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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/11/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE AR ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6248 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Carlo Mirabello n. 36, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Andrea Occhione, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46, presso la propria sede, rappresentato e difeso dal Funzionario Barbara Rufini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 30 aprile 2024 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo a la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario di cui all'art. 12 legge 118/1971, a decorrere dalla domanda amministrativa del
15 marzo 2019.
Pur dopo la notifica del decreto, eseguita il 3 maggio 2024, e alla comunicazione dei dati CP_ necessari per la liquidazione, avvenuta il 10 giugno 2024, ma l' non ha corrisposto i ratei dovuti per la pensione di invalidità. CP_
1.1. Con ricorso depositato il 22 ottobre 2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice condanni l'Istituto al pagamento della prestazione dovuta, con gli arretrati maturati, oltre interessi. CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio, affermando di aver liquidato le prestazioni il 10 ottobre 2025 e di averne disposto il pagamento. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. CP_
2. All'udienza odierna l' ha depositato prova del pagamento e la parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento della prestazione, a novembre 2025, chiedendo dichiararsi CP_ cessata la materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese di lite.
2.1. All'esito la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta, con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857). CP_
4.1. Nel caso di specie, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto (eseguito a novembre 2025, dopo il deposito e la notifica del ricorso, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) ha determinato il formarsi del contenzioso e non ha dimostrato l'impossibilità di un tempestivo adempimento, come allegato in memoria, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n.
55, in relazione alla somma di € 25.325,61 corrisposta il 3 novembre 2025, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 18 novembre 2025
Il giudice
IE AR ZZ