato CP_1 di pagare la somma di € 15.563,00 a titolo di contributi previdenziali per il periodo dal mese di marzo
2011 al mese di marzo 2015 e le relative sanzioni civili per € 1.318,00, nonché le sanzioni amministrative per € 19.760,00 per aver impiegato numero quattro lavoratori subordinati ( Parte_2
, , , senza la preventiva comunicazione di
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3
instaurazione del rapporto di lavoro.
Eccepiva la nullità del verbale ispettivo ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81, -atteso che la violazione non era stata contestata entro il termine di novanta giorni dalla data del primo accesso-; nonché per contrasto con l'art. 13 D.lgs. n.124/04 per come modificato dalla L. n. 183/10, -stante la mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento degli addebiti e delle fonti di prova-. Eccepiva, altresì, la nullità dello stesso per omessa motivazione ex art. 3 L. n. 241/90; nonché la mancata allegazione dei processi verbali redatti dal personale ispettivo, anche nei riguardi di terze società -configurante vizio di motivazione ed eccesso di potere-. In via subordinata eccepiva l'infondatezza e contraddittorietà degli assunti ispettivi;
chiedendo pertanto in via preliminare la nullità del verbale impugnato e nel merito l'annullamento con conseguente insussistenza dell'obbligazione contributiva addebitata;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte resistente, contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria di CP_1
cui chiedeva il rigetto, poiché destituito di ogni fondamento;
chiedendo, che parte ricorrente fosse condannata a pagare all'Istituto i contributi dovuti;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Disposta la riunione dei due giudizi, stante l'esistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ed istruita la causa con produzione documentale ed anche mediante l'escussione dei testimoni all'udienza del 13.12.2024, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento, in quanto emerge chiaramente dalla documentazione in atti, come l'accertamento sanzionatorio sia stato supportato da evidenze accertative e documentali acquisiti in atti.
Preliminarmente, devono essere respinte, le censure sollevate in merito alla nullità dell'accertamento sanzionatorio opposto per violazione difetto di motivazione, per violazione degli artt. 13 co. 4 D.Lgs. n.124/04 e art. 3 L. n.241/90, e per violazione dell'art. 14 L.n. 689/81- pertinente soltanto per la sanzione amministrativa- i cui termini risultano essere stati rispettati.
Gli ispettori redigenti si sono attenuti alle disposizioni di carattere generale (protocollo d'intesa
2005-in applicazione del D.lgs. n. 124/0-, per uniformare, il comportamento degli organi ispettivi delle singole amministrazioni: obbligo di diligenza, di lealtà e di imparzialità), ai principi, alle procedure e modalità previste in materia, come emerge dalla documentazione depositata in atti;
ottemperando anche all'obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall'art. 3 L. n. 241/90.
Altrettanto infondata l'eccezione di nullità del procedimento ispettivo per mancata adozione del provvedimento di prescrizione obbligatoria – procedimento previsto in materia di irrogazione di sanzioni amministrative-; così come l'eccezione secondo la quale, nel caso di appalti irregolari, i rapporti di lavoro fittizi non siano annullabili, essendo applicabile solo la sanzione ex art 18, c. 5
D.Lgs 276/2003 – ipotesi di sanzione penale prevista per appalto illecito- .
Tanto meno può essere accolta la tesi che gli unici soggetti titolati a far valer l'illegittimità della somministrazione, sono i lavoratori, poiché l'art. 27 D.lgs276/2003 non preclude agli enti previdenziali o assicurativi, di agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera, per l'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive.
Con verbale unico di accertamento e notificazione n. 00510360/DDL del 28/07/2015 a carico della società cooperativa erano stati annullati tutti i rapporti di lavoro instaurati dalla Parte_3 stessa a decorrere dal mese di ottobre 2011 fino al giorno dell'accesso ispettivo effettuato nel marzo
2015, poiché era stata riscontrata la non genuinità dell'appalto stipulato tra le società interessate e la stessa, con conseguente scissione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa e l'utilizzazione effettiva delle relative prestazioni.
Le doglianze della società ricorrente, relativamente alla maxi sanzione per lavoro nero - che non si sarebbe potuta applicare, stante il periodo cuscinetto di 30 o 50 giorni, entro i quali può proseguire l'attività lavorativa senza obbligo di comunicazione al centro per l'impego -, come all'interesse della società al distacco dei propri soci ed alla genuinità dell'appalto di CP_2
servizi - in essere tra la e la stessa società -, sono prive di fondamento. Parte_3 Parte_1
Al riguardo la definizione civilistica del contratto di appalto -ex art. 1655 c.c.- coordinata con la disciplina contenuta nell'art. 29 co. 1 del D.lgs. n. 276/2003 in virtù del quale “ ….il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”, ci viene incontro, fornendo gli strumenti necessari ad individuare l'appalto lecito da quello illecito.
Nel caso che ci occupa dall'effettuata istruttoria, non sono emersi, in capo alla Parte_4
, quegli elementi caratterizzanti della genuinità dell'appalto lecito richiesti dal D.Lgs. n.
[...]
276/2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c.: servizio ed organizzazione autonoma, esercizio del potere direttivo, del controllo e rischio d'impresa, e retribuzione solo contro la prestazione del risultato, originariamente pattuito.
A seguito delle verifiche ispettive poste in essere, era emerso che la società ricorrente, aveva svolto la propria attività sempre con l'ausilio dei lavoratori assunti dalla società cooperativa, e non anche propri dipendenti.
Il distacco lecito può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, interesse che tuttavia non può coincidere con la mera aspettativa di guadagno derivante dalla fornitura di manodopera;
come nel caso del contratto di appalto tra la società ricorrente e la Parte_5
Par cooperativa Lavoro, stipulato in data 24 settembre 2011, dove l'interesse della cooperativa risiedeva nel mero compenso del contratto di appalto sottoscritto.
Essendo presente pertanto una scissione tra titolarità formale del rapporto di lavoro, instaurato con la cooperativa, ed utilizzazione effettiva delle relative prestazioni, ne conseguiva l'imputazione del rapporto di lavoro a carico dell'utilizzatore, escludendo ogni questione di applicabilità del periodo cuscinetto e genuinità dell'appalto.
Nell'ipotesi di appalto illecito è solo ed esclusivamente l'appaltante, ovvero l'utilizzatore, in quanto effettivo titolare del rapporto di lavoro il soggetto tenuto ex lege al versamento dei contributi, come precisato dalla Suprema Corte “ In caso di appalto illecito ai sensi dell'art. 1 l. 23 ottobre 1960
n. 1369 la nullità del contratto tra appaltante e appaltatore e la costituzione “ex lege” del rapporto di lavoro con l'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato la prestazione, comporta che solo sull'appaltante gravano gli obblighi retributivi e contributivi, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'interposto in virtù dell'apparente titolarità del rapporto;
tale principio generale di necessaria corrispondenza tra la titolarità formale e sostanziale del rapporto di lavoro non ha perduto consistenza a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 10 settembre 2003 n.
276, poiché anche nel nuovo sistema il superamento di tale principio è tassativamente limitato ai casi ivi previsti, mentre, allorchè si fuoriesca dai rigidi schemi voluti dal legislatore, si rientra in forme illecite di somministrazione di lavoro che continuano ad essere assoggettate ai principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. n. 13748/13; Cass.
3795/2013).
La prova della sussistenza del dedotto rapporto, si fonda sia su quanto accertato “ictu oculi” dagli ispettori, sia sulle dichiarazioni rese dai lavoratori e ricorrenti, nonché emerge proprio dalla ricostruzione, o meglio dalle risultanze del controllo operato dagli ispettori ed ampiamente documentato in atti, nonchè riconfermato, sotto vari profili, durante le prove testimoniali;
infatti durante gli accertamenti, nei locali commerciali, i lavoratori venivano trovati intenti nell'esecuzione della attività lavorative.
Pertanto da considerare l'accertamento visivo fidefaciente - sino a querela di falso -, del personale ispettivo, della presenza di lavoratori, intenti nelle attività lavorative, di cui è stato dato debito conto nell'accertamento sanzionatorio impugnato che risulta congruamente motivato in fatto e diritto.
E' altresì opportuno rammentare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese all'organo di vigilanza, in pieno contesto accertativo, le quali hanno una particolare rilevanza istruttoria conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. Le dichiarazioni rese dai lavoratori, in contesto di primo accesso ispettivo, sono dotate di particolare efficacia probatoria, in quanto rese con maggiore immediatezza e spontaneità, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale, dove le stesse risultino di contenuto univoco e o concordante, e siano rese alla presenza di un organo di vigilanza, l'attendibilità di eventuali versioni dei fatti successivi e difformi dalla prime, fornite a vantaggio del datore di lavoro, dai medesimi dichiaranti o da terzi, deve essere vagliata dal giudice con particolare rigore.
Si deve escludere che i verbali ispettivi, possano essere totalmente privi di rilevanza ai fini della decisione nel giudizio a cognizione piena. Secondo autorevole giurisprudenza della Corte di
Cassazione, infatti, il contenuto dei verbali ispettivi può legittimamente essere posto a fondamento della decisione, se ciò è consentito dallo specifico contenuto dell'atto, ovvero dal concorso di altri elementi (Cass. 405/2004).
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e la domanda dev'essere respinta. Le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri tariffari
D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• conferma il verbale ispettivo emesso dall' n.000520788/DDL del 31.07.2015 e CP_1
condanna parte ricorrente al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito n.
33020160001423569000;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, a favore della parte resistente, che liquida in complessivi € 9.273,00 oltre accessori di legge.
Catanzaro 10/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 130 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2016 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTO VINCENZO e COSTA Parte_1
DANIELA, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Giacinto Greco e
Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
Oggetto: giudizio recante R.g. n. 130/2016 avente ad oggetto impugnazione verbale ispettivo dell' n. 000520788/DDL del 31.07.2015 al quale è riunito il procedimento recante R.g. n. 38/17 CP_1 avente ad oggetto opposizione all'avviso di addebito n. 33020160001423569000, contenente l'intimazione di pagare i contributi e relative sanzioni civili dovuti in forza del predetto verbale ispettivo provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, società , con ricorso depositato in data 21.01.2016, impugnava il Parte_1 verbale ispettivo emesso dall' n. 000520788/DDL del 31.07.2015, con il quale era stato intimato CP_1 di pagare la somma di € 15.563,00 a titolo di contributi previdenziali per il periodo dal mese di marzo
2011 al mese di marzo 2015 e le relative sanzioni civili per € 1.318,00, nonché le sanzioni amministrative per € 19.760,00 per aver impiegato numero quattro lavoratori subordinati ( Parte_2
, , , senza la preventiva comunicazione di
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3
instaurazione del rapporto di lavoro.
Eccepiva la nullità del verbale ispettivo ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81, -atteso che la violazione non era stata contestata entro il termine di novanta giorni dalla data del primo accesso-; nonché per contrasto con l'art. 13 D.lgs. n.124/04 per come modificato dalla L. n. 183/10, -stante la mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento degli addebiti e delle fonti di prova-. Eccepiva, altresì, la nullità dello stesso per omessa motivazione ex art. 3 L. n. 241/90; nonché la mancata allegazione dei processi verbali redatti dal personale ispettivo, anche nei riguardi di terze società -configurante vizio di motivazione ed eccesso di potere-. In via subordinata eccepiva l'infondatezza e contraddittorietà degli assunti ispettivi;
chiedendo pertanto in via preliminare la nullità del verbale impugnato e nel merito l'annullamento con conseguente insussistenza dell'obbligazione contributiva addebitata;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte resistente, contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria di CP_1
cui chiedeva il rigetto, poiché destituito di ogni fondamento;
chiedendo, che parte ricorrente fosse condannata a pagare all'Istituto i contributi dovuti;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Disposta la riunione dei due giudizi, stante l'esistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ed istruita la causa con produzione documentale ed anche mediante l'escussione dei testimoni all'udienza del 13.12.2024, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento, in quanto emerge chiaramente dalla documentazione in atti, come l'accertamento sanzionatorio sia stato supportato da evidenze accertative e documentali acquisiti in atti.
Preliminarmente, devono essere respinte, le censure sollevate in merito alla nullità dell'accertamento sanzionatorio opposto per violazione difetto di motivazione, per violazione degli artt. 13 co. 4 D.Lgs. n.124/04 e art. 3 L. n.241/90, e per violazione dell'art. 14 L.n. 689/81- pertinente soltanto per la sanzione amministrativa- i cui termini risultano essere stati rispettati.
Gli ispettori redigenti si sono attenuti alle disposizioni di carattere generale (protocollo d'intesa
2005-in applicazione del D.lgs. n. 124/0-, per uniformare, il comportamento degli organi ispettivi delle singole amministrazioni: obbligo di diligenza, di lealtà e di imparzialità), ai principi, alle procedure e modalità previste in materia, come emerge dalla documentazione depositata in atti;
ottemperando anche all'obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall'art. 3 L. n. 241/90.
Altrettanto infondata l'eccezione di nullità del procedimento ispettivo per mancata adozione del provvedimento di prescrizione obbligatoria – procedimento previsto in materia di irrogazione di sanzioni amministrative-; così come l'eccezione secondo la quale, nel caso di appalti irregolari, i rapporti di lavoro fittizi non siano annullabili, essendo applicabile solo la sanzione ex art 18, c. 5
D.Lgs 276/2003 – ipotesi di sanzione penale prevista per appalto illecito- .
Tanto meno può essere accolta la tesi che gli unici soggetti titolati a far valer l'illegittimità della somministrazione, sono i lavoratori, poiché l'art. 27 D.lgs276/2003 non preclude agli enti previdenziali o assicurativi, di agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera, per l'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive.
Con verbale unico di accertamento e notificazione n. 00510360/DDL del 28/07/2015 a carico della società cooperativa erano stati annullati tutti i rapporti di lavoro instaurati dalla Parte_3 stessa a decorrere dal mese di ottobre 2011 fino al giorno dell'accesso ispettivo effettuato nel marzo
2015, poiché era stata riscontrata la non genuinità dell'appalto stipulato tra le società interessate e la stessa, con conseguente scissione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa e l'utilizzazione effettiva delle relative prestazioni.
Le doglianze della società ricorrente, relativamente alla maxi sanzione per lavoro nero - che non si sarebbe potuta applicare, stante il periodo cuscinetto di 30 o 50 giorni, entro i quali può proseguire l'attività lavorativa senza obbligo di comunicazione al centro per l'impego -, come all'interesse della società al distacco dei propri soci ed alla genuinità dell'appalto di CP_2
servizi - in essere tra la e la stessa società -, sono prive di fondamento. Parte_3 Parte_1
Al riguardo la definizione civilistica del contratto di appalto -ex art. 1655 c.c.- coordinata con la disciplina contenuta nell'art. 29 co. 1 del D.lgs. n. 276/2003 in virtù del quale “ ….il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”, ci viene incontro, fornendo gli strumenti necessari ad individuare l'appalto lecito da quello illecito.
Nel caso che ci occupa dall'effettuata istruttoria, non sono emersi, in capo alla Parte_4
, quegli elementi caratterizzanti della genuinità dell'appalto lecito richiesti dal D.Lgs. n.
[...]
276/2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c.: servizio ed organizzazione autonoma, esercizio del potere direttivo, del controllo e rischio d'impresa, e retribuzione solo contro la prestazione del risultato, originariamente pattuito.
A seguito delle verifiche ispettive poste in essere, era emerso che la società ricorrente, aveva svolto la propria attività sempre con l'ausilio dei lavoratori assunti dalla società cooperativa, e non anche propri dipendenti.
Il distacco lecito può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, interesse che tuttavia non può coincidere con la mera aspettativa di guadagno derivante dalla fornitura di manodopera;
come nel caso del contratto di appalto tra la società ricorrente e la Parte_5
Par cooperativa Lavoro, stipulato in data 24 settembre 2011, dove l'interesse della cooperativa risiedeva nel mero compenso del contratto di appalto sottoscritto.
Essendo presente pertanto una scissione tra titolarità formale del rapporto di lavoro, instaurato con la cooperativa, ed utilizzazione effettiva delle relative prestazioni, ne conseguiva l'imputazione del rapporto di lavoro a carico dell'utilizzatore, escludendo ogni questione di applicabilità del periodo cuscinetto e genuinità dell'appalto.
Nell'ipotesi di appalto illecito è solo ed esclusivamente l'appaltante, ovvero l'utilizzatore, in quanto effettivo titolare del rapporto di lavoro il soggetto tenuto ex lege al versamento dei contributi, come precisato dalla Suprema Corte “ In caso di appalto illecito ai sensi dell'art. 1 l. 23 ottobre 1960
n. 1369 la nullità del contratto tra appaltante e appaltatore e la costituzione “ex lege” del rapporto di lavoro con l'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato la prestazione, comporta che solo sull'appaltante gravano gli obblighi retributivi e contributivi, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'interposto in virtù dell'apparente titolarità del rapporto;
tale principio generale di necessaria corrispondenza tra la titolarità formale e sostanziale del rapporto di lavoro non ha perduto consistenza a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 10 settembre 2003 n.
276, poiché anche nel nuovo sistema il superamento di tale principio è tassativamente limitato ai casi ivi previsti, mentre, allorchè si fuoriesca dai rigidi schemi voluti dal legislatore, si rientra in forme illecite di somministrazione di lavoro che continuano ad essere assoggettate ai principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. n. 13748/13; Cass.
3795/2013).
La prova della sussistenza del dedotto rapporto, si fonda sia su quanto accertato “ictu oculi” dagli ispettori, sia sulle dichiarazioni rese dai lavoratori e ricorrenti, nonché emerge proprio dalla ricostruzione, o meglio dalle risultanze del controllo operato dagli ispettori ed ampiamente documentato in atti, nonchè riconfermato, sotto vari profili, durante le prove testimoniali;
infatti durante gli accertamenti, nei locali commerciali, i lavoratori venivano trovati intenti nell'esecuzione della attività lavorative.
Pertanto da considerare l'accertamento visivo fidefaciente - sino a querela di falso -, del personale ispettivo, della presenza di lavoratori, intenti nelle attività lavorative, di cui è stato dato debito conto nell'accertamento sanzionatorio impugnato che risulta congruamente motivato in fatto e diritto.
E' altresì opportuno rammentare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese all'organo di vigilanza, in pieno contesto accertativo, le quali hanno una particolare rilevanza istruttoria conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. Le dichiarazioni rese dai lavoratori, in contesto di primo accesso ispettivo, sono dotate di particolare efficacia probatoria, in quanto rese con maggiore immediatezza e spontaneità, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale, dove le stesse risultino di contenuto univoco e o concordante, e siano rese alla presenza di un organo di vigilanza, l'attendibilità di eventuali versioni dei fatti successivi e difformi dalla prime, fornite a vantaggio del datore di lavoro, dai medesimi dichiaranti o da terzi, deve essere vagliata dal giudice con particolare rigore.
Si deve escludere che i verbali ispettivi, possano essere totalmente privi di rilevanza ai fini della decisione nel giudizio a cognizione piena. Secondo autorevole giurisprudenza della Corte di
Cassazione, infatti, il contenuto dei verbali ispettivi può legittimamente essere posto a fondamento della decisione, se ciò è consentito dallo specifico contenuto dell'atto, ovvero dal concorso di altri elementi (Cass. 405/2004).
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e la domanda dev'essere respinta. Le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri tariffari
D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• conferma il verbale ispettivo emesso dall' n.000520788/DDL del 31.07.2015 e CP_1
condanna parte ricorrente al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito n.
33020160001423569000;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, a favore della parte resistente, che liquida in complessivi € 9.273,00 oltre accessori di legge.
Catanzaro 10/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro